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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/07/2025, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. 27686/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27686/2021 promossa da: con l'avv. FABIO ZANATI Parte_1
ATTORE
CONTRO
, con l'avv. STEFANO CAPPA Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“in via principale e nel merito: previo accertamento della totale responsabilità civile della
[...]
ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., nonché ex art. 2054 cc. nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso a condannarla al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patiti dall'attore, in ossequio al risultato delle CTU, e per l'effetto nella misura di € 46.396,50 per danno non patrimoniale da lesione dell'integrità prisco fisica (di cui € 29.967,00 per danno biologico permanente, € 8.092,00 per personalizzazione al 27% ed € 8.337,50 per danno biologico temporaneo);
€ 9.000,00 per danno morale;
€ 1.084,53 per spese mediche sostenute, € 18.870,00 per danno da perdita di chances lavorative, nonché € 100.000,00 per danno patrimoniale forfettario, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro fino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una corresponsabilità nella causazione del sinistro di cui trattasi, condannare la Controparte_1
pagina 1 di 9 , in persona del sindaco metropolitano pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da CP_1 nella misura ritenuta di giustizia in base al grado di responsabilità che sarà Parte_1 accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. in via istruttoria: si insiste, previa revoca dell'ordinanza in data 29.06.2023, per l'ammissione a prova per testi sui seguenti capitoli istruttori, da escutere anche a prova contraria sugli avversi capitoli eventualmente formulati ed ammessi:
1) Vero che, in data 02.06.2019, alle ore 10.00 circa, percorreva in sella al Parte_1 proprio velocipede, la pista ciclabile che costeggia il GL ES, proveniente da Pavia in direzione di , accompagnato dal sig. CP_1 Persona_1
2) Vero in data 02.06.2019, alle ore 10.00 circa, e procedevano in Parte_1 Persona_1 sella ai rispettivi velocipedi lungo la pista ciclabile che costeggia il GL ES, provenienti da
Pavia in direzione di ? CP_1
3) Vero che, in data 02.06.2019, giunto all'altezza del Km. 17 della pista ciclabile che costeggia il
GL ES perdeva improvvisamente il controllo della propria bicicletta e Parte_1 cadeva rovinosamente a terra a causa di una radice che fuoriusciva dall'asfalto?
4) Vero che, in data 02.06.2019, ore 10.00 circa, al Km 17 della pista ciclabile che costeggia il GL
ES, per la presenza di una radice che fuoriusciva dal manto stradale, il manubrio della bicicletta condotta dal sig. aveva un sobbalzo e girava su sé stesso e l'odierno attore veniva Parte_1 sbalzato prima in alto e poi a terra?
5) Vero che il luogo in cui si è verificato il sinistro occorso al sig. in data Parte_1
02.06.2019, lungo la pista ciclabile che costeggia il GL ES, è quello riprodotto nella rappresentazione fotografica che si rammostra al teste (sempre doc.15)?
6) Vero che, successivamente al sinistro occorso al sig. il tratto di pista ciclabile Parte_1 che costeggia il GL ES coincidente con il Km 17 veniva riasfaltato, previa rimozione della radice, come da rappresentazione fotografica che si rammostra al teste (sempre doc.28)?
7) Vero che all'epoca del sinistro subito da (02.06.2019) il tratto di pista ciclabile Parte_1
Alazia Navilgio ES, Km 17 Pavia – era privo di cartelli per la segnalazione della radice CP_1 arborea presente sul manto stradale?
8) Vero che, a seguito del sinistro, veniva trasportato al P.S. Humanitas di Parte_1
AN ed ivi gli veniva diagnosticata la frattura della scapola e del femore, con una iniziale prognosi di 35 giorni, come da verbale di P.S. in data 02.06.2019 che si rammostra al teste (sempre doc.01)?
9) Vero che, in data 03.06.2019, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Parte_1 osteosintesi con inserimento di placca DHS e cerchiaggio metallico? pagina 2 di 9 10) Vero che in data 13.11.2020, si sottoponeva a visita medico-legale presso Parte_1 medico fiduciario di Sircus s.r.l. e gli veniva riconosciuto un danno biologico permanente del 10 %, oltre ad un'invalidità temporanea parziale al 75% per 40 giorni, al 50% per 40 giorni e al 25% per 40 giorni?
11) Vero che, in data 20.03.2020, si sottoponeva a visita medico legale presso il Parte_1 dott. il quale accertava a carico dell'odierno attore, un'invalidità parziale temporanea: Testimone_1 mediamente al 75% per 60 giorni;
un'invalidità parziale temporanea: mediamente al 50% per 30 giorni;
un'invalidità parziale temporanea: mediamente al 25% per 30 giorni;
un danno biologico permanente non inferiore a 14 punti percentuali, come da relazione medico-legale che si rammostra al teste (sempre doc.12)”?
12) “Vero che ha corrisposto a la somma di € Parte_1 Controparte_2
22,88, quale corrispettivo per il ricovero presso la struttura medesima, come da fattura n. BF19018759 del 07.06.2019, che si rammostra al teste (sempre doc.16)?”
13) Vero che ha corrisposto a la complessiva somma Parte_1 Controparte_3 di € 131,15 quale corrispettivo per esami del sangue, ecografia e visita specialistica ortopedica, come da fatture nn. 77506/X del 11.06.2019, 93072/X del 15.07.2019 e. 133883 del 30.10.2019, che si rammostrano al teste (sempre doc.16)?
14) Vero che ha corrisposto a la complessiva Parte_1 Controparte_2 somma di € 320,50 quale corrispettivo per copia della cartella clinica, visite di controllo ortopedica, rx bacino, rx anca, e visita specialistica di chirurgia plastica, come da fatture nn. FK190197025 del
18.06.2019, FK190215960 del 04.07.2019, FK190215961 del 04.07.2019, FK190272777 del
10.09.2019, FK 190272776 del 10.09.2019, FK190364597 del 21.11.2019 e FK190398726 del
17.12.2019, che si rammostrano al teste (sempre doc.16)?
15) Vero che ha corrisposto al dott. la somma di € 610,00 quale Parte_1 Testimone_1 corrispettivo per consulenza medico legale, come da fattura n. 10 del 20.02.2020, che si rammostra al teste (sempre doc.17)?
16) Vero che, nei primi mesi del 2019, ha intrapreso una nuova attività Parte_1 economica avente ad oggetto l'acquisto di immobili a modico prezzo, la loro ristrutturazione al fine di valorizzarli, e la conseguente rivendita?
17) Vero che nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha acquistato l'immobile di Via Palmieri n. 54, al prezzo di € 35.000,00 e lo ha CP_1 rivenduto al prezzo di € 173.000,00, con ricavi per complessivi € 65.000,00, al netto dei costi per ristrutturazione, imposte e spese notarili, come da documentazione che si rammostra al teste (sempre pagina 3 di 9 docc.24-25-26)?
18) Vero che nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha acquistato e successivamente ceduto in data 10.11.2021 alla sig.ra Parte_2
l'immobile sito in AN, via della Cooperazione n. 121, con relativo box e posto auto, realizzando una plusvalenza pari ad € 29.184,45 (sempre docc.29-30)?
19) Vero che nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha sostenuto oneri per complessivi € 12.650,00 per la ristrutturazione dell'immobile sito in AN, via della Cooperazione n. 121, come da fatture n. 190 del 09.07.2021 e n. 217 del
27.09.2021 di Nuova Edilcostruzioni s.r.l., che si rammostrano al teste (sempre doc.32)?
20) Vero che, nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha ottenuto l'aggiudicazione ed il successivo trasferimento a suo favore di un appartamento sito in AN, via Cassino Scanasio, con box e posto auto di pertinenza, come da verbale di aggiudicazione in data 16.12.2021 e successivo decreto di trasferimento (sempre docc.33-
34)?
21) Vero che, l'attività economica intrapresa dal sig. nei primi mesi del 2019, Parte_1 avente ad oggetto l'acquisto di immobili a modico prezzo, la loro ristrutturazione al fine di valorizzarli,
e la conseguente rivendita, si sospendeva nel periodo giugno 2019 – giugno 2020?
Si indicano a teste, da escutere anche sui capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati e ammessi:
a) sig. nato a [...], il [...] e residente a [...], su Persona_1 tutti i capitoli;
b) sig. residente in [...], sul capitolo 7; Testimone_2
c) sig. domiciliato c/o concessionaria OL IU s.p.a. in , Piazza Vetra 21, Testimone_3 CP_1 sul capitolo 7;
d) dott. con studio in , via Vittor Pisani n. 12, sui capitoli da 8 a 15; Testimone_1 CP_1
e) geom. domiciliato presso Nuova Edilcostruzioni s.r.l. in , via Abetone n. Controparte_4 CP_1
14, sui capitoli da 16 a 21;
f) dott. (commercialista), con studio in Pavia sui capitoli da 16 a 21. Testimone_4
Si contestano gli avversi capitoli di prova, inammissibili per i seguenti motivi:
cap. 1) valutativo e contrastante con i documenti in atti (sempre doc.3 ctp);
cap. 2) generico;
cap. 3) generico in relazione a circostanze temporali;
cap. 4) generico in relazione a circostanze spazio-temporali. pagina 4 di 9 Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, si chiede essere abilitati a prova contraria sui medesimi con i testi indicati in memoria ex art. 183, co. 6, n. II.
Si chiede l'espunzione e comunque la mancata valutazione del documento 4 ctp per tutti i motivi dedotti in atti
Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Per la convenuta:
“In via principale, respingere ogni domanda risarcitoria di parte attrice perché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità, o corresponsabilità, della per i fatti di causa, accertato che parte attrice ha Controparte_1 concorso in modo preponderante nella determinazione dell'evento dannoso, ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto e in ogni caso limitare la condanna di CMM alla sola quota di danno ad essa in ipotesi imputabile, previa determinazione del danno effettivamente subito dal sig. Parte_1
a causa della caduta del 2/6/2019 in base alla CTU espletata e con detrazione di eventuali risarcimenti/indennizzi dallo stesso già percepiti per tale evento da assicurazioni private o sociali.
Con vittoria di compensi professionali e spese.
***
Per il caso in cui il Giudice ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria, ferme in ogni caso le contestazioni sul quantum debeatur, la richiama le proprie memorie ex Controparte_1 art. 183, sesto comma, c.p.c., n. 2 e n. 3 e le istanze istruttorie ivi contenute che qui si ritrascrivono integralmente.
Prova per testi sui capitoli: 1) Vero che la Strada Alzaia, Km 17+00, è larga due metri e in quel tratto il limite di velocità è di 20 km/h, come segnalato dal cartello verticale raffigurato nelle immagini che mi mostrano. 2) Vero che la Strada Alzaia si snoda tra campi coltivati e il GL ed è costeggiata, anche al km 17+00, da vegetazione, erba e alberi. 3) Vero che il giorno 2 giugno 2019 mi trovavo in compagnia del sig. sulla Strada Alzaia che entrambi abbiamo percorso con le Parte_1 nostre bici da corsa da AN verso Pavia, in andata, e al ritorno, seguendo la direzione Pavia-
, quando il mio amico è caduto. 4) Vero che il tratto della Strada Alzaia CP_1 Parte_1 che stavo percorrendo con il mio amico quando lo stesso è caduto è quello Parte_1 raffigurato nelle immagini che mi si mostrano (sui capitoli 1, 2 s'indica come teste l'arch. Tes_5
presso di , settore strade e viabilità, via Soderini 24, 20146 .
[...] Controparte_1 CP_1 CP_1
Sui capitoli 3 e 4 s'indica come teste il sig. via Adige 56, AN (MI). Su tutti i Persona_1 capitoli, mostrarsi ai testi le immagini sub doc. 3). Prova orale contraria, sui capitoli di prova orale di pagina 5 di 9 parte attrice eventualmente ammessi, con i testi sig. e Arch. CTU Persona_1 Testimone_5 tecnica-cinematica volta a verificare la dinamica dell'incidente a la verosimile velocità del ciclista sig. tenuto conto delle caratteristiche del luogo, del mezzo e delle conseguenze lesive Pt_1 dell'infortunio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 affermando che in data 2/6/2019 l'odierno attore, mentre stava percorrendo in sella alla bicicletta una strada facente capo alla parte convenuta, era caduto in corrispondenza di un'irregolarità del manto stradale dovuta alla radice di un albero, e che in seguito alla caduta aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La CITTÀ OL DI , costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande CP_1 attoree.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dall'attore nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico e valutativo (cap. 1, 2, 3, 4, 7), di carattere documentale (cap. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15), di carattere valutativo e documentale (cap. 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20), di carattere generico, valutativo e documentale (cap. 16, 21); non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale (cap. 1, 4), ovvero di carattere generico e valutativo (cap. 2, 3); ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la parte convenuta non ha contestato in modo specifico in atto assertivo l'allegazione di cui all'atto di citazione secondo cui l'odierno attore, mentre stava percorrendo in bicicletta una strada facente capo alla , era caduto in Controparte_1 corrispondenza di un'irregolarità del manto stradale dovuta alla presenza di una radice;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
inoltre, la sussistenza di una alterazione del manto stradale emerge dalla documentazione fotografica di cui al n. 15 delle produzioni dell'attore;
- alla luce dei predetti elementi deve ritenersi sussistere il nesso causale tra la caduta dell'odierno attore e lo stato del manto stradale, posto che la circostanza che la caduta si era verificata proprio in corrispondenza del punto della strada in cui era presente l'irregolarità del manto sopra menzionata fa apparire plausibile che sia stato proprio lo stato del manto stradale in quel pagina 6 di 9 punto a causare la predetta caduta;
ciò posto, tenuto conto che costituisce circostanza indiscussa che la caduta dell'attore era avvenuta su una strada facente capo alla
[...]
, in relazione alla cosa da cui è originato il danno l'odierna Controparte_1 convenuta riveste la qualifica di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., e perciò la stessa è tenuta a rispondere dell'evento dannoso;
- sennonché, deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, tenuto conto che in corrispondenza di una strada costeggiata da vegetazione, la presenza di irregolarità del manto stradale riconducibili allo sviluppo delle radici di un albero appare una circostanza non imprevedibile, ed inoltre, tenuto conto che dalla documentazione fotografica di cui al n. 15 delle produzioni dell'attore appare che le dimensioni dell'irregolarità del manto stradale in questione fossero suscettibili di potere essere notate da parte di chi procedesse in bicicletta in modo attento, con un'andatura adeguata alle circostanze del caso concreto, apparendo perciò plausibile che l'attore al momento della caduta procedesse senza la dovuta prudenza;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di “inabilità temporanea assoluta” di “5 giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “60 gg”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “30 gg” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “ulteriori 30 gg”; la sussistenza di “postumi permanenti” valutati “nella misura dell'11%”; la sussistenza di documentate spese mediche, “da ritenere congrue”, pari a “451,65 euro”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età dell'attore, la CP_1 durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti, la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute e la necessità di riconoscere una percentuale di aumento nella misura, ritenuta congrua, del 10% per la personalizzazione in relazione al solo danno permanente e con riferimento alla sola componente del danno biologico/dinamico-relazionale, in quanto, nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla ctu, in relazione all'estrinsecazione dell'attività hobbistica della bicicletta sussistono
“disturbi e limitazioni”, pur non essendo tale attività impedita- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 32.326,60 per il danno permanente -di cui Euro 25.955,60 in relazione alla pagina 7 di 9 componente di danno biologico/dinamico-relazionale, somma quest'ultima comprensiva dell'aumento per la summenzionata personalizzazione, ed Euro 6.371,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in Euro 8.337,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le predette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 40.664,10, somma liquidata in moneta attuale;
- costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile: le spese mediche pari complessivamente ad
Euro 451,65; la somma pari ad Euro 22,88 in relazione alla fattura BF19018759 del 7/6/2019; e la somma di Euro 610,00 in relazione alla fattura di cui al doc. 17 delle produzioni dell'attore; la sommatoria dei predetti importi è pari ad Euro 1.084,53; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 1.084,53, oltre rivalutazione;
- le doglianze attoree in relazione alla lamentata incidenza dell'infortunio -sotto il profilo patrimoniale- sull'affermata attività di lavoro autonomo risultano infondate alla luce dei seguenti elementi: dalla documentazione reddituale prodotta emerge che successivamente all'infortunio non solo non vi è stata alcuna riduzione del reddito dell'attore, ma anzi che nel
2019 si è verificato un incremento reddituale rispetto ai redditi degli anni precedenti;
ciò posto,
l'allegazione attorea secondo cui in assenza dell'infortunio l'attore avrebbe potuto “conseguire guadagni ancor più elevati”, oltre ad essere generica, è rimasta un assunto indimostrato, sia tenuto conto che non emerge un aumento progressivo del reddito dell'attore negli anni precedenti l'infortunio, considerato che il reddito dell'anno 2017 era superiore a quello dell'anno 2018, sia tenuto conto che la “necessità di dover utilizzare le stampelle per gli spostamenti” nel periodo di inabilità temporanea, secondo quanto accertato dal CTU, non appare plausibilmente idonea ad incidere sulla capacità di guadagno relativa all'attività di consulenza;
inoltre, in merito ai postumi permanenti derivati dall'infortunio, il CTU ha accertato in relazione all'attività lavorativa allegata dall'attore che, trattandosi di “attività in cui
è prevalente la capacità intellettiva”, la stessa risulta “non interessata dalla lesioni riportate a seguito del sinistro”; tale ultimo elemento di valutazione da un lato esclude l'incidenza dei postumi permanenti sull'attività lavorativa futura dell'attore, e dall'altro -essendosi i postumi stabilizzati dopo circa quattro mesi dall'infortunio avvenuto il 2/6/2019- fa apparire implausibile che la lamentata circostanza che l'ultima fattura emessa dall'attore nel 2019 risalga a fine maggio di tale anno sia da porre in nesso causale con l'infortunio;
pagina 8 di 9 - la sommatoria dell'importo di Euro 40.664,10 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 1.084,53 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 41.748,63;
- stante la sussistenza in capo all'attore di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 41.748,63 va detratta la misura del
50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 20.874,32;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 20.874,32, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
20.874,32, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 786,00 per esborsi ed Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 18/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27686/2021 promossa da: con l'avv. FABIO ZANATI Parte_1
ATTORE
CONTRO
, con l'avv. STEFANO CAPPA Controparte_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'attore:
“in via principale e nel merito: previo accertamento della totale responsabilità civile della
[...]
ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., nonché ex art. 2054 cc. nella Controparte_1 causazione del sinistro occorso a condannarla al risarcimento di tutti i danni Parte_1 patiti dall'attore, in ossequio al risultato delle CTU, e per l'effetto nella misura di € 46.396,50 per danno non patrimoniale da lesione dell'integrità prisco fisica (di cui € 29.967,00 per danno biologico permanente, € 8.092,00 per personalizzazione al 27% ed € 8.337,50 per danno biologico temporaneo);
€ 9.000,00 per danno morale;
€ 1.084,53 per spese mediche sostenute, € 18.870,00 per danno da perdita di chances lavorative, nonché € 100.000,00 per danno patrimoniale forfettario, o nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro fino al saldo effettivo;
in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse ravvisata una corresponsabilità nella causazione del sinistro di cui trattasi, condannare la Controparte_1
pagina 1 di 9 , in persona del sindaco metropolitano pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da CP_1 nella misura ritenuta di giustizia in base al grado di responsabilità che sarà Parte_1 accertato in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. in via istruttoria: si insiste, previa revoca dell'ordinanza in data 29.06.2023, per l'ammissione a prova per testi sui seguenti capitoli istruttori, da escutere anche a prova contraria sugli avversi capitoli eventualmente formulati ed ammessi:
1) Vero che, in data 02.06.2019, alle ore 10.00 circa, percorreva in sella al Parte_1 proprio velocipede, la pista ciclabile che costeggia il GL ES, proveniente da Pavia in direzione di , accompagnato dal sig. CP_1 Persona_1
2) Vero in data 02.06.2019, alle ore 10.00 circa, e procedevano in Parte_1 Persona_1 sella ai rispettivi velocipedi lungo la pista ciclabile che costeggia il GL ES, provenienti da
Pavia in direzione di ? CP_1
3) Vero che, in data 02.06.2019, giunto all'altezza del Km. 17 della pista ciclabile che costeggia il
GL ES perdeva improvvisamente il controllo della propria bicicletta e Parte_1 cadeva rovinosamente a terra a causa di una radice che fuoriusciva dall'asfalto?
4) Vero che, in data 02.06.2019, ore 10.00 circa, al Km 17 della pista ciclabile che costeggia il GL
ES, per la presenza di una radice che fuoriusciva dal manto stradale, il manubrio della bicicletta condotta dal sig. aveva un sobbalzo e girava su sé stesso e l'odierno attore veniva Parte_1 sbalzato prima in alto e poi a terra?
5) Vero che il luogo in cui si è verificato il sinistro occorso al sig. in data Parte_1
02.06.2019, lungo la pista ciclabile che costeggia il GL ES, è quello riprodotto nella rappresentazione fotografica che si rammostra al teste (sempre doc.15)?
6) Vero che, successivamente al sinistro occorso al sig. il tratto di pista ciclabile Parte_1 che costeggia il GL ES coincidente con il Km 17 veniva riasfaltato, previa rimozione della radice, come da rappresentazione fotografica che si rammostra al teste (sempre doc.28)?
7) Vero che all'epoca del sinistro subito da (02.06.2019) il tratto di pista ciclabile Parte_1
Alazia Navilgio ES, Km 17 Pavia – era privo di cartelli per la segnalazione della radice CP_1 arborea presente sul manto stradale?
8) Vero che, a seguito del sinistro, veniva trasportato al P.S. Humanitas di Parte_1
AN ed ivi gli veniva diagnosticata la frattura della scapola e del femore, con una iniziale prognosi di 35 giorni, come da verbale di P.S. in data 02.06.2019 che si rammostra al teste (sempre doc.01)?
9) Vero che, in data 03.06.2019, veniva sottoposto ad intervento chirurgico di Parte_1 osteosintesi con inserimento di placca DHS e cerchiaggio metallico? pagina 2 di 9 10) Vero che in data 13.11.2020, si sottoponeva a visita medico-legale presso Parte_1 medico fiduciario di Sircus s.r.l. e gli veniva riconosciuto un danno biologico permanente del 10 %, oltre ad un'invalidità temporanea parziale al 75% per 40 giorni, al 50% per 40 giorni e al 25% per 40 giorni?
11) Vero che, in data 20.03.2020, si sottoponeva a visita medico legale presso il Parte_1 dott. il quale accertava a carico dell'odierno attore, un'invalidità parziale temporanea: Testimone_1 mediamente al 75% per 60 giorni;
un'invalidità parziale temporanea: mediamente al 50% per 30 giorni;
un'invalidità parziale temporanea: mediamente al 25% per 30 giorni;
un danno biologico permanente non inferiore a 14 punti percentuali, come da relazione medico-legale che si rammostra al teste (sempre doc.12)”?
12) “Vero che ha corrisposto a la somma di € Parte_1 Controparte_2
22,88, quale corrispettivo per il ricovero presso la struttura medesima, come da fattura n. BF19018759 del 07.06.2019, che si rammostra al teste (sempre doc.16)?”
13) Vero che ha corrisposto a la complessiva somma Parte_1 Controparte_3 di € 131,15 quale corrispettivo per esami del sangue, ecografia e visita specialistica ortopedica, come da fatture nn. 77506/X del 11.06.2019, 93072/X del 15.07.2019 e. 133883 del 30.10.2019, che si rammostrano al teste (sempre doc.16)?
14) Vero che ha corrisposto a la complessiva Parte_1 Controparte_2 somma di € 320,50 quale corrispettivo per copia della cartella clinica, visite di controllo ortopedica, rx bacino, rx anca, e visita specialistica di chirurgia plastica, come da fatture nn. FK190197025 del
18.06.2019, FK190215960 del 04.07.2019, FK190215961 del 04.07.2019, FK190272777 del
10.09.2019, FK 190272776 del 10.09.2019, FK190364597 del 21.11.2019 e FK190398726 del
17.12.2019, che si rammostrano al teste (sempre doc.16)?
15) Vero che ha corrisposto al dott. la somma di € 610,00 quale Parte_1 Testimone_1 corrispettivo per consulenza medico legale, come da fattura n. 10 del 20.02.2020, che si rammostra al teste (sempre doc.17)?
16) Vero che, nei primi mesi del 2019, ha intrapreso una nuova attività Parte_1 economica avente ad oggetto l'acquisto di immobili a modico prezzo, la loro ristrutturazione al fine di valorizzarli, e la conseguente rivendita?
17) Vero che nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha acquistato l'immobile di Via Palmieri n. 54, al prezzo di € 35.000,00 e lo ha CP_1 rivenduto al prezzo di € 173.000,00, con ricavi per complessivi € 65.000,00, al netto dei costi per ristrutturazione, imposte e spese notarili, come da documentazione che si rammostra al teste (sempre pagina 3 di 9 docc.24-25-26)?
18) Vero che nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha acquistato e successivamente ceduto in data 10.11.2021 alla sig.ra Parte_2
l'immobile sito in AN, via della Cooperazione n. 121, con relativo box e posto auto, realizzando una plusvalenza pari ad € 29.184,45 (sempre docc.29-30)?
19) Vero che nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha sostenuto oneri per complessivi € 12.650,00 per la ristrutturazione dell'immobile sito in AN, via della Cooperazione n. 121, come da fatture n. 190 del 09.07.2021 e n. 217 del
27.09.2021 di Nuova Edilcostruzioni s.r.l., che si rammostrano al teste (sempre doc.32)?
20) Vero che, nell'esercizio della nuova attività economica intrapresa nei primi Parte_1 mesi del 2019, ha ottenuto l'aggiudicazione ed il successivo trasferimento a suo favore di un appartamento sito in AN, via Cassino Scanasio, con box e posto auto di pertinenza, come da verbale di aggiudicazione in data 16.12.2021 e successivo decreto di trasferimento (sempre docc.33-
34)?
21) Vero che, l'attività economica intrapresa dal sig. nei primi mesi del 2019, Parte_1 avente ad oggetto l'acquisto di immobili a modico prezzo, la loro ristrutturazione al fine di valorizzarli,
e la conseguente rivendita, si sospendeva nel periodo giugno 2019 – giugno 2020?
Si indicano a teste, da escutere anche sui capitoli di prova ex adverso eventualmente formulati e ammessi:
a) sig. nato a [...], il [...] e residente a [...], su Persona_1 tutti i capitoli;
b) sig. residente in [...], sul capitolo 7; Testimone_2
c) sig. domiciliato c/o concessionaria OL IU s.p.a. in , Piazza Vetra 21, Testimone_3 CP_1 sul capitolo 7;
d) dott. con studio in , via Vittor Pisani n. 12, sui capitoli da 8 a 15; Testimone_1 CP_1
e) geom. domiciliato presso Nuova Edilcostruzioni s.r.l. in , via Abetone n. Controparte_4 CP_1
14, sui capitoli da 16 a 21;
f) dott. (commercialista), con studio in Pavia sui capitoli da 16 a 21. Testimone_4
Si contestano gli avversi capitoli di prova, inammissibili per i seguenti motivi:
cap. 1) valutativo e contrastante con i documenti in atti (sempre doc.3 ctp);
cap. 2) generico;
cap. 3) generico in relazione a circostanze temporali;
cap. 4) generico in relazione a circostanze spazio-temporali. pagina 4 di 9 Nella denegata ipotesi di ammissione delle avverse istanze istruttorie, si chiede essere abilitati a prova contraria sui medesimi con i testi indicati in memoria ex art. 183, co. 6, n. II.
Si chiede l'espunzione e comunque la mancata valutazione del documento 4 ctp per tutti i motivi dedotti in atti
Con vittoria di spese e compensi difensivi.”
Per la convenuta:
“In via principale, respingere ogni domanda risarcitoria di parte attrice perché infondata in fatto e diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una qualche responsabilità, o corresponsabilità, della per i fatti di causa, accertato che parte attrice ha Controparte_1 concorso in modo preponderante nella determinazione dell'evento dannoso, ridurre proporzionalmente il risarcimento dovuto e in ogni caso limitare la condanna di CMM alla sola quota di danno ad essa in ipotesi imputabile, previa determinazione del danno effettivamente subito dal sig. Parte_1
a causa della caduta del 2/6/2019 in base alla CTU espletata e con detrazione di eventuali risarcimenti/indennizzi dallo stesso già percepiti per tale evento da assicurazioni private o sociali.
Con vittoria di compensi professionali e spese.
***
Per il caso in cui il Giudice ritenesse necessario rimettere la causa in istruttoria, ferme in ogni caso le contestazioni sul quantum debeatur, la richiama le proprie memorie ex Controparte_1 art. 183, sesto comma, c.p.c., n. 2 e n. 3 e le istanze istruttorie ivi contenute che qui si ritrascrivono integralmente.
Prova per testi sui capitoli: 1) Vero che la Strada Alzaia, Km 17+00, è larga due metri e in quel tratto il limite di velocità è di 20 km/h, come segnalato dal cartello verticale raffigurato nelle immagini che mi mostrano. 2) Vero che la Strada Alzaia si snoda tra campi coltivati e il GL ed è costeggiata, anche al km 17+00, da vegetazione, erba e alberi. 3) Vero che il giorno 2 giugno 2019 mi trovavo in compagnia del sig. sulla Strada Alzaia che entrambi abbiamo percorso con le Parte_1 nostre bici da corsa da AN verso Pavia, in andata, e al ritorno, seguendo la direzione Pavia-
, quando il mio amico è caduto. 4) Vero che il tratto della Strada Alzaia CP_1 Parte_1 che stavo percorrendo con il mio amico quando lo stesso è caduto è quello Parte_1 raffigurato nelle immagini che mi si mostrano (sui capitoli 1, 2 s'indica come teste l'arch. Tes_5
presso di , settore strade e viabilità, via Soderini 24, 20146 .
[...] Controparte_1 CP_1 CP_1
Sui capitoli 3 e 4 s'indica come teste il sig. via Adige 56, AN (MI). Su tutti i Persona_1 capitoli, mostrarsi ai testi le immagini sub doc. 3). Prova orale contraria, sui capitoli di prova orale di pagina 5 di 9 parte attrice eventualmente ammessi, con i testi sig. e Arch. CTU Persona_1 Testimone_5 tecnica-cinematica volta a verificare la dinamica dell'incidente a la verosimile velocità del ciclista sig. tenuto conto delle caratteristiche del luogo, del mezzo e delle conseguenze lesive Pt_1 dell'infortunio.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 affermando che in data 2/6/2019 l'odierno attore, mentre stava percorrendo in sella alla bicicletta una strada facente capo alla parte convenuta, era caduto in corrispondenza di un'irregolarità del manto stradale dovuta alla radice di un albero, e che in seguito alla caduta aveva riportato lesioni;
e chiedendo la condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni lamentati.
La CITTÀ OL DI , costituitasi in giudizio, ha contrastato le domande CP_1 attoree.
Nel corso dell'istruttoria non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dall'attore nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere generico e valutativo (cap. 1, 2, 3, 4, 7), di carattere documentale (cap. 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15), di carattere valutativo e documentale (cap. 8, 10, 11, 17, 18, 19, 20), di carattere generico, valutativo e documentale (cap. 16, 21); non è stata ammessa la richiesta di prova orale avanzata dalla convenuta nella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale (cap. 1, 4), ovvero di carattere generico e valutativo (cap. 2, 3); ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- la parte convenuta non ha contestato in modo specifico in atto assertivo l'allegazione di cui all'atto di citazione secondo cui l'odierno attore, mentre stava percorrendo in bicicletta una strada facente capo alla , era caduto in Controparte_1 corrispondenza di un'irregolarità del manto stradale dovuta alla presenza di una radice;
ne consegue che in relazione a tali circostanze opera quanto previsto dall'art. 115 cpc, in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita;
inoltre, la sussistenza di una alterazione del manto stradale emerge dalla documentazione fotografica di cui al n. 15 delle produzioni dell'attore;
- alla luce dei predetti elementi deve ritenersi sussistere il nesso causale tra la caduta dell'odierno attore e lo stato del manto stradale, posto che la circostanza che la caduta si era verificata proprio in corrispondenza del punto della strada in cui era presente l'irregolarità del manto sopra menzionata fa apparire plausibile che sia stato proprio lo stato del manto stradale in quel pagina 6 di 9 punto a causare la predetta caduta;
ciò posto, tenuto conto che costituisce circostanza indiscussa che la caduta dell'attore era avvenuta su una strada facente capo alla
[...]
, in relazione alla cosa da cui è originato il danno l'odierna Controparte_1 convenuta riveste la qualifica di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., e perciò la stessa è tenuta a rispondere dell'evento dannoso;
- sennonché, deve ritenersi la sussistenza di un concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., nella misura del 50%, tenuto conto che in corrispondenza di una strada costeggiata da vegetazione, la presenza di irregolarità del manto stradale riconducibili allo sviluppo delle radici di un albero appare una circostanza non imprevedibile, ed inoltre, tenuto conto che dalla documentazione fotografica di cui al n. 15 delle produzioni dell'attore appare che le dimensioni dell'irregolarità del manto stradale in questione fossero suscettibili di potere essere notate da parte di chi procedesse in bicicletta in modo attento, con un'andatura adeguata alle circostanze del caso concreto, apparendo perciò plausibile che l'attore al momento della caduta procedesse senza la dovuta prudenza;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo alla parte attorea in seguito all'evento per cui è causa di un periodo di “inabilità temporanea assoluta” di “5 giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea “al 75%” di “60 gg”, nonché di un periodo di inabilità temporanea “al 50%” di “30 gg” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea “al 25%” di “ulteriori 30 gg”; la sussistenza di “postumi permanenti” valutati “nella misura dell'11%”; la sussistenza di documentate spese mediche, “da ritenere congrue”, pari a “451,65 euro”;
- la quantificazione del danno non patrimoniale subito dall'attore va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU e della Tabella dell'Osservatorio sulla
Giustizia civile di del 2024; sulla base di tali parametri -considerata l'età dell'attore, la CP_1 durata e la misura dell'inabilità temporanea, l'entità dei postumi permanenti, la sofferenza soggettiva patita nel caso concreto in conseguenza della lesione della salute e la necessità di riconoscere una percentuale di aumento nella misura, ritenuta congrua, del 10% per la personalizzazione in relazione al solo danno permanente e con riferimento alla sola componente del danno biologico/dinamico-relazionale, in quanto, nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla ctu, in relazione all'estrinsecazione dell'attività hobbistica della bicicletta sussistono
“disturbi e limitazioni”, pur non essendo tale attività impedita- il danno non patrimoniale subito va liquidato in Euro 32.326,60 per il danno permanente -di cui Euro 25.955,60 in relazione alla pagina 7 di 9 componente di danno biologico/dinamico-relazionale, somma quest'ultima comprensiva dell'aumento per la summenzionata personalizzazione, ed Euro 6.371,00 in relazione alla componente relativa alla sofferenza soggettiva interiore- nonché in Euro 8.337,50 per il danno temporaneo -tenuto conto che entrambe le predette componenti del danno non patrimoniale sussistono nel caso di specie- e quindi per un totale di Euro 40.664,10, somma liquidata in moneta attuale;
- costituiscono voci di danno patrimoniale risarcibile: le spese mediche pari complessivamente ad
Euro 451,65; la somma pari ad Euro 22,88 in relazione alla fattura BF19018759 del 7/6/2019; e la somma di Euro 610,00 in relazione alla fattura di cui al doc. 17 delle produzioni dell'attore; la sommatoria dei predetti importi è pari ad Euro 1.084,53; il danno emergente risarcibile in favore della parte attorea ammonta pertanto ad Euro 1.084,53, oltre rivalutazione;
- le doglianze attoree in relazione alla lamentata incidenza dell'infortunio -sotto il profilo patrimoniale- sull'affermata attività di lavoro autonomo risultano infondate alla luce dei seguenti elementi: dalla documentazione reddituale prodotta emerge che successivamente all'infortunio non solo non vi è stata alcuna riduzione del reddito dell'attore, ma anzi che nel
2019 si è verificato un incremento reddituale rispetto ai redditi degli anni precedenti;
ciò posto,
l'allegazione attorea secondo cui in assenza dell'infortunio l'attore avrebbe potuto “conseguire guadagni ancor più elevati”, oltre ad essere generica, è rimasta un assunto indimostrato, sia tenuto conto che non emerge un aumento progressivo del reddito dell'attore negli anni precedenti l'infortunio, considerato che il reddito dell'anno 2017 era superiore a quello dell'anno 2018, sia tenuto conto che la “necessità di dover utilizzare le stampelle per gli spostamenti” nel periodo di inabilità temporanea, secondo quanto accertato dal CTU, non appare plausibilmente idonea ad incidere sulla capacità di guadagno relativa all'attività di consulenza;
inoltre, in merito ai postumi permanenti derivati dall'infortunio, il CTU ha accertato in relazione all'attività lavorativa allegata dall'attore che, trattandosi di “attività in cui
è prevalente la capacità intellettiva”, la stessa risulta “non interessata dalla lesioni riportate a seguito del sinistro”; tale ultimo elemento di valutazione da un lato esclude l'incidenza dei postumi permanenti sull'attività lavorativa futura dell'attore, e dall'altro -essendosi i postumi stabilizzati dopo circa quattro mesi dall'infortunio avvenuto il 2/6/2019- fa apparire implausibile che la lamentata circostanza che l'ultima fattura emessa dall'attore nel 2019 risalga a fine maggio di tale anno sia da porre in nesso causale con l'infortunio;
pagina 8 di 9 - la sommatoria dell'importo di Euro 40.664,10 per il danno non patrimoniale e dell'importo di
Euro 1.084,53 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile che ammonta ad Euro 41.748,63;
- stante la sussistenza in capo all'attore di un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50%, dal summenzionato importo di Euro 41.748,63 va detratta la misura del
50%, detrazione che porta alla liquidazione della somma di Euro 20.874,32;
- gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n.
1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro 20.874,32, oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che la parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese della ctu espletata devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attorea della somma di Euro
20.874,32, oltre accessori come indicato in motivazione;
2. condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della parte attorea delle spese di lite liquidate in
Euro 786,00 per esborsi ed Euro 3.900,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
3. pone a carico della parte convenuta le spese della ctu espletata.
Milano, 18/07/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
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