Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 368
CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica della comunicazione di irregolarità

    La Corte rileva che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche in assenza della comunicazione preventiva, in quanto la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione o da divergenze tra somme dichiarate e versate. Inoltre, l'ufficio ha prodotto in atti la comunicazione bonaria notificata.

  • Rigettato
    Decadenza del termine di riscossione

    La Corte ritiene che non sia intervenuta la decadenza/prescrizione del credito, poiché i termini di riscossione sono stati prorogati di ventiquattro mesi ai sensi dell'art. 68, comma 4-bis, del DL n.18/2020, a cui si aggiunge il periodo di sospensione di 478 giorni (o 492 giorni) in forza dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020. Le comunicazioni sono state notificate negli anni successivi al 2020 a seguito della sospensione delle attività di liquidazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 368
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 368
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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