Ordinanza cautelare 16 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 16/04/2021, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/04/2021
N. 00282/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 282 del 2021, proposto da
LV CO, LA OR, NG MI, EL ER TM, HR SQ, MA SQ, TR SQ, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Biondaro, Matteo Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lazise, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Maccarrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, San Polo - 2988;
Green Camp Bridge Società Semplice Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefania Cavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del permesso di costruire n. 854/19 prot. 0019337, come successivamente rettificato con p.d.c. prot. 0019756 del 01.09.2020, rilasciato dal responsabile del servizio edilizia privata e pianificazione urbanistica del Comune di Lazise alla ditta Green Camp Bridge S.S. Agricola per la realizzazione di un agricampeggio;
- di ogni atto presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lazise e di Green Camp Bridge Società Semplice Agricola;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021 la dott.ssa Daria Valletta, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha rinunciato alla decisione sulla domanda cautelare, chiedendo che sulla controversia venga fissata udienza di trattazione nel merito;
che le altre parti costituite hanno accettato la rinuncia;
che le spese della presente fase cautelare devono essere compensate tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), dà atto della rinuncia alla domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2021, svoltasi da remoto con modalità di videocollegamento, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO