Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/09/2025, n. 7443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7443 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07443/2025REG.PROV.COLL.
N. 00664/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Panuccio, Vittorio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Avv. Panuccio in Roma, via Sistina, n.121;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Arcangela Ferraro, Rocco Giuseppe Iorianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1.Il Comune di -OMISSIS-, con provvedimento del 16 marzo 1995, n. 1251, rilasciava a -OMISSIS- la concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato con un piano seminterrato e due piani sovrastanti sul confine del suolo di sua proprietà confinante con il suolo di proprietà di -OMISSIS-.
2.Tale concessione veniva, su richiesta del controinteressato -OMISSIS-, dapprima sospesa, in data 11 aprile 1995, e poi annullata in autotutela dal Comune di -OMISSIS- a causa della mancata acquisizione del consenso dello stesso, controinteressato, -OMISSIS-.
Il T.ar Calabria, dapprima, con l’ordinanza cautelare del -OMISSIS-, sospendeva l’efficacia del predetto provvedimento di autotutela, e poi, con la sentenza del 28 maggio 2007, resa sul ricorso Rg n. -OMISSIS-, annullava definitivamente il provvedimento di autotutela, conseguentemente ripristinando il titolo edilizio originariamente adottato in favore di -OMISSIS-.
In data 21 novembre 1995, -OMISSIS-promuoveva nei confronti della costruzione medio tempore realizzata dal -OMISSIS- azione di denuncia di nuova opera.
Durante la pendenza del contenzioso civile, il Comune di -OMISSIS-, con il provvedimento n. 1458, del 22 febbraio 1999, rilasciava in favore di -OMISSIS- la concessione edilizia per la realizzazione di una costruzione posta a 5 metri dal confine con la proprietà di -OMISSIS-.
Con sentenza del Tribunale Palmi n. -OMISSIS-, del 18 giugno 2003, -OMISSIS- veniva, inoltre, assolto dal “reato contestatogli di avere svolto attività edilizia urbanistica costruendo il fabbricato munito di concessione edilizia illegittima, con dissequestro del fabbricato”.
Il procedimento giudiziario incardinato con la domanda di denuncia di nuova opera sopra menzionata si concludeva con la sentenza n. 624, del 25 ottobre 2016, della Corte d’Appello di ME (investita del procedimento a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione), con il rigetto della domanda proposta.
3. A seguito della sentenza della citata Corte d’Appello di ME del 2016, e segnatamente due mesi dopo il suo deposito, -OMISSIS- presentava una SCIA per il “ Completamento dei lavori già assentiti con Concessione Edilizia n. 125 del 16.03.1995, a seguito della sentenza della Corte d'Appello di ME n. 624/2016 del 25/10/2016 ”.
4. Con successivo provvedimento n. prot. 20123, del 4 luglio 2017, il Comune di -OMISSIS- annullava in autotutela la SCIA presentata da -OMISSIS-.
5. Tanto premesso, con ricorso promosso dinanzi al T.a.r. Calabria, -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA prot. n. 20123/2017, chiedendone l’annullamento e proponendo, altresì, domanda di risarcimento del danno.
5.1. In particolare, con il ricorso in esame, -OMISSIS- ha lamentato:
i)la violazione del proprio diritto ad edificare a una distanza inferiore ai 10 metri dalla costruzione del vicino, come accertato dal giudicato derivate dai giudizi civile, penale e amministrativo;
ii)l’illiceità della concessione rilasciata al vicino -OMISSIS-;
iii)il difetto di motivazione, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento in relazione alla SCIA, peraltro, erroneamente qualificata come nuovo e autonomo titolo rispetto alla concessine originaria.
6. Il T.a.r. Calabria, con la sentenza 12 giugno 2023, n. -OMISSIS-, ha respinto il ricorso, ritenendo che:
i)la sentenza della Corte d’appello di ME non è idonea a fungere da giudicato nei confronti del Comune, non avendo quest’ultimo preso parte al relativo giudizio;
ii) la SCIA costituisce di per sé un titolo edilizio e, come tale, risente della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua presentazione; tale titolo edilizio non può ritenersi sufficiente ad assentire la costruzione a una distanza inferiore a quella inderogabilmente prevista dall’art. 9, del DM 1444/1968: sotto questo profilo, ad avviso della decisione impugnata, costituirebbe un fattore ostativo alla possibilità di riconoscere la legittimità della SCIA il fatto giuridico del rilascio della concessione edilizia a -OMISSIS-nel 1999, la quale si era nel frattempo consolidata per mancata impugnazione;
- la domanda risarcitoria è infondata, posto che la mancata impugnazione della concessione edilizia del 1999 costituisce fatto rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 1227, c.c., e 30, comma 3, c.p.a.;
7. -OMISSIS- ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
8. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado il Comune di -OMISSIS-, -OMISSIS-, chiedendo di dichiarare l’appello inammissibile e, in ogni caso, infondato.
8.1. -OMISSIS- ha, inoltre, proposto appello incidentale condizionato.
9. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto legittimo il provvedimento del Comune di -OMISSIS- di annullamento della SCIA in ragione della sopravvenienza costituita dal permesso di costruire rilasciato nei confronti del controinteressato -OMISSIS-.
1.1. Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata non considererebbe la circostanza per cui l’efficacia della concessione del 1995, descritta al punto 2 della parte in fatto, pur essendo stata sospesa due volte dal Comune di -OMISSIS-, era stata rispristinata dall’ordinanza cautelare del T.a.r. Calabria del -OMISSIS-, con la conseguenza per cui essa non avrebbe di fatto mai cessato di produrre effetti.
1.2. Il motivo non è fondato.
In senso contrario il Collegio rileva che, contrariamente a quanto ritenuto nel motivo di appello in esame, la concessione del 1995 non può costituire un titolo idoneo a sorreggere, senza soluzione di continuità, la legittimità della successiva SCIA presentata da -OMISSIS-, posto che quest’ultimo titolo, come correttamente riferito dal giudice di primo grado, assume una propria autonomia sul piano del regime normativo applicabile.
In tal senso è possibile, in primo luogo, trarre argomento dal disposto di cui all’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, ai sensi del quale “La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”.
La diposizione in esame chiaramente contempla la SCIA come nuovo titolo edilizio in alternativa al permesso di costruire in talune fattispecie particolari.
Tali fattispecie sono costituite dagli interventi di ristrutturazione che comportino incrementi volumetrici, e dagli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica che siano disciplinati dal PRG o da piani attuativi., e che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive.
Tale conclusione è rafforzata dal fatto che lo stesso appellante, alla pagina 15 del ricorso di primo grado, ha ragionato nei medesimi termini, affermando testualmente che “la possibilità di utilizzare la SCIA in alternativa al permesso di costruire, tra gli altri casi anche in quelli di interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano volumetriche”.
La necessità di dotarsi, alla luce del chiaro tenore letterale della disposizione in esame, di un nuovo titolo edilizio discende, in particolare, dalla premessa, delineata al precedente comma 2, della decadenza del titolo edilizio allorquando, come avvenuto nel caso in esame, le opere non siano state ultimate entro il termine ivi previsto (3 anni).
In tal senso depone chiaramente anche il successivo comma 4, del menzionato art. 15, secondo cui “Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio”.
L'indicazione dei termini nel titolo abilitativo trova, del resto, la sua ragione nella necessità di avere una certezza temporale in relazione attività di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, che per propria natura è frazionata nel tempo, al fine di impedire che l'eventuale modifica delle previsioni pianificatorie possa essere condizionata senza limiti temporali da antecedenti permessi di costruire.
1.3. Peraltro, nel caso in esame, essendo pacificamente decorsi i termini di efficacia della concessione edilizia del 1995, la parte avrebbe, in ogni caso, dovuto dotarsi di un nuovo titolo edilizio, e, dunque, anche per tale ulteriore ragione, deve essere in tal modo qualificata la SCIA in esame.
1.4. Da quanto osservato discende che la legittimità della SCIA presentata da -OMISSIS-, in quanto costituente nuovo titolo edilizio, deve sottostare al principio generale secondo il quale la legittimità di un provvedimento deve essere scrutinata in base allo stato di diritto e di fatto esistente al momento della sua adozione. (Cons. Stato, Sezione IV, 21 luglio, 2025; Sez. II, 8 marzo 2021 n. 1908; Sez. III, 4 febbraio 2021 n. 1045; Sez. IV, 30 luglio 2019 n. 5395).
Alla luce del menzionato principio del tempus regict actum , occorre rilevare che la concessione edilizia n. 1458, del 22 febbraio 1999, rilasciata in favore del controinteressato -OMISSIS-, costituisce, dunque, una sopravvenienza, che, nella misura in cui ha consentito di costruire a una distanza di 5 metri dal confine, osta radicalmente alla possibilità che -OMISSIS- possa costruire sul confine e rende, sotto tale profilo, illegittima la SCIA di presentata.
Tale conclusione è conforme al principio della prevenzione, in forza del quale il confinante che costruisce per primo ha il diritto di decidere per primo a quale distanza dal confine costruire (Consiglio di Stato, se. VI, 21.7.2021, n. 5496).
Come comunemente riconosciuto anche in dottrina, del resto, il principio della prevenzione opera sulla priorità del fatto giuridico della prima costruzione, non sulla priorità dell’atto giuridico della prima concessione.
La conclusione delle considerazioni fini qui svolte è quindi nel senso che l’autonomia della SCIA rispetto alla concessione del 1995 non consente di applicare al caso di che trattasi lo schema, teorizzato da autorevole dottrina e auspicato dall’appellante, del c.d. provvedimento “ora per allora”.
Di qui l’infondatezza del motivo esaminato.
2. Con il secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha interpretato la SCIA presentata dal -OMISSIS- come titolo edilizio e non come mera comunicazione di avvio dei lavori di completamento dell’opera già assentita con la concessione edilizia del 1995.
2.1. Il motivo è infondato.
La censura, nella misura in cui almeno in parte ricalca quella posta dalla parte appellante a sostegno del primo motivo di appello, già analizzata e ritenuta infondata, va, in primo luogo, respinta per le medesime ragioni indicate ai punti 1.3. e 1.4. della parte in diritto.
2.2. In secondo luogo, occorre osservare che, pur essendo la SCIA espressione di una modalità di regolazione dell’economia che supera il tradizionale controllo delle attività private, basato sul regime dell’autorizzazione preventiva, delineando, sotto tale profilo, una forma di auto-amministrazione del privato, ciò non esclude, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, il mantenimento in capo all’Amministrazione di un potere di vigilanza, prevenzione e controllo (art. 21, comma 2- bis ) che abilita, in presenza di illegittimità conclamate, ad esercitare un eventuale potere interdittivo della prosecuzione dell’attività attraverso l’adozione di provvedimenti repressivi laddove, come nel caso in esame, si riscontrino le condizioni previste dall’art. 21- nonies della l. n. 241/1990 per l’annullamento d’ufficio (Corte cost., n. 49/2016).
Nella SCIA, infatti, la sostituzione del paradigma autorizzatorio con una segnalazione privata viene compensato attraverso un controllo a posteriori che si esplica nell’esercizio, da parte dell’Amministrazione, dei poteri inibitori e di autotutela, così come espressamente declinati all’art. 19, L. n. 241/1990.
Nel caso in esame, la SCIA si è posta in radicale contrasto con il disposto di cui all’art. 9. del DM n.1444/68, avendo essa segnalato interventi di costruzione previsti a distanza inferiore a quelle minime previste, con la conseguenza per cui correttamente il Comune ne ha censurato la relativa illegittimità.
2.3. L’esame dei principali precedenti giurisprudenziali conferma tale conclusione.
Questa Sezione, infatti, anche di recente avuto modo di chiarire che tale previsione “ è posta a tutela dell'interesse pubblico in materia di igiene e sanità, conseguendone che lo strumento urbanistico comunale, nel disciplinare il territorio individuando le zone territoriali omogenee di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 2, deve osservare le prescrizioni dettate in materia di distanze minime tra fabbricati previste per ciascuna delle dette zone dal primo comma dell'art. 9 del medesimo decreto ministeriale, quale disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva, oltre che integrativa rispetto all'art. 873 cod. civ ”. (Cons. Stato, Sez. IV, 3 luglio 2023, n. 6438).
Anche la giurisprudenza di legittimità è saldamente orientata nel ritenere che “ In materia di distanze fra costruzioni, l'art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ha efficacia di legge dello Stato, essendo stato emanato su delega dell'art. 21-quinquies L. 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), come novellato dall'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 (c.d. legge ponte). In ragione di ciò, poiché tale articolo dispone l'inderogabilità dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, i Comuni sono obbligati - in caso di redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici - a non discostarsi dalle regole fissate da tale norma, le quali comunque prevalgono ove i regolamenti locali siano con esse in contrasto .” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16 settembre 2024, n. 24719; Cass. civ., Sez. II, 11 novembre 2014, n. 24013).
Di qui l’infondatezza della censura.
3. Con il terzo mezzo di gravame, la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata muovendo dalla premessa per cui, contrariamente a quanto in essa statuito, nel caso in esame avrebbe dovuto trovare applicazione la tesi del giudicato esterno e riflesso nei confronti del Comune, che fonderebbe il suo diritto a edificare a distanza inferiore ai 10 metri lineari dalla costruzione di -OMISSIS-.
In particolare, ad avviso della parte appellante, nel caso in esame si sarebbe realizzata una convergenza tra i giudicati civile, amministrativo e penale, descritti al punto 2 della parte in fatto, i quali avrebbero affermato il diritto di -OMISSIS- a costruire sul confine.
3.1. Il motivo non è fondato.
In particolare, non è fondata la premessa da cui trae le mosse l’appellante.
A partire dalla decisione della Corte di cassazione 6 dicembre 2019, n. 31969, le cui conclusioni sono state successivamente seguite da un costante orientamento giurisprudenziale, la teorica del giudicato riflesso è stata superata, essendosi chiarito, con argomentazioni che il Collegio condivide, che: “ Ragioni di ordine costituzionale rendono - al momento - non più sostenibile la teorica del giudicato riflesso nei confronti del terzo titolare del rapporto dipendente. Facendo, infatti, applicazione del principio della efficacia riflessa del giudicato ciò che integra il fatto costitutivo della domanda risulterebbe accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il convenuto e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa, Per il terzo - quindi - la altrui decisione resta res inter alios acta. Esclusa la legittimità della nozione di giudicato riflesso, i limiti soggettivi di efficacia (di diritto) del giudicato restano disciplinati dalle norme positive (artt. 1306,1599, comma 3, c.c.; art. 404 c.p.c.), e, all'infuori dei confini indicati, non resta che la efficacia di prova o di elemento di prova documentale che il giudicato può acquistare, considerando perciò il giudicato non quale valore giuridico (disciplina giurisdizionale del rapporto), ma quale fatto storico risultante da un documento ”. (Cass. civ., 16 luglio 2021, n. 20395).
3.2. Del resto, come la dottrina più attenta più attenta non ha mancato di osservare, la teoria dell’efficacia riflessa del giudicato, presupponendo che il fatto costitutivo della domanda venga accertato in modo irretrattabile senza il contraddittorio con il terzo e senza che questi possa esercitare il diritto di difesa, si pone in radicale contrasto con il diritto di difesa e con il principio del contraddittorio sanciti, rispettivamente, dagli artt. 24 e 111 della Costituitone.
4. Col quarto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la legittimità della concessione rilasciata a -OMISSIS-.
Ad avviso dell’appellante, la concessione del 1999, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, lungi dal potersi considerare legittima, costituirebbe un “illecito permanente”, in quanto contrasterebbe con il suo diritto, discendente dalla pregressa concessione del 1995, di edificare a distanza inferiore ai 10 metri lineari dalla costruzione di -OMISSIS-.
4.1. Il motivo non è fondato.
In senso contrario il Collegio rileva che la concessione rilasciata dal Comune di -OMISSIS- in favore di -OMISSIS-non è mai stata impugnata, ragion per cui, essendosi oramai consolidati i relativi effetti da essa prodotti, sulla base dei principi generali che informano il diritto amministrativo sostanziale e processuale, non è più possibile predicarne la illegittimità.
4.2. Né, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, una tale illegittimità può discendere dal giudicato formatosi per effetto della decisione. n. 624, del 25 ottobre 2016, della Corte d’Appello di ME.
Al riguardo, oltre alle considerazioni esposte in occasione dell’esame del terzo motivo di appello in ordine alla non condivisibilità della tesi che ammette il giudicato riflesso, occorre ribadire che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, “ l'esecuzione del giudicato trova ostacolo e limite nelle sopravvenienze di fatto (e di diritto) verificatesi anteriormente alla notificazione della sentenza, restando irrilevanti solo le sopravvenienze successive alla notificazione medesima ” (Cons. Stato, Ad. Plen., 13 aprile 2015, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 21 febbraio 1994, n. 4; Cons. Stato, Ad. Plen., 8 gennaio 1986, n. 1).
Di qui l’infondatezza anche del motivo in esame.
5. Col quinto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la domanda risarcitoria.
Ad avviso della parte appellante, la decisione impugnata si mostrerebbe contraddittoria nella parte in cui, pur riconoscendo l’illegittimità dell’azione amministrativa del Comune di -OMISSIS-, determinata dall’adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori, i cui effetti sono stati prima sospesi, all’esito del giudizio cautelare, dal giudice amministrativo e, poi, da quest’ultimo definitivamente caducati con la successiva sentenza di merito, cionondimeno ha, poi, respinto la domanda risarcitoria, ritenendo erroneamente che l’omessa impugnativa della concessione edilizia rilasciata a -OMISSIS-avrebbe interrotto il nesso causale tra il comportamento illegittimo e l’evento di danno.
5.1. Il motivo non è fondato.
Il Collegio osserva che la domanda risarcitoria è stata dal giudice di primo grado respinta sulla base di un duplice ordine di argomentazioni e, segnatamente, valorizzando, per un verso, il mancato assolvimento dell’onere di provare il danno subito e, per altro verso, il concorso di colpa del danneggiato, ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
Nei confronti del primo ordine di argomentazioni esposto, l’appellante non ha articolato alcuna censura, né con l’appello né negli ulteriori scritti difensivi.
Quanto sopra è sufficiente alla conferma della sentenza, non risultando superata una delle due autonome rationes decidendi poste a fondamento del rigetto della domanda risarcitoria.
5.2. In ogni caso, per completezza espositiva, il Collegio rileva che la domanda risarcitoria è anche infondata nel merito.
In via generale, il Collegio ricorda che, secondo un costante indirizzo interpretativo di questo Consiglio di Stato, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni cogenti per discostarsi, quando è proposta una domanda risarcitoria, l’assenza di prova non può essere sopperita neppure facendo leva sul metodo acquisitivo, proprio del processo amministrativo impugnatorio, in quanto nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall' art. 2697, primo comma, c.c., opera con autonoma pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio invece dell'azione di annullamento (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 settembre 2021, n. 6240; in termini, Consiglio di Stato Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1737; Consiglio di Stato, IV, 5 febbraio 2018, n. 701), ragione per la quale la parte che lamenta un danno deve fornirne una prova rigorosa (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7; id., 12 maggio 2017, n. 2; cfr. anche Cass. civ. Sez. III, 17 settembre 2013, n. 21255).
Il principio è stato ribadito anche di recente dalla Sezione (Sez. IV, 30 ottobre 2024, n,5668; Sez. IV 16 novembre 2022, n. 10092), che ha avuto modo di puntualizzare come, nelle cause che presentano una domanda risarcitoria, resta fermo l’onere di allegazione e prova da parte del danneggiato (artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a.).
In applicazione di tale orientamento giurisprudenziale, occorre osservare che nel caso in esame tale prova non è stata fornita, essendo sul punto l’atto di appello del tutto generico.
Per un analogo ordine di ragioni, deve essere, infine, rilevata la non ammissibilità dell’istanza istruttoria in quanto meramente esplorativa ed elusiva degli oneri di allegazione e prova che fanno capo al danneggiato secondo il principio dispositivo puro.
6. Col sesto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha condannato il Comune e la parte controinteressata al pagamento delle spese di giudizio in virtù del comportamento assunto dalle controparti oltre che per gli illegittimi provvedimenti adottati.
6.1. Il motivo è palesemente infondato, urtando l’argomentazione dell’appellante contro il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui costituisce un limite non superabile per il giudice quello di non poter condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 13 maggio 2019, n. 3092; Sez. IV, 22 marzo 2019, n. 1913; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello deve, nel suo complesso, essere respinto.
8.Avuto riguardo alla particolarità della vicenda processuale, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO