Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2324/2022 R. Gen. Aff. CO.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Siena Sezione Unica CIVILE
********************* Il Giudice, dott. Flavio Mennella, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2324/2022 R. Gen. Aff. CO. assegnata in decisione all'udienza del 20/12/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 31/03/2025 TRA
, c.f.: , elett.te dom.to/a alla VIA Parte_1 P.IVA_1
XIV SETTEMBRE 71 6121 06121 PERUGIA Italia presso lo studio dell'Avv. APOLLONI DAVID GIUSEPPE, c.f.: , dal quale è C.F._1 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione/in calce all'atto di citazione
- ATTRICE E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA DI CP_1 C.F._2
GRACCIANO NEL CORSO 85 53045 MONTEPULCIANO, presso lo studio dell'Avv. DE BERNARDI MARCO, c.f.: dal quale è C.F._3 rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- CONVENUTO
******************************
Oggetto: Assicurazione contro i danni. Conclusioni: all'udienza del 20/12/2024 il procuratore dell'attrice ha chiesto, in accoglimento della domanda, di In via principale:
“condannare, per tutte le causali di cui in narrativa, il sig. al CP_1 pagamento in favore della della som 00 Parte_1
(quarantaduemila centocinquantacinque) oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. fino al soddisfo e al maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., ovvero condannare il sig. a corrispondere alla CP_1
quella diversa somma (maggiore o mino ritenuta di giustizia Pt_1 contenuta nei limiti dello scaglione di valore della presente causa. Il tutto,
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre 15% per il rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara fin da ora antistatario” In via subordinata:
“Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di un concorso di colpa in relazione all'accadimento del sinistro da parte dei danneggiati, liquidare quella somma che verrà ritenuta di giustizia purché contenuta nei limiti dello scaglione di valore della presente causa” Il procuratore del convenuto ha non ha formulato conclusioni nella memoria di replica atteso che la comparsa conclusionale è stata depositata fuori termine.
**************************************** Svolgimento del processo
La compagnia di conveniva in Parte_1 Pt_1 Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale con atto di citazione datato il 07 ottobre 2022 e notificato in data 11 ottobre 2022 il Sig. chiedendone la CP_1 condanna al pagamento di 42.155,00 euro in rivalsa a quanto pagato in relazione al sinistro del 24.09.2018 in cui era rimasta coinvolta la moto a lui intestata (e condotta da altro soggetto) in relazione al contratto di assicurazione tra gli stessi in essere;
Assumeva parte attrice: che in data 14/06/2017, il Sig. aveva sottoscritto presso l'Agenzia CP_1
di Siena 700, la polizza assicurativa RCA denominata Linea Strada n° Pt_1 700.013.0000140103 relativa al motociclo di sua proprietà Mod. Honda 125, targato CF01788; che in data 24 settembre 2018 alle ore 16:40 circa sulla S.P. 49- Via Oslavia, CO nel comune di Chiusi (SI) il motociclo del sig. veniva coinvolto in un sinistro stradale insieme all'autovettura Mod. Suzuki Vitara targata FR456DY di proprietà del sig. e da egli condotta;
COroparte_2 che il suddetto percorreva Via della Fontina e giunto in prossimità dell'Intersezione con via Oslavia, dopo essersi fermato allo stop ripartiva ed impegnava l'intersezione, svoltando su via Oslavia in direzione di Chiusi Città CO mentre sopraggiungeva (proveniente da Chiusi Città) il motociclo del sig. nell'occasione condotto dal sig. (minorenne all'epoca Persona_1 dei fatti) il quale, nell'effettuare una manovra di sorpasso del veicolo che lo precedeva, non si avvedeva della presenza della vettura Suzuki Vitara che aveva già impegnato la strada e pertanto impattava, contro l'autovettura; che a seguito dell'impatto il sig. perdeva il controllo del motociclo _1 cadendo a terra mentre il mezzo, continuando la sua marcia strisciando sull'asfalto per alcuni metri, si schiantava contro la banchina investendo due pedoni nelle persone dei Sigg.ri ed quest'ultima CP_3 CP_4
a bordo di una carrozzina per disabili, spinta dal primo, causando loro lesioni;
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che sul posto accorreva la Polizia Municipale del che COroparte_5 effettuava gli opportuni rilievi planimetrici nonché fascicolo fotografico acquisiti in atti, e le ambulanze per il soccorso dei soggetti danneggiati;
che la Polizia municipale accertava che il sig. era sprovvisto della _1 patente di guida dei motocicli perché mai conseguita;
che il sig. che, tra l'altro, riportava anche ferite, veniva sanzionato _1 dalla Polizia Municipale ai sensi dell'art. 116 commi 15 e 17 del Codice della Strada per aver circolato alla guida del motociclo senza mai aver conseguito la prescritta patente di guida, oltre che ai sensi dell'art 148 commi 12 e 16 per aver effettuato una manovra di sorpasso in corrispondenza di un'intersezione ed infine ai sensi dell'art. 141 commi 3 e 8 del Codice della Strada per avere circolato alla guida del motociclo B senza ridurre adeguatamente la velocità in prossimità di intersezione;
che la compagnia attrice in qualità di compagnia Parte_1 assicuratrice del veicolo danneggiante, essendo tenuta al risarcimento del danno in favore dei terzi danneggiati, aveva provveduto alla refusione delle seguenti somme:
€ 38.000,00 in favore della sig.ra unica avente causa della sig.ra Per_2
deceduta in data 31/01/2022 a titolo di risarcimento delle lesioni CP_4 occorse;
€ 3.250,00 in favore della sig.ra a titolo di risarcimento delle lesioni CP_3 occorse;
€ 905,00 in favore del sig. mediante addebito in stanza di COroparte_2 compensazione ai sensi della normativa CARD a titolo di risarcimento dei danni occorsi al veicolo e quindi per un totale di € 42.155,00; che pertanto avendo il convenuto sottoscritto COratto di assicurazione, che all'art. 2 al paragrafo “Esclusioni e Rivalsa” prevede che L'assicurazione non è operante: PER TUTTI I VEICOLI • se il Conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
” ed essendosi il sig. posto alla _1 guida del mezzo pur non essendo possesso della patente di guida dei motocicli perché mai conseguita e considerato che, al momento del sinistro, il veicolo veniva condotto da un soggetto privo del possesso della patente di guida, la
, era legittimata ad agire per ottenere il rimborso Parte_1 della somma a suo tempo pagata a titolo di risarcimento del danno ex art. 144 COr del C.d.A. pari ad 42.155,00 ne aveva richiesto al Sig. il pagamento pur senza esito positivo;
Si costituiva in giudizio il convenuto contestando la pretesa CP_6 avversaria sostenendo che la moto intestata ad ed in uso al figlio CP_1
al momento del sinistro era guidata da Persona_3 Persona_1 CO contro la volontà di dei Sig.ri e che la normativa vigente, stabilisce testualmente che, in caso di sinistro il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione del medesimo è avvenuta contro la sua volontà.
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A sostegno della propria tesi il convenuto asseriva che, nel verbale della Polizia Municipale di Chiusi, intervenuta sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi del caso era indicato che “… lo stesso si trovava alla guida del _1 motociclo CBR – di proprietà del Sig. e pochi minuti prima del CP_1 sinistro in possesso del figlio – contro la volontà di Persona_3 quest'ultimo”. Sosteneva altresì che dalle sommarie informazioni assunte da e del testimone lo si era impossessato del Persona_3 Tes_1 _1 motociclo contro la volontà di e pertanto pertanto il comando Persona_3 non aveva provveduto a elevare la sanzione accessoria del fermo del veicolo (ex art 214 CdS) previsto dall'art. 116 commi 15 e 17 CdS.” Stigmatizzava inoltre tutta una serie di contestazioni attinenti ad eventuali concorsi di colpa dei danneggiati che nella presente causa però non trovano alcuna collocazione essendo estranee al “thema decidendum”. Insisteva quindi nel rigetto della domanda. Il giudice a cui originariamente era stato assegnato il presente fascicolo, Dott.ssa Carla Maglioni, considerato che alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda erano stati ed erano alunni dell'Istituto Scolastico Superiore
“Valdichiana” di Chiusi presso il quale la medesima lavora come docente e rilevato, in particolare, che indicato nell'atto di Persona_1 citazione come il conducente del motoveicolo che avrebbe provocato il sinistro stradale, era alunno della medesima, in quanto iscritto alla classe 5° AFM, rimetteva il fascicolo al Presidente del Tribunale con richiesta di essere autorizzata ad astenersi per gravi motivi di convenienza ai sensi dell'art. 51 comma 2 cpc. Il Presidente del Tribunale con provvedimento del 27.10.2022 autorizzava la dott.ssa Carla Maglioni ad astenersi dalla trattazione del procedimento in epigrafe indicato assegnandolo al dott. Flavio Mennella che ne poi ha curato l'intera trattazione, istruttoria e decisione;
All'udienza del 28 febbraio 2023 le parti avanzavano concordemente richiesta dei termini ex art. 183 co. 6 cpc che il giudice concedeva rinviando la causa all'udienza del 28 luglio 2023 per provvedere sulle istanze istruttorie all'esito del deposito delle relative memorie. Il giudice a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 luglio 2023 ammetteva le prove per testi indotte dall'attore nonché quelle indotte dal convenuto ad eccezione del teste Per_3 che potrebbe avere un interesse in causa;
[...]
Alle udienze del 23 luglio 2024 e del 22 ottobre 2024 venivano escussi i testi indotti dalle parti e precisamente il teste di parte attrice Sig. Parte_2 ed il Sig. e la causa poi giungeva all'udienza del 20
[...] Tes_1 dicembre 2024 in cui le parti precisavano le conclusioni e di seguito la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
******************************************* RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento. Preliminarmente occorre precisare che parte attrice ha eccepito il tardivo deposito della memoria conclusionale ex art. 190 cpc e pertanto l'inutilizzabilità anche della memoria di replica. Sul punto occorre precisare che, laddove si accerti, come nel caso che ci occupa, (il termine per il deposito della comparsa conclusionale ai sensi dell'art. 190 c.p.c. scadenza l'11 marzo 2025 mentre il convenuto ha provveduto al deposito solo in data 12 marzo 2025, un giorno dopo la scadenza del termine) il tardivo deposito della comparsa conclusionale per decorso del termine, che risulta essere perentorio, il giudice è tenuto a omettere l'esame del fascicolo tardivamente restituito e a decidere sulla base degli atti già depositati. In questo caso, la comparsa non può essere presa in considerazione dal giudice. Se la comparsa conclusionale viene depositata tardivamente, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione la memoria di replica. La memoria di replica, infatti, è destinata a rispondere alla comparsa conclusionale avversaria. Se la controparte non ha depositato la comparsa conclusionale entro il termine previsto, non c'è nulla a cui replicare. Su tale ultimo punto però di recente si è pronunciata la prima sezione civile della Cassazione, con ordinanza n. 2976 depositata il 7 febbraio 2020, che ha ritenuto rituale il deposito della sola memoria di replica ex articolo 190 c.p.c., anche nel caso in cui la parte abbia omesso il deposito della comparsa conclusionale. Ha spiegato la Suprema Corte che non vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la comparsa conclusionale. A sostegno, viene ribadito il costante orientamento secondo il quale la memoria di replica ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato una propria comparsa conclusionale (Cass. n. 6439/2009; Cass. n. 17895/2011). L'ordinanza in commento ha, tuttavia, approfondito anche questo tema chiarendo che con le memorie di replica le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le proprie tesi difensive e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali il giudice non deve pronunciarsi. Ha concluso poi la Corte che l'eventuale utilizzo improprio della memoria di replica a conclusionale non comporterebbe affatto automaticamente una lesione del diritto di difesa e non potrebbe esonerare la parte interessata dal censurare con apposito mezzo di impugnazione la sentenza per i suoi vizi intrinseci, a prescindere dalla loro eventuale sintonia con le argomentazioni asseritamente irrituali della controparte. Nel caso che ci occupa il convenuto nella propria memoria conclusionale si è limitato solo a ribadire quanto già esposto in comparsa di costituzione e risposta omettendo, tra l'altro, ogni conclusione.
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L'istruttoria svolta con l'esame del teste è servita a Parte_2 confermare la tesi attrice mente il teste indotto dal convenuto Sig. Tes_1 CO ha dichiarato di non sapere se il signor avesse vietato espressamente al CO sig. di prendere la moto (capitolo 2), se il signor si fosse _1 avvicinato alla moto estraendo le chiavi dal quadro, se il signor _1 CO avesse preso con forza le chiavi predette strappandole di mano dal signor (capitolo 4), non fornendo pertanto alcun contributo a supporto della tesi del medesimo;
Oltre a ciò preme precisare che la circostanza, sostenuta dal convenuto, che ne escluderebbe la responsabilità attiene ad un eventuale rapporto intercorrente tra lui ed il conducente in ordine ad un eventuale regresso del primo nei confronti del secondo in relazione a quanto sia costretto a pagare a titolo di rivalsa, che non rileva nel caso che ci occupa atteso che l'attrice basa la richiesta di risarcimento in rivalsa solo ed esclusivamente in base all'art. 2 del contratto di assicurazione sottoscritto dal convenuto e costituente il paragrafo
“Esclusioni e Rivalsa” che prevedeva l'inoperatività della copertura assicurativa se il Conducente non ha conseguito la patente ovvero è in possesso di patente idonea ma scaduta ovvero non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
” In sintesi, in caso di guida senza patente, la compagnia assicurativa può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato, il quale dovrà rimborsare i danni pagati all'assicurazione per risarcire il o come nel caso che ci occupa i danneggiati. La guida senza patente è una causa di esclusione della garanzia, e la rinuncia alla rivalsa non si applica in questo caso. I limiti alla copertura di una polizza di responsabilità civile sono quei casi in cui la compagnia, dopo aver risarcito il danno, può rivalersi contro l'assicurato. In pratica, i danni contro i terzi vanno sempre rimborsati dalle polizze RCA, ma ci sono delle circostanze di grave colpa nelle quali la compagnia ha poi diritto di chiedere un rimborso a chi ha causato il danno. I casi variano da compagnia a compagnia. Alcune delle circostanze in cui le compagnie possono chiedere al proprio assicurato un rimborso per i risarcimenti effettuati comprendono conducenti non abilitati, trasporto non conforme, guida sotto l'effetto di sostanze proibite, mancanza di revisione dell'autoveicolo. Nel caso che ci occupa risulta pacifico, in quanto risultante dal verbale delle autorità intervenute e non contestato dall'opponente, che il conducente si trovasse alla guida del motociclo sprovvisto della patente di guida. _1
Il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Sig. non prevede in CP_1 alcun modo l'inoperatività della rivalsa per il caso in cui la circolazione del veicolo sia avvenuta all'insaputa del proprietario pertanto, tale circostanza, richiamata dal convenuto, non è in alcun modo opponibile alla Compagnia Assicuratrice, potendo, come già detto in precedenza, al più rivestire rilievo nei rapporti tra il proprietario e il conducente ai fini di un eventuale regresso del primo nei confronti del secondo in relazione a quanto sia costretto a pagare a titolo di rivalsa.
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Per quanto poi attiene al citato verbale in cui sono contenute le dichiarazioni rese alle forze dell'ordine da parte del convenuto queste non hanno alcuna valenza probatoria infatti sul punto sono intervenuti le note sentenza, richiamate da parte attrice (9037/2019, n. 226629 del 2008, n. 9251 del 2010, n. 3787 del 2012) con cui la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo il quale l'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti;
Quanto alla dinamica del sinistro, peraltro, mai contestata dal convenuto che non ha nemmeno provato a fornire la prova di una diversa modalità di accadimento dell'incidente, o la responsabilità degli altri soggetti coinvolti, la si evince dal verbale della Polizia Municipale che fa fede privilegiata fino a querela di falso. Le pretese economiche avanzate da parte attrice sono state provate documentalmente dalla medesima e mai contestate parte attrice. Si ritiene pertanto pienamente operante la clausola sopra citata che in presenza di conduzione del motociclo da parte di conducente sprovvisto di patente, legittima in pieno la domanda della Compagnia che appare del tutto fondata, pertanto il Sig. sarà tenuto a rifondere alla compagnia CP_1 assicuratrice la somma di 42.155,00 Parte_1
(quarantaduemilacentocinquantacinque/00) da questa corrisposta a titolo di risarcimento in favore delle parti che hanno subito le lesioni a causa del sinistro descritto in atti, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. fino al soddisfo oltre al pagamento delle spese di lite da quest'ultima sostenute da distrarsi in favore del procuratore antistatario, spese che seguiranno la soccombenza e dovranno essere interamente poste a carico del convenuto. Trattandosi di causa di normale difficoltà verranno applicati i valori medi della tariffa prevista per lo scaglione di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, definitivamente decidendo nella causa promossa dalla nei confronti , in accoglimento Parte_1 CP_1 della domanda attrice condanna il Sig. a pagare alla CP_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t. la somma complessiva di euro Parte_1
42.155,00 (quarantaduemilacentocinquantacinque/00) oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. fino al soddisfo;
e per l'effetto condanna il Sig. a rimborsare alla società attrice le CP_1 spese, che tassa e liquida in complessivi euro 7.616,00 (di cui euro 1.701,00
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per fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 1.806,00 per la fase istruttoria ed euro 2.905,00 per la fase decisoria) oltre per spese generali forfettizzate (15%), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Siena dal Tribunale in persona del Giudice Unico, lì 25 maggio 2025
Il Giudice Unico G.O.P.
Dott. Flavio Mennella
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