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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/03/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 38/2022 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere ha pronunciato, all'esito dello scambio e deposito telematico delle note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 38 R.G. Lav.- anno 2022 avente ad oggetto: retribuzione
p r o m o s s a d a
, e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti C. Capobianco e M. Morelli ed elettivamente domiciliati come in atti
-appellanti- contro
1
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. V. Giuliano ed elettivamente domiciliata come in atti
-appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di primo grado
Con separati ricorsi proposti innanzi al Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dirigenti medici alle dipendenze della , in servizio presso l'Ospedale Cardarelli di CP_1
Campobasso, convenivano in giudizio l'Azienda, al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento, anche a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., dell'attività aggiuntiva di guardia interdivisionale svolta dal mese di luglio 2017 al mese di marzo 2018.
I ricorrenti in particolare esponevano:
- di aver svolto nel suddetto periodo un numero di turni di guardia interdivisionale oltre il normale orario di lavoro di intesa con la Direzione Aziendale, attesa la grave carenza di personale medico in quanto l'espletamento della guardia solo durante l'orario di lavoro avrebbe ingenerato la sospensione di alcuni servizi;
- che tali turni ammontavano a a n. 1 turno per , n. 12 turni per e n. 13 turni per Pt_2 Pt_3
Parte_1
- che lo svolgimento del citato servizio in regime di attività aggiuntiva era stato autorizzato dalla
Direzione Strategica con atto del 14.06.2016 e regolamentato con atto del 17.06.2016 dei CP_1
Direttori dei Dipartimenti Medico e Chirurgico dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso;
-che con provvedimento del Direttore Amministrativo del 26.02.2016 era stata fissata, a CP_1 partire dall'anno 2016, una remunerazione lorda di € 480,00 per ogni turno ex art. 18 C.C.N.L.;
- che essi ricorrenti, nonostante avessero effettuato i suddetti turni sulla base di calendari autorizzati e comunicati proprio dalla Direzione Sanitaria, si erano visti negare il relativo compenso e che la
Direzione Ammnistrativa aveva addotto, a motivo del mancato pagamento, il difetto di autorizzazione allo svolgimento dell'attività stessa;
2 - che a decorrere dal 05.03.2018 la guardia interdipartimentale era stata disattivata e sostituita con l'istituto della pronta disponibilità.
Si costituiva in giudizio la che, in via preliminare e pregiudiziale eccepiva la genericità CP_1
del ricorso e il mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente allo svolgimento dei turni aggiuntivi, del numero di ore effettuate e della loro collocazione in fascia oraria non ricompresa nel normale orario di lavoro. Aggiungeva che l'assenza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di guardia medica interdisciplinare, per il periodo da luglio 2017 a marzo 2018, era stata comunicata ai ricorrenti dal Direttore Amministrativo del Parte_4
con nota del 04.07.2018, Prot. 9521. Al riguardo precisava che a seguito dell'inoltro
[...]
della richiesta del 24.01.2017 (Prot.23/2017) di autorizzazione allo svolgimento di turni di guardia interdipartimentale, oltre il normale orario di servizio, la Direzione Sanitaria dell' l'aveva CP_1
disposta solo sino al 30 giugno 2017. Precisava al riguardo che solo detta Direzione Sanitaria fosse soggetto competente ad emanare provvedimenti autorizzativi di attività comportanti spese per l' in quanto deputata a garantire la preventiva verifica della compatibilità delle attività con CP_1
la gestione del bilancio aziendale.
L'azienda resistente deduceva, altresì, l'infondatezza della domanda di arricchimento senza causa, affermando che l'autorizzazione rilasciata solo sino al 30 giugno 2017 comportava che ogni guardia interdipartimentale svolta oltre tale data doveva presumersi espletata all'interno del normale orario di lavoro, con esclusione di qualsivoglia indebito arricchimento dell'ente.
Argomentava anche in ordine all'asserita carenza di personale, rispetto alla quale eccepiva che i ricorrenti non avessero specificato l'ulteriore dotazione organica che l'Ospedale Cardarelli e, in particolare, i Dipartimenti Medico e Chirurgico avrebbero dovuto avere rispetto a quella effettiva.
Concludeva chiedendo al Tribunale in via preliminare e pregiudiziale di “A) Dichiarare la nullità del ricorso per assoluta e totale genericità dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni” e nel merito “1) Nella denegata ipotesi in cui il giudice adito non dovesse l'eccezione preliminare innanzi formulata, si chiede di rigettare il ricorso promosso in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque palesemente infondato in fatto e in diritto;
2) In via estremamente subordinata e per la sola non creduta ipotesi in cui venisse ritenuta ammissibile l'azione di indebito arricchimento limitare l'indennizzo alle sole spese affrontate dall'attore per effettuare le asserite prestazioni e dallo stesso eventualmente dimostrate.
3 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Con sentenza in data 21/9/2021 il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso e condannava i medici ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dell' . CP_1
Riteneva, in particolare, il GL che dalla documentazione versata in giudizio emergeva che i ricorrenti non erano stati mai autorizzati allo svolgimento di turni di guardia interdipartimentale per il periodo dal luglio 2017 al marzo 2018, in riferimento al quale era stata azionata la pretesa del pagamento, atteso che a seguito della richiesta di autorizzazione del 24/1/2017 il Parte_5
l'aveva concessa solo fino al 30/6/2017.
[...]
Il primo giudice rigettava anche la domanda di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., ritenendo non fornita da parte dei medici la prova di una effettiva utilità tratta dall' dalla CP_1
loro attività, prova che secondo i principi espressi dal Giudice di legittimità avrebbe dovuto essere stata data in maniera rigorosa.
2. L'atto di appello e le difese dell'appellata.
Avverso siffatta sentenza interponevano gravame i soccombenti, proponendo i seguenti motivi:
-“1) NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 420 C.P.C. E RICHIESTA RI RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE EX ART.
354 C.P.C.”
Deducevano gli appellanti che il Tribunale di Campobasso non aveva proceduto ad interrogare liberamente le parti per tentare una conciliazione, ritenendo che ciò determinasse la nullità della sentenza di primo grado. Chiedevano, pertanto, alla Corte di rimettere il processo dinanzi al primo giudice, affinché quest'ultimo sentisse le parti ed esperisse il tentativo di conciliazione o, in subordine, di sopperire a detto vizio, tentando una conciliazione.
-“2) SI REITERANO IN QUESTA SEDE – COME ANCHE RICHIESTO CON LE
NOTE CONCLUSIVE AUTORIZZATE – LE RICHIESTE ISTRUTTORIE LA CUI
NON AMMISSIONE NON E' MAI STATA MOTIVATA DAL GIUDICE DI PRIMO
GRADO. OMESSA MOTIVAZIONE IN SENTENZA DELLA MANCATA
AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA – CONTRADDITTORIETA' DELLA
DECISIONE SULLA DOMANDA DI ARRICCHIMENTO SENZA GIUSTA CAUSA.”,
dolendosi, in particolare, che il GL non avesse ammesso la richiesta prova testimoniale di cui chiedevano anche in questo grado l'ammissione.
4 -“3)SI IMPUGNA DA PAGINA TRE DELLA SENTENZA, NELLA PARTE IN CUI IL
GIUDICE SOSTIENE CHE “È smentito dalla documentazione in atti che per il periodo dal luglio 2017 al marzo 2018 i ricorrenti siano stati autorizzati allo svolgimento delle guardie”.
Evidenziavano, in particolare, al riguardo, di aver depositato la calendarizzazione dei turni delle guardie interdipartimentali, i cartellini da cui si evinceva la ricorrenza del CODICE -70 relativo alle guardie svolte e le buste paga, documentazione la stessa da cui si rilevava chiaramente l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive per le quali chiedevano la retribuzione. Aggiungevano che i turni erano stati redatti dal Dirigente, Responsabile dell'Unità operativa e comunicati all'Amministrazione e che il giudice di primo grado, ritenendo non provato lo svolgimento, avesse erroneamente omesso di considerare il rapporto di immedesimazione organica in base al quale doveva essere ritenuta valida l'autorizzazione rilasciata dai Direttori di Dipartimento, dai Direttori
e dal Direttore amministrativo dell'Ospedale fino al marzo 2018. Precisavano, infine, che CP_1
l'espletamento delle prestazioni aggiuntive non era stato contestato dall' nel giudizio di CP_1
primo grado.
-“4) SI IMPUGNA DA DELLA SENTENZA “Anche la CP_2 domanda ex art.2041 cc va rigettata. Laddove si agisca con l'azione ex art.2041 cc deve essere fornita da parte del ricorrente una prova rigorosa della “utilitas”.
Deducevano che il GL, nel rigettare la domanda in questione, aveva richiamato un orientamento giurisprudenziale superato dalle pronunce più recenti secondo cui il ricorrente ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. deve provare il fatto oggettivo dell'arricchimento senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa piuttosto eccepire che l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole e che pertanto la presunta assenza dell'utilitas non potesse essere posta a fondamento del rigetto.
-“4.1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 421 C.P.C. - SI IMPUGNA
ESPRESSAMENTE A PAGINA 5 DELLA SENTENZA: “l'accertamento che si richiede per
legittimare il diritto all'indennizzo ex art.2041 cc richiede un riconoscimento o espresso o, anche,
implicito, sempre che in quest'ultimo caso la condotta della PA non si traduca nella mera presa
d'atto dell'oggettivo vantaggio patrimoniale derivante dall'opera o dalla prestazione resa, ma
comporti anche una valutazione della sua effettiva utilità che ne certifichi il ponderato
apprezzamento circa la rispondenza, diretta o indiretta della cosa o della prestazione, al servizio
pubblico. Detto accertamento, che funge da ulteriore elemento costitutivo del diritto all'indennizzo,
5 va nel rispetto dei principi fissati dall'art.2697 cc provato da colui che chiede il riconoscimento del
suddetto diritto.
Nel caso di specie tale prova non è stata fornita dai ricorrenti, poiché non rileva il provvedimento
n.554/2013 (risalente rispetto alle pretese e non specificamente riferito alle prestazioni in esame) né le varie comunicazioni di turni in quanto firmate dai soli direttori dei dipartimenti (non vi è alcuna prova della previa indicazione della direzione aziendale).”
Al riguardo osservavano che l'accertamento ex art. 2041 c.c. era svincolato dalla valutazione discrezionale dell'ente pubblico e rimesso in via esclusiva all'accertamento di merito del giudice, il quale avrebbe dovuto verificare non tanto se la pa avesse riconosciuto l'arricchimento, quanto piuttosto se fosse stata consapevole della prestazione indebita e non avesse fatto nulla per respingerla.
Spiegavano, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza n° 146/2021 emessa dal Tribunale di Campobasso, sezione lavoro, in data
21.9.21, per non aver, il Giudice di Prime cure, sentito le parti, tentato la conciliazione e formulato un'offerta conciliativa e, per l'effetto, rimettere gli atti al Giudice di primo grado o, in subordine, sopperire a detta mancanza instaurando, la Corte stessa, la fase conciliativa;
2) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione in relazione alla non ammissione dei mezzi di prova richiesti e, nella denegata ipotesi di non remissione degli atti al Tribunale di primo grado, accogliere le richieste istruttorie formulate e fissare udienza per l'escussione testimoniale;
3) in subordine e nel merito, per le motivazioni indicate nel ricorso, riformare la sentenza impugnata e:
A) Per il OT : Parte_1
a) Accertare che ha svolto prestazioni orarie per guardie interdisciplinari negli anni 2017-2018, per un monte complessivo di ore 156 e conseguentemente
b) condannare la in persona del direttore Controparte_3 generale p.t., al pagamento, in favore del sig. , di una somma di €6240,00, per Parte_1
l'attività aggiuntiva di guardia interdivisionale, svolta dal mese di luglio 2017 al mese di marzo
2018.
B) Per il OT : Parte_2
6 a) Accertare che ha svolto prestazioni orarie negli anni 2017-2018 per un monte complessivo di ore 12 e conseguentemente
b) condannare la in persona del direttore Controparte_3 generale p.t., al pagamento in favore del sig. di una somma di € 480 per l'attività Pt_2
aggiuntiva di guardia interdivisionale, svolta dal mese di luglio 2017 al mese di marzo 2018;
C) Per il dottor Parte_3
a) Accertare che ha svolto prestazioni orarie negli anni 2017-2018 per un monte complessivo di ore 96 e conseguentemente
b) condannare la in persona del direttore Controparte_3 generale p.t., al pagamento in favore del sig. di una somma di € 5760,00, per l'attività Pt_3
aggiuntiva di guardia interdivisionale, svolta dal mese di luglio 2017 al mese di marzo 2018.
4) Per tutti gli appellanti, accertare l'indebita fruizione, da parte della , delle prestazioni CP_1
richieste agli odierni appellanti e condannarla alla restituzione, per equivalente, del valore pari al lavoro eseguito, come da regolamento emanato dagli stessi Dirigenti ospedalieri, secondo cui ogni turno di guardia interdivisionale sarebbe dovuto essere retribuito per una somma pari ad
€480,00.
5) Con vittoria di spese, diritti ed accessori del doppio grado di giudizio.”
Ritualmente costituitasi, l' contrastava il proposto appello, in particolare deducendo, CP_1
quanto al primo motivo di doglianza, che i ricorrenti non erano intervenuti alla prima udienza di discussione e, con riferimento al secondo motivo di appello, che il Tribunale aveva pienamente motivato la mancata ammissione della prova testimoniale richiesta. Ribadiva, quindi, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità le prestazioni aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, non potevano essere retribuite in mancanza di preventiva autorizzazione del datore di lavoro, asserendo, con riferimento al terzo motivo di appello, che il GL aveva correttamente evidenziato che dalla documentazione prodotta dai ricorrenti emergeva il difetto di tale autorizzazione. Sosteneva la correttezza dell'impostazione seguita nella sentenza gravata anche con riguardo alla domanda di indebito arricchimento, precisando che la continuità dell'assistenza medica all'interno del presidio ospedaliero era comunque stata garantita con l'organizzazione del servizio di guardia interdipartimentale svolta all'interno del normale orario di lavoro nonché, per casi particolari, con il servizio di pronta disponibilità, affermando che non era stato provato comunque che le attività, ammesso che fossero state espletate, erano state arricchenti per essa
7 Quanto, infine, alla doglianza relativa al mancato impiego da parte del giudice di prime CP_1
cure dei suoi poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., ne eccepiva la genericità e la carenza di specificazione.
Acquisite le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa era decisa come da separato dispositivo
3. Motivi della decisione.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato unicamente quanto al quarto motivo.
In primo luogo risultano superate le doglianze di cui al primo motivo dalla circostanza che questo
Collegio ha interrogato liberamente le parti nell'udienza del 16/9/2022 nel corso della quale la ha dichiarato di non voler addivenire ad una conciliazione. CP_1
Ugualmente infondato è il secondo motivo di gravame, poiché anche a parere della Corte la causa
è di natura documentale con conseguente inammissibilità della richiesta prova testimoniale.
Anche il terzo motivo di appello va rigettato. Al riguardo si osserva che è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui in assenza di autorizzazione non si può addivenire al pagamento dello straordinario. La Cassazione ha infatti affermato che “nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, quanto alla rimuneratività del lavoro straordinario, rilevano tuttora quei principi che avevano indotto la giurisprudenza amministrativa ad escludere che le prestazioni esulanti dal normale orario di lavoro potessero essere compensate in assenza di autorizzazione.
Attraverso la autorizzazione, infatti, la p.a., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art.
97 cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici, e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata
8 programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
3.1 – di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.” (cosi Cass. n. 2509/2017).
Di recente la Cassazione ha anche precisato che “rispetto alla remunerazione del lavoratore ciò che conta è lo svolgimento del lavoro su incarico anche solo implicito del datore e non contro la volontà di questi..” (Cass. n. 17912/2024). Si consideri anche la seguente massima “Il compenso per il lavoro straordinario, prestato nell'ambito di un rapporto di lavoro con una azienda sanitaria locale, compete solo in presenza di una preventiva autorizzazione del dirigente responsabile, non assumendo rilievo la mera controfirma da questi apposta sui prospetti riepilogativi dello straordinario già espletato dal dipendente” (così Cass. n. 2737/2016).
Nel caso di specie la non ha contestato specificamente lo svolgimento e il numero dei CP_1
turni espletati dagli odierni appellanti limitandosi ad affermare per inciso, già in primo grado
“L'attività di guardia medica per il periodo luglio 2017- marzo 2018, oltre il normale orario di lavoro, anche laddove fosse stata, per mai dimostrata ipotesi, effettivamente prestata, non sarebbe, in alcun modo retribuibile..” (cfr. pag. 3 della memoria di costituzione).
In ogni caso, le prestazioni per le quali gli appellanti invocano il compenso risultano dai cartellini presenza (cfr. gruppo all. 7 ai ricorsi di I grado) in cui sono evidenti i turni contraddistinti dal codice “-70”.
Tuttavia ex actis, come condivisibilmente osservato anche dal giudice di prime cure, risulta provato che le stesse prestazioni sono state svolte senza che vi fosse la copertura di una preventiva autorizzazione da parte del Direttore amministrativo, con la conseguenza che alla luce dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, esse non possono essere retribuite. Infatti, la annotazione sottoscritta dal Direttore Sanitario dell' in calce alla richiesta del 24/1/2017 CP_1
di attivazione prestazioni aggiuntive UOC del Dipartimento chirurgico e medico - cfr. all. n. 3 memoria di costituzione in I grado dell' , riporta la seguente dicitura “Autorizzazione fino CP_1
9 al 30 giugno”. Ed è evidente che solo tale soggetto, fosse competente ad autorizzare attività comportanti una spesa per l'amministrazione.
Di tale termine finale, peraltro, balza evidente che gli stessi Direttori di Dipartimento fossero consapevoli, dal momento che con successiva nota datata 30/6/2017 (cfr. gruppo all. 5 ai ricorsi di
I grado) indirizzata al Direttore Generale essi hanno chiesto “una proroga CP_1 dell'autorizzazione ad effettuare le guardie interdipartimentali in attività aggiuntiva per tutto il periodo estivo”.
Ciò posto, fondata è invece la doglianza concernente il rigetto da parte del primo giudice della domanda di indebito arricchimento, proposta dai ricorrenti-odierni appellanti.
Va evidenziato che, quanto all'azione di arricchimento senza causa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che “il principio secondo cui «chi senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona, è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale» è stato dettato dal legislatore del 1942, accanto ad altre fattispecie particolari di cui già si è dato conto, con la funzione di norma di chiusura onde coprire - come si legge nella Relazione al progetto del codice - anche i casi «che il legislatore non sarebbe in grado di prevedere tutti singolarmente». L'istituto risulta, così, configurato come un rimedio unitario, idoneo a ricomprendere tutte le ipotesi di arricchimento di un soggetto e di correlativo impoverimento di un altro soggetto in mancanza di una giusta causa
e, quindi, sia i casi di arricchimento conseguito appropriandosi di utilità insite nell'altrui situazione protetta, sia quelli che dipendono da comportamenti dell'impoverito. E sebbene la prima categoria presenti innegabili punti di contatto con la responsabilità civile e la seconda con il regime di esecuzione dei contratti, l'istituto non si presta ad essere letto né in una chiave, né nell'altra, avendo una precisa identità di autonoma fonte di obbligazione restitutoria e l'esclusiva finalità di indennizzare lo spostamento di ricchezza senza giusta causa dall'uno all'altro soggetto.
4.2. In particolare la lettera della norma, che - come sopra evidenziato - adopera un lessico oggettivistico nell'individuazione dei presupposti dell'azione, nonché la funzione dell'istituto che è quella di eliminare l'iniquità prodottasi mediante uno spostamento patrimoniale privo di giustificazione di fronte al diritto, sancendone la restituzione, riconducono l'arricchimento ad una dimensione fattuale di evento oggettivo, escludendo che la qualificazione pubblicistica del soggetto arricchito possa essere evocata a fondamento di una riserva di discrezionalità in punto di riconoscimento dell'arricchimento e/o del suo ammontare. Ne consegue che ciò che il privato
10 attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; e il relativo accertamento da parte del giudice non incorre nei limiti di cognizione ai sensi dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, trattandosi di verificare un evento patrimoniale oggettivo, qual è l'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, perché altrimenti si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio che è priva di base normativa.
In tale prospettiva il riconoscimento da parte della P.A. dell'utilità della prestazione o dell'opera può rilevare non già in funzione di recupero sul piano del diritto di una fattispecie negoziale inesistente, invalida o comunque imperfetta - trattandosi di un elemento estraneo all'istituto - bensì in funzione probatoria e, precisamente, ai soli fini del riscontro dell'imputabilità dell'arricchimento all'ente pubblico. Mentre le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire, possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis.” (Cass. S.U. n. 10798/2015).
Ciò posto, rileva il Collegio che è stato documentalmente provato che i turni di guardia erano stati inviati anticipatamente al Direttore Generale, al Direttore Sanitario e al Direttore Amministrativo dell' (cfr. all. 5 dei fascicoli di primo grado degli appellanti) e che l'Amministrazione non CP_1
è stata, dunque, impossibilitata a rifiutare l'arricchimento. Ne consegue il riconoscimento del diritto degli appellanti al relativo risarcimento, da liquidarsi in via equitativa riducendo di 1/3
l'importo di €480,00 lordi previsto per turni di 12 ore nel regolamento di cui alla nota del
26/2/2016 a firma del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo (gruppo all. n. 3 fascicolo
I grado dei ricorrenti-odierni appellanti) che richiama le disposizioni del CCNL 2002/2005.
Quanto al numero di turni risarcibili, in difetto di una contestazione specifica sul punto da parte dell' , ritiene la Corte che esso debba ritenersi provato e debba, pertanto, essere CP_1
riconosciuto in misura corrispondente a quella richiesta dai ricorrenti-odierni appellanti. Pertanto, vanno liquidati a tale titolo €4.160,00 (480,00x13=€6240,00-1/3) a favore di , Parte_1
€320,00 (480,00-1/3) a favore di ed €3.840,00 (480,00x12=€5760-1/3) in favore di Parte_2
. Parte_3
11 Le spese di entrambi i gradi di giudizio, atteso l'accoglimento parziale dell'appello, possono essere compensate per metà tra le parti, con condanna dell'appellata alla rifusione in favore di parte appellante della restante metà, come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Campobasso in data 21/9/2021, e con ricorso qui depositato il 18/3/2022 , da
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di
, CP_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, condanna la al pagamento, a titolo di indebito arricchimento, in favore CP_1
di della somma di €4.160,00, in favore di della somma di Parte_1 Parte_2
€320,00 e in favore di della somma di €3.840,00; Parte_3
-compensa per metà tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, liquidate nell'intero in
€6.400,00, compreso l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, condannando la alla rifusione in favore di parte appellante della restante metà pari ad CP_1
€3.200,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Campobasso, 10/1/2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Margiolina Mastronardi Dott. Vincenzo Pupilella
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