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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 36631/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/10/2024 e promosso da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, (C.F. C.F._1 [...]
), elettivamente domiciliata in Foggia, Via Lustro n. 29, presso lo studio del C.F._2
difensore, giusta mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione
APPELLANTE contro on sede in Roma, Via XX Settembre n. 30, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA rappresentato e difeso, P.IVA_1
in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per notar del 12/07/2018, Persona_1
rep. 10462, racc. 6267, dall'Avv. Giuseppe Strazza, (C.F. , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via G.A. Guattani n. 15
APPELLATA
CONCLUSIONI: per l'appellante: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società appellata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.308,52 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per l'appellata: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma: 1) in via principale: rigettare le domande formulate dall'appellante e confermare integralmente la sentenza n. 20622/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma nonché rilevare l'irrilevanza della c.d.
1 sentenza in relazione ai contratti, quali quello per cui è causa, sottoposti al diverso e CP_2 pregresso di cui all'art. 125 TUB;
2) in subordine dichiarare che i costi up front vanno restituiti applicando il metodo della curva degli interessi Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22/07/2020 conveniva in giudizio avanti Parte_1
al giudice di pace di Roma la in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 2.308,52, oltre a rivalutazione ed interessi legali, per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di prestito con cessione del quinto inter partes stipulato, detratto l'importo di € 1.141,51 già corrisposto dalla banca nell'ambito della procedura stragiudiziale svoltasi davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario ed applicando il criterio di determinazione delle somme da restituire pro rata temporis.
L'attrice deduceva di aver stipulato in data 1/7/2010 con la convenuta il contratto di finanziamento contro cessione del quinto per la somma di € 44.400,00 e di aver estinto anticipatamente il contratto il 31/7/2014, senza ricevere in restituzione dalla banca tutte le spese connesse al contratto ed anticipate dalla mutuataria in un'unica soluzione contestualmente alla conclusione del contratto.
La invocava a supporto della propria pretesa l'applicazione dell'art. 125-sexies del D.Lgs. Pt_1
n. 385/1993 (TUB) e della direttiva 2008/48/CE del 23/4/2008, emanata anteriormente alla stipulazione del contratto su cui si controverte, a prescindere dal fatto che sia stata recepita dal
D.Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993, entrato in vigore dopo la sottoscrizione dell'accordo inter partes.
2. Con comparsa del 7/12/2020 si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale
[...]
l'incompetenza per valore del giudice di pace e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La banca deduceva che alla controparte era stata assistita nella stipulazione del contratto da un intermediario, pertanto era a conoscenza delle clausole contrattuali pattuite e riteneva non applicabile al caso di specie la sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, in causa C-
383/18 (Lexitor).
2 3. Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 968 del 23/5/2022, rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite, sul presupposto della non rimborsabilità dei costi up- front in caso di estinzione anticipata del contratto, come peraltro pattuito tra le parti.
4. Con atto di citazione notificato il 23/05/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1
all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, proponendo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma
n. 968 del 23/5/2022, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte al pagamento della somma € 2.308,52, oltre agli accessori di legge.
L'appellante si doleva dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'art. 125-sexies TUB e l'art. 16 della direttiva 2008/48 prevedevano l'obbligo del mutuante, in caso di estinzione anticipata del contratto, di restituire tutti i costi non goduti dal mutuatario, evidenziando che la legge 23 luglio
2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nella parte in cui richiamava la disciplina di carattere secondario che prevedeva la restituzione delle sole spese recurring era in contrasto con la sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019 in causa
C-383/18 (Lexitor), eccependo la nullità e l'inefficacia dell'art.
4.2 del contratto limitativo di tale diritto per contrarietà alle citate norme, invocando, altresì, l'applicazione degli artt. da 33 a 36 del D.Lgs. n. 206/2005, alla luce della sentenza della Corte di giustizia C-383/18.
5. Con comparsa del 28/12/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale
[...]
la nullità dell'atto di citazione avversario, in quanto privo di specifico riferimento alle clausole del contratto inter partes e chiedendo il rigetto del gravame per i motivi esposti nella comparsa di risposta depositata in primo grado.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16/10/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
6. Con l'unico motivo di appello chiede, previa riforma della sentenza impugnata, Parte_1
la condanna della alla ripetizione delle somme Controparte_3
pagate a titolo di commissione di intermediazione, pari ad € 2.308,52, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, per effetto dell'estinzione anticipata, in data 31/7/2014, del contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio inter partes stipulato il
21/5/2010, non il 1°/7/2010 come indicato nell'atto di citazione.
3 E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 coma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del
22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice- appellante sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Non rileva, ai fini della determinatezza della domanda attorea, l'erronea indicazione della stipulazione del contratto controverso, avuto riguardo alla produzione in giudizio del contratto per cui è causa ed in mancanza di allegazione e prova che tra le parti siano stati stipulati altri contratti, in particolare il 1°/7/2010.
Nel merito, l'appello è fondato con le precisazioni che seguono in ordine alla legge applicabile.
E' documentale che l'appellante ha stipulato in data 21/5/2010 il contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio con la Controparte_3
con cui le è stata mutuata la somma di € 44.400,00 quale capitale lordo, corrispondente
[...] ad € 29.571,52 di capitale netto, da restituire mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di €
370,00 ciascuna, con la previsione del TAN pari al 4,00%, del TAE del 4,07%, del tasso di mora pari al TAN maggiorato del 5%, del TAEG del 9,07% e del TEG del 9,00%, con l'elencazione delle spese poste a carico del mutuatario a titolo, tra l'altro, di istruttoria della pratica, commissioni bancarie e spese di intermediazione, con la previsione, ai sensi dell'art.
4.2 delle condizioni generali, che, in caso di estinzione anticipata del contratto, non sarebbero state rimborsabili le spese di cui alle lettere A (spese di istruttoria), B (commissioni bancarie), D
(spese per intermediazione) e F (spese per rivalsa) qualora interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto.
4 La domanda attorea si fonda sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente, secondo la disciplina dall'art. 125 o dall'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.
141/2010 ed entrato in vigore 19/9/2010, a seconda della data di stipulazione del contratto.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, gli artt. 125 (nella formulazione previgente al 19/9/2010) e 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circoscriverebbero, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Al contrario, detta riduzione e, dunque, l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, secondo cui nei contratti di credito con concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore
– parte della giurisprudenza di merito aveva interpretato il diritto alla restituzione dei costi derivanti dal rimborso anticipato del contratto come limitato ai soli costi recurring, escludendo quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i costi up-front).
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11/9/2019, C-
383/18, che – chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella citata sentenza la Corte di giustizia ha affermato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati
5 al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il mutuante potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (punto 32). In particolare, la
Corte di giustizia ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito,
“comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico- sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”).
Non può, inoltre, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 della direttiva 2008/48 e non anche la disciplina nazionale, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, che prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
Le citate norme nazionali sono attuative di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, dunque, un'interpretazione degli artt. 125
(nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010) e 125-sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche
6 con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016).
Non osta all'accoglimento dell'appello il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (cfr. Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr. Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del
5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-176/12 del 15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22). Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (cfr. Corte di giustizia C-282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017).
Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Nel caso in esame, è applicabile l'art. 125 TUB nella formulazione vigente alla data di stipulazione del contratto (21/5/2010), anteriormente, dunque, all'entrata in vigore dell'art. 125- sexies TUB, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 141/2010, attuativo della direttiva 2008/48/CE
(19/9/2010), alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 30 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
7 Ciò posto, non vale ad escludere il diritto del consumatore al rimborso delle spese up-front la stipulazione del contratto di muto contro cessione di quota dello stipendio inter partes anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies TUB. Giova al riguardo richiamare un recente arresto della Suprema Corte sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB previgente alla modifica introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 141/2010, statuendo che i principi affermati dalla sentenza e CP_2
recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25977 del 6/9/2023).
Conseguentemente, anche l'art. 125 del TUB vigente prima del recepimento della direttiva
2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La
Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.
206/2005”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con sentenza n. 14836/2024, che ha evidenziato anche l'irrilevanza, ai fini del diritto del consumatore alla restituzione dei costi up- front e recurring in caso di estinzione anticipata del mutuo, dell'inesistenza di una norma secondaria attuativa dell'art. 125 TUB nella formulazione vigente nella fattispecie, poiché, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
Prosegue la Suprema Corte nel senso dell'irrilevanza, ai fini che interessano nel caso in esame, dell'intervento del CICR nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 della delibera del CICR del 9/2/2000), poiché una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (cfr.
Cass. civ. n. 14836 del 28/05/2024; Cass. civ. n. 25977 del 2023 cit.).
8 Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggiore tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza Lexitor ha correttamente interpretato gli artt. 125, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 (19/9/2010) e 125-sexies TUB conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18
(Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co.
1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI). In base al principio della supremazia del diritto erurounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla citata disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
9 decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, il Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza del 5/11/2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 2 - per violazione degli artt. 11 e 117, co. I, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost. (in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio 2021) – nella parte in cui prevedeva che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021
(entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB) continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consentiva l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25/7/2021.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della
Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
10 Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 , CP_2
è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata
– con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno
11 portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.
12 Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente sia all'entrata in vigore dell'art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n.141 del 2010, sia al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB, sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione - e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-
555/21, pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/2/2014, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e la modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Nel caso di cui sopra il giudice a quo, austriaco, ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Osserva la Corte di giustizia che, per effetto della citata norma, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
In ordine alle spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell'Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione: invero, l'articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva
2008/48, dispone che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della
13 prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve, quindi, interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tale riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Inoltre, in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando 15, quest'ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre
2020, Association française des usagers de banques, C-778/18, EU:C:2020:831, punto 34).
14 Orbene, il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Alla luce di tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor,
C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31e 32)
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito della direttiva 2014/17, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. Corte di giustizia dell'11/9/2019,
C-383/18, punto 33). A tale riguardo, conformemente all'art. 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, quindi il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non
15 può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
E', pertanto, evidente, che il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 9/2/2023, nella causa C-555/21, riguarda specificamente – ed esclusivamente –
l'interpretazione dell'art. 25, § 1 della direttiva 2014/17 in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza alcuna possibilità di estenderne la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art. 1-bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo, poiché l'art.
4.2 del contratto prevede, in ordine ai costi recurring, il diritto del mutuatario che receda anticipatamente dal contratto al rimborso della
“quota non maturata”, criterio assimilabile a quello pro rata temporis.
16 Diversamente opinando sarebbe preclusa al mutuatario la corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front) quello proporzionale puro pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
In conclusione, previo accertamento della nullità dell'art.
4.2 delle condizioni generali del contratto inter partes stipulato il 21/5/2010 per contrasto con l'art. 125 del TUB nella formulazione applicabile ratione temporis, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi up front, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 2.308,52. Parte_1
Su tale importo, trattandosi di credito di valuta derivante dal pagamento dell'indebito, decorrono i soli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno di cui al capoverso dell'art. 1224 c.c..
La decorrenza degli interessi, trattandosi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., coincide con la data della domanda giudiziale di primo grado, in mancanza di allegazione e prova della mala fede della convenuta.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco, difensore che si
è dichiarato antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 22/7/2020 da avverso la Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 968 Parte_1
pronunciata dal giudice di pace di Roma il 23/5/2022, CONDANNA la
[...]
[...
[...] [
al pagamento in favore di della somma di € 2.308,52, Controparte_4 Parte_1
oltre agli interessi come per legge dal 22/07/2020 al saldo;
CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 20,00 per spese ed € 900,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, procuratore antistatario dell'appellante e, quanto al presente grado di appello, in complessivi €
1.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, procuratore antistatario dell'appellante.
Così deciso in Roma, li 10/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
18
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 36631/2022 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 16/10/2024 e promosso da:
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco, (C.F. C.F._1 [...]
), elettivamente domiciliata in Foggia, Via Lustro n. 29, presso lo studio del C.F._2
difensore, giusta mandato depositato telematicamente in allegato all'atto di citazione
APPELLANTE contro on sede in Roma, Via XX Settembre n. 30, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, P. IVA rappresentato e difeso, P.IVA_1
in virtù di procura generale alle liti conferita con atto per notar del 12/07/2018, Persona_1
rep. 10462, racc. 6267, dall'Avv. Giuseppe Strazza, (C.F. , CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via G.A. Guattani n. 15
APPELLATA
CONCLUSIONI: per l'appellante: “a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, condannare la Società appellata al pagamento in favore dell'istante della somma di € 2.308,52 ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali dal giorno della domanda fino al soddisfo. b) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”
per l'appellata: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma: 1) in via principale: rigettare le domande formulate dall'appellante e confermare integralmente la sentenza n. 20622/2021 resa dal Giudice di Pace di Roma nonché rilevare l'irrilevanza della c.d.
1 sentenza in relazione ai contratti, quali quello per cui è causa, sottoposti al diverso e CP_2 pregresso di cui all'art. 125 TUB;
2) in subordine dichiarare che i costi up front vanno restituiti applicando il metodo della curva degli interessi Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 22/07/2020 conveniva in giudizio avanti Parte_1
al giudice di pace di Roma la in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma complessiva di € 2.308,52, oltre a rivalutazione ed interessi legali, per effetto dell'estinzione anticipata del contratto di prestito con cessione del quinto inter partes stipulato, detratto l'importo di € 1.141,51 già corrisposto dalla banca nell'ambito della procedura stragiudiziale svoltasi davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario ed applicando il criterio di determinazione delle somme da restituire pro rata temporis.
L'attrice deduceva di aver stipulato in data 1/7/2010 con la convenuta il contratto di finanziamento contro cessione del quinto per la somma di € 44.400,00 e di aver estinto anticipatamente il contratto il 31/7/2014, senza ricevere in restituzione dalla banca tutte le spese connesse al contratto ed anticipate dalla mutuataria in un'unica soluzione contestualmente alla conclusione del contratto.
La invocava a supporto della propria pretesa l'applicazione dell'art. 125-sexies del D.Lgs. Pt_1
n. 385/1993 (TUB) e della direttiva 2008/48/CE del 23/4/2008, emanata anteriormente alla stipulazione del contratto su cui si controverte, a prescindere dal fatto che sia stata recepita dal
D.Lgs. n. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993, entrato in vigore dopo la sottoscrizione dell'accordo inter partes.
2. Con comparsa del 7/12/2020 si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale
[...]
l'incompetenza per valore del giudice di pace e chiedendo il rigetto della domanda attorea.
La banca deduceva che alla controparte era stata assistita nella stipulazione del contratto da un intermediario, pertanto era a conoscenza delle clausole contrattuali pattuite e riteneva non applicabile al caso di specie la sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, in causa C-
383/18 (Lexitor).
2 3. Il giudice di pace di Roma, con sentenza n. 968 del 23/5/2022, rigettava la domanda attorea, compensando tra le parti le spese di lite, sul presupposto della non rimborsabilità dei costi up- front in caso di estinzione anticipata del contratto, come peraltro pattuito tra le parti.
4. Con atto di citazione notificato il 23/05/2022 conveniva in giudizio avanti Parte_1
all'intestato Tribunale la in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, proponendo appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma
n. 968 del 23/5/2022, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna della controparte al pagamento della somma € 2.308,52, oltre agli accessori di legge.
L'appellante si doleva dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, deducendo che, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure, l'art. 125-sexies TUB e l'art. 16 della direttiva 2008/48 prevedevano l'obbligo del mutuante, in caso di estinzione anticipata del contratto, di restituire tutti i costi non goduti dal mutuatario, evidenziando che la legge 23 luglio
2021, n. 106, di conversione, con modifiche, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, nella parte in cui richiamava la disciplina di carattere secondario che prevedeva la restituzione delle sole spese recurring era in contrasto con la sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019 in causa
C-383/18 (Lexitor), eccependo la nullità e l'inefficacia dell'art.
4.2 del contratto limitativo di tale diritto per contrarietà alle citate norme, invocando, altresì, l'applicazione degli artt. da 33 a 36 del D.Lgs. n. 206/2005, alla luce della sentenza della Corte di giustizia C-383/18.
5. Con comparsa del 28/12/2022 si costituiva in giudizio la Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo in via pregiudiziale
[...]
la nullità dell'atto di citazione avversario, in quanto privo di specifico riferimento alle clausole del contratto inter partes e chiedendo il rigetto del gravame per i motivi esposti nella comparsa di risposta depositata in primo grado.
Esperiti gli incombenti preliminari, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 16/10/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
***
6. Con l'unico motivo di appello chiede, previa riforma della sentenza impugnata, Parte_1
la condanna della alla ripetizione delle somme Controparte_3
pagate a titolo di commissione di intermediazione, pari ad € 2.308,52, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali, per effetto dell'estinzione anticipata, in data 31/7/2014, del contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio inter partes stipulato il
21/5/2010, non il 1°/7/2010 come indicato nell'atto di citazione.
3 E' infondata l'eccezione pregiudiziale di nullità dell'atto di citazione per genericità ed indeterminatezza delle domande.
La nullità per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. postula la totale omissione dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Cass. civ. n. 11751 del 15/5/2013): in particolare, la nullità dell'atto di citazione si produce, a norma dell'art. 164 coma IV c.p.c., solo quando, considerato l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, possa dirsi che il petitum sia del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure che manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, in modo tale da non consentire al convenuto l'approntamento di una precisa linea di difesa, questa essendo l'esigenza che l'art. 164 c.p.c. mira a soddisfare (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 8077 del
22/5/2012; Cass. civ. n. 21644 del 14/10/2014).
La suddetta ipotesi è da escludere nel caso di specie, in cui gli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni delle domande proposte dalla parte attrice- appellante sono state chiaramente esposte, avuto riguardo all'esposizione in fatto ed in diritto ed alle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio.
Non rileva, ai fini della determinatezza della domanda attorea, l'erronea indicazione della stipulazione del contratto controverso, avuto riguardo alla produzione in giudizio del contratto per cui è causa ed in mancanza di allegazione e prova che tra le parti siano stati stipulati altri contratti, in particolare il 1°/7/2010.
Nel merito, l'appello è fondato con le precisazioni che seguono in ordine alla legge applicabile.
E' documentale che l'appellante ha stipulato in data 21/5/2010 il contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio con la Controparte_3
con cui le è stata mutuata la somma di € 44.400,00 quale capitale lordo, corrispondente
[...] ad € 29.571,52 di capitale netto, da restituire mediante il pagamento di n. 120 rate mensili di €
370,00 ciascuna, con la previsione del TAN pari al 4,00%, del TAE del 4,07%, del tasso di mora pari al TAN maggiorato del 5%, del TAEG del 9,07% e del TEG del 9,00%, con l'elencazione delle spese poste a carico del mutuatario a titolo, tra l'altro, di istruttoria della pratica, commissioni bancarie e spese di intermediazione, con la previsione, ai sensi dell'art.
4.2 delle condizioni generali, che, in caso di estinzione anticipata del contratto, non sarebbero state rimborsabili le spese di cui alle lettere A (spese di istruttoria), B (commissioni bancarie), D
(spese per intermediazione) e F (spese per rivalsa) qualora interamente maturate all'atto del perfezionamento del contratto.
4 La domanda attorea si fonda sulla nota distinzione tra i cosiddetti costi up front e recurring, rilevante ai fini della riduzione – e conseguente restituzione al soggetto finanziato – dei costi relativi a contratti di finanziamento estinti anticipatamente, secondo la disciplina dall'art. 125 o dall'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), introdotto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n.
141/2010 ed entrato in vigore 19/9/2010, a seconda della data di stipulazione del contratto.
Secondo un primo orientamento di dottrina e giurisprudenza, gli artt. 125 (nella formulazione previgente al 19/9/2010) e 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) circoscriverebbero, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove è previsto che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il cliente ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Al contrario, detta riduzione e, dunque, l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguarderebbe gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito. Dunque, anche sulla scorta del provvedimento della Banca d'Italia del 9/2/2011 - par. 5.2.1, lett q), nota 3, secondo cui nei contratti di credito con concessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono, quindi, essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore
– parte della giurisprudenza di merito aveva interpretato il diritto alla restituzione dei costi derivanti dal rimborso anticipato del contratto come limitato ai soli costi recurring, escludendo quelli collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito (i costi up-front).
Tale interpretazione è stata confutata dalla Corte di giustizia con sentenza dell'11/9/2019, C-
383/18, che – chiamata a pronunciarsi ai sensi dell'art. 267 TFUE, - ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.
Nella citata sentenza la Corte di giustizia ha affermato che «limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati
5 al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il mutuante potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (punto 32). In particolare, la
Corte di giustizia ha ritenuto che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”, compresi, quindi, quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (up front). Interpretazione, questa, coerente con gli obiettivi di rafforzamento della tutela del consumatore perseguiti dalla direttiva del 2008, oltre che con il tenore letterale (cfr. art. 16 cit. nella parte in cui, nel riferirsi al costo totale del credito,
“comprende” anche i costi dovuti per la restante parte del contratto) e con il contesto storico- sistematico in cui si colloca la citata disposizione (avendo il predetto articolo sostituito alla nozione generica di “equa riduzione”, di cui all'art. 8 della direttiva 87/102, successivamente abrogata, la nozione più precisa di “riduzione totale del costo del credito”).
Non può, inoltre, escludersi la portata applicativa della pronuncia de qua al caso di specie sull'erroneo presupposto che oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia sarebbe l'art. 16 della direttiva 2008/48 e non anche la disciplina nazionale, in base al rilievo per cui, in caso contrario, si attribuirebbe efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati, ossia tra clienti e banche) ad una direttiva non self executing e non trasposta nell'ordinamento interno. Al contrario, si rileva la sostanziale identità tra le disposizioni sopra citate, che prevedono il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione del costo totale del credito, intendendosi con tale definizione “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, ad eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza” (cfr. art. 121 lett. e) TUB, analogamente all'art. 3 lett. g) della direttiva 2008/48).
Le citate norme nazionali sono attuative di quella sovranazionale, la quale, infatti, “lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno (….)”, con conseguente operatività della norma nazionale di recepimento nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche. Si impone, dunque, un'interpretazione degli artt. 125
(nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010) e 125-sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16, par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza (Lexitor), rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo.
È pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della Corte di giustizia abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche
6 con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato (cfr. Cass. civ. n. 2468 del 08/02/2016).
Non osta all'accoglimento dell'appello il principio di diritto, condiviso dall'adito giudicante, secondo cui una direttiva non può di per sé creare obblighi a carico di un singolo e non può, quindi, essere fatta valere in quanto tale nei suoi confronti, poiché estendere l'applicabilità di una disposizione di una direttiva non trasposta, o trasposta erroneamente, ai rapporti tra singoli equivarrebbe a riconoscere all'Unione europea il potere di istituire con effetto immediato obblighi a carico di questi ultimi, mentre tale competenza le spetta solo laddove le sia attribuito il potere di adottare regolamenti (cfr. Corte di giustizia C-91/92 del 14/7/1994). Pertanto, anche una disposizione chiara, precisa ed incondizionata di una direttiva volta a conferire diritti o a imporre obblighi ai singoli non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli (cfr. Corte di giustizia da C-397/01 a C-403/01 del
5/10/2004; C-282/10 del 24/1/2012; C-176/12 del 15/1/2014 e, recentemente, Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22). Il giudice nazionale è tenuto, infatti, a disapplicare la disposizione nazionale contraria a una direttiva solo laddove quest'ultima sia invocata nei confronti di uno Stato membro, degli organi della sua amministrazione, ivi comprese autorità decentralizzate, o degli organismi o entità sottoposti all'autorità o al controllo dello Stato o a cui sia stato demandato da uno Stato membro l'assolvimento di un compito di interesse pubblico e che dispongono a tal fine di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli (cfr. Corte di giustizia C-282/10 del 24/1/2012; C-413/15 del 10/10/2017).
Nella specie, all'affermazione del diritto del consumatore alla restituzione delle spese up-front in caso di estinzione anticipata del contratto si perviene non per effetto della disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/48/CE, ma attraverso l'interpretazione del diritto interno conforme della citata direttiva di cui costituisce l'attuazione in ambito nazionale, secondo l'analisi ermeneutica elaborata dalla Corte di giustizia.
Nel caso in esame, è applicabile l'art. 125 TUB nella formulazione vigente alla data di stipulazione del contratto (21/5/2010), anteriormente, dunque, all'entrata in vigore dell'art. 125- sexies TUB, introdotto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 141/2010, attuativo della direttiva 2008/48/CE
(19/9/2010), alla luce della disciplina transitoria prevista dall'art. 30 della direttiva 2008/48/CE, secondo cui “La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione”.
7 Ciò posto, non vale ad escludere il diritto del consumatore al rimborso delle spese up-front la stipulazione del contratto di muto contro cessione di quota dello stipendio inter partes anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 125-sexies TUB. Giova al riguardo richiamare un recente arresto della Suprema Corte sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB previgente alla modifica introdotta dall'art. 1 del D.Lgs. n. 141/2010, statuendo che i principi affermati dalla sentenza e CP_2
recepiti dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cass. civ. n. 25977 del 6/9/2023).
Conseguentemente, anche l'art. 125 del TUB vigente prima del recepimento della direttiva
2008/48/CE deve essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. La
Suprema Corte ha, altresì, affermato (e ribadito) il principio di diritto secondo il quale “è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, nel caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs.
206/2005”.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con sentenza n. 14836/2024, che ha evidenziato anche l'irrilevanza, ai fini del diritto del consumatore alla restituzione dei costi up- front e recurring in caso di estinzione anticipata del mutuo, dell'inesistenza di una norma secondaria attuativa dell'art. 125 TUB nella formulazione vigente nella fattispecie, poiché, anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate.
Prosegue la Suprema Corte nel senso dell'irrilevanza, ai fini che interessano nel caso in esame, dell'intervento del CICR nel determinare le modalità di rimborso, demandandolo all'autonomia contrattuale (art. 1 della delibera del CICR del 9/2/2000), poiché una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (cfr.
Cass. civ. n. 14836 del 28/05/2024; Cass. civ. n. 25977 del 2023 cit.).
8 Del resto, solo così interpretando la disposizione nazionale sarebbe possibile da una parte, assicurare una maggiore tutela al consumatore, coerentemente con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva in questione e dall'altra, attribuire alla disposizione del TUB carattere innovativo rispetto alle regole di diritto generale.
I costi dipendenti dalla durata del rapporto (recurring), in quanto sprovvisti di una valida causa debendi limitatamente al periodo successivo all'estinzione, ove corrisposti sarebbero comunque suscettibili di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., mentre la non ripetibilità dei costi up front, trattandosi di compensi relativi a prestazioni scadute, potrebbe comunque desumersi dalle regole generali dettate nell'ambito dei rapporti di durata, e in particolare, dall'art. 1373 c.c.
Alla luce dei principi sopra esposti, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito successiva alla sentenza Lexitor ha correttamente interpretato gli artt. 125, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 (19/9/2010) e 125-sexies TUB conformemente ai principi di diritto sanciti dalla Corte di giustizia, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.
Conseguentemente, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla in quanto contrastante con l'art. 125, nella formulazione vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, applicabile ratione temporis, interpretato alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18
(Lexitor), trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co.
1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI). In base al principio della supremazia del diritto erurounitario, come interpretato dalle sentenze della Corte di giustizia, rispetto al diritto interno, si era altresì affermato che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla citata disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
9 decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Ebbene, il Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza del 5/11/2021, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione della legittimità costituzionale del suddetto art. 11, comma 2 - per violazione degli artt. 11 e 117, co. I, Cost. (in quanto contrasterebbe con il principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia) e dell'art. 3 Cost. (in quanto la disposizione comporterebbe una disparità di trattamento, non giustificata dalle fonti europee, fra i contratti conclusi anteriormente e successivamente la data del 25 luglio 2021) – nella parte in cui prevedeva che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021
(entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB) continuassero ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125-sexies TUB e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, nonché laddove consentiva l'applicazione dei principi contenuti alla sentenza Lexitor solo limitatamente ai contratti sottoscritti successivamente al 25/7/2021.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. II, del D.L. n. 73/2021 limitatamente all'inciso “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”.
Il Giudice delle leggi ha, infatti, ritenuto che l'art. 11-octies, co. II, cit. avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25/7/2021, prevedendo, invece, per quelli conclusi anteriormente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento.
La Corte, dopo aver ribadito che le sentenze interpretative-pregiudiziali della Corte di giustizia europea hanno efficacia retroattiva, ha osservato che il legislatore italiano, richiamando le disposizioni della Banca d'Italia nelle quali la distinzione tra oneri up-front e recurring si trovava esplicitata, aveva inteso circoscrivere temporalmente l'efficacia della sentenza della
Corte di giustizia ai soli contratti di credito stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, con ciò ponendosi in contrasto con la normativa eurounitaria.
10 Per effetto della suddetta pronuncia, l'art. 125-sexies del TUB, interpretato conformemente ai principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, causa C-383/18 , CP_2
è applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – anteriormente al 25/7/2021.
In tale contesto si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pubblicate entrambe sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/8/2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”.
La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del D.L. 13/6/2023, n. 69, - comma aggiunto dalla legge di conversione 10/8/2023, n. 103, la quale ha previsto che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”.
Tale norma prevedeva che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della L. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includesse gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”), precisando che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata
– con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato.
Si tratta, tuttavia, di una disposizione che – nonostante l'inciso inziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea” – ripropone quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno
11 portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione.
La seconda è contenuta nel coevo D.L. del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27, rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”, del seguente tenore:
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della
Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.
In questa seconda versione sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito.
Il riferimento alla normativa europea come interpretata dalla Corte di giustizia e l'esenzione delle sole imposte fanno propendere l'interpretazione per la rimborsabilità, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di tutti gli oneri pagati dal consumatore, escluse le sole imposte, ponendosi nella scia della sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022.
A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la risoluzione di tale problematica passa per la considerazione che la modifica dell'art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 non era contenuta nel D.L. n. 69/2023 ed è stata aggiunta dalla legge di conversione n. 103/2023, entrando pertanto in vigore l'11 agosto 2023 (cioè, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 1, comma 2, della legge stessa) e che esattamente lo stesso giorno è entrata in vigore l'analoga (ma diversa) modifica dell'art. 11-octies ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023: provvedimento qualificato come urgente ed emanato – con riferimento a tale vicenda – proprio al fine di determinare l'immediata abrogazione della prima disposizione approvata dal Parlamento.
12 Tale soluzione si basa sui principi generali della successione temporale tra le norme e trova espressa conferma nella numerazione dei due provvedimenti, tanto da configurare uno ius superveniens tra le due norme.
Facendo, dunque, applicazione di tale criterio cronologico, va riconosciuta la prevalenza dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, perché “numericamente” successivo all'art. 1, comma 1-bis, della legge n. 103/2023 di conversione del D.L. n. 69/2023 che, pertanto, deve intendersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 delle preleggi.
In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in subiecta materia, deve predicarsi che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente sia all'entrata in vigore dell'art.125 sexies del TUB, inserito con il D.Lgs n.141 del 2010, sia al 25/7/2021, data di entrata in vigore del nuovo art. 125-sexies TUB, sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione - e alla conseguente restituzione - sia dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte.
Non vale in contrario richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 9/2/2023 – causa C-
555/21, pronuncia pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4/2/2014, avente ad oggetto i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e la modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Nel caso di cui sopra il giudice a quo, austriaco, ha chiesto, in sostanza, se l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore a una riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi che dipendono dalla durata del credito. Osserva la Corte di giustizia che, per effetto della citata norma, gli Stati membri devono assicurare che il consumatore abbia il diritto di adempiere in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. In tal caso, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito che riguarda gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto.
In ordine alle spese che possono essere comprese nel «costo totale del credito al consumatore», il legislatore dell'Unione ha accolto una definizione ampia di tale nozione: invero, l'articolo 4, punto 13, della direttiva 2014/17, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva
2008/48, dispone che la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», ai sensi della
13 prima di tali diposizioni, include tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, la portata della nozione di «riduzione del costo totale del credito al consumatore», di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17, la Corte ha già constatato, ai punti 24 e 25 della sentenza dell'11 settembre 2019, C-383/18), in relazione all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, che né il riferimento alla «restante durata del contratto», di cui a tale disposizione, né un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche di quest'ultima permettono di determinare la portata esatta della riduzione prevista da detta disposizione. La Corte ne ha dedotto, al punto 26 di tale sentenza, che tale diposizione doveva essere interpretata, conformemente alla sua giurisprudenza constante, alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte. L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 è formulato in termini quasi identici a quelli dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, sicché occorre ritenere che la sua formulazione non consenta di determinare, da sola, la portata esatta dalla riduzione di cui a tale disposizione. Si deve, quindi, interpretare quest'ultima alla luce del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
A tale riguardo, dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato. Inoltre, in forza dell'art. 1 della direttiva 2014/17, letto alla luce del suo considerando 15, quest'ultima definisce un quadro comune per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i crediti ai consumatori garantiti da un'ipoteca o altrimenti relativi a beni immobili residenziali al fine di assicurare a questi ultimi un elevato livello di protezione (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre
2020, Association française des usagers de banques, C-778/18, EU:C:2020:831, punto 34).
14 Orbene, il diritto alla riduzione di cui all'art. 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato. Alla luce di tali condizioni, siffatto diritto non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato. Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor,
C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31e 32)
A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito della direttiva 2014/17, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (cfr. Corte di giustizia dell'11/9/2019,
C-383/18, punto 33). A tale riguardo, conformemente all'art. 14, paragrafi 1 e 2 della direttiva
2014/17, il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito o il rappresentante designato sono tenuti a fornire al consumatore informazioni precontrattuali mediante il PIES di cui all'allegato II
a tale direttiva. Tale prospetto prevede una ripartizione delle spese che il consumatore deve pagare in funzione del loro carattere ricorrente o meno. Orbene, una siffatta ripartizione regolamentata dei costi posti a carico del consumatore riduce sensibilmente il margine di manovra di cui dispongono gli enti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna e consente, sia al consumatore che al giudice nazionale, di verificare se un tipo di costo è oggettivamente connesso alla durata del contratto, quindi il rischio di comportamento abusivo del creditore, evocato nella giurisprudenza citata ai punti 32 e 33 della presente sentenza, non
15 può giustificare l'inclusione dei costi indipendenti dalla durata del contratto nel diritto alla riduzione del costo totale del credito, di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia ha concluso che l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.
E', pertanto, evidente, che il principio di diritto espresso dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 9/2/2023, nella causa C-555/21, riguarda specificamente – ed esclusivamente –
l'interpretazione dell'art. 25, § 1 della direttiva 2014/17 in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, senza alcuna possibilità di estenderne la portata agli altri contratti di finanziamento, come quello in oggetto, appartenente alla tipologia dei contratti di credito con la cessione di parte della retribuzione, cui è, invece, applicabile la disciplina nazionale attuativa della direttiva 2008/48/CE, interpretata alla luce dei principi espressi dalla sentenza della Corte di giustizia dell'11/9/2019, nella causa C-383/18 (Lexitor).
Posta, dunque, la ripetibilità di tutti i costi anticipati dal consumatore convenuto (sia recurring che up front), occorre ora soffermarsi sul criterio di calcolo da adottare per determinare la quota dei costi da restituire al consumatore: a tale riguardo va ribadita la correttezza del criterio di competenza economica, cosiddetto pro rata temporis, alla stregua del quale l'importo complessivo dei costi sostenuti dal cliente viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue.
Ciò soprattutto a fronte dell'immediata abrogazione dell'art. 1-bis del D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla legge di conversione n. 103/2023, che prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato, ad opera dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023. Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro rata temporis, posto che la banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo, poiché l'art.
4.2 del contratto prevede, in ordine ai costi recurring, il diritto del mutuatario che receda anticipatamente dal contratto al rimborso della
“quota non maturata”, criterio assimilabile a quello pro rata temporis.
16 Diversamente opinando sarebbe preclusa al mutuatario la corretta ponderazione dei costi del finanziamento, non potendo, lo stesso, predeterminare con certezza l'esatto ammontare del costo riducibile o rimborsabile nell'eventuale ipotesi di estinzione anticipata.
Deve, quindi, applicarsi quale comune criterio di calcolo per la riduzione di ogni tipologia di costo (sia recurring che up front) quello proporzionale puro pro rata temporis, atteso che un'eventuale distinzione, in base alla differente natura dei costi, potrebbe vanificare gli obiettivi di tutela perseguiti dal diritto eurounitario e, a valle, dalla disciplina nazionale, come interpretata alla luce della giurisprudenza europea.
In conclusione, previo accertamento della nullità dell'art.
4.2 delle condizioni generali del contratto inter partes stipulato il 21/5/2010 per contrasto con l'art. 125 del TUB nella formulazione applicabile ratione temporis, come interpretata dalla Corte di giustizia con la citata sentenza, nella parte in cui esclude la ripetibilità dei costi up front, comprensivi dei costi di intermediazione, determinati secondo il criterio proporzionale pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata del contratto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, la deve essere condannata al Controparte_3 pagamento in favore di della somma di € 2.308,52. Parte_1
Su tale importo, trattandosi di credito di valuta derivante dal pagamento dell'indebito, decorrono i soli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno di cui al capoverso dell'art. 1224 c.c..
La decorrenza degli interessi, trattandosi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., coincide con la data della domanda giudiziale di primo grado, in mancanza di allegazione e prova della mala fede della convenuta.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno regolate secondo il criterio della soccombenza e ne va disposta la distrazione in favore dell'avv. Andrea Ruocco, difensore che si
è dichiarato antistatario dell'appellante.
P.Q.M.
visto l'art. 352 c.p.c.; il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con atto di citazione notificato in data 22/7/2020 da avverso la Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
[...]
ACCOGLIE l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 968 Parte_1
pronunciata dal giudice di pace di Roma il 23/5/2022, CONDANNA la
[...]
[...
[...] [
al pagamento in favore di della somma di € 2.308,52, Controparte_4 Parte_1
oltre agli interessi come per legge dal 22/07/2020 al saldo;
CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_3 dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in € 20,00 per spese ed € 900,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, procuratore antistatario dell'appellante e, quanto al presente grado di appello, in complessivi €
1.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Ruocco, procuratore antistatario dell'appellante.
Così deciso in Roma, li 10/1/2025.
Il Giudice
Tommaso Martucci
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