Articolo 5 della Legge 4 marzo 2024, n. 25
Articolo 4Articolo 6
Versione
30 marzo 2024
Art. 5. Modifiche all'articolo 336 del codice penale 1. All' articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
« La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola »; b) al secondo comma, le parole: « persone anzidette » sono sostituite dalle seguenti: « persone di cui al primo e al secondo comma ». Note all'art. 5:
- Si riporta l' art. 336 del codice penale , come modificato dalla presente legge:
«Art. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale). - Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.
La pena e' della reclusione fino a tre anni, se il fatto e' commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.».
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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