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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14242/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 14242 dell'anno 2023
TRA
C.F. , con l'Avv. MONTEGROSSO PIER Parte_1 C.F._1
ROSARIO
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), in persona del titolare, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PICARDI LARA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: contratto di appalto – penale da ritardo rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.cp.c. depositate entro il termine del 24 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 43551/2023, emesso dal Tribunale di Torino il 23.5.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della di la somma di € 10.989,33, oltre CP_1 Controparte_1
interessi legali e spese della procedura, per omesso pagamento della fattura n. 2 del 13.1.2022,
Pagina 1 emessa a saldo del corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti il
29.6.2020.
In particolare, la parte opponente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:- difetto di giurisdizione e/o competenza stante la clausola contrattuale di compromissione in arbitri di ogni controversia inerente al contratto stesso;
- difetto della propria legittimazione passiva per mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, intercorso tra la società opposta con la moglie Parte_2
; - difetto di regolarità amministrativa e fiscale della fattura azionata;
- ritardo nella
[...] consegna dei lavori di almeno 82 giorni effettivi, con conseguente applicazione della penale di €
500,00 per ogni giorno di ritardo;
- vizi dell'opera e danni da essa conseguenti.
Con specifico riguardo all'asserito ritardo, ha preliminarmente contestato di aver acconsentito a estensioni del termine di ultimazione dei lavori e ha precisato che il ritardo debba essere computato fino al 7 giugno 2022, data di effettiva consegna da parte dell'impresa appaltatrice della documentazione necessaria per ottenere l'agibilità.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione o competenza del
Tribunale adito;
in via preliminare, in subordine, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
dichiara in ogni caso nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e infondata ogni avversaria pretesa, comunque estinta per effetto del maggior credito. In caso di rigetto delle eccezioni preliminari, dichiarare tenuta e condannare a versare e risarcire i CP_1 danni da ritardo, come contrattualmente quantificati in € 500,00 al giorno, e per le altre causali dedotte.
La di si è costituita in giudizio contestato l'opposizione ed CP_1 Controparte_1 eccependo: - l'inapplicabilità della clausola arbitrale;
- la qualifica di “committente di fatto” dell'opponente e la conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
- la regolarità della fattura azionata poiché elettronica;
- l'inapplicabilità della penale stante la proroga concordata del termine per la consegna dei lavori al 22.11.2021; - l'insussistenza dei vizi lamentati.
Ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto delle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle domande riconvenzionali.
***
In via preliminare, occorre dare atto che la parte opponente ha espressamente rinunciato sia all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sia alla domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno per “le altre causali dedotte”, riservando la stessa ad apposita eventuale diversa azione.
Pagina 2 Così delimitato l'oggetto del giudizio e, dunque, senza tenere conto della eccezione di compensazione/domanda di condanna per gli asseriti crediti derivanti dai lamentati vizi dei lavori e dei danni da essi conseguenti, l'opposizione deve essere respinta.
Difetto di legittimazione passiva
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente sulla base della mancata sottoscrizione del contratto di appalto azionato dalla di va CP_1 Controparte_1
respinta.
Sotto tale il profilo, va rilevato che benchè effettivamente non risulti firmatario del Parte_1
Co contratto di appalto per cui è causa stipulato dalla con il 29.6.2020 Parte_3
(doc. n. 2) occorre considerare che, sulla base della documentazione prodotta, lo stesso può essere qualificato come “committente di fatto” rispetto ai lavori oggetto del predetto contratto e, dunque, contraente al pari del coniuge che lo ha formalmente sottoscritto. Difatti, come già osservato nell'ordinanza dell'1.2.2024, Parte_1
- è indicato come “committente” nel contratto d'appalto e in tutta la documentazione successiva ad esso inerente (certificato di regolare esecuzione lavori, doc. n. 2, certificato ultimazione lavori, doc. n. 3, relazione sul conto finale, doc. n. 9);
- ha sottoscritto in qualità di “committenza”, in aggiunta rispetto al coniuge
[...]
– indicata invece come “proprietà” – il verbale di direzione lavori n. 2 del Parte_3
29.6.2020 (doc. n. 13), nonché, sempre in qualità di “committente” la scrittura privata n. 1 del 6.7.2020 con il Condominio per i lavori edili in oggetto ai fini dell'utilizzo degli spazi comuni (doc. n. 14);
- è stato l'interlocutore e il destinatario (talvolta unico) di tutta la corrispondenza intercorsa con l'impresa e le altre figure professionali per l'intera durata dei lavori (doc. n. 4 di entrambe le parti, doc. n. 7, 9, 12.3, 13, 11, 11.2, 13.1)
- è, inoltre, intestatario delle fatture emesse e regolarmente saldate, oltre che cointestatario del conto corrente da cui sono stati eseguiti i bonifici in favore dell'appaltatore (doc. n. 5, 6).
Nella fattispecie in esame, pur nell'esistenza di un contratto di appalto stipulato in forma scritta solo tra e , in considerazione di quanto sopra rilevato e della mancata CP_1 Parte_2 allegazione e specificazione indicazione delle ragioni per cui l'odierno opponente Parte_1
pur figurando come committente in tutti gli atti e la documentazione inerente il contratto di appalto, incluso il contratto stesso, e pur essendo intestatario delle fatture emesse, non abbia anch'egli sottoscritto il contratto, deve ritenersi che, non essendo il contratto di appalto soggetto a vincoli di forma, anch'egli abbia, insieme al proprio coniuge, concluso con la il contratto per cui CP_1
è causa, sebbene per facta concludentia e non attraverso la formale apposizione della firma sul
Pagina 3 capitolato d'appalto prodotto. (cfr. Cass. 22616/2009; n. 16530/2016, secondo cui qualsiasi contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta può essere concluso per fatti concludenti
(Cass., sez. 3^, 19 dicembre 2008, n. 29885, n. 605964, Cass., sez. 3^, 1 giugno 2004, n. 10484, m.
573308) e, il contratto d'appalto è un contratto che, non ricredendo per la sua stipulazione la forma scritta, ne' ad substantiam ne' ad probationem (Cass., sez. 2^, 6 giugno 2003, n. 9077, m. 563989), può certamente essere stipulato per facta concludentia).
Diversamente ragionando, non si comprenderebbe, né è stata fornita alcuna spiegazione a riguardo, il motivo per cui sia stato espressamente e ripetutamente qualificato come Parte_1
“committente” sia nel contratto stesso, sia in tutti gli atti e documenti che sono seguiti inerenti la sua esecuzione, come già elencati, talvolta quale unico committente rispetto alla proprietà diversamente indicata in . Parte_2
Credito azionato
In relazione all'onere probatorio, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Con l'opposizione si apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass.
n. 12662/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
Secondo i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (l'opponente nel caso in esame), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'esistenza e l'entità del credito azionato in via monitoria, nonché l'esecuzione dei lavori concordati in contratto, non sono stati contestati dalla parte opponente che ha, sostanzialmente, inteso paralizzare la pretesa creditoria avversaria eccependo in compensazione il proprio credito derivante dall'applicazione della penale contrattuale da ritardo;
l'opponente ha, inoltre, contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto
Pagina 4 ingiuntivo stante il difetto di “allegazione di qualsivoglia attestazione di regolarità amministrativa
e fiscale della fattura azionata”.
Sotto tale profilo, va ribadito quanto già osservato nell'ordinanza richiamata, ossia che la fattura azionata in via monitoria (doc. n. 4) è stata emessa in formato elettronico con conseguente certezza della sua emissione e ricezione (cfr. Trib. Torino n. 418/2023 “in materia di decreto ingiuntivo concesso sulla base di fattura elettronica e rilevanza della trasmissione allo S.D.I., secondo consolidata giurisprudenza di merito "il Sistema di Interscambio, che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da "fonte/terzo qualificato", come l' . Controparte_2
Pertanto, l'art. 1, comma 3 ter del D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 prevede che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare" (inter alia Trib. Verona, decreto 29.11.2019)”. La stessa, pertanto, non necessita neanche nel giudizio a cognizione piena di alcuna ulteriore attestazione di regolarità fiscale o amministrativa.
Penale da ritardo
Quanto al ritardo che secondo la prospettazione di parte attrice la società appaltatrice avrebbe maturato rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto, si osserva quanto segue.
Sul punto l'opponente ha dedotto che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati il 1° febbraio 2021 mentre il certificato di ultimazione dei lavori riporta come data di ultimazione il 27.10.2021 con un ritardo indicato in 82 giorni effettivi;
ha, inoltre, contestato che la committenza abbia concordato delle estensioni del termine pattuito, deducendo che il ritardo debba essere computato fino alla data del 7.6.2022, data in cui è stata consegnata dall'impresa appaltatrice la documentazione utile per ottenere l'agibilità.
Ciò posto, in via preliminare, va rilevato che sebbene l'opponente non abbia specificato quale fosse la documentazione “utile per ottenere l'agibilità”, dal richiamo, in parentesi, nell'atto di citazione, del doc. n. 4 si desume che la documentazione consegnata in ritardo sia costituita dalla certificazione relativa ai condizionatori. Il citato documento è, difatti, una mail inoltrata il 7.6.2022 da lla direzione lavori (tra gli altri) in cui si dà atto dell'avvenuta ricezione da parte Parte_1
della di detto certificato. CP_1
Pagina 5 Ne consegue che, da un lato l'opponente ha contestato la concessione di proroghe del termine originariamente pattuito per la consegna dei lavori e, dall'altro, ha allegato che la consegna di tale certificato sarebbe avvenuta diversi mesi dopo la scadenza del termine.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che:
- nel verbale di direzione lavori del 26.10.2021, alla presenza della committenza, all'esito del sopralluogo congiunto tra le parti e di quanto riscontrato, si ordina alla di procedere CP_1 all'ultimazione delle lavorazioni ivi indicate entro il “termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi” (doc. n. 7);
- nel certificato di ultimazione lavori emesso il giorno successivo (27.10.2021) si dà preventivamente atto che
➢ “i lavori dovevano essere ultimati il giorno 01/02/2021”;
➢ “i lavori vennero sospesi dal 04/09/2020 al 18/11/2020…per un totale di 54 giorni…per intervenute necessità di variante sostanziale delle opere progettate”;
➢ “la sospensione dei lavori ha determinato una nuova data del termine dei lavori concordata tra l'appaltatore e committenza fino al 31/05/2021 e poi fino al 30/06/2021;
➢ “considerato il mancato rispetto del nuovo termine contrattuale e la nuova richiesta di estensione del termine dei lavori avanzata dall'impresa, per difficoltà nelle tempistiche di fornitura di alcuni componenti, …”;
➢ “considerati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore come da verbale del
26/10/2021 ….atteso che sulla base delle sospensioni e delle proroghe sopra richiamate, il termine ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del 30/06/2021”; per poi giungere alla certificazione che i lavori sono stati ultimati il giorno 22 ottobre 2021 e quindi
“con 82 giorni effettivi (114 naturali e consecutivi) oltre il termine contrattuale”; nel medesimo certificato, viene precisato che sono fatte salve talune lavorazioni per il cui completamento viene concessa una proroga di 30 giorni e che il mancato rispetto di detto termine comporta l'inefficacia del certificato di avvenuta ultimazione dei lavori (doc. n. 8);
- nella relazione sul conto finale del 30.12.2021, nella sezione dedicata a “Sospensione e ripresa dei lavori”, la DL (Direzione lavori) dà atto che durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
1) sospensione: dal giorno 04/09/2020 al giorno 18/11/2020, pari a 54 giorni.
Proroghe
Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:
1) Proroga: estensione riconsegna dei lavori al 31/05/2021
2) Proroga: estensione riconsegna dei lavori al 30/06/2021;
Pagina 6 nella sezione “Ultimazione dei lavori” la DL dà atto che con certificato del 26.10.2021 i lavori venivano dichiarati ultimati in data 22/10/2021 e pertanto oltre il tempo utile (82 giorni effettivi e
114 naturali e consecutivi oltre il tempo utile), fatte salve le prescrizioni e obblighi ivi riportati e, quindi, con estensione del termine perentorio fino al 22.11.2021 per le opere incomplete;
- nel verbale di visita e relazione, infine, premesso l'avvenuto riscontro di corrispondenza tra le opere eseguite e le prescrizioni contrattuale e l'esecuzione a regola d'arte delle stesse, il DL ha dato atto, nella sezione dedicata alla “Penale per il ritardo” che “come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale”; la circostanza è stata ribadita nel “certificato di regolare esecuzione”, alla cui lett. e) si legge “…sul conto finale è stata applicata la penale di € 0 (zero)” e alla successiva lett. i) “che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse”;
- nel medesimo certificato il DL ha liquidato il credito dell'impresa nell'importo di € 9.990,30 (oltra
Iva);
- con successiva mail del 17.5.2022 il Direttore dei lavori comunica alla , all'esito di un CP_1 confronto con la committenza, quanto segue: “…L'argomento oggetto di confronto…sono la liquidazione del saldo, i ritardi accumulati nella fase di esecuzione dei lavori, gli ulteriori ritardi accumulati nella fase di chiusura dei lavori e preparazione dei documenti per l'agibilità…Come rilevato in sede di ultimazione lavori il ritardo cumulato durante l'esecuzione degli stessi è risultato pari a 82 giorni (vedi certificato regolare esecuzione); in tale sede per magnanimità e in un certo qual modo fiducia, nonché comprensione delle condizioni di mercato delle forniture edili, da parte della Committenza nei Vs. confronti, non è stata applicata alcuna penale. In sede di
Verifica per la redazione della fine lavori della pratica autorizzativa e dell'autocertificazione di agibilità sono emerse alcune problematiche legate alla realizzazione della linea vita. La risoluzione delle problematiche da parte vostra non è stata affatto rapida … tant'è che si è cumulato un ulteriore ritardo di circa 100 giorni che non ha permesso alla committenza di mettere a rendita gli immobili nei tempi previsti considerando già il ritardo iniziale. Infine, quindi, il ritardo cumulato per l'esecuzione dei lavori e per la redazione da parte vostra dei documenti necessari alla chiusura di tutti gli incartamenti a superato del doppio il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori
(stimato da voi in 150 giorni lavorativi)”.
Dalla disamina della suddetta documentazione si evincono e devono ritenersi provate le seguenti circostanze.
In primo luogo, nel corso dei lavori vi sono stati alcuni periodi di sospensione e sono state concesse alcune proroghe, anche in ragione delle importanti varianti apportate al progetto originario. Tanto è
Pagina 7 stato, peraltro, confermato anche all'esito dell'istruttoria orale (cfr. dichiarazioni rese da Pt_4
Test
e .
[...] Testimone_2 Testimone_3
Le proroghe sono state concesse dalla Direzione Lavori d'accordo con la committenza, come si desume chiaramente dal tenore della mail del 17.5.2022, indirizzata anche a e dal Parte_1
medesimo prodotta e non contestata, che espressamente fa riferimento alla concessione da parte della committenza della proroga del termine di ultimazione dei lavori e della mancata applicazione della penale per il ritardo accumulato. Sul punto il teste in sede di escussione testimoniale, Pt_4 ha confermato “sono state concesse proroghe da me come direttore lavori, sentita la committenza…”. Inoltre, la committenza era presente al sopralluogo del 26.10.2021 all'esito del quale è stata concessa un'ulteriore proroga di 30 giorni per l'ultimazione di alcune lavorazioni minori.
Ne consegue che risulta smentita l'affermazione della difesa attorea di non aver concordato
“estensioni” del termine di ultimazione lavori con la D.L. con conseguente opponibilità all'odierno opponente delle proroghe concesse come sopra riportate ed implicita, ma chiara ed evidente, rinuncia a far valere la penale per il ritardo di 82 giorni maturato alla data del 27.10.2021.
Sul punto si osserva che benchè il direttore lavori assuma la rappresentanza della committenza limitatamente alla materia tecnica, occorre considerare che nella fattispecie in esame risulta provato che le proroghe siano state concesse con l'accordo del committente e che, sempre sulla base del consenso prestato dal committente, la penale da ritardo prevista dal contratto, pur maturata, non è stata applicata.
In secondo luogo, va rilevato che, sulla base del combinato disposto degli artt. 5 e 10 del contratto d'appalto, la committenza, in rapporto al mandato conferito alla DL, ha dichiarato di “riconoscere
l'operato della direzione lavori, quale sua rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'appalto di cui al successivo art. 10” e, dunque, tra l'altro, per la redazione della contabilità,
l'emissione dei certificati di pagamento e la redazione e il controllo del conto finale, anche ai sensi del successivo art. 23 che, in materia di pagamenti, dispone: “In caso di disaccordo sulle risultanze del conto finale, l'appaltatore ha diritto al pagamento, in via provvisoria, della quota parte riconosciutagli dal direttore dei lavori. Al termine dei lavori fino al raggiungimento dell'importo contrattuale convenuto, ed a richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori redigerà entro 15 giorni dalla richiesta il verbale di ultimazione ed entro 15. giorni dalla data di ultimazione procederà -- anche ai fini dell'art. 23 --, al collaudo provvisorio delle opere eseguite, rilasciando il relativo verbale….”.
Nel già richiamato certificato di regolare esecuzione il credito dell'appaltatore è stato liquidato in €
9.990,30, con effetto vincolante per la committenza sia ai sensi delle riportate clausole pattizie, sia
Pagina 8 in ragione dell'assenza di rilievi sulla eventuale compensazione di tale credito con la penale da ritardo, sia, infine, in ragione del contenuto della mail del 17.5.2022, per le già esposte motivazioni.
Deve ritenersi, difatti, che il DL abbia operato come rappresentante della committenza sia rispetto alla concessione di proroghe sia rispetto alla rinuncia all'applicazione della penale da ritardo, risultando, anche in via implicita e presuntiva, il consenso prestato dalla committenza rispetto a tali profili.
Si richiama sul punto l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Non costituisce… idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n.
10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del
01/03/1995)” (cfr. Cass. n. 14399/2024).
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi che la committenza abbia certamente accettato, da un lato, la quantificazione del credito residuo dell'appaltatrice e, dall'altro, di non fare applicazione della penale per il ritardo, come espressamente indicato nel certificato di regolare esecuzione e ribadito nella mail del 17.5.2022.
Il credito azionato in via monitoria è, pertanto, certo, liquido ed esigibile.
Quanto, infine, al lamentato ritardo nella consegna dei documenti – già chiarito che l'unico documento di cui si tratta è quello relativo ai condizionatori – ritiene questo Tribunale che non sia applicabile la penale contrattuale invocata.
Parte opponente sul punto ha allegato che la tardiva consegna, nel giugno 2022, del certificato dei condizionatori avrebbe determinato un ritardo per l'ottenimento del certificato di abitabilità.
Dalla documentazione prodotta emerge, effettivamente, che il suddetto certificato sia stato consegnato a giugno 2022 e, dunque, oltre il termine contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori;
tuttavia, la consegna della documentazione necessaria per ottenere il certificato di agibilità degli immobili non è stata specificamente indicata in contratto come obbligazione da eseguirsi entro il medesimo termine di ultimazione dei lavori ed è, dunque, ad esso sottratta. Ciò, peraltro, per la
Pagina 9 semplice ragione che il certificato di abitabilità, oltre, ovviamente, a non essere rilasciato dall'impresa, è emesso necessariamente in epoca successiva all'ultimazione dei lavori e non avrebbe, di conseguenza, potuto essere soggetto al medesimo termine.
La consegna della documentazione relativa ai lavori eseguiti, quale il rilascio delle necessarie certificazioni, è obbligazione normalmente accessoria rispetto all'obbligazione principale del contratto di appalto di esecuzione dell'opera e, nella fattispecie in esame, non è stata specificamente indicata anch'essa come da eseguirsi entro il termine di ultimazione dell'opera e non può essere, pertanto, ritenersi ad esso soggetta. L'art. 9 del contratto di appalto, difatti, non menziona tra gli obblighi dell'appaltatore la consegna della documentazione utile per l'ottenimento del certificato di abitabilità; né l'art. 16 che prevede la penale di € 500 al giorno per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori fa riferimento alla consegna di documentazione ma esclusivamente alla
“consegna della costruzione”. Ove le parti avessero voluto pattuire l'applicazione della medesima penale anche per l'obbligazione accessoria della consegna di documentazione necessariamente successiva all'ultimazione dei lavori avrebbero dovuto specificarlo in maniera espressa, fissando un termine per l'ultimazione dell'opera e un termine successivo per la consegna della documentazione.
In assenza di tale specifica clausola contrattuale e considerata l'applicazione necessariamente restrittiva della clausola penale, la stessa non può essere invocata nel caso in esame, fatti salvi gli eventuali danni subiti dalla committenza per il ritardo nella consegna della documentazione, da provare e liquidare secondo gli ordinari criteri di risarcimento, non specificamente allegati né provati nel presente giudizio.
Va, infine, rilevato che dal rapporto di intervento prodotto in atti relativo ai condizionatori di cui si lamenta il tardivo rilascio del certificato di conformità, risulta che l'installazione sia avvenuta il
2.5.2022, ossia in epoca successiva alla certificazione di ultimazione dei lavori nel corso della quale alcun rilievo era stato formulato sulla mancata installazione dei condizionatori.
In definitiva, non essendo applicabile la penale da ritardo invocata da parte opponente va respinta l'eccezione di compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria e la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno da ritardo in forza della medesima clausola penale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri tra minimi e medi di cui al D. M. 10 marzo
2014 n. 55, considerata l'attività svolta e la natura delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Pagina 10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro ogni contraria istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3551/2023 emesso dal
Tribunale di Torino il 7.6.2023
• Respinge la domanda riconvenzionale
• Condanna al pagamento in favore di di Parte_1 CP_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre c.u. e marca, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
Torino, 14 marzo 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 14242 dell'anno 2023
TRA
C.F. , con l'Avv. MONTEGROSSO PIER Parte_1 C.F._1
ROSARIO
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. ), in persona del titolare, con l'avv. Controparte_1 P.IVA_1
PICARDI LARA
CONVENUTA IN OPPOSIZIONE
OGGETTO: contratto di appalto – penale da ritardo rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ex art. 127 ter c.cp.c. depositate entro il termine del 24 ottobre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 43551/2023, emesso dal Tribunale di Torino il 23.5.2023, con il quale gli è stato ingiunto di pagare in favore della di la somma di € 10.989,33, oltre CP_1 Controparte_1
interessi legali e spese della procedura, per omesso pagamento della fattura n. 2 del 13.1.2022,
Pagina 1 emessa a saldo del corrispettivo dovuto in forza del contratto di appalto intercorso tra le parti il
29.6.2020.
In particolare, la parte opponente ha fondato l'opposizione sui seguenti motivi:- difetto di giurisdizione e/o competenza stante la clausola contrattuale di compromissione in arbitri di ogni controversia inerente al contratto stesso;
- difetto della propria legittimazione passiva per mancata sottoscrizione del contratto d'appalto, intercorso tra la società opposta con la moglie Parte_2
; - difetto di regolarità amministrativa e fiscale della fattura azionata;
- ritardo nella
[...] consegna dei lavori di almeno 82 giorni effettivi, con conseguente applicazione della penale di €
500,00 per ogni giorno di ritardo;
- vizi dell'opera e danni da essa conseguenti.
Con specifico riguardo all'asserito ritardo, ha preliminarmente contestato di aver acconsentito a estensioni del termine di ultimazione dei lavori e ha precisato che il ritardo debba essere computato fino al 7 giugno 2022, data di effettiva consegna da parte dell'impresa appaltatrice della documentazione necessaria per ottenere l'agibilità.
Ha chiesto, pertanto, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione o competenza del
Tribunale adito;
in via preliminare, in subordine, dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
dichiara in ogni caso nullo e/o invalido e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto e infondata ogni avversaria pretesa, comunque estinta per effetto del maggior credito. In caso di rigetto delle eccezioni preliminari, dichiarare tenuta e condannare a versare e risarcire i CP_1 danni da ritardo, come contrattualmente quantificati in € 500,00 al giorno, e per le altre causali dedotte.
La di si è costituita in giudizio contestato l'opposizione ed CP_1 Controparte_1 eccependo: - l'inapplicabilità della clausola arbitrale;
- la qualifica di “committente di fatto” dell'opponente e la conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva;
- la regolarità della fattura azionata poiché elettronica;
- l'inapplicabilità della penale stante la proroga concordata del termine per la consegna dei lavori al 22.11.2021; - l'insussistenza dei vizi lamentati.
Ha chiesto, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto, il rigetto delle eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con rigetto delle domande riconvenzionali.
***
In via preliminare, occorre dare atto che la parte opponente ha espressamente rinunciato sia all'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione, sia alla domanda di condanna dell'opposta al risarcimento del danno per “le altre causali dedotte”, riservando la stessa ad apposita eventuale diversa azione.
Pagina 2 Così delimitato l'oggetto del giudizio e, dunque, senza tenere conto della eccezione di compensazione/domanda di condanna per gli asseriti crediti derivanti dai lamentati vizi dei lavori e dei danni da essi conseguenti, l'opposizione deve essere respinta.
Difetto di legittimazione passiva
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte opponente sulla base della mancata sottoscrizione del contratto di appalto azionato dalla di va CP_1 Controparte_1
respinta.
Sotto tale il profilo, va rilevato che benchè effettivamente non risulti firmatario del Parte_1
Co contratto di appalto per cui è causa stipulato dalla con il 29.6.2020 Parte_3
(doc. n. 2) occorre considerare che, sulla base della documentazione prodotta, lo stesso può essere qualificato come “committente di fatto” rispetto ai lavori oggetto del predetto contratto e, dunque, contraente al pari del coniuge che lo ha formalmente sottoscritto. Difatti, come già osservato nell'ordinanza dell'1.2.2024, Parte_1
- è indicato come “committente” nel contratto d'appalto e in tutta la documentazione successiva ad esso inerente (certificato di regolare esecuzione lavori, doc. n. 2, certificato ultimazione lavori, doc. n. 3, relazione sul conto finale, doc. n. 9);
- ha sottoscritto in qualità di “committenza”, in aggiunta rispetto al coniuge
[...]
– indicata invece come “proprietà” – il verbale di direzione lavori n. 2 del Parte_3
29.6.2020 (doc. n. 13), nonché, sempre in qualità di “committente” la scrittura privata n. 1 del 6.7.2020 con il Condominio per i lavori edili in oggetto ai fini dell'utilizzo degli spazi comuni (doc. n. 14);
- è stato l'interlocutore e il destinatario (talvolta unico) di tutta la corrispondenza intercorsa con l'impresa e le altre figure professionali per l'intera durata dei lavori (doc. n. 4 di entrambe le parti, doc. n. 7, 9, 12.3, 13, 11, 11.2, 13.1)
- è, inoltre, intestatario delle fatture emesse e regolarmente saldate, oltre che cointestatario del conto corrente da cui sono stati eseguiti i bonifici in favore dell'appaltatore (doc. n. 5, 6).
Nella fattispecie in esame, pur nell'esistenza di un contratto di appalto stipulato in forma scritta solo tra e , in considerazione di quanto sopra rilevato e della mancata CP_1 Parte_2 allegazione e specificazione indicazione delle ragioni per cui l'odierno opponente Parte_1
pur figurando come committente in tutti gli atti e la documentazione inerente il contratto di appalto, incluso il contratto stesso, e pur essendo intestatario delle fatture emesse, non abbia anch'egli sottoscritto il contratto, deve ritenersi che, non essendo il contratto di appalto soggetto a vincoli di forma, anch'egli abbia, insieme al proprio coniuge, concluso con la il contratto per cui CP_1
è causa, sebbene per facta concludentia e non attraverso la formale apposizione della firma sul
Pagina 3 capitolato d'appalto prodotto. (cfr. Cass. 22616/2009; n. 16530/2016, secondo cui qualsiasi contratto per il quale non sia richiesta la forma scritta può essere concluso per fatti concludenti
(Cass., sez. 3^, 19 dicembre 2008, n. 29885, n. 605964, Cass., sez. 3^, 1 giugno 2004, n. 10484, m.
573308) e, il contratto d'appalto è un contratto che, non ricredendo per la sua stipulazione la forma scritta, ne' ad substantiam ne' ad probationem (Cass., sez. 2^, 6 giugno 2003, n. 9077, m. 563989), può certamente essere stipulato per facta concludentia).
Diversamente ragionando, non si comprenderebbe, né è stata fornita alcuna spiegazione a riguardo, il motivo per cui sia stato espressamente e ripetutamente qualificato come Parte_1
“committente” sia nel contratto stesso, sia in tutti gli atti e documenti che sono seguiti inerenti la sua esecuzione, come già elencati, talvolta quale unico committente rispetto alla proprietà diversamente indicata in . Parte_2
Credito azionato
In relazione all'onere probatorio, va premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Con l'opposizione si apre, infatti, un ordinario giudizio di cognizione, in cui ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso, tra le tante Cass.
n. 12662/2010; n. 12765/2005; n. 2421/2006; Cass. Sez. Un. n. 7448/1993).
Secondo i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri di allegazione e probatori, il creditore (odierno opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (l'opponente nel caso in esame), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001).
Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'esistenza e l'entità del credito azionato in via monitoria, nonché l'esecuzione dei lavori concordati in contratto, non sono stati contestati dalla parte opponente che ha, sostanzialmente, inteso paralizzare la pretesa creditoria avversaria eccependo in compensazione il proprio credito derivante dall'applicazione della penale contrattuale da ritardo;
l'opponente ha, inoltre, contestato la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto
Pagina 4 ingiuntivo stante il difetto di “allegazione di qualsivoglia attestazione di regolarità amministrativa
e fiscale della fattura azionata”.
Sotto tale profilo, va ribadito quanto già osservato nell'ordinanza richiamata, ossia che la fattura azionata in via monitoria (doc. n. 4) è stata emessa in formato elettronico con conseguente certezza della sua emissione e ricezione (cfr. Trib. Torino n. 418/2023 “in materia di decreto ingiuntivo concesso sulla base di fattura elettronica e rilevanza della trasmissione allo S.D.I., secondo consolidata giurisprudenza di merito "il Sistema di Interscambio, che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da "fonte/terzo qualificato", come l' . Controparte_2
Pertanto, l'art. 1, comma 3 ter del D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 prevede che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica in via esclusiva mediante il Sistema di Interscambio sono esonerati dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, sicché per tali soggetti deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art. 634, comma 2 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare" (inter alia Trib. Verona, decreto 29.11.2019)”. La stessa, pertanto, non necessita neanche nel giudizio a cognizione piena di alcuna ulteriore attestazione di regolarità fiscale o amministrativa.
Penale da ritardo
Quanto al ritardo che secondo la prospettazione di parte attrice la società appaltatrice avrebbe maturato rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto in contratto, si osserva quanto segue.
Sul punto l'opponente ha dedotto che i lavori avrebbero dovuto essere ultimati il 1° febbraio 2021 mentre il certificato di ultimazione dei lavori riporta come data di ultimazione il 27.10.2021 con un ritardo indicato in 82 giorni effettivi;
ha, inoltre, contestato che la committenza abbia concordato delle estensioni del termine pattuito, deducendo che il ritardo debba essere computato fino alla data del 7.6.2022, data in cui è stata consegnata dall'impresa appaltatrice la documentazione utile per ottenere l'agibilità.
Ciò posto, in via preliminare, va rilevato che sebbene l'opponente non abbia specificato quale fosse la documentazione “utile per ottenere l'agibilità”, dal richiamo, in parentesi, nell'atto di citazione, del doc. n. 4 si desume che la documentazione consegnata in ritardo sia costituita dalla certificazione relativa ai condizionatori. Il citato documento è, difatti, una mail inoltrata il 7.6.2022 da lla direzione lavori (tra gli altri) in cui si dà atto dell'avvenuta ricezione da parte Parte_1
della di detto certificato. CP_1
Pagina 5 Ne consegue che, da un lato l'opponente ha contestato la concessione di proroghe del termine originariamente pattuito per la consegna dei lavori e, dall'altro, ha allegato che la consegna di tale certificato sarebbe avvenuta diversi mesi dopo la scadenza del termine.
Dalla documentazione depositata in atti risulta che:
- nel verbale di direzione lavori del 26.10.2021, alla presenza della committenza, all'esito del sopralluogo congiunto tra le parti e di quanto riscontrato, si ordina alla di procedere CP_1 all'ultimazione delle lavorazioni ivi indicate entro il “termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi” (doc. n. 7);
- nel certificato di ultimazione lavori emesso il giorno successivo (27.10.2021) si dà preventivamente atto che
➢ “i lavori dovevano essere ultimati il giorno 01/02/2021”;
➢ “i lavori vennero sospesi dal 04/09/2020 al 18/11/2020…per un totale di 54 giorni…per intervenute necessità di variante sostanziale delle opere progettate”;
➢ “la sospensione dei lavori ha determinato una nuova data del termine dei lavori concordata tra l'appaltatore e committenza fino al 31/05/2021 e poi fino al 30/06/2021;
➢ “considerato il mancato rispetto del nuovo termine contrattuale e la nuova richiesta di estensione del termine dei lavori avanzata dall'impresa, per difficoltà nelle tempistiche di fornitura di alcuni componenti, …”;
➢ “considerati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore come da verbale del
26/10/2021 ….atteso che sulla base delle sospensioni e delle proroghe sopra richiamate, il termine ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del 30/06/2021”; per poi giungere alla certificazione che i lavori sono stati ultimati il giorno 22 ottobre 2021 e quindi
“con 82 giorni effettivi (114 naturali e consecutivi) oltre il termine contrattuale”; nel medesimo certificato, viene precisato che sono fatte salve talune lavorazioni per il cui completamento viene concessa una proroga di 30 giorni e che il mancato rispetto di detto termine comporta l'inefficacia del certificato di avvenuta ultimazione dei lavori (doc. n. 8);
- nella relazione sul conto finale del 30.12.2021, nella sezione dedicata a “Sospensione e ripresa dei lavori”, la DL (Direzione lavori) dà atto che durante l'esecuzione dei lavori sono intervenute le seguenti sospensioni e riprese dei lavori:
1) sospensione: dal giorno 04/09/2020 al giorno 18/11/2020, pari a 54 giorni.
Proroghe
Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe:
1) Proroga: estensione riconsegna dei lavori al 31/05/2021
2) Proroga: estensione riconsegna dei lavori al 30/06/2021;
Pagina 6 nella sezione “Ultimazione dei lavori” la DL dà atto che con certificato del 26.10.2021 i lavori venivano dichiarati ultimati in data 22/10/2021 e pertanto oltre il tempo utile (82 giorni effettivi e
114 naturali e consecutivi oltre il tempo utile), fatte salve le prescrizioni e obblighi ivi riportati e, quindi, con estensione del termine perentorio fino al 22.11.2021 per le opere incomplete;
- nel verbale di visita e relazione, infine, premesso l'avvenuto riscontro di corrispondenza tra le opere eseguite e le prescrizioni contrattuale e l'esecuzione a regola d'arte delle stesse, il DL ha dato atto, nella sezione dedicata alla “Penale per il ritardo” che “come risulta dalle premesse, non è stata applicata alcuna penale”; la circostanza è stata ribadita nel “certificato di regolare esecuzione”, alla cui lett. e) si legge “…sul conto finale è stata applicata la penale di € 0 (zero)” e alla successiva lett. i) “che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse”;
- nel medesimo certificato il DL ha liquidato il credito dell'impresa nell'importo di € 9.990,30 (oltra
Iva);
- con successiva mail del 17.5.2022 il Direttore dei lavori comunica alla , all'esito di un CP_1 confronto con la committenza, quanto segue: “…L'argomento oggetto di confronto…sono la liquidazione del saldo, i ritardi accumulati nella fase di esecuzione dei lavori, gli ulteriori ritardi accumulati nella fase di chiusura dei lavori e preparazione dei documenti per l'agibilità…Come rilevato in sede di ultimazione lavori il ritardo cumulato durante l'esecuzione degli stessi è risultato pari a 82 giorni (vedi certificato regolare esecuzione); in tale sede per magnanimità e in un certo qual modo fiducia, nonché comprensione delle condizioni di mercato delle forniture edili, da parte della Committenza nei Vs. confronti, non è stata applicata alcuna penale. In sede di
Verifica per la redazione della fine lavori della pratica autorizzativa e dell'autocertificazione di agibilità sono emerse alcune problematiche legate alla realizzazione della linea vita. La risoluzione delle problematiche da parte vostra non è stata affatto rapida … tant'è che si è cumulato un ulteriore ritardo di circa 100 giorni che non ha permesso alla committenza di mettere a rendita gli immobili nei tempi previsti considerando già il ritardo iniziale. Infine, quindi, il ritardo cumulato per l'esecuzione dei lavori e per la redazione da parte vostra dei documenti necessari alla chiusura di tutti gli incartamenti a superato del doppio il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori
(stimato da voi in 150 giorni lavorativi)”.
Dalla disamina della suddetta documentazione si evincono e devono ritenersi provate le seguenti circostanze.
In primo luogo, nel corso dei lavori vi sono stati alcuni periodi di sospensione e sono state concesse alcune proroghe, anche in ragione delle importanti varianti apportate al progetto originario. Tanto è
Pagina 7 stato, peraltro, confermato anche all'esito dell'istruttoria orale (cfr. dichiarazioni rese da Pt_4
Test
e .
[...] Testimone_2 Testimone_3
Le proroghe sono state concesse dalla Direzione Lavori d'accordo con la committenza, come si desume chiaramente dal tenore della mail del 17.5.2022, indirizzata anche a e dal Parte_1
medesimo prodotta e non contestata, che espressamente fa riferimento alla concessione da parte della committenza della proroga del termine di ultimazione dei lavori e della mancata applicazione della penale per il ritardo accumulato. Sul punto il teste in sede di escussione testimoniale, Pt_4 ha confermato “sono state concesse proroghe da me come direttore lavori, sentita la committenza…”. Inoltre, la committenza era presente al sopralluogo del 26.10.2021 all'esito del quale è stata concessa un'ulteriore proroga di 30 giorni per l'ultimazione di alcune lavorazioni minori.
Ne consegue che risulta smentita l'affermazione della difesa attorea di non aver concordato
“estensioni” del termine di ultimazione lavori con la D.L. con conseguente opponibilità all'odierno opponente delle proroghe concesse come sopra riportate ed implicita, ma chiara ed evidente, rinuncia a far valere la penale per il ritardo di 82 giorni maturato alla data del 27.10.2021.
Sul punto si osserva che benchè il direttore lavori assuma la rappresentanza della committenza limitatamente alla materia tecnica, occorre considerare che nella fattispecie in esame risulta provato che le proroghe siano state concesse con l'accordo del committente e che, sempre sulla base del consenso prestato dal committente, la penale da ritardo prevista dal contratto, pur maturata, non è stata applicata.
In secondo luogo, va rilevato che, sulla base del combinato disposto degli artt. 5 e 10 del contratto d'appalto, la committenza, in rapporto al mandato conferito alla DL, ha dichiarato di “riconoscere
l'operato della direzione lavori, quale sua rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'appalto di cui al successivo art. 10” e, dunque, tra l'altro, per la redazione della contabilità,
l'emissione dei certificati di pagamento e la redazione e il controllo del conto finale, anche ai sensi del successivo art. 23 che, in materia di pagamenti, dispone: “In caso di disaccordo sulle risultanze del conto finale, l'appaltatore ha diritto al pagamento, in via provvisoria, della quota parte riconosciutagli dal direttore dei lavori. Al termine dei lavori fino al raggiungimento dell'importo contrattuale convenuto, ed a richiesta dell'appaltatore, il direttore dei lavori redigerà entro 15 giorni dalla richiesta il verbale di ultimazione ed entro 15. giorni dalla data di ultimazione procederà -- anche ai fini dell'art. 23 --, al collaudo provvisorio delle opere eseguite, rilasciando il relativo verbale….”.
Nel già richiamato certificato di regolare esecuzione il credito dell'appaltatore è stato liquidato in €
9.990,30, con effetto vincolante per la committenza sia ai sensi delle riportate clausole pattizie, sia
Pagina 8 in ragione dell'assenza di rilievi sulla eventuale compensazione di tale credito con la penale da ritardo, sia, infine, in ragione del contenuto della mail del 17.5.2022, per le già esposte motivazioni.
Deve ritenersi, difatti, che il DL abbia operato come rappresentante della committenza sia rispetto alla concessione di proroghe sia rispetto alla rinuncia all'applicazione della penale da ritardo, risultando, anche in via implicita e presuntiva, il consenso prestato dalla committenza rispetto a tali profili.
Si richiama sul punto l'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “Non costituisce… idonea prova del credito dell'appaltatore (recte del quantum) la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve, pur senza aver manifestato la sua accettazione con formule sacramentali, oppure che il direttore dei lavori, per conto del committente, abbia redatto la relativa contabilità come rappresentante del suo cliente e non come soggetto legato a costui da un contratto di prestazione d'opera professionale, che gli fa assumere la rappresentanza del committente limitatamente alla materia tecnica (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1918 del 18/01/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 7593 del 16/03/2023;
Sez. 2, Sentenza n. 13860 del 03/05/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 25577 del 21/09/2021; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 2490 del 29/01/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 26517 del 19/10/2018; Sez. 2, Sentenza n.
10598 del 14/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 10860 del 11/05/2007; Sez. 2, Sentenza n. 2333 del
01/03/1995)” (cfr. Cass. n. 14399/2024).
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi che la committenza abbia certamente accettato, da un lato, la quantificazione del credito residuo dell'appaltatrice e, dall'altro, di non fare applicazione della penale per il ritardo, come espressamente indicato nel certificato di regolare esecuzione e ribadito nella mail del 17.5.2022.
Il credito azionato in via monitoria è, pertanto, certo, liquido ed esigibile.
Quanto, infine, al lamentato ritardo nella consegna dei documenti – già chiarito che l'unico documento di cui si tratta è quello relativo ai condizionatori – ritiene questo Tribunale che non sia applicabile la penale contrattuale invocata.
Parte opponente sul punto ha allegato che la tardiva consegna, nel giugno 2022, del certificato dei condizionatori avrebbe determinato un ritardo per l'ottenimento del certificato di abitabilità.
Dalla documentazione prodotta emerge, effettivamente, che il suddetto certificato sia stato consegnato a giugno 2022 e, dunque, oltre il termine contrattualmente fissato per l'ultimazione dei lavori;
tuttavia, la consegna della documentazione necessaria per ottenere il certificato di agibilità degli immobili non è stata specificamente indicata in contratto come obbligazione da eseguirsi entro il medesimo termine di ultimazione dei lavori ed è, dunque, ad esso sottratta. Ciò, peraltro, per la
Pagina 9 semplice ragione che il certificato di abitabilità, oltre, ovviamente, a non essere rilasciato dall'impresa, è emesso necessariamente in epoca successiva all'ultimazione dei lavori e non avrebbe, di conseguenza, potuto essere soggetto al medesimo termine.
La consegna della documentazione relativa ai lavori eseguiti, quale il rilascio delle necessarie certificazioni, è obbligazione normalmente accessoria rispetto all'obbligazione principale del contratto di appalto di esecuzione dell'opera e, nella fattispecie in esame, non è stata specificamente indicata anch'essa come da eseguirsi entro il termine di ultimazione dell'opera e non può essere, pertanto, ritenersi ad esso soggetta. L'art. 9 del contratto di appalto, difatti, non menziona tra gli obblighi dell'appaltatore la consegna della documentazione utile per l'ottenimento del certificato di abitabilità; né l'art. 16 che prevede la penale di € 500 al giorno per ogni giorno di ritardo sul termine dei lavori fa riferimento alla consegna di documentazione ma esclusivamente alla
“consegna della costruzione”. Ove le parti avessero voluto pattuire l'applicazione della medesima penale anche per l'obbligazione accessoria della consegna di documentazione necessariamente successiva all'ultimazione dei lavori avrebbero dovuto specificarlo in maniera espressa, fissando un termine per l'ultimazione dell'opera e un termine successivo per la consegna della documentazione.
In assenza di tale specifica clausola contrattuale e considerata l'applicazione necessariamente restrittiva della clausola penale, la stessa non può essere invocata nel caso in esame, fatti salvi gli eventuali danni subiti dalla committenza per il ritardo nella consegna della documentazione, da provare e liquidare secondo gli ordinari criteri di risarcimento, non specificamente allegati né provati nel presente giudizio.
Va, infine, rilevato che dal rapporto di intervento prodotto in atti relativo ai condizionatori di cui si lamenta il tardivo rilascio del certificato di conformità, risulta che l'installazione sia avvenuta il
2.5.2022, ossia in epoca successiva alla certificazione di ultimazione dei lavori nel corso della quale alcun rilievo era stato formulato sulla mancata installazione dei condizionatori.
In definitiva, non essendo applicabile la penale da ritardo invocata da parte opponente va respinta l'eccezione di compensazione rispetto al credito azionato in via monitoria e la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno da ritardo in forza della medesima clausola penale, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sul valore del decisum (Cass. n. 19014/2007) e in base ai parametri tra minimi e medi di cui al D. M. 10 marzo
2014 n. 55, considerata l'attività svolta e la natura delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Pagina 10 Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro ogni contraria istanza ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 3551/2023 emesso dal
Tribunale di Torino il 7.6.2023
• Respinge la domanda riconvenzionale
• Condanna al pagamento in favore di di Parte_1 CP_1 Controparte_1
delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.400,00, oltre c.u. e marca, rimborso sulle spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa e successive occorrende.
Torino, 14 marzo 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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