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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 28/11/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3114/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3114/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Cittiglio (VA) il 31/10/1988
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Luino (VA) il 29/05/1990
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
entrambi con l'Avv. Giacomo Garancini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comune di Montegrino Valtravaglia (VA), in data 14 luglio 2017
(anno 2017, atto n. 1 Parte I)
con i seguenti figli:
pagina1 di 5 , in Varese l'1/08/2018, di cittadinanza italiana;
Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti:
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2. la casa familiare, in locazione, il cui canone rimane a carico del sig. viene Pt_2 assegnata alla signora che ci vivrà con il figlio;
Parte_1 ER
3. il Sig. provvederà al versamento mensile in favore della Sig.ra Parte_2 di un importo di euro 205,00 quale contributo al proprio Parte_1 mantenimento, oltre ad euro 600,00 a titolo di contributo in favore del figlio minore;
4. Il Sig. si fa inoltre carico del pagamento delle spese di affitto, per Parte_2 un importo mensile di euro 445,00 relative all'immobile sito in Viale dei Tigli
12 a Laveno Mombello, che, come detto, viene assegnata alla Sig.ra
[...] unitamente al figlio, ; Pt_1 ER
5. La somma complessiva mensile che la signora riceverà è pertanto pari Pt_1 ad euro 1.250,00 (euro 205,00 + euro 600,00 + euro 445,00) da versare entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate note;
6. il figlio minore avrà collocamento prevalente presso la casa materna e ER potrà incontrare/stare con il padre al momento su libera iniziativa, durante le ore diurne, data la condizione di infortunio attuale che gli permette di godere di ampia disponibilità. In ogni caso, i coniugi, sin d'ora garantiscono il rispetto del seguente calendario:
Visite infrasettimanali
- due pomeriggi infrasettimanali, tutte le settimane, di regola il martedì e il venerdì, dalle ore 13.00, quando il minore verrà prelevato da scuola dal padre, sino alle ore 20.00, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, sita in Laveno Mombello
(VA), viale dei Tigli 12. Se a causa di reciproci impegni si dovessero verificare dei ritardi, le parti si regoleranno di conseguenza senza comprimere il diritto di visita paterno.
Visite nel finesettimana pagina2 di 5 - a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 10.30, quando il padre preleverà il figlio minore dalla casa materna, sino alla domenica alle ore 20.00, quando il Signor lo ricondurrà presso l'abitazione materna. Pt_2
Festività e vacanze scolastiche natalizie
- Il 24 dicembre il minore lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10.00 sino alle ore 10.30 del giorno di Natale;
- Il giorno di Natale il minore lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore 10.30, con pernottamento e il 26 dicembre verrà riportato presso l'abitazione materna ovvero paterna entro le ore 11.00;
- Il giorno di Santo Stefano verrà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascun genitore a partire dalle ore 11.00, con pernottamento, fino alle 22.00. Dalla sera del 26 riprende la collocazione ordinaria (presso la madre);
- allo stesso modo, il 31 dicembre e l'Epifania seguiranno il principio dell'alternanza.
Dalla sera del 7 gennaio riprenderà la collocazione ordinaria (presso la madre) e relativo calendario.
Festività e vacanze scolastiche pasquali
- Durante le festività pasquali ciascun genitore trascorrerà con , ad anni alterni, ER il periodo dal sabato alle ore 10.30 sino al Lunedì di Pasquetta, alle ore 18:30. Nell'anno di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il figlio il tempo che i genitori stessi, di comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'annualità 2025 trascorrerà le vacanze pasquali con ER la madre.
Vacanze estive
- Il padre trascorrerà con il figlio minore una settimana consecutiva nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Ponti scolastici e altre festività
- Per tutte le festività che cadono durante l'anno, incluse le eventuali estensioni (c.d. ponti), i genitori si accorderanno di volta in volta, seguendo il principio dell'alternanza annuale e concordando insieme gli orari.
pagina3 di 5 Dare atto che durante i periodi di vacanza i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli spostamenti in altre località e informarsi in merito all'organizzazione di gite o vacanze fuori porta con il figlio minore con pernottamento incluso.
Dare atto che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Dare atto che i genitori si impegnano vicendevolmente a favorire e a mantenere i rapporti tra di loro il più possibile equilibrati, continuativi e significativi in termini di qualità e quantità.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 14/07/2017 in Comune di Montegrino Valtravaglia (VA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montegrino Valtravaglia
(anno 2017 atto n. 1 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025. pagina4 di 5 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3114/2025, promossa con ricorso depositato il 25/07/2025 da:
1) Parte_1
Nata a Cittiglio (VA) il 31/10/1988
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
Nato a Luino (VA) il 29/05/1990
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
entrambi con l'Avv. Giacomo Garancini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comune di Montegrino Valtravaglia (VA), in data 14 luglio 2017
(anno 2017, atto n. 1 Parte I)
con i seguenti figli:
pagina1 di 5 , in Varese l'1/08/2018, di cittadinanza italiana;
Persona_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 25/07/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti:
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
2. la casa familiare, in locazione, il cui canone rimane a carico del sig. viene Pt_2 assegnata alla signora che ci vivrà con il figlio;
Parte_1 ER
3. il Sig. provvederà al versamento mensile in favore della Sig.ra Parte_2 di un importo di euro 205,00 quale contributo al proprio Parte_1 mantenimento, oltre ad euro 600,00 a titolo di contributo in favore del figlio minore;
4. Il Sig. si fa inoltre carico del pagamento delle spese di affitto, per Parte_2 un importo mensile di euro 445,00 relative all'immobile sito in Viale dei Tigli
12 a Laveno Mombello, che, come detto, viene assegnata alla Sig.ra
[...] unitamente al figlio, ; Pt_1 ER
5. La somma complessiva mensile che la signora riceverà è pertanto pari Pt_1 ad euro 1.250,00 (euro 205,00 + euro 600,00 + euro 445,00) da versare entro il giorno 15 di ogni mese tramite bonifico bancario alle coordinate note;
6. il figlio minore avrà collocamento prevalente presso la casa materna e ER potrà incontrare/stare con il padre al momento su libera iniziativa, durante le ore diurne, data la condizione di infortunio attuale che gli permette di godere di ampia disponibilità. In ogni caso, i coniugi, sin d'ora garantiscono il rispetto del seguente calendario:
Visite infrasettimanali
- due pomeriggi infrasettimanali, tutte le settimane, di regola il martedì e il venerdì, dalle ore 13.00, quando il minore verrà prelevato da scuola dal padre, sino alle ore 20.00, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna, sita in Laveno Mombello
(VA), viale dei Tigli 12. Se a causa di reciproci impegni si dovessero verificare dei ritardi, le parti si regoleranno di conseguenza senza comprimere il diritto di visita paterno.
Visite nel finesettimana pagina2 di 5 - a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 10.30, quando il padre preleverà il figlio minore dalla casa materna, sino alla domenica alle ore 20.00, quando il Signor lo ricondurrà presso l'abitazione materna. Pt_2
Festività e vacanze scolastiche natalizie
- Il 24 dicembre il minore lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10.00 sino alle ore 10.30 del giorno di Natale;
- Il giorno di Natale il minore lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore 10.30, con pernottamento e il 26 dicembre verrà riportato presso l'abitazione materna ovvero paterna entro le ore 11.00;
- Il giorno di Santo Stefano verrà trascorso dal minore ad anni alterni con ciascun genitore a partire dalle ore 11.00, con pernottamento, fino alle 22.00. Dalla sera del 26 riprende la collocazione ordinaria (presso la madre);
- allo stesso modo, il 31 dicembre e l'Epifania seguiranno il principio dell'alternanza.
Dalla sera del 7 gennaio riprenderà la collocazione ordinaria (presso la madre) e relativo calendario.
Festività e vacanze scolastiche pasquali
- Durante le festività pasquali ciascun genitore trascorrerà con , ad anni alterni, ER il periodo dal sabato alle ore 10.30 sino al Lunedì di Pasquetta, alle ore 18:30. Nell'anno di spettanza di ciascun genitore, l'altro potrà trascorrere con il figlio il tempo che i genitori stessi, di comune accordo, riterranno più opportuno al fine di consentire lo scambio degli auguri. Per l'annualità 2025 trascorrerà le vacanze pasquali con ER la madre.
Vacanze estive
- Il padre trascorrerà con il figlio minore una settimana consecutiva nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre, da concordarsi preventivamente tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Ponti scolastici e altre festività
- Per tutte le festività che cadono durante l'anno, incluse le eventuali estensioni (c.d. ponti), i genitori si accorderanno di volta in volta, seguendo il principio dell'alternanza annuale e concordando insieme gli orari.
pagina3 di 5 Dare atto che durante i periodi di vacanza i genitori avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente gli spostamenti in altre località e informarsi in merito all'organizzazione di gite o vacanze fuori porta con il figlio minore con pernottamento incluso.
Dare atto che ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori.
Dare atto che i genitori si impegnano vicendevolmente a favorire e a mantenere i rapporti tra di loro il più possibile equilibrati, continuativi e significativi in termini di qualità e quantità.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 14/07/2017 in Comune di Montegrino Valtravaglia (VA), iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Montegrino Valtravaglia
(anno 2017 atto n. 1 Parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025. pagina4 di 5 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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