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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
AP AE, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4582/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230005503158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7631/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate- IO di Messina e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento n. 29520230005503158/000, notificata il 13/03/2025, a seguito controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis Dpr 600/73 di 44.781,17, eccependo mancata notificazione della comunicazione, decadenza del termine di riscossione in violazione dell'art 25 del dpr.602/73 e dell'art. 4, comma 4-bis
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che Il ricorrente NON contesta il merito, la legittimità, la fondatezza, della pretesa, lamenta, piuttosto, l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa erariale e la mancata notifica della comunicazione di irregolarità presupposta. La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche, se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, in quanto ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Il termine a cui fare riferimento è, pertanto, quello previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602 del 1973, da adeguare tuttavia agli interventi normativi emanati per il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid – 19. L'eccezione di nullità della cartella di pagamento per notifica oltre i termini di decadenza/prescrizioni è priva di fondamento giuridico e, come tale, va rigettata.
Il difensore della ricorrente insiste sui motivi di impugnazione in accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività di liquidazione condotta dall'Ufficio erariale in relazione ai modelli 770 presentati, è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600 del 1973. Pertanto nessuna attività “accertativa” è stata condotta dall'Ufficio in relazione al modello dichiarativo, tale da richiamare la disposizione di cui all'art. 43 del medesimo riferimento di legge, ma esclusivamente un'attività di liquidazione finalizzata alla verifica di quanto indicato all'art. 36 bis al c.
2. Il termine a cui fare riferimento è, pertanto, quello previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602 del 1973, da adeguare tuttavia agli interventi normativi emanati per il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid – 19. Quando una cartella esattoriale deriva da un controllo automatico della dichiarazione dei redditi (ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis), l'obbligo di motivazione è soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa, poiché il contribuente ne conosce già il contenuto.
Va rilevato che, comunque, l'Ufficio produce in atti la comunicazione bonaria notificata alla RC
Messina per ognuno degli anni di imposta, smentendo quanto premesso dalla ricorrente, e che si verte in tema di ritenute non versate nella qualità di sostituto d'imposta.
In base alle previsioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della riscossione deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute.
Nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2- bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n.18/2020 che ha disposto,
“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
E' di tutta evidenza che le comunicazioni sono state notificate solo negli anni successivi al 2020, a seguito della sospensione delle attività di liquidazione (elaborate entro il 31/12/2020 raccomandate consegnate nel
2022), circostanza che ha, poi, avuto riflessi con riferimento alla notifica delle relative cartelle.
Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate IO, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Pertanto, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dedotto che i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n.
18/2020 e che a tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni
(ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020, quindi si rigetta il ricorso, si conferma l'atto impugnato, si condanna il ricorrente alle spese processuali che si liquidano in euro
1.200,00, oltre eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato, condanna il ricorrente alle spese processuali che si liquidano in euro 1.200,00, oltre eventuali accessori di legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LONGO NATALE, Presidente
AP AE, AT
MIRENNA MAURO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4582/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230005503158000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7631/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate- IO di Messina e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento n. 29520230005503158/000, notificata il 13/03/2025, a seguito controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36bis Dpr 600/73 di 44.781,17, eccependo mancata notificazione della comunicazione, decadenza del termine di riscossione in violazione dell'art 25 del dpr.602/73 e dell'art. 4, comma 4-bis
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Messina deduceva che Il ricorrente NON contesta il merito, la legittimità, la fondatezza, della pretesa, lamenta, piuttosto, l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa erariale e la mancata notifica della comunicazione di irregolarità presupposta. La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima, anche, se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, in quanto ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Il termine a cui fare riferimento è, pertanto, quello previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602 del 1973, da adeguare tuttavia agli interventi normativi emanati per il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid – 19. L'eccezione di nullità della cartella di pagamento per notifica oltre i termini di decadenza/prescrizioni è priva di fondamento giuridico e, come tale, va rigettata.
Il difensore della ricorrente insiste sui motivi di impugnazione in accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attività di liquidazione condotta dall'Ufficio erariale in relazione ai modelli 770 presentati, è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600 del 1973. Pertanto nessuna attività “accertativa” è stata condotta dall'Ufficio in relazione al modello dichiarativo, tale da richiamare la disposizione di cui all'art. 43 del medesimo riferimento di legge, ma esclusivamente un'attività di liquidazione finalizzata alla verifica di quanto indicato all'art. 36 bis al c.
2. Il termine a cui fare riferimento è, pertanto, quello previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602 del 1973, da adeguare tuttavia agli interventi normativi emanati per il periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid – 19. Quando una cartella esattoriale deriva da un controllo automatico della dichiarazione dei redditi (ai sensi degli artt. 36-bis e 54-bis), l'obbligo di motivazione è soddisfatto con il semplice richiamo alla dichiarazione stessa, poiché il contribuente ne conosce già il contenuto.
Va rilevato che, comunque, l'Ufficio produce in atti la comunicazione bonaria notificata alla RC
Messina per ognuno degli anni di imposta, smentendo quanto premesso dalla ricorrente, e che si verte in tema di ritenute non versate nella qualità di sostituto d'imposta.
In base alle previsioni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, l'Agente della riscossione deve provvedere alla notifica della cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza entro il 31 dicembre:
- del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Nel giudizio tributario, la cartella emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 non ha natura impositiva poiché deriva da una mera liquidazione dei tributi già esposti dal contribuente e, con riferimento alle sanzioni, da un riscontro meramente formale dell'omissione, sicché, nel caso in cui dai dati esposti dal contribuente emerga un tardivo versamento delle ritenute operate, incombe sullo stesso l'onere di dimostrare l'erroneità della dichiarazione, mediante prova della data effettiva e della tempestività dei pagamenti delle retribuzioni e delle contestuali ritenute.
Nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2- bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dal momento che per i carichi affidati dal 08.03.2020 al 31.12.2021, i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n.18/2020 che ha disposto,
“con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021”, alla lett. b, la proroga di “ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, dei “termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
A tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni (ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020.
E' di tutta evidenza che le comunicazioni sono state notificate solo negli anni successivi al 2020, a seguito della sospensione delle attività di liquidazione (elaborate entro il 31/12/2020 raccomandate consegnate nel
2022), circostanza che ha, poi, avuto riflessi con riferimento alla notifica delle relative cartelle.
Dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate IO, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Pertanto, non risulta intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, dedotto che i termini nei confronti del debitore devono intendersi prorogati di ventiquattro mesi, in forza dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n.
18/2020 e che a tale termine di scadenza deve, poi, aggiungersi il periodo di sospensione di 478 giorni
(ovvero di 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020, quindi si rigetta il ricorso, si conferma l'atto impugnato, si condanna il ricorrente alle spese processuali che si liquidano in euro
1.200,00, oltre eventuali accessori di legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato, condanna il ricorrente alle spese processuali che si liquidano in euro 1.200,00, oltre eventuali accessori di legge.