Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 9.6.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.4409 dell'anno 2024 RG
TRA
Avv. PORTACCIO M, BIRARDI M Parte_1
E
avv. G BORRELLI CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2024, l'opponente in epigrafe indicato chiedeva nei confronti dell' di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiuntiva n.01 -001516311 avente ad oggetto il CP_1 pagamento delle sanzioni amministrative per la violazione afferente al presunto mancato pagamento degli importo delle ritenute previdenziali ed assistenziali nei termini in dettaglio ivi indicati, con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio tardivamente la parte intimata resistendo alla domanda. Istruita con produzioni documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Rileva il giudicante che, alla stessa stregua di quanto avviene in tutte le procedure di opposizione ad accertamenti ante causam, anche in questo tipo di controversie l'opponente è un convenuto in senso sostanziale, mentre è l'ente impositore ad assumere la veste di attore sostanziale. In tale veste le parti, rispettivamente, hanno l'onere di osservare le regole processuali. Ed allora, l'opposto (attore sostanziale) deve rispettare innanzitutto quanto previsto dall'art.416 cpc., secondo cui il convenuto ha l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione a pena di decadenza dalla proposizione dei mezzi di prova di cui intende valersi, anche se è ovvio che il contenuto da dare all'atto di costituzione debba essere quello della domanda (ex art. 414 cpc.) e non piuttosto quello della memoria di costituzione (art. 416 cpc.) (Cass. n. 5045/99). Orbene, se la tardiva costituzione del convenuto/attore comporta, dunque, la sua decadenza da ogni prova, va da sé che neppure sono da invocare i poteri officiosi del Giudice (art. 421 cpc.) che non possono essere esercitati per recuperare le decadenze in cui è incorsa la parte (Cass. n. 10343/00). Tali regole valgono a maggior
Pretendere che in tale breve lasso di tempo il contribuente debba apprestare la propria difesa nel merito, accollandosi l'onere di allegare e comprovare le ragione della inesistenza del credito, significherebbe contraddire le regole del processo, con evidente violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Come già evidenziato, la contestazione, non meramente di forma, della ordinanza ingiuntiva introduce una causa di merito in cui l'onere della prova fa carico all'Ente impositore, in qualità di attore in senso sostanziale;
sicché correttamente il ricorrente nell'atto introduttivo si riserva di formulare mezzi di prova, nuovi o per la prima volta, all'esito della costituzione in lite del vero attore. E' ovvio, infatti, che la posizione del convenuto sostanziale si potrà espandere in tutta la sua portata quando l'attore sostanziale avrà fornito elementi di comprensione della sua pretesa creditoria, attraverso l'indicazione della causa del credito e dei mezzi probatori a sostegno.
In conclusione, l'inversione sostanziale delle parti del processo, attiene all'onere probatorio (art. 2697 cc.) che su ciascuno grava per ottenere ragione in giudizio. E, dunque, sarà l'ente impositore a dover fornire la prova della fondatezza del credito esecutivamente azionato, mentre l'opponente sarà onerato della dimostrazione di tutti i fatti ostativi o modificativi del diritto vantato (cfr. nello stesso senso, Trib.
Pisa, sent.n. 189/2002; Trib. Bari, n. 6434 del 27.2.2004; Pretura Salerno, 31 gennaio 1995).
2.1. Va subito rilevato che costituisce circostanza pacifica in assenza di contestazioni inter partes che l'ordinanza gravata riguarda una presunta violazione compiuta nell'anno 2017. CP_
2.2. Orbene, non è stata fornita dell' né la prova rituale della notifica all'opponente del presupposto atto di accertamento del 14.11.2018, richiamato nella gravata ordinanza né quella relativa al compimento di ulteriori validi atti interruttivi. Ne deriva che in specie deve ritenersi maturato il termine prescrizionale quinquennale, considerando che la violazione de qua risale al 2017 e la data di notifica dell'ordinanza gravata, risalente al 5 marzo 2024. In definitiva, l'ordinanza ingiunzione impugnata deve essere annullata (Cfr in termini Tribunale Arezzo Sez. lavoro, Sent., 03/08/2022).
3. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più
2 liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro
Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214;
Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018;
Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib.
Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
4 . Le spese di causa vanno poste a carico della parte intimata costituita per la soccombenza in considerazione del valore della causa e dell'attività svolta.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe indicata, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: accoglie l'opposizione ed annulla l'ordinanza-ingiunzione gravata, nei termini di cui in motivazione;
condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore dell'opponente, che liquida complessivamente in € 2700,00, oltre rimborso spese anche forfettario iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 9.6.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Minervini
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