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13 gennaio 1974
13 gennaio 1974
Art. 26. (Interessi sui finanziamenti)
Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l' articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 , ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961 , l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.
Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l' articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 , ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961 , l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.