Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 29/12/2025, n. 8502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8502 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08502/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05589/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Pascarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
U.T.G. - Prefettura di Caserta, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'annullamento
-del provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 1320/2022/6D/Area 1 bis del Prefetto della Provincia di Caserta, notificato il 6 settembre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. IC De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 3 novembre 2022 e depositato il successivo 25 novembre, il signor -OMISSIS- impugnava il provvedimento n. 1320/2022/6D/Area 1 bis del 2 settembre 2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Caserta aveva fatto divieto al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ai sensi dell'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).
Il provvedimento impugnato traeva origine dalla nota del 26 febbraio 2022 del Comando Stazione Carabinieri di Santa Maria a Vico, con la quale veniva comunicato che in data 25 febbraio 2022 era stato disposto il ritiro cautelare delle armi e munizioni legalmente detenute dal ricorrente, in relazione ad una situazione conflittuale sussistente con i vicini di casa, i fratelli -OMISSIS-, i quali avevano richiesto l'intervento delle forze di polizia dichiarando di aver subito, da parte del -OMISSIS-, minacce verbali di procurare loro lesioni con l'uso delle armi.
Con nota prot. n. 0048880 del 20 aprile 2022, notificata il 27 aprile 2022, la Prefettura di Caserta comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento diretto all'emissione del decreto di divieto di detenzione armi, ai sensi degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/90, assegnando termine di venti giorni per la presentazione di memorie difensive e documenti.
In data 10 maggio 2022, il ricorrente depositava memorie difensive, contestando la veridicità delle dichiarazioni rese dai vicini e producendo documentazione e videoriprese delle telecamere di sorveglianza della propria abitazione relative agli eventi del 25 febbraio 2022.
Nelle more del procedimento, in data 24 aprile 2022, il ricorrente cedeva le armi cautelativamente ritirate al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, terzo non convivente, dandone comunicazione ai Carabinieri di Santa Maria a Vico.
In data 11 marzo 2022, il ricorrente aveva altresì presentato denuncia-querela nei confronti dei vicini per il reato di calunnia.
Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente deduce un unico articolato motivo di ricorso, rubricato: "
Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria".
Lamenta il ricorrente che il provvedimento si fonderebbe su un unico ed isolato episodio fattuale, peraltro di scarsa gravità, riconnesso alle dichiarazioni di un soggetto terzo non sostenute da alcun accertamento definitivo in sede penale. Deduce, inoltre, che l'istruttoria condotta dalla Prefettura avrebbe omesso di considerare le videoriprese prodotte in sede procedimentale, dalle quali emergerebbe che egli, anziano e con difficoltà motorie, non avrebbe potuto compiere le minacce a lui ascritte. Contesta altresì l'assenza di una valutazione complessiva della personalità del soggetto, che giustifichi un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno - Prefettura di Caserta, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato dell’11 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Giova premettere che, secondo consolidata giurisprudenza, il porto d'armi e la detenzione di armi non costituiscono oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un'eccezione al normale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. La regola generale è, dunque, il divieto di detenzione delle armi, al quale si può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell'Autorità di pubblica sicurezza prevenire (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 settembre 2022, n. 7813; Id., 23 agosto 2022, n. 7404).
L'art. 39 del T.U.L.P.S., nel prevedere che "il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne", affida all'Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto può dare.
Tale giudizio è connotato da ampia discrezionalità ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi, sicché ai fini del divieto di detenzione di armi e munizioni non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente la sussistenza di circostanze che dimostrino come il soggetto non sia del tutto affidabile al loro uso (Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2025, n. 6840; TAR Campania, Napoli, sez. V, 25 gennaio 2024, n. 501).
Inoltre, il giudizio prognostico a fondamento del divieto di detenzione delle armi viene considerato più stringente del giudizio di pericolosità sociale o di responsabilità penale, atteso che il divieto può essere adottato anche in base a situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 65; Id., 24 aprile 2020, n. 2614).
In tale contesto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., è ragionevole, e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, la scelta dell'Amministrazione di prevenire che determinate situazioni possano degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni a chi ha formulato minacce nel corso di litigi, anche se in assenza di un contestuale uso di armi" (Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790).
Un caso tipico che giustifica gli interventi in questo senso è notoriamente quello delle situazioni di conflittualità che possono crearsi nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato, trattandosi di situazioni in cui la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. TAR Liguria, sez. I, 17 maggio 2018, n. 459; TAR Sardegna, sez. I, 21 gennaio 2022, n. 47).
L'esistenza di una situazione di conflittualità in ambito di vicinato, attestata da denunce o querele anche se successivamente rimesse o non ancora definite, costituisce valido motivo per il divieto di detenzione armi, in considerazione del carattere preventivo dei relativi provvedimenti finalizzati a prevenire delitti che potrebbero scaturire dalla disponibilità di armi (TAR Campania, Napoli, 25 gennaio 2024, n. 501).
Deve altresì rilevarsi che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, la circostanza che il procedimento penale sia ancora pendente, ovvero si sia concluso con l'archiviazione, non fa venir meno la legittimità dell'adozione del provvedimento impugnato, in quanto il divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. costituisce un provvedimento che ha quale presupposto soltanto il giudizio prognostico sull'affidabilità della persona, che il Prefetto può valutare con ampia discrezionalità anche in assenza di condanne penali o dell'adozione di misure di pubblica sicurezza (Cons. Stato, sez. III, 12 novembre 2021, n. 7551). L'eventuale archiviazione del procedimento penale non preclude all'autorità amministrativa di valutare comunque la gravità degli episodi, né elimina sul piano storico e fattuale i comportamenti ritenuti rilevanti ai fini del giudizio di inaffidabilità nella detenzione delle armi (TAR Marche, sez. I, 13 gennaio 2022, n. 32).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia immune dai vizi dedotti.
In primo luogo, quanto alla censura di carente motivazione, deve rilevarsi che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, alla luce dell'ampia discrezionalità dei provvedimenti inibitori in questione, non è richiesta una particolare motivazione, se non negli ovvi limiti della sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali o arbitrarie (Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3547). Inoltre, l'Amministrazione non è tenuta ad un giudizio analitico della capacità morale del destinatario del divieto, dedotta dal pregresso tenore di vita e dall'assenza di episodi delittuosi, né tantomeno dall'esito del giudizio penale, ma può fondare il divieto di detenzione di armi su una valutazione complessiva, un giudizio sintetico, della personalità del soggetto sotto il profilo della affidabilità e della capacità di abuso, operata sulla considerazione di specifici eventi (Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5129).
Nel caso in esame, il provvedimento impugnato dà adeguatamente conto della sussistenza di una situazione di conflittualità tra il ricorrente e i vicini di casa, sfociata nell'intervento delle forze dell'ordine a seguito della denuncia di minacce verbali con riferimento all'uso delle armi. Il provvedimento evidenzia, inoltre, come la lettura delle memorie difensive presentate dal ricorrente comprovasse la sussistenza di forti dissidi tra le parti, circostanza questa che, al di là delle determinazioni dell'Autorità Giudiziaria in merito ai fatti accaduti, impone l'adozione di misure cautelari al fine di prevenire possibili abusi in caso di eventuali, futuri diverbi.
Il provvedimento ha, altresì, correttamente rilevato che nei casi di conflittualità di vicinato, la contiguità che si crea in ambito di vicinato può essere spesso causa di conflitti che non sopiscono, ma tendono ad esasperarsi con il decorso del tempo, per cui è opportuno privare i protagonisti di tali conflitti della disponibilità di armi da sparo, anche nel caso in cui l'uso improprio delle stesse non si sia già verificato. Trattasi di motivazione che appare del tutto congrua e ragionevole, in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati.
Quanto, poi, alla dedotta erronea interpretazione delle minacce contestate - avendo il ricorrente evidenziato che le stesse sarebbero state "minacce verbali di lesioni con l'uso delle armi" e non "minacce con l'uso delle armi" - il Collegio osserva che tale distinzione non vale a scalfire la legittimità del provvedimento. Invero, come sopra evidenziato, la giurisprudenza è costante nel ritenere ragionevole la scelta dell'Amministrazione di vietare la detenzione di armi a chi ha formulato minacce nel corso di litigi, "anche se in assenza di un contestuale uso di armi" (Cons. Stato, sez. III, n. 1790/2019). Pertanto, la circostanza che le armi non siano state materialmente imbracciate o esibite al momento della lite non esclude la rilevanza delle minacce proferite con riferimento al loro uso ai fini del giudizio di inaffidabilità.
In ordine alla censura di difetto di istruttoria, con particolare riferimento alla mancata valutazione delle videoriprese prodotte dal ricorrente in sede procedimentale, il Collegio osserva quanto segue. La documentazione video prodotta dal ricorrente, quand'anche dimostrasse che lo stesso si muoveva con difficoltà e con l'ausilio di bastoni per la deambulazione, non è di per sé idonea a smentire la sussistenza di una situazione di conflittualità con i vicini, né a escludere che siano state proferite minacce verbali. Le difficoltà motorie del ricorrente non appaiono, infatti, incompatibili con la possibilità di proferire minacce verbali riferite all'uso delle armi.
In ogni caso, deve rilevarsi che l'elemento centrale posto a fondamento del provvedimento non è tanto l'accertamento della veridicità delle specifiche minacce denunciate dai vicini, quanto piuttosto la constatazione dell'esistenza di una situazione di elevata conflittualità di vicinato, circostanza questa che emerge dagli stessi atti prodotti dal ricorrente e che lo stesso non contesta. Lo stesso ricorrente, infatti, nelle memorie difensive presentate in sede procedimentale, ha evidenziato l'esistenza di contrasti con i vicini, presentando a sua volta denuncia-querela nei loro confronti per il reato di calunnia.
Come già evidenziato, in simili circostanze di conflittualità reciproca, "ancorché non emergano condotte specifiche e definitivamente comprovate a carico del ricorrente, una situazione di contesto ambientale difficile fatta quantomeno di reciproca animosità costituisce in ogni caso ragione idonea al diniego, considerati appunto i principi di massima cautela e precauzione cui la complessiva materia deve essere informata" (cfr. TAR Piemonte, sez. I, 3 aprile 2014, n. 466).
Da ultimo, quanto alla dedotta assenza di una valutazione complessiva della personalità del ricorrente e del suo pregresso comportamento, il Collegio osserva che tale argomentazione non appare conferente. L'inaffidabilità all'uso delle armi è, infatti, idonea a giustificare il ritiro della licenza, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso: l'art. 39 del T.U.L.P.S. conferma che è sufficiente l'esistenza di elementi che fondino solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato (Cons. Stato, sez. III, 18 aprile 2017, n. 1814). Pertanto, l'assenza di precedenti negativi a carico del ricorrente non vale, di per sé, ad escludere la legittimità del provvedimento, atteso che lo stesso si fonda sulla constatazione di una specifica e attuale situazione di rischio, quale quella derivante dalla acclarata conflittualità di vicinato.
Infine, deve rilevarsi che la circostanza che il ricorrente abbia già provveduto a cedere le armi a terzi non conviventi non vale a rendere illegittimo il provvedimento impugnato, atteso che lo stesso è stato adottato al fine di evitare che in avvenire il ricorrente possa chiedere di ritornare in possesso delle stesse e porre in essere condotte pericolose per la pubblica e privata incolumità. Tale motivazione appare del tutto ragionevole e coerente con la finalità preventiva del divieto di detenzione armi.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura complessiva di euro 1.500 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA SE, Presidente
IC De CO, Consigliere, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De CO | PA SE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.