TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1472
TAR
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Violazione art. 24, comma 7, L. 241/1990 e eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà

    Il Collegio ritiene che la fattispecie sia disciplinata dal D.Lgs. 24/2023 (whistleblowing), che prevede una disciplina speciale di accesso ai documenti, prevalente sulla L. 241/1990. L'amministrazione ha operato un corretto bilanciamento tra l'interesse del ricorrente e la tutela della riservatezza del segnalante.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti e violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione

    La decisione si concentra sulla corretta applicazione della normativa sul whistleblowing e sul bilanciamento degli interessi, ritenendo che l'amministrazione abbia agito correttamente nell'operare gli oscuramenti per tutelare la riservatezza del segnalante.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa

    Il Collegio ha ritenuto che l'amministrazione abbia operato un corretto bilanciamento degli interessi, oscurando solo le parti dei verbali che potevano rivelare l'identità del segnalante, in assenza del suo consenso. Tale operazione è stata ritenuta proporzionata e ragionevole.

  • Rigettato
    Violazione del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e degli obblighi di adeguata motivazione

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso, ritenendo che l'amministrazione abbia agito correttamente applicando la normativa speciale sul whistleblowing e bilanciando i contrapposti interessi in gioco.

  • Rigettato
    Diritto di accesso ai verbali istruttori

    Il ricorso è stato rigettato in quanto la normativa speciale sul whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) prevale sulla disciplina generale dell'accesso documentale (L. 241/1990), e l'amministrazione ha operato un legittimo bilanciamento degli interessi, oscurando i dati identificativi del segnalante.

  • Rigettato
    Esecuzione ordine di esibizione documenti

    Il ricorso è stato rigettato nel merito. Pertanto, anche la richiesta di ordine di esibizione dei documenti è stata respinta.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 26/01/2026, n. 1472
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1472
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo