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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/03/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Maria Procoli, ha pronunziato all'udienza del giorno 26/03/2025 la seguente
SENTENZA CONTESTUALE dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nel giudizio iscritto al n.11183 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappr. e dif. dagli avv.ti CILIFRESE SALVATORE e PEPE ELISABETTA
Ricorrente
E
CP_1 rappr. e dif. dagli avv. MASTRORILLI FRANCESCA;
Resistente
OGGETTO: Procedimento di merito ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)
1. All'odierna udienza di discussione, la ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto il suo diritto a percepire la prestazione indicata in oggetto (assegno ordinario di invalidità), previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, CP_1 avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
2. La domanda non può essere accolta. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione indicata in oggetto e per il riconoscimento dello status richiesto. L'elaborato peritale appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. Peraltro il CTU ha dettagliatamente risposto alle osservazioni mossegli, nell'interesse dell'assistito, giungendo a confermare le proprie conclusioni, confutando punto per punto le controdeduzioni presentate alla bozza peritale. Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, il ricorso non contiene alcun tipo di osservazione critica all'elaborato di consulenza tecnica, sicché si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto, con corretta metodologia medico-legale, a sostegno delle sue valutazioni.
1 Infatti il ricorrente si limita alla elencazione delle patologie da cui è afflitto ed in maniera assolutamente generica lamenta la insufficienza dei chiarimenti resi dal dott. alle Persona_1 osservazioni. Non vi sono, quindi, elementi per disporre la rinnovazione della consulenza tecnica. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
------ Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la presenza agli atti della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., dichiara parte ricorrente non CP_ tenuta al rimborso delle spese processuali in favore dell'
P. Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , con ricorso depositato in data 16/09/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_1 deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali.
Bari, il 26/03/2025 Dott.ssa Maria Procoli
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