Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/1985, n. 4438
CASS
Sentenza 20 agosto 1985

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In tema di rapporto di locazione, la disposizione dell'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - secondo la quale la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto solo quando si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratta di conduttore indigente) - stabilisce, con presunzione assoluta, che un inadempimento protrattosi per un periodo non superiore a due mesi non può costituire causa di risoluzione del contratto di locazione di immobili urbani prorogato; mentre la morosità che superi tale limite non comporta l'automatica insorgenza del diritto del locatore alla risoluzione, ne' sottrae al giudice la valutazione della Rilevanza dell'inadempimento ai sensi degli artt. 1453-1455 cod. civ.. ( Conf 3869/83, mass n 428794; ( Conf 6936/82, mass n 424601).*

Allorquando le parti del contratto di locazione abbiano convenuto il pagamento del canone a mezzo di assegni di conto corrente postale, non configura colpevole inadempimento del conduttore all'Obbligo del puntuale versamento del canone il ritardo nel detto versamento che sia determinato da disservizio postale, costituendo tale fatto del terzo circostanza obiettivamente apprezzabile al fine dell'esclusione dell'elemento soggettivo qualificante la condotta dell'obbligato. ( V 3979/82, mass n 421932).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/08/1985, n. 4438
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4438
    Data del deposito : 20 agosto 1985

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