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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/12/2024, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa LI US
NE, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1070 /2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
P.zza Matrice, 3 95015 AG IT , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. STAGNITTA LUCA
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA GHIBELLINA N. 77 NA , presso lo studio dell'avv.
DECEMBRINO LEO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Sono comparsi: l'avv. Trimboli, in sostituzione dell'avv. Stagnitta e l'avv.
Araca, in sostituzione dell'avv. Decembrino, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
La presente opposizione -proposta da persona del Parte_2
legale rappresentante p.t.- ha ad oggetto il decreto ingiuntivo N. 211/2020 dell'1.6.2020, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 738/2020 e notificatole il 10.06.2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 7.316,00, oltre interessi come da Controparte_1
domanda e spese di procedura.
La ha eccepito, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore di quello di
Catania ex artt. 19 e/o 20 c.p.c., con conseguente richiesta di revoca del decreto opposto;
nel merito ne ha chiesto, comunque, la revoca e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento dell'opposta e condanna al risarcimento dei danni nella misura di 13.300,00 euro o di altra somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'opposta, costituendosi, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale e chiesto la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate, ivi compresa quella riconvenzionale.
Tanto premesso, va accolta l'eccezione d'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Catania.
In proposito va rilevato che l'art. 637 c.p.c. richiama, in riferimento al
Giudice che sarebbe stato competente per territorio a conoscere della domanda in via ordinaria, la norma dell'art. 19 c.p.c. secondo la quale “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”, ovvero quella facoltativa di cui all'art. 20 c.p.c., secondo cui “Per le cause relative a diritti di obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.”
Nella presente fattispecie, vertente in materia di vendita di cose mobili da trasportarsi "da piazza a piazza" (cioè da un luogo ad un altro), il contratto
(stipulato verbalmente a distanza) si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto, né rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna: di conseguenza, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro- in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa- il luogo dell'adempimento (c.d. forum contractus) al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 c.c., ossia dove si è dato immediato inizio all'esecuzione del trasporto.
Il superiore principio, fatto proprio anche dal Tribunale di Patti (cfr. pronunzia del 04/06/2010, n.120), è stato confermato più volte dalla Suprema
Corte (ex multis Cass. 16446/2009; 1057/2005, 12585/2003) la quale ha sostenuto che “Nella fattispecie del trasporto, quindi, non ha importanza ai fini dell'inizio dell'esecuzione del contratto che i veicoli siano partiti dal luoghi di stazionamento (che possono essere i più vari e spesso anche concorrenti e non noti al proponente), in quanto ciò integra solo atto di approntamento dei mezzi, ma è necessario che tali veicoli abbiano iniziato ad operare nella sfera (in senso ampio) del proponente, e quindi abbiano iniziato l'attività di trasporto con il caricamento della merce”. Ne consegue che, nella vicenda in esame, come emerso dalla documentazione in atti (in particolare fatture e documenti di trasporto) il luogo di conclusione del contratto -individuato attraverso la disciplina di cui all'art. 1327 c.c. e cioè
l'inizio dell'esecuzione del contratto di trasporto- va ravvisato nel luogo del caricamento della merce da trasportare, ovvero la sede legale dell'odierna opponente in AG, provincia di Catania, e non anche in Patti (sede della società autotrasportatrice).
Pertanto, va accolta l'eccezione preliminare dell'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Catania, quest'ultimo da considerare foro generale competente per la controversia in esame ex art. 19 c.p.c. in riferimento alla sede della persona giuridica convenuta e anche, alternativamente, ex art. 20 c.p.c. in riferimento al luogo dove è stata eseguita l'obbligazione (luogo del caricamento delle merci da trasportare).
Né, in siffatto contesto, può trovare applicazione l'art.1182 c.c. in ordine all'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro che va adempiuta al domicilio del creditore in quanto la giurisprudenza è unanime nell'interpretare restrittivamente il principio de quo escludendolo per le obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto somme non liquide o, comunque, da accertare e liquidare mediante indagini diverse dal mero calcolo matematico o, come nel caso in esame, oggetto di contestazione.
All'accoglimento della superiore eccezione di incompetenza territoriale, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 211/2020 dell'1.6.2020, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 738/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta (fase istruttoria e decisionale secondo il valore minimo in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria e di deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa 1070/2020 RG disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Catania e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto N.
211/2020 dell'1.6.2020, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento n.
738/2020.
2. condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, di €
125,00 per spese vive ed € 3.387,00 per compensi oltre spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa LI US NE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18/12/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa LI US
NE, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 1070 /2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente domiciliata in Parte_1 P.IVA_1
P.zza Matrice, 3 95015 AG IT , rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. STAGNITTA LUCA
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
VIA GHIBELLINA N. 77 NA , presso lo studio dell'avv.
DECEMBRINO LEO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO avente per OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
Sono comparsi: l'avv. Trimboli, in sostituzione dell'avv. Stagnitta e l'avv.
Araca, in sostituzione dell'avv. Decembrino, i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
La presente opposizione -proposta da persona del Parte_2
legale rappresentante p.t.- ha ad oggetto il decreto ingiuntivo N. 211/2020 dell'1.6.2020, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 738/2020 e notificatole il 10.06.2020, con cui le è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 7.316,00, oltre interessi come da Controparte_1
domanda e spese di procedura.
La ha eccepito, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Patti in favore di quello di
Catania ex artt. 19 e/o 20 c.p.c., con conseguente richiesta di revoca del decreto opposto;
nel merito ne ha chiesto, comunque, la revoca e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento dell'opposta e condanna al risarcimento dei danni nella misura di 13.300,00 euro o di altra somma ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.
L'opposta, costituendosi, ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale e chiesto la concessione della provvisoria esecuzione;
nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande formulate, ivi compresa quella riconvenzionale.
Tanto premesso, va accolta l'eccezione d'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Catania.
In proposito va rilevato che l'art. 637 c.p.c. richiama, in riferimento al
Giudice che sarebbe stato competente per territorio a conoscere della domanda in via ordinaria, la norma dell'art. 19 c.p.c. secondo la quale “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”, ovvero quella facoltativa di cui all'art. 20 c.p.c., secondo cui “Per le cause relative a diritti di obbligazioni è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.”
Nella presente fattispecie, vertente in materia di vendita di cose mobili da trasportarsi "da piazza a piazza" (cioè da un luogo ad un altro), il contratto
(stipulato verbalmente a distanza) si deve ritenere concluso nel luogo dove il venditore lo esegue, mediante la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, senza che rilevi, ai fini della determinazione della competenza per territorio ex art. 20 c.p.c., l'assunzione del rischio o delle spese di trasporto, né rileva che sia fatta valere la garanzia per vizi della cosa, atteso che essa trova fondamento nell'inadempimento del venditore rispetto alla obbligazione contrattuale di consegna: di conseguenza, ove si tratti di bene da trasportare da un luogo all'altro- in cui ragioni di speditezza impongano, nell'interesse prevalente del proponente, la immediata esecuzione della prestazione e rendano superflua ogni ulteriore trattativa- il luogo dell'adempimento (c.d. forum contractus) al fine della competenza per territorio, va identificato con il luogo della consegna del medesimo bene al vettore o allo spedizioniere, ai sensi dell'art. 1510 c.c., ossia dove si è dato immediato inizio all'esecuzione del trasporto.
Il superiore principio, fatto proprio anche dal Tribunale di Patti (cfr. pronunzia del 04/06/2010, n.120), è stato confermato più volte dalla Suprema
Corte (ex multis Cass. 16446/2009; 1057/2005, 12585/2003) la quale ha sostenuto che “Nella fattispecie del trasporto, quindi, non ha importanza ai fini dell'inizio dell'esecuzione del contratto che i veicoli siano partiti dal luoghi di stazionamento (che possono essere i più vari e spesso anche concorrenti e non noti al proponente), in quanto ciò integra solo atto di approntamento dei mezzi, ma è necessario che tali veicoli abbiano iniziato ad operare nella sfera (in senso ampio) del proponente, e quindi abbiano iniziato l'attività di trasporto con il caricamento della merce”. Ne consegue che, nella vicenda in esame, come emerso dalla documentazione in atti (in particolare fatture e documenti di trasporto) il luogo di conclusione del contratto -individuato attraverso la disciplina di cui all'art. 1327 c.c. e cioè
l'inizio dell'esecuzione del contratto di trasporto- va ravvisato nel luogo del caricamento della merce da trasportare, ovvero la sede legale dell'odierna opponente in AG, provincia di Catania, e non anche in Patti (sede della società autotrasportatrice).
Pertanto, va accolta l'eccezione preliminare dell'opponente di incompetenza territoriale del Tribunale di Patti in favore del Tribunale di Catania, quest'ultimo da considerare foro generale competente per la controversia in esame ex art. 19 c.p.c. in riferimento alla sede della persona giuridica convenuta e anche, alternativamente, ex art. 20 c.p.c. in riferimento al luogo dove è stata eseguita l'obbligazione (luogo del caricamento delle merci da trasportare).
Né, in siffatto contesto, può trovare applicazione l'art.1182 c.c. in ordine all'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro che va adempiuta al domicilio del creditore in quanto la giurisprudenza è unanime nell'interpretare restrittivamente il principio de quo escludendolo per le obbligazioni pecuniarie aventi ad oggetto somme non liquide o, comunque, da accertare e liquidare mediante indagini diverse dal mero calcolo matematico o, come nel caso in esame, oggetto di contestazione.
All'accoglimento della superiore eccezione di incompetenza territoriale, consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto N. 211/2020 dell'1.6.2020, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento n. 738/2020.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta (fase istruttoria e decisionale secondo il valore minimo in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria e di deposito di scritti conclusivi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa 1070/2020 RG disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Catania e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto N.
211/2020 dell'1.6.2020, emesso dal Tribunale di Patti nel procedimento n.
738/2020.
2. condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, di €
125,00 per spese vive ed € 3.387,00 per compensi oltre spese generali (15%),
IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Dott.ssa LI US NE