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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 1769/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 1769/2025 promosso da: nato ad Anzio (RM), il [...] in [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio (c.f. C.F._1
– PEC ), C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'INTERVENUTO P.M.: visto del 24.11.2025.
PER PARTE ATTRICE: come da verbale d'udienza del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale per ottenere:
1. la pronuncia di rettificazione Controparte_1 dell'attribuzione di sesso e del nome proprio nel senso che il sesso risultasse femminile e che il nome da divenisse ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge n. 164 del 1982; 2. CP_1 Per_1
l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi dell'art. 31, comma 4 del d.lgs. 150/2011. In subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n. 2), dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si pagina 1 di 8 sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, vivendo con sofferenza la sua condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
- che i suoi genitori si sono rivolti all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (SA
Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica) per una richiesta di valutazione ed, eventualmente, presa in carico rispetto al suo disagio relativo all'identità di genere;
- la relazione psicologica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (SA Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica) del 29.5.2025, secondo cui: “
- di essersi, pertanto, sottoposto alle terapie ormonali prescritte, come risultante dal certificato medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (UOC Andrologia,
Fisiopatologia della Riproduzione e Diagnosi Endocrinologiche) del 14.1.2025;
pagina 2 di 8 All'udienza del 19.11.2025, comparsa la parte personalmente ha dichiarato: “il percorso presso il
SA è concluso e sono in terapia ormonale da due anni;
chiedo l'autorizzazione per il cambio del nome e per l'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali, sono studentessa universitaria lingue e civiltà orientali e sono registrata con il nome al femminile che però non è presente nei Per_1 documenti ho seguito il progetto Alias, anche al liceo avevo l'identità registrata al femminile e vorrei la rettifica dei dati anagrafici. Non ho ancora fatto il colloquio con i medici ma ho ricevuto informazioni in ordine al carattere irreversibile dell'intervento chirurgico e chiedo l'autorizzazione all'intervento. Devo presentare i documenti per ottenere il visto per un viaggio in Korea del Sud e avrei urgenza di ottenere la sentenza. Sono molto fortunata ad avere una famiglia e amici che mi hanno accolta sin da piccola avevo in testa che avevo qualcosa di diverso e poi al liceo ho conosciuto persone che hanno fatto il percorso e in terzo liceo ho fatto coming out con le persone a me più care e da quando ho seguito il percorso ormonale sono stata meglio e il percorso presso il AI mi ha aiutato e mi ha dato una seconda vita e ora sono sempre allegra e felice per la persona che sono diventata”.
All'esito della suddetta udienza la parte ha concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata va, pertanto, accolta.
Il quadro legislativo e, soprattutto, giurisprudenziale in materia è mutato in ragione della consapevolezza intervenuta e della mutata sensibilità in ordine alla rilevanza del tema dell'allineamento tra il sesso biologico, attribuito alla nascita, e l'identità sessuale così come percepita dal singolo individuo durante tutta la sua esistenza.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 1982 n. 164: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Come efficacemente rilevato da Corte Cost. nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o
i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica pagina 3 di 8 in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
Con particolare riferimento proprio alle modificazioni dei caratteri sessuali, la Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138 del 20.7.2015) ha già avuto modo di affermare che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.
1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
Siffatta pronuncia si pone nell'alveo interpretativo proseguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221 del 20.10.2015 che ha espressamente escluso, ai fini della pronuncia di rettificazione, che tra le modificazioni dei caratteri sessuali dovesse necessariamente includersi anche l'intervento chirurgico c.d. demolitorio, ovvero di modifica dei caratteri sessuali primari (organi riproduttivi):
“Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” e ancora:
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In tale prospettiva il trattamento chirurgico costituisce, secondo la Consulta “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”. pagina 4 di 8 Come si evidenzia dai precedenti citati e dalla giurisprudenza costituzionale successiva, ciò che viene oggi in rilievo, ai fini dell'accertamento della transizione stessa, è non solo la serietà e univocità dell'intento della persona, ma anche l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato (cfr. corte cost. sentenza n. 180 del 2017).
Venendo al caso di specie, risulta documentato che parte ricorrente ha intrapreso da febbraio 2023 un percorso psicodiagnostico volto alla transizione da uomo a donna.
Gli accertamenti medici svolti e la relazione allegata in atti hanno fatto emergere la diagnosi di
“incongruenza di genere” ovvero “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”.
Parte ricorrente è stata, altresì, sottoposta dal mese di luglio 2023 a terapia ormonale sostitutiva, ha assunto sembianze sempre più femminili grazie alla terapia ormonale, mostrandosi consapevole della definitività della sua decisione.
Ella si rivolge a sé stessa come a una donna, sin dalla scuola secondaria ha assunto l'identità femminile, grazie all'attivazione della Carriera alias in base al quale gli istituti di istruzione secondaria e universitaria consentono ai propri studenti di assumere, ai fini amministrativi interni, l'identità che sia in linea con il genere percepito (cfr. dichiarazioni rese in udienza in sede di interrogatorio libero)
Nelle relazioni sociali e familiari ella si presenta come palesando la sua identità Per_1 femminile in cui riconosce sé stessa a seguito del percorso portato a compimento.
Alla luce dei principi costituzionali sopra enucleati e degli elementi raccolti in questo procedimento, il
Collegio ritiene che parte ricorrente abbia maturata la chiara e univoca consapevolezza di aver consolidato la sua identità femminile attraverso un percorso di transizione da uomo a donna serio, effettivo e definitivo.
Ne segue che parte ricorrente deve essere autorizzata a rettificare i suoi atti anagrafici, attribuendo a il sesso e il nome femminile di come dalla Controparte_1 Persona_2 stessa richiesto.
Con riferimento alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, questo Collegio osserva che, con sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del pagina 5 di 8 Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Il Giudice delle leggi nella sua motivazione ha osservato che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con
l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di
pagina 6 di 8 Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché
l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione».
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Ciò posto nel caso di specie, la determinazione di parte ricorrente emersa in udienza, oltre che nella relazione psicologica, ha confermato il completamento di un percorso individuale e irreversibile di transizione verso il genere femminile a cui la ricorrente ritiene e sente di appartenere sin dalla tenera età.
Ritiene il Collegio che, pur a fronte della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha eliminato la necessità dell'autorizzazione del Tribunale a effettuare il trattamento medico-chirurgico di riallineamento sessuale dei caratteri primari, permanga l'interesse della parte ai sensi dell'art. 100
c.p.c. alla pronuncia richiesta, stante la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del diritto individuale nei rapporti con i terzi con cui, necessariamente, dovrà rapportarsi Per_1
(quali, strutture sanitarie, pubbliche o private, italiane o estere, per la valutazione, pianificazione e realizzazione dell'anzidetto intervento) con conseguente interesse ad ottenere nella presente sede il riconoscimento del suo diritto, il cui esercizio è evidentemente non più soggetto ad autorizzazioni od ulteriori condizioni esterne.
In base ai principi sopra richiamati, avendo ella il diritto di autodeterminarsi e, pertanto, di scegliere le modalità attraverso le quali realizzare la propria transizione, questo Tribunale, ritenendo insussistenti ragioni ostative, dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere per allineare i propri caratteri sessuali a quelli femminili.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, così statuisce:
pagina 7 di 8 1) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno, ove l'atto di nascita è stato formato di effettuare la rettificazione nel relativo registro della attribuzione di sesso di Controparte_1 nato ad [...] il [...] da maschile a femminile, nonché del nome proprio dal nome maschile a quello femminile , stante l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità CP_1 Per_1 di genere nei termini di cui in motivazione;
2) manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di
C. Cost. 143/2024.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 1769/2025 promosso da: nato ad Anzio (RM), il [...] in [...] (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Guercio (c.f. C.F._1
– PEC ), C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'INTERVENUTO P.M.: visto del 24.11.2025.
PER PARTE ATTRICE: come da verbale d'udienza del 19.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE ha adito il Tribunale per ottenere:
1. la pronuncia di rettificazione Controparte_1 dell'attribuzione di sesso e del nome proprio nel senso che il sesso risultasse femminile e che il nome da divenisse ai sensi degli artt. 1 e 5 della legge n. 164 del 1982; 2. CP_1 Per_1
l'autorizzazione all'intervento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi dell'art. 31, comma 4 del d.lgs. 150/2011. In subordine, in caso di mancato accoglimento ovvero di inammissibilità della domanda di cui al n. 2), dichiarare che nulla osti a che parte ricorrente si pagina 1 di 8 sottoponga a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di C. Cost. 143/2024.
A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:
- di aver sempre manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile pur essendo un individuo di sesso biologico maschile, vivendo con sofferenza la sua condizione con notevoli problemi nell'integrazione sociale;
- che i suoi genitori si sono rivolti all'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (SA
Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica) per una richiesta di valutazione ed, eventualmente, presa in carico rispetto al suo disagio relativo all'identità di genere;
- la relazione psicologica dell'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (SA Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica) del 29.5.2025, secondo cui: “
- di essersi, pertanto, sottoposto alle terapie ormonali prescritte, come risultante dal certificato medico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma (UOC Andrologia,
Fisiopatologia della Riproduzione e Diagnosi Endocrinologiche) del 14.1.2025;
pagina 2 di 8 All'udienza del 19.11.2025, comparsa la parte personalmente ha dichiarato: “il percorso presso il
SA è concluso e sono in terapia ormonale da due anni;
chiedo l'autorizzazione per il cambio del nome e per l'intervento di adeguamento dei caratteri sessuali, sono studentessa universitaria lingue e civiltà orientali e sono registrata con il nome al femminile che però non è presente nei Per_1 documenti ho seguito il progetto Alias, anche al liceo avevo l'identità registrata al femminile e vorrei la rettifica dei dati anagrafici. Non ho ancora fatto il colloquio con i medici ma ho ricevuto informazioni in ordine al carattere irreversibile dell'intervento chirurgico e chiedo l'autorizzazione all'intervento. Devo presentare i documenti per ottenere il visto per un viaggio in Korea del Sud e avrei urgenza di ottenere la sentenza. Sono molto fortunata ad avere una famiglia e amici che mi hanno accolta sin da piccola avevo in testa che avevo qualcosa di diverso e poi al liceo ho conosciuto persone che hanno fatto il percorso e in terzo liceo ho fatto coming out con le persone a me più care e da quando ho seguito il percorso ormonale sono stata meglio e il percorso presso il AI mi ha aiutato e mi ha dato una seconda vita e ora sono sempre allegra e felice per la persona che sono diventata”.
All'esito della suddetta udienza la parte ha concluso come in atti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è fondata va, pertanto, accolta.
Il quadro legislativo e, soprattutto, giurisprudenziale in materia è mutato in ragione della consapevolezza intervenuta e della mutata sensibilità in ordine alla rilevanza del tema dell'allineamento tra il sesso biologico, attribuito alla nascita, e l'identità sessuale così come percepita dal singolo individuo durante tutta la sua esistenza.
Secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge 1982 n. 164: “La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
Come efficacemente rilevato da Corte Cost. nella sentenza n. 161 del 1985, la legge n. 164 del 1982 accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.
Presupposto della normativa impugnata è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato
l'equilibrio, privilegiando ‒ poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa ‒ il o
i fattori dominanti […]. La legge n. 164 del 1982 si colloca, dunque, nell'alveo di una civiltà giuridica pagina 3 di 8 in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale”.
Con particolare riferimento proprio alle modificazioni dei caratteri sessuali, la Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 15138 del 20.7.2015) ha già avuto modo di affermare che: “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art.
1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale”).
Siffatta pronuncia si pone nell'alveo interpretativo proseguito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 221 del 20.10.2015 che ha espressamente escluso, ai fini della pronuncia di rettificazione, che tra le modificazioni dei caratteri sessuali dovesse necessariamente includersi anche l'intervento chirurgico c.d. demolitorio, ovvero di modifica dei caratteri sessuali primari (organi riproduttivi):
“Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali” e ancora:
“L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.
In tale prospettiva il trattamento chirurgico costituisce, secondo la Consulta “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”. pagina 4 di 8 Come si evidenzia dai precedenti citati e dalla giurisprudenza costituzionale successiva, ciò che viene oggi in rilievo, ai fini dell'accertamento della transizione stessa, è non solo la serietà e univocità dell'intento della persona, ma anche l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato (cfr. corte cost. sentenza n. 180 del 2017).
Venendo al caso di specie, risulta documentato che parte ricorrente ha intrapreso da febbraio 2023 un percorso psicodiagnostico volto alla transizione da uomo a donna.
Gli accertamenti medici svolti e la relazione allegata in atti hanno fatto emergere la diagnosi di
“incongruenza di genere” ovvero “una marcata e persistente incongruenza tra il genere esperito dall'individuo e il sesso assegnato”.
Parte ricorrente è stata, altresì, sottoposta dal mese di luglio 2023 a terapia ormonale sostitutiva, ha assunto sembianze sempre più femminili grazie alla terapia ormonale, mostrandosi consapevole della definitività della sua decisione.
Ella si rivolge a sé stessa come a una donna, sin dalla scuola secondaria ha assunto l'identità femminile, grazie all'attivazione della Carriera alias in base al quale gli istituti di istruzione secondaria e universitaria consentono ai propri studenti di assumere, ai fini amministrativi interni, l'identità che sia in linea con il genere percepito (cfr. dichiarazioni rese in udienza in sede di interrogatorio libero)
Nelle relazioni sociali e familiari ella si presenta come palesando la sua identità Per_1 femminile in cui riconosce sé stessa a seguito del percorso portato a compimento.
Alla luce dei principi costituzionali sopra enucleati e degli elementi raccolti in questo procedimento, il
Collegio ritiene che parte ricorrente abbia maturata la chiara e univoca consapevolezza di aver consolidato la sua identità femminile attraverso un percorso di transizione da uomo a donna serio, effettivo e definitivo.
Ne segue che parte ricorrente deve essere autorizzata a rettificare i suoi atti anagrafici, attribuendo a il sesso e il nome femminile di come dalla Controparte_1 Persona_2 stessa richiesto.
Con riferimento alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, questo Collegio osserva che, con sentenza n. 143/2024, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del pagina 5 di 8 Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Il Giudice delle leggi nella sua motivazione ha osservato che: “La previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso.
Pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale, e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici.
Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con
l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015.
Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015).
La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata».
Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione.
Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di
pagina 6 di 8 Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024).
Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché
l'ordinanza di rimessione sottolinea come l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione».
Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Ciò posto nel caso di specie, la determinazione di parte ricorrente emersa in udienza, oltre che nella relazione psicologica, ha confermato il completamento di un percorso individuale e irreversibile di transizione verso il genere femminile a cui la ricorrente ritiene e sente di appartenere sin dalla tenera età.
Ritiene il Collegio che, pur a fronte della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha eliminato la necessità dell'autorizzazione del Tribunale a effettuare il trattamento medico-chirurgico di riallineamento sessuale dei caratteri primari, permanga l'interesse della parte ai sensi dell'art. 100
c.p.c. alla pronuncia richiesta, stante la necessità di garantire una tutela giurisdizionale effettiva del diritto individuale nei rapporti con i terzi con cui, necessariamente, dovrà rapportarsi Per_1
(quali, strutture sanitarie, pubbliche o private, italiane o estere, per la valutazione, pianificazione e realizzazione dell'anzidetto intervento) con conseguente interesse ad ottenere nella presente sede il riconoscimento del suo diritto, il cui esercizio è evidentemente non più soggetto ad autorizzazioni od ulteriori condizioni esterne.
In base ai principi sopra richiamati, avendo ella il diritto di autodeterminarsi e, pertanto, di scegliere le modalità attraverso le quali realizzare la propria transizione, questo Tribunale, ritenendo insussistenti ragioni ostative, dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di affermazione di genere per allineare i propri caratteri sessuali a quelli femminili.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili, in considerazione della natura in concreto non contenziosa della procedura, l'unico contraddittore essendo stato il Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda di parte ricorrente, così statuisce:
pagina 7 di 8 1) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno, ove l'atto di nascita è stato formato di effettuare la rettificazione nel relativo registro della attribuzione di sesso di Controparte_1 nato ad [...] il [...] da maschile a femminile, nonché del nome proprio dal nome maschile a quello femminile , stante l'intervenuta oggettiva transizione dell'identità CP_1 Per_1 di genere nei termini di cui in motivazione;
2) manda la Cancelleria di comunicare copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nettuno, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3) dichiara il diritto di parte ricorrente a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili a quelli femminili, senza necessità di autorizzazione giudiziale, alla luce di
C. Cost. 143/2024.
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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