Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2557 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. GUSELLA ELISABETTA e dall'avv. BOCCHINI FRANCESCA con ricorso depositato in data 02/12/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nata a [...] il Persona_1
14.01.2012 Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
1) la GL sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, pertanto Per_1 le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, alla crescita, all'istruzione, alla formazione, alla salute, al tempo libero della GL (comprese le attività sportive nonché le decisioni riguardanti eventuali viaggi e spostamenti della stessa), verranno assunte di comune accordo dai genitori medesimi, tramite il relativo confronto nel rispetto reciproco delle opinioni personali e comunque sulla scorta del piano genitoriale allegato al presente ricorso e in maniera confacente alle esigenze specifiche dei minori. Per quanto riguarda le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, queste verranno assunte autonomamente dal genitore cui la minore è affidata durante il periodo di permanenza presso il primo della GL stessa;
2) i genitori si obbligano a crescere la GL nel reciproco rispetto di entrambi, impegnandosi altresì a non limitare né ad inibire i rapporti della GL con i componenti delle rispettive famiglie di origine e impegnandosi, altresì, a favorire quanto più possibile il rapporto della GL con l'altro genitore;
3) la minore continuerà a risiedere con la madre in San Mauro Pascoli (FC), Via Giacomo Leopardi n.6;
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5) le vacanze scolastiche natalizie saranno divise tra i genitori in due periodi: dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 7 gennaio, alternati tra i genitori di anno in anno, in modo che la GL minore un anno possa trascorrere il Natale con la madre e l'anno successivo con il padre e così per l'ultimo giorno dell'anno e l'Epifania. Per quanto concerne le festività pasquali la minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni consecutivi che comprenderanno ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con la GL due settimane, anche non consecutive, che dovranno essere concordate tra i genitori entro il 20 giugno di ciascun anno, tenuto conto degli impegni scolastici e parascolastici della GL. Ciascun genitore dovrà sempre essere reperibile telefonicamente dall'altro genitore e dovrà comunicare all'altro il luogo ove trascorrerà le vacanze con la minore;
6) a titolo di contributo al mantenimento della GL minore, il IG. Controparte_1 corrisponderà alla IG.ra l'importo di €.150,00 mensili tramite Parte_1 bonifico bancario oltre rivalutazione Istat come per legge;
7) l'assegno Unico e Universale per la GL e/o ulteriori sussidi previsti per la minore, sarà percepito al 100% dalla madre IG.ra ; Parte_1
8) le spese straordinarie per la GL saranno a carico dei genitori nella misura del 50% e dovranno essere previamente concordate e documentate;
all'uopo si fa espresso riferimento al Protocollo vigente presso l'intestato Tribunale;
le predette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sostenute, entro e non oltre 7 giorni dalla visione della relativa documentazione di spesa. Salvo diversa determinazione, sono da considerarsi “spese straordinarie” quelle previste dal Protocollo assunto dal Tribunale di Forlì per i procedimenti in materia familiare, consegnato ai ricorrenti;
9) fermo quanto stabilito ai punti precedenti, sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, nel superiore interesse, esigenze e volontà della GL.
2 10) i ricorrenti dovranno prestare reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto per la GL , nonchè della carta d'identità, valida anche per l'espatrio, Per_1 impegnandosi a sottoscrivere la modulistica specifica;
11) I ricorrenti corrisponderanno le spese e i compensi ognuno al proprio legale. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 02/12/2024 e riportato in parte motiva. Spese come da accordo. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 19/03/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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