Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1472 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07299/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7299 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lepore, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Polibio 15;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consiglio Regionale del Lazio, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
PER L'ANNULLAMENTO
del provvedimento emesso dal Consiglio regionale del Lazio - Servizio Comunicazione e relazioni esterne - area "Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy", prot. -OMISSIS-del 31 marzo 2025, notificato in pari data, nella parte in cui ha denegato l'accesso ai "verbali dei colloqui tenutisi con la Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e con il personale assegnato alle strutture amministrative già dirette dal Dott. -OMISSIS-" e del provvedimento prot. -OMISSIS- del 10 giugno 2025 con cui, sempre il "Servizio Comunicazione e relazioni esterne" - area "Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy", nel dare esecuzione alla decisione del Difensore civico regionale prot. n. -OMISSIS-del 14 maggio 2025, ha oscurato, mediante l'apposizione di omissis:
dati personali comuni, quali il cognome o il ruolo delle persone indicate, nei verbali istruttori per i quali, non essendoci stata opposizione da parte dei rispettivi controinteressati, il Difensore civico medesimo aveva disposto "l'accesso integrale" agli stessi;
nei verbali istruttori per i quali c'era stata opposizione da parte dei rispettivi controinteressati, sia i dati identificativi dei dipendenti del Consiglio regionale sentiti e a cui si riferiscono i singoli verbali istruttori, sia ogni altro riferimento a persone e/o a fatti/episodi e quindi a informazioni che verosimilmente rappresentano dei dati personali comuni riguardanti persone fisiche identificate, così da rendere
praticamente inutilizzabili i verbali stessi al fine di curare gli interessi giuridici, lato sensu intesi, dell'odierno ricorrente;
E PER L'ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad accedere ai predetti verbali istruttori dei colloqui, oggetto della richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentate in data 3 marzo 2025 (acquisita al prot. -OMISSIS- del 4 marzo 2025) e in data 8 aprile 2025 (acquisita al prot. -OMISSIS-del 9 aprile 2025);
CON CONSEGUENTE ORDINE
di esibizione dei suddetti documenti amministrativi oggetto di richiesta entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa IN AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza di accesso agli atti del 3 marzo 2025 l’odierno ricorrente, avuto notizia di una querela presentata nei suoi confronti da un’impiegata della Regione per presunte molestie alle quali, si dichiarava del tutto estraneo, domandava di prendere visione ed estrarre copia, con la massima urgenza, della seguente documentazione:
1) l’ordine di servizio 10 novembre 2021, n. -OMISSIS-, con cui la sig.ra -OMISSIS- veniva
assegnata alla “Struttura amministrativa di supporto al Garante dell’infanzia e
dell’adolescenza”;
2) la nota 10 gennaio 2025, prot. n. -OMISSIS-, a cui si fa riferimento nell’ordine di servizio 10
gennaio 2025, n. -OMISSIS-, di assegnazione della sig.ra -OMISSIS- all’area
“Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy”;
3) ogni atto/documento presupposto, istruttorio o comunque correlato alla nota prot. n.
-OMISSIS-/2025, di cui al capoverso precedente;
4) i singoli verbali istruttori dei colloqui tenutisi, previa convocazione, con dipendenti in servizio
presso il Consiglio regionale del Lazio e titolari di organismi di garanzia istituzionale istituiti
presso di esso allo scopo di acquisire informazioni circa i fatti emersi dal richiamato articolo
dell’11 gennaio 2025, pubblicato su “la Repubblica”, intitolato ““Molestata dal mio capo in
ufficio” Denuncia di un’impiegata in Regione”, nonché su comportamenti/condotte del dott.
-OMISSIS- in ufficio.
In seguito alle opposizioni pervenute da parte dei dipendenti ascoltati dall’Amministrazione di appartenenza, quest’ultima, con provvedimento del 31 marzo 2025 ha trasmesso all’URP, per l’accesso, la seguente documentazione:
“ 1. ODS -OMISSIS- del 10.11.2021
2. ODS -OMISSIS-del 10.01.2025
3. Nota -OMISSIS- del 10 gennaio 2025 precisando, al riguardo, che la nota prot. 746/2025 non reca documentazione allegata e che “Per quanto concerne la richiesta di accesso ai verbali dei colloqui tenutisi con la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e con il personale assegnato alle strutture amministrative già dirette dal Dott. -OMISSIS-, presa visione e valutate le motivate opposizioni dei soggetti controinteressati all’accesso, trasmesse a questa struttura dall’URP con nota prot. -OMISSIS- del 24 marzo 2025, tenuto conto che non è stato avviato alcun procedimento disciplinare nei confronti del Dott. -OMISSIS- e tenuto altresì conto che, allo stato, l’Amministrazione non ha ricevuto alcuna notifica di procedimenti penali a carico del dirigente, si ritiene prevalente il diritto alla riservatezza dei soggetti controinteressati in quanto le dichiarazioni da questi rese contengono nel testo, in modo non circoscrivibile, informazioni di carattere personale anche sensibili ”.
Con successiva istanza di accesso dell’8 aprile 2025 il ricorrente ha insistito per prendere visione ed estrarre copia, con la massima urgenza, della seguente documentazione:
“ 1) copia delle convocazioni delle persone a cui si riferiscono i verbali istruttori dei colloqui;
2) copia delle opposizioni motivate dei Sigg. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
3) copia della nota prot. -OMISSIS-. del 24 marzo 2025;
4) l’estratto del cartellino mensile delle presenze della sig.ra -OMISSIS- relativo al periodo da martedì 7 a venerdì 10 gennaio 2025, periodo in cui la medesima era ancora assegnata alla struttura amministrativa diretta dal dott. -OMISSIS-, come comprovato dall’ordine di servizio 10 gennaio 2025, n. -OMISSIS-, che l’assegnava all’area “Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy” con decorrenza «(…) dalla data di ricezione (…)» dell’atto stesso (cfr. par.fo n. 2) del dispositivo);
5) la sequenza temporale, ricavabile dal sistema SICER, delle firme elettroniche/digitali riportate sul menzionato ordine di servizio 10 gennaio 2025, n. -OMISSIS- – che viene trasmesso a mezzo di posta elettronica al dott. -OMISSIS- alle ore 16:12 del 10 gennaio stesso – e l’orario di ricezione di tale atto da parte della sig.ra -OMISSIS-;
6) la/le timbratura/e in ingresso e in uscita (con esclusione di quella/e successiva/e all’orario di ricezione dell’ordine di servizio 10 gennaio 2025, n. -OMISSIS-) della sig.ra -OMISSIS- nella giornata di venerdì 10 gennaio 2025, qualora fosse entrata in qualità di visitatrice ”.
L’Amministrazione, con provvedimento del 29 aprile 2025 ha riesaminato, accogliendola, la richiesta di accesso “ ad eccezione di una informazione relativa ad aspetti giudiziari contenuta nell’opposizione presentata dal legale di fiducia della Sig.ra -OMISSIS- ”.
Con provvedimento del Difensore civico del 15 maggio 2025 è stato invitato il “ dirigente dell’Area gestione del Personale, Procedimenti disciplinari - Servizio Amministrativo, ed il dirigente del Servizio comunicazione e Relazioni Esterne Area Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy del Consiglio regionale, a riesaminare l’istanza di accesso del ricorrente del 3 marzo 2025 nei termini indicati, consentendo relativamente alla documentazione di cui al punto 4):
1) l’accesso, previo oscuramento mediante omissis di qualsiasi dato identificativo personale e di ogni ulteriore dato e informazione di carattere particolare, personale e/o sensibile, ai verbali istruttori dei colloqui dei controinteressati che hanno presentato motivata opposizione;
2) l’accesso integrale ai verbali istruttori dei controinteressati che non hanno presentato opposizione”.
L’Amministrazione regionale, con provvedimento del 10 giugno 2025 ha concluso il riesame e disposto di “ procedere al rilascio dei dodici verbali richiesti avendo operato gli oscuramenti di seguito specificati: - n. 8 verbali dei soggetti che hanno presentato motivata opposizione, con l’oscuramento di tutti i dati identificativi personali e di ogni dato o informazione di carattere particolare, - n. 4 verbali integrali dei soggetti che non hanno presentato motivata opposizione, ad eccezione dell’oscuramento, ove presenti, dei dati personali identificativi non riferibili al soggetto stesso ”.
Tale provvedimento è stato impugnato, unitamente al provvedimento emesso dal Consiglio regionale del Lazio - Servizio Comunicazione e relazioni esterne - area “Comunicazione, Stampa, URP, Pubblicazioni e banche dati, Tutela della Privacy”, prot. -OMISSIS-del 31 marzo 2025, notificato in pari data, nella parte in cui ha denegato l’accesso ai “verbali dei colloqui tenutisi con la Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e con il personale assegnato alle strutture amministrative già dirette dal Dott. -OMISSIS-” con ricorso ritualmente depositato dal ricorrente per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 7, della L. 241/1990. eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà della motivazione – anche in combinato disposto con l’art. 24 Cost . considerato che il diniego parziale opposto dall’Amministrazione sarebbe stato opposto in violazione illegittimo in quanto viola l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, secondo cui “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”;
2) eccesso di potere per contraddittorietà dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti e violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione giacché l’Amministrazione ha motivato il proprio diniego affermando, tra l’altro, che “non ha ricevuto alcuna notifica di procedimenti penali a carico del dirigente” mentre come rilevato nell’integrazione alla richiesta di riesame presentata al Difensore civico, l’Amministrazione era già a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a carico del dott. -OMISSIS- fin dal 13 marzo 2025;
3) Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa considerato che la P.A., negando l’esistenza di procedimenti disciplinari o penali nei confronti del ricorrente, avrebbe compromesso l’accesso difensivo;
4) V iolazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e degli obblighi di adeguata motivazione.
L’amministrazione si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso per non essere stato ritualmente notificato ad almeno un controinteressato, giusta la notifica presso l’indirizzo PEC dell’Amministrazione ove prestano servizio e controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e depositando documenti.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Quanto in primo luogo all’ammissibilità del ricorso, deve essere rilevato che – giuste notifiche depositate in atti – il ricorso introduttivo, oltre ad essere stato notificato via PEC ai controinteressati, risulta altresì notificato via posta il 16.6.2025. Non può pertanto trovare accoglimento l’eccezione sollevata.
Nel merito, tuttavia, il ricorso deve essere rigettato per i motivi che seguono.
Merita, in primo luogo, di essere premesso che il provvedimento emesso dal Difensore civico non ha efficacia vincolante per l’amministrazione destinataria, la quale resta libera – nell’esercizio del potere di riesame che le è riconosciuto – di apprezzare discrezionalmente gli interessi in bilanciamento.
Il Difensore civico, infatti, non dispone di poteri direttamente coercitivi nei confronti dell’amministrazione, ma può utilizzare un insieme di funzioni di natura propulsiva, in forza delle quali si creano le condizioni per lo sviluppo di un effettivo “dialogo” fra sfera pubblica e sfera privata, orientato verso la ricerca di soluzioni condivise.
Ciò premesso ed esclusa pertanto alcuna vincolatività delle suggestioni contenute nel richiamato provvedimento adottato dal Difensore civico (atto non impugnato da parte ricorrente), i provvedimenti resi dall’Amministrazione regionale resistono alle deduzioni formulate.
Nel caso in esame, infatti, risulta priva di fondamento la prospettazione del ricorrente circa la sussumibilità della fattispecie nell'ambito dell'ordinario diritto di accesso di cui alla l. 241/90, essendo applicabile la disciplina speciale di cui all'art. 12 d.lgs. 24/23. Il predetto decreto pone una regola di carattere generale con riferimento alla segnalazione. La disposizione speciale di cui all'art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023, stabilisce in particolare che " la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ". La disposizione indicata incontrovertibilmente sottrae la segnalazione all'applicazione dell'accesso di cui alle richiamate norme. Per gli altri atti istruttori, ritiene il Collegio che la disciplina speciale, dettata dal comma 5 dell'art. 12 detti una particolare disciplina in materia di accesso prevalente su quella di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, imponendo all'amministrazione, in virtù del diverso parametro di legalità nella valutazione delle istanze di accesso, misure di bilanciamento tra l'interesse difensivo del destinatario della segnalazione e l'interesse alla riservatezza del dichiarante-segnalante, da tutelarsi anche tramite oscuramento parziale degli atti.
Peraltro, come sostenuto da condivisibile giurisprudenza, in relazione agli atti oggetto di istanza di accesso occorre evidenziare come la disposizione di cui all'art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 24/2023 non sia riferita esclusivamente alla segnalazione, ma a tutti gli atti dai quali sia desumibile l'identità del dichiarante il cui anonimato deve essere garantito in assenza del suo consenso. Rispetto a tali atti istruttori, a fronte dell'interesse del ricorrente a difendersi dal provvedimento disciplinare, non è asseribile la sussistenza di un divieto assoluto di accesso come per la segnalazione, dovendosi, piuttosto, bilanciare le esigenze di difesa del destinatario del provvedimento disciplinare con quelle di tutela del c.d. whistleblower da azioni ritorsive di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023, anche successivamente alla conclusione del procedimento (cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. V, 19/06/2025, (ud. 20/05/2025, dep. 19/06/2025), n.12117).
Nella specie deve osservarsi che sussistono elementi ulteriori rispetto alla mera segnalazione, costituiti dalle dichiarazioni degli altri dipendenti sottoposti ad audizione, cui, per l'appunto, il ricorrente chiede di avere accesso pieno, senza omissis. In particolare, dall'esame degli atti del procedimento si rileva che l’Amministrazione, in seguito ad istanza di accesso, procedeva a trasmettere i verbali di acquisizione di tutte le dichiarazioni, oscurando soltanto i nominativi e quei dettagli che avrebbero potuto fare emergere l'identità dei dipendenti uditi.
L'amministrazione, quindi, non ha ritenuto l'accesso ex se precluso, operando piuttosto un bilanciamento tra gli interessi involti. Preso atto della sussistenza dell'interesse dell'istante ad accedere al verbale contenente l'audizione della segnalante nonché ai verbali delle audizioni delle persone informate sui fatti, l'amministrazione ha effettuato correttamente un bilanciamento dei contrapposti interessi.
In ragione di quanto esposto, ha correttamente agito l'amministrazione selezionando gli atti ostensibili e provvedendo all'omissis delle parti dalle quali era desumibile l'identità del segnalante, in maniera non manifestamente irragionevole ed in ossequio al principio di proporzionalità, limitandosi ad oscurare le parti dei verbali dalle quali emerge incontrovertibilmente l'identità del segnalante, in assenza del suo consenso all'ostensione.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la peculiarità della vicenda le spese processuali possono esser compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OI, Presidente
IN AT, Primo Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AT | AR OI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.