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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/06/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 282/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dell'avv.to Mimma Gaeta ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via L. Sturzo
n. 4, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa
Daniela Bruno funzionario del , Controparte_1 [...]
- Via S. Lorenzo, 312/G Controparte_3
Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
- RESISTENTE-
Controparte_4
, in persona del legale rappr.te pro-tempore;
[...] Controparte_5
in persona del Dirigente pro-tempore;
[...]
I.C. , in persona del Dirigente pro- Controparte_6
tempore;
RESISTENTI CONTUMACI-
ed eventualmente nei confronti del personale ATA controinteressato nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA, profili AA e CS valevoli per il triennio 2021 /22 – 2022/23 e
2023/24: PAIC81000C dell'
[...]
(istituto capofila); Controparte_7
PAIC818003 dell' ; PAIC83600L – Controparte_8 CP_9
; PAIC – PAIC84F00B-I.C.
[...] CP_10 Controparte_11
PAIC84H003- CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
PAIC84J008 – – – CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
–ISS PAIC8A600B-I.C. Termini I. –Tisia D'Imera; Controparte_21
PAIS00100T-IS ; PAIS013004 - ; PAIS039008 - CP_22 CP_23 [...]
; PAEE09300V - D.D. ; PAIC8BA00V CP_24 Controparte_25
Carducci Gramsci;
PAIS02200V - Jacopo del Duca – DI Bianca Amato;
PAMM06400T - SMS Scianna C.; PAPC01000V- Liceo Ginnasio di Stato F. Scaduto;
PAMM15600Q- CPIA Palermo 2; PAPS24000G Controparte_26
(tutte pubblicate nei rispettivi siti internet dei singoli Istituti ) PAIC84900P -
[...]
PAIC8BD00A - ; PAIC82900D Controparte_27 CP_5 Controparte_28
; PAPM12000E ; PAEE10200C -
[...] Controparte_29
III- ; PAEE055004-D.D. II-G. ; CP_30 Controparte_31 CP_9 CP_32
PAEE054008 –D PAIC86500L – Controparte_33 Controparte_34
; PAIC888009- e PATD05008- ,
[...] Controparte_35 Controparte_36
(ad oggi NON PUBBLICATE nei rispettivi siti internet dei singoli Istituti); FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 669 octies c.p.c (in relazione all'art. 414 c.p.c a seguito di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.) depositato in data 27.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale Civile di
Termini Imerese - sez. lavoro - R.G. n. 2563/2021 - il 30.11.2021 e l'accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto e conteggiato, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024 (profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico), il servizio prestato presso l'ente e, per l'effetto, che il , CP_37 Controparte_1
insieme alle altre Amministrazioni convenute, venisse condannato alla rettifica delle graduatorie, al riconoscimento ai fini giuridici, economici e previdenziali dell'intero periodo di servizio per l'a.s. 2021/2022, al risarcimento del danno da liquidarsi in €
1.921,33 e all'esatta attribuzione del punteggio di 33,50, per il profilo di assistente amministrativo, e di punti 32,60 per il profilo di collaboratore scolastico, da utilizzare in sede di aggiornamento delle graduatorie.
A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo che, con ordinanza cautelare del 30.11.2021- R.G. n. 2563/2021- il Tribunale Civile di Termini Imerese – sez. lavoro - in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. ordinava “al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore, di attribuire al ricorrente Controparte_1
un punteggio pari a 33,50 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 32,60 punti per il profilo di collaboratore scolastico, all'interno della 3° fascia della graduatoria d'istituto ATA, A.S. 2021-2024, della Provincia di , per i profili CP_3
professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e, per l'effetto, di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali in relazione al riconoscimento del predetto punteggio” e che, a seguito della notifica della suddetta ordinanza cautelare,
l'amministrazione resistente provvedeva a rettificare i punteggi spettantigli, lamentava l'inesatto adempimento dell'ordinanza cautelare essendo i punteggi rettificati caricati solo su piattaforma interna SDI (circostanza, questa, che “lasciava inadeguata al maggior punteggio spettante al ricorrente la graduatoria provinciale e le graduatorie dei singoli istituti indicati come preferenze”) e, quindi, priva di ufficialità, esponendo, così, il ricorrente a dover chiedere e ottenere un ennesimo provvedimento cautelare con l'inizio del nuovo a.s. 2022/2023.
Contestava, inoltre, la legittimità dell'iniziale punteggio attribuitogli in via amministrativa in data 16.04.2021, a seguito di domanda di aggiornamento graduatorie che disconosceva il servizio prestato presso l'ente sottraendogli il CP_37
relativo punteggio. Lo , dunque, ha argomentato circa la sussistenza del diritto Pt_1
alla valutazione di tale diritto ed illustrato il pregiudizio tanto economico, quanto professionale patito per l'omesso conferimento degli incarichi di supplenza che avrebbe ricevuto con la corretta attribuzione del punteggio maturato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, eccependo, in via preliminare, la disintegrità del Controparte_1
contraddittorio e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto chiedeva il rigetto.
Sebbene regolarmente citati non si costituivano in giudizio l'
[...]
l' Controparte_38 [...]
e l' Controparte_5 Controparte_39
, dei quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
[...]
Con ordinanza del 09.04.2024, Codesto Organo Giudicante“rilevato che, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. “Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del Codice Civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito(4)(7)”, invitava le parti a dedurre in merito all'ammissibilità del rimedio azionato e rinviava all'udienza del 22.05.2024, in seno alla quale il procuratore di parte ricorrente evidenziava che “il presente giudizio
è stato iscritto a ruolo dal precedente procuratore e che la predetta iscrizione lungi dall'introdurre il rimedio di cui all'art. 669 octies quanto piuttosto un giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. a seguito del giudizio ante causam emesso in sede cautelare”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 05.02.2025 per il deposito di note scritte.
*** ** ***
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va ritenuto che, nella fattispecie, non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario con riferimento agli altri soggetti inseriti nelle graduatorie, sia perché la modifica di quest'ultime costituirebbe soltanto un effetto di fatto dell'accoglimento della pretesa azionata in giudizio, sia perché l'esame della domanda non richiede alcuna comparazione con gli altri candidati, riguardando esclusivamente una situazione personale del ricorrente (d'altra parte va ricordato che nel diritto civile non sussiste la categoria dei “controinteressati”).
In via altrettanto preliminare, la legittimazione passiva rispetto alle pretese del ricorrente va riconosciuta soltanto in capo al in Controparte_1
in quanto unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il , Controparte_1
– succeduto, ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
05.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai sensi dell'art. 111 CP_40
c.p.c..
*** ** ***
Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato sulla scorta di un orientamento già assunto da questo Tribunale, che qui integralmente si richiama per relationem. La soluzione della controversia dipende dalla possibilità di ricomprendere l'istituto ove il ricorrente prestava il servizio disconosciuto CP_37
dall'Amministrazione, tra le scuole non statali paritarie, scuole dell'infanzia non statali autorizzate, scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o legalmente riconosciute (cfr. gli allegati A ed A/2 del bando pubblicato con il decreto ministeriale n. 50/2021).
Secondo il , infatti, l'istituto è Controparte_1 CP_37
una scuola autorizzata e/o accreditata, ma non rientra in nessuna delle categorie di scuole tassativamente previste dal bando.
Secondo il ricorrente, sebbene l'istituto in questione fosse soltanto accreditato dalla
Regione Sicilia, tale circostanza imporrebbe la valutazione del servizio ivi prestato negli stessi termini di quello prestato presso scuola di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.
A ben guardare, dunque, la controversia non riguarda la qualifica dell'istituto
[...]
, bensì l'interpretazione del bando che, secondo il ricorrente, dev'essere in un CP_37
certo senso estensiva, mentre per il dev'essere letterale. CP_1
Ebbene, la tesi del convenuto merita di essere condivisa perché sia la meticolosa elencazione delle tipologie di servizio valutabile, che la diversa disciplina prevista per le graduatorie di terza fascia del personale docente (per il quale il servizio presso gli enti di formazione professionale accreditati è espressamente dichiarato valutabile) depongono per la necessità d'interpretare letteralmente la selezione dei titoli valutabili.
Né, d'altra parte, la tabella ministeriale allegata al d.m. 50/2021 può ritenersi illegittima.
Secondo questo giudice, infatti, è evidente che il complesso sistema di istruzione e formazione, all'interno del quale operano gli enti professionali regionali, sia articolato e strutturato in una pluralità di enti ed istituti di pari dignità.
Al contempo, però, tali soggetti risultano fortemente diversificati tra loro, soprattutto per quanto riguarda l'assunzione del personale che, è bene evidenziarlo, è il profilo che interessa maggiormente quando si tratta di selezionare il personale cui conferire incarichi pubblici: d'altra parte, come correttamente ed opportunamente evidenziato dal , l'accreditamento regionale avviene sulla base della verifica di specifici CP_1
requisiti di qualità afferenti gli aspetti didattici e di disponibilità delle risorse professionali e strutturali, senza che assuma alcun rilievo l'aspetto dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti.
“Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti “3. Le graduatorie di circolo
e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare
l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare
l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (quale quello indicato in ricorso, ovvero CP_37
).
[...]
Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della
Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività CP_1
lo ha fatto espressamente, come nel caso del D.M. 374/2017 - riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS) - nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Nè pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali. Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi. Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali. Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e
l' . Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento Controparte_3
diversi, in quanto realizzati in ambiti, che se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione. D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226/2005 mantiene distinti il “sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali
(Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale (Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato con la sentenza sez. n. 6801 del 2023.
Il nei casi in cui ha ritenuto rilevanti ed equiparabili determinate attività lo CP_1
ha fatto espressamente. Come nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS), nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale. In quest'ultimo caso, tenuto conto delle peculiarità della figura professionale ed altresì valutati gli interessi coinvolti, il , ha ritenuto coerente accreditare il servizio di docenza svolto in CP_1
un centro di formazione professionale. È stata, quindi, valorizzata la partecipazione del candidato ad attività di insegnamento in ambito privato poiché ritenute equivalenti a quelle realizzate in ambito pubblico.
Pertanto, la scelta di valorizzare ed accreditare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre appare pienamente coerente, legittima ed altresì in accordo con il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Al riguardo, si rammenta che la possibilità di prevedere determinati requisiti di ammissione o titoli valutabili in una graduatoria, integra l'ampio potere discrezionale spettante alle amministrazioni che non è, però, privo di limiti.
Infatti, nell'esercizio di detto potere, il , deve stabilire i titoli valutabili CP_1
tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.
Pertanto, nel caso di specie, appare pienamente condivisibile la decisione della fase cautelare, secondo cui non risulta sindacabile la scelta del che, nell'esercizio CP_1
di tale potere discrezionale, ha ritenuto di valorizzare nel D.M. n. 374/2017 il servizio di insegnamento nei centri di formazione professionale nell'ambito delle graduatorie di terza fascia del personale docente, mentre, non ha ritenuto di farlo nel D.M. 640/2017 per il personale non docente.”
Sulla scorta delle appena menzionate e condivise argomentazioni non resta che, assorbita ogni altra questione, respingere il ricorso.
Le spese di lite, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 05.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 282/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentato e difeso dell'avv.to Mimma Gaeta ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Termini Imerese in Via L. Sturzo
n. 4, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
, in persona del pro- Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla dott.ssa
Daniela Bruno funzionario del , Controparte_1 [...]
- Via S. Lorenzo, 312/G Controparte_3
Palermo (PA), presso il cui Ufficio è stato eletto domicilio;
- RESISTENTE-
Controparte_4
, in persona del legale rappr.te pro-tempore;
[...] Controparte_5
in persona del Dirigente pro-tempore;
[...]
I.C. , in persona del Dirigente pro- Controparte_6
tempore;
RESISTENTI CONTUMACI-
ed eventualmente nei confronti del personale ATA controinteressato nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia personale ATA, profili AA e CS valevoli per il triennio 2021 /22 – 2022/23 e
2023/24: PAIC81000C dell'
[...]
(istituto capofila); Controparte_7
PAIC818003 dell' ; PAIC83600L – Controparte_8 CP_9
; PAIC – PAIC84F00B-I.C.
[...] CP_10 Controparte_11
PAIC84H003- CP_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
PAIC84J008 – – – CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
–ISS PAIC8A600B-I.C. Termini I. –Tisia D'Imera; Controparte_21
PAIS00100T-IS ; PAIS013004 - ; PAIS039008 - CP_22 CP_23 [...]
; PAEE09300V - D.D. ; PAIC8BA00V CP_24 Controparte_25
Carducci Gramsci;
PAIS02200V - Jacopo del Duca – DI Bianca Amato;
PAMM06400T - SMS Scianna C.; PAPC01000V- Liceo Ginnasio di Stato F. Scaduto;
PAMM15600Q- CPIA Palermo 2; PAPS24000G Controparte_26
(tutte pubblicate nei rispettivi siti internet dei singoli Istituti ) PAIC84900P -
[...]
PAIC8BD00A - ; PAIC82900D Controparte_27 CP_5 Controparte_28
; PAPM12000E ; PAEE10200C -
[...] Controparte_29
III- ; PAEE055004-D.D. II-G. ; CP_30 Controparte_31 CP_9 CP_32
PAEE054008 –D PAIC86500L – Controparte_33 Controparte_34
; PAIC888009- e PATD05008- ,
[...] Controparte_35 Controparte_36
(ad oggi NON PUBBLICATE nei rispettivi siti internet dei singoli Istituti); FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 669 octies c.p.c (in relazione all'art. 414 c.p.c a seguito di ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c.) depositato in data 27.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha chiesto la conferma dell'ordinanza cautelare resa dal Tribunale Civile di
Termini Imerese - sez. lavoro - R.G. n. 2563/2021 - il 30.11.2021 e l'accertamento del suo diritto a vedersi riconosciuto e conteggiato, ai fini delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, valide per il triennio 2021/2024 (profili di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico), il servizio prestato presso l'ente e, per l'effetto, che il , CP_37 Controparte_1
insieme alle altre Amministrazioni convenute, venisse condannato alla rettifica delle graduatorie, al riconoscimento ai fini giuridici, economici e previdenziali dell'intero periodo di servizio per l'a.s. 2021/2022, al risarcimento del danno da liquidarsi in €
1.921,33 e all'esatta attribuzione del punteggio di 33,50, per il profilo di assistente amministrativo, e di punti 32,60 per il profilo di collaboratore scolastico, da utilizzare in sede di aggiornamento delle graduatorie.
A sostegno delle superiori pretese il ricorrente, premettendo che, con ordinanza cautelare del 30.11.2021- R.G. n. 2563/2021- il Tribunale Civile di Termini Imerese – sez. lavoro - in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. ordinava “al
[...]
, in persona del Ministro pro-tempore, di attribuire al ricorrente Controparte_1
un punteggio pari a 33,50 punti per il profilo di assistente amministrativo e di 32,60 punti per il profilo di collaboratore scolastico, all'interno della 3° fascia della graduatoria d'istituto ATA, A.S. 2021-2024, della Provincia di , per i profili CP_3
professionali di assistente amministrativo e collaboratore scolastico e, per l'effetto, di adottare tutti i provvedimenti conseguenziali in relazione al riconoscimento del predetto punteggio” e che, a seguito della notifica della suddetta ordinanza cautelare,
l'amministrazione resistente provvedeva a rettificare i punteggi spettantigli, lamentava l'inesatto adempimento dell'ordinanza cautelare essendo i punteggi rettificati caricati solo su piattaforma interna SDI (circostanza, questa, che “lasciava inadeguata al maggior punteggio spettante al ricorrente la graduatoria provinciale e le graduatorie dei singoli istituti indicati come preferenze”) e, quindi, priva di ufficialità, esponendo, così, il ricorrente a dover chiedere e ottenere un ennesimo provvedimento cautelare con l'inizio del nuovo a.s. 2022/2023.
Contestava, inoltre, la legittimità dell'iniziale punteggio attribuitogli in via amministrativa in data 16.04.2021, a seguito di domanda di aggiornamento graduatorie che disconosceva il servizio prestato presso l'ente sottraendogli il CP_37
relativo punteggio. Lo , dunque, ha argomentato circa la sussistenza del diritto Pt_1
alla valutazione di tale diritto ed illustrato il pregiudizio tanto economico, quanto professionale patito per l'omesso conferimento degli incarichi di supplenza che avrebbe ricevuto con la corretta attribuzione del punteggio maturato (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il
[...]
, eccependo, in via preliminare, la disintegrità del Controparte_1
contraddittorio e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale, pertanto chiedeva il rigetto.
Sebbene regolarmente citati non si costituivano in giudizio l'
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l' Controparte_38 [...]
e l' Controparte_5 Controparte_39
, dei quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
[...]
Con ordinanza del 09.04.2024, Codesto Organo Giudicante“rilevato che, ai sensi dell'art. 669 octies c.p.c. “Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669 novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688 e ai provvedimenti di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari adottati ai sensi dell'articolo 1137, quarto comma, del Codice Civile, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito(4)(7)”, invitava le parti a dedurre in merito all'ammissibilità del rimedio azionato e rinviava all'udienza del 22.05.2024, in seno alla quale il procuratore di parte ricorrente evidenziava che “il presente giudizio
è stato iscritto a ruolo dal precedente procuratore e che la predetta iscrizione lungi dall'introdurre il rimedio di cui all'art. 669 octies quanto piuttosto un giudizio di merito ex art. 414 c.p.c. a seguito del giudizio ante causam emesso in sede cautelare”.
La causa, in assenza di attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa alla scadenza del termine del 05.02.2025 per il deposito di note scritte.
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Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto, va ritenuto che, nella fattispecie, non sussista un'ipotesi di litisconsorzio necessario con riferimento agli altri soggetti inseriti nelle graduatorie, sia perché la modifica di quest'ultime costituirebbe soltanto un effetto di fatto dell'accoglimento della pretesa azionata in giudizio, sia perché l'esame della domanda non richiede alcuna comparazione con gli altri candidati, riguardando esclusivamente una situazione personale del ricorrente (d'altra parte va ricordato che nel diritto civile non sussiste la categoria dei “controinteressati”).
In via altrettanto preliminare, la legittimazione passiva rispetto alle pretese del ricorrente va riconosciuta soltanto in capo al in Controparte_1
in quanto unico soggetto legittimato passivo al giudizio è il , Controparte_1
– succeduto, ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.l. n.1/2020 conv. con modif. in L.
05.03.2020 n.12, nei rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrato nei rapporti processuali del soppresso ai sensi dell'art. 111 CP_40
c.p.c..
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Nel merito, il ricorso deve ritenersi infondato sulla scorta di un orientamento già assunto da questo Tribunale, che qui integralmente si richiama per relationem. La soluzione della controversia dipende dalla possibilità di ricomprendere l'istituto ove il ricorrente prestava il servizio disconosciuto CP_37
dall'Amministrazione, tra le scuole non statali paritarie, scuole dell'infanzia non statali autorizzate, scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate o legalmente riconosciute (cfr. gli allegati A ed A/2 del bando pubblicato con il decreto ministeriale n. 50/2021).
Secondo il , infatti, l'istituto è Controparte_1 CP_37
una scuola autorizzata e/o accreditata, ma non rientra in nessuna delle categorie di scuole tassativamente previste dal bando.
Secondo il ricorrente, sebbene l'istituto in questione fosse soltanto accreditato dalla
Regione Sicilia, tale circostanza imporrebbe la valutazione del servizio ivi prestato negli stessi termini di quello prestato presso scuola di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.
A ben guardare, dunque, la controversia non riguarda la qualifica dell'istituto
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, bensì l'interpretazione del bando che, secondo il ricorrente, dev'essere in un CP_37
certo senso estensiva, mentre per il dev'essere letterale. CP_1
Ebbene, la tesi del convenuto merita di essere condivisa perché sia la meticolosa elencazione delle tipologie di servizio valutabile, che la diversa disciplina prevista per le graduatorie di terza fascia del personale docente (per il quale il servizio presso gli enti di formazione professionale accreditati è espressamente dichiarato valutabile) depongono per la necessità d'interpretare letteralmente la selezione dei titoli valutabili.
Né, d'altra parte, la tabella ministeriale allegata al d.m. 50/2021 può ritenersi illegittima.
Secondo questo giudice, infatti, è evidente che il complesso sistema di istruzione e formazione, all'interno del quale operano gli enti professionali regionali, sia articolato e strutturato in una pluralità di enti ed istituti di pari dignità.
Al contempo, però, tali soggetti risultano fortemente diversificati tra loro, soprattutto per quanto riguarda l'assunzione del personale che, è bene evidenziarlo, è il profilo che interessa maggiormente quando si tratta di selezionare il personale cui conferire incarichi pubblici: d'altra parte, come correttamente ed opportunamente evidenziato dal , l'accreditamento regionale avviene sulla base della verifica di specifici CP_1
requisiti di qualità afferenti gli aspetti didattici e di disponibilità delle risorse professionali e strutturali, senza che assuma alcun rilievo l'aspetto dei rapporti di lavoro instaurati con i dipendenti.
“Il D.M. 50/2021 prevede all'art. 1 comma 3 e seguenti “3. Le graduatorie di circolo
e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare
l'espletamento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione della Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte le istituzioni scolastiche destinatarie della domanda anche qualora nelle stesse citate istituzioni non sia presente l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti. 4. Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici”; l'art. 4 del D.M. succitato prevede altresì, al comma 6, che “Gli aspiranti che producono domanda di inserimento per la prima volta dovranno compilare
l'apposito modello in tutte le sezioni specificando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo richiesto, eventuali titoli di cultura e servizio valutabili ai sensi dell'annessa tabella, eventuali titoli di preferenza, nonché i titoli di accesso, limitatamente al diploma di maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico”, così come all'art. 6 è stabilito che “3. Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara: … f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto” e che “4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione”.
L'allegato A al D.M. in questione contiene la “TABELLA DI VALUTAZIONE DEI
TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A.” prevede la valutazione dei seguenti servizi: al punto 7.1) viene prevista la valutazione del servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo in: a) scuole dell'infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d'Aosta, delle province autonome di
Trento e Bolzano;
b) scuole primarie statali;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nelle istituzioni convittuali.
Al punto 7.2, è prevista la valutazione del medesimo servizio prestato in: a) scuole dell'infanzia non statali autorizzate;
b) scuole primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie;
c) scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;
d) scuole non statali paritarie;
il punto 8) prevede invece la valutazione del servizio prestato in una qualsiasi delle scuole elencate al punto 7.1), ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno. Infine, il punto 9) prende in considerazione il servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.
Nell'allegato A/5, relativo alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico, sono contenute poi le medesime previsioni, riferite al servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico.
Dal tenore letterale dei titoli di servizio indicati nelle tabelle sopra viste, alcun punteggio è assegnato per il servizio svolto presso gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione (quale quello indicato in ricorso, ovvero CP_37
).
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Peraltro, come osservato dalla giurisprudenza di merito, con argomentazioni condivisibili, se da un lato la scelta di valorizzare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre costituisce espressione del potere discrezionale della
Pubblica Amministrazione, la quale deve pur sempre, però, tenere conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire, dall'altro lato laddove il ha voluto valorizzare determinate attività CP_1
lo ha fatto espressamente, come nel caso del D.M. 374/2017 - riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS) - nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale (Corte appello Milano sez. lav., 21/04/2023, n.387).
Nè pare potersi predicare un'uguaglianza tra i detti enti e le scuole statali, così come non appare illegittima la diversa valutazione del servizio prestato negli uni rispetto agli altri.
Il Consiglio di Stato, infatti, in sede di parere (parere 24 giugno 2021n. 1089) reso avverso l'esclusione del servizio prestato nei Centri di istruzione e formazione professionale accreditati dalle Regioni, ha negato che l'esclusione in questione violi i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, affermando che “…vale, inoltre, evidenziare la differenza, comunque esistente, tra il servizio prestato presso i centri di formazione professionale e quello svolto presso le scuole statali. Vi è, invero, che, pur nell'assolvimento del medesimo obbligo di istruzione, i percorsi scolastici negli istituti scolastici statali e nei Ce. di istruzione professionale sono diversi. Invero, negli istituti statali vi è una durata quinquennale dello stesso, il quale conduce al conseguimento di un diploma di scuola secondaria che consente l'accesso all'istruzione superiore. Al contrario, nel sistema regionale di istruzione e formazione professionale si rinvengono un percorso di durata triennale che è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (livello EQF3) ed un percorso di durata quadriennale finalizzato al conseguimento di un diploma professionale (livello EQF4). Il conseguimento della maturità professionale, che consente l'accesso all'istruzione superiore, richiede comunque la frequentazione di un anno integrativo. Di poi, come riferito dall'Amministrazione nella propria relazione, l'attività di tali Ce. si connota per modalità organizzative e metodologie di realizzazione peculiari, che prevedono attività di stage, di laboratorio e di tirocinio che si caratterizzano per flessibilità e personalizzazione. Orbene, tali specifiche peculiarità, relative sia al percorso seguito che ai titoli conseguibili, connotano il servizio ivi svolto per caratteristiche sue proprie, che non risultano identiche a quelle svolte negli istituti scolastici statali. Non incidono, pertanto, sulla assunta identità o equiparabilità dei servizi, le invocate circostanze che comunque siano predefiniti standard minimi di qualità, volti ad individuare livelli essenziali dei requisiti dei docenti, né la circostanza che a livello normativo si imponga un raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione professionale, con la stipula di appositi accordi tra la Regione e
l' . Trattasi, invero, comunque di servizi di insegnamento Controparte_3
diversi, in quanto realizzati in ambiti, che se pur rientrano in un sistema scolastico- professionale unitario, sono differenti e mantengono una loro ontologica diversità: la prestazione del servizio nell'istruzione scolastica statale e quella svolta in enti privati di formazione ed istruzione professionale accreditati dalla Regione. D'altre parte, a dimostrare le evidenziate differenze, vi è anche il dato normativo, rilevandosi in proposito che il decreto legislativo n. 226/2005 mantiene distinti il “sistema dell'istruzione secondaria superiore” e il “sistema dell'istruzione e formazione professionale”, precisando che “Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curriculare” (art. 1) e disciplinando in Capi distinti del medesimo testo normativo e con specifiche disposizioni i percorsi liceali
(Ca. II) e quelli di istruzione e formazione professionale (Ca. III).”
Le medesime argomentazioni sono state recentemente riprese dal Consiglio di Stato con la sentenza sez. n. 6801 del 2023.
Il nei casi in cui ha ritenuto rilevanti ed equiparabili determinate attività lo CP_1
ha fatto espressamente. Come nel caso del D.M. 374/2017, riguardante le graduatorie per le supplenze del personale docente (GPS), nel quale ha ritenuto rilevante, ai fini dell'attribuzione di un punteggio in graduatoria, l'aver svolto un'attività di insegnamento presso un centro di formazione professionale. In quest'ultimo caso, tenuto conto delle peculiarità della figura professionale ed altresì valutati gli interessi coinvolti, il , ha ritenuto coerente accreditare il servizio di docenza svolto in CP_1
un centro di formazione professionale. È stata, quindi, valorizzata la partecipazione del candidato ad attività di insegnamento in ambito privato poiché ritenute equivalenti a quelle realizzate in ambito pubblico.
Pertanto, la scelta di valorizzare ed accreditare delle attività solamente in certe graduatorie piuttosto che in altre appare pienamente coerente, legittima ed altresì in accordo con il potere discrezionale della Pubblica Amministrazione. Al riguardo, si rammenta che la possibilità di prevedere determinati requisiti di ammissione o titoli valutabili in una graduatoria, integra l'ampio potere discrezionale spettante alle amministrazioni che non è, però, privo di limiti.
Infatti, nell'esercizio di detto potere, il , deve stabilire i titoli valutabili CP_1
tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per la posizione lavorativa da ricoprire.
Pertanto, nel caso di specie, appare pienamente condivisibile la decisione della fase cautelare, secondo cui non risulta sindacabile la scelta del che, nell'esercizio CP_1
di tale potere discrezionale, ha ritenuto di valorizzare nel D.M. n. 374/2017 il servizio di insegnamento nei centri di formazione professionale nell'ambito delle graduatorie di terza fascia del personale docente, mentre, non ha ritenuto di farlo nel D.M. 640/2017 per il personale non docente.”
Sulla scorta delle appena menzionate e condivise argomentazioni non resta che, assorbita ogni altra questione, respingere il ricorso.
Le spese di lite, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 05.06.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo