Articolo 26 della Legge 14 dicembre 1973, n. 829
Articolo 25Articolo 27
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13 gennaio 1974
Art. 26. (Interessi sui finanziamenti)

Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l' articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 , ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961 , l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.
Entrata in vigore il 13 gennaio 1974