Art. 26. (Interessi sui finanziamenti)
Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l' articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 , ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961 , l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.
Sui finanziamenti che la "Gestione dei mutui al personale", istituita con l' articolo 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641 , ha ottenuto dal Fondo pensioni e sussidi, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1949, n. 965, e 7 ottobre 1964, n. 961 , l'OPAFS seguitera' a corrispondere a favore del predetto fondo l'interesse annuo del 5 per cento.