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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 21472/2024 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. ISABELLA PADERNI Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ISABELLA PADERNI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi in relazione al matrimonio concordatario contratto presso la Chiesa di San Lorenzo Martire in di Montirone (BS) in data 25 maggio 2002, matrimonio trascritto in data
29.5.2002 nei registri dello Stato civile del Comune di Montirone al n. 9 anno 2022, reg. atti di matrimonio, parte II – serie A.
3. La figlia manterrà la residenza abituale presso l'abitazione della madre che ne risulta proprietaria in via esclusiva.
1 4. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento ordinario della figlia con versamento a CP_1 quest'ultima di € 500,00 mensili, rivalutabili istat, con le seguenti modalità: € 385,00 a titolo di copertura spese affitto, verranno direttamente versati dal padre al locatore fintantoché il contratto è in essere, e la restante somma, sarà caricata su carta prepagata in possesso della figlia stessa. Qualora venga meno il contratto di affitto il padre verserà comunque la somma dovuta a titolo di mantenimento, ovvero € 500,00, direttamente alla figlia Parte_2
5. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie, ovvero delle CP_1
spese mediche non coperte dal SNN, delle spese scolastiche (in cui concordemente vengono incluse le spese universitarie), delle spese sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, secondo protocollo vigente presso il Tribunale di Brescia, ove non diversamente stabilito dalle parti.
6. Nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi dichiarando i ricorrenti di essere economicamente autosufficienti.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficio di Stato civile del Comune di Montirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25/05/2002 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Montirone (atto n. 9, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 7.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nel procedimento per separazione consensuale n. 21472/2024 V.G. promosso da
(c.f ), con l'avv. ISABELLA PADERNI Parte_1 C.F._1
e c.f ), con l'avv. ISABELLA PADERNI Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Vita separata con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Dichiarare la separazione dei coniugi in relazione al matrimonio concordatario contratto presso la Chiesa di San Lorenzo Martire in di Montirone (BS) in data 25 maggio 2002, matrimonio trascritto in data
29.5.2002 nei registri dello Stato civile del Comune di Montirone al n. 9 anno 2022, reg. atti di matrimonio, parte II – serie A.
3. La figlia manterrà la residenza abituale presso l'abitazione della madre che ne risulta proprietaria in via esclusiva.
1 4. Disporre che il Sig. provveda al mantenimento ordinario della figlia con versamento a CP_1 quest'ultima di € 500,00 mensili, rivalutabili istat, con le seguenti modalità: € 385,00 a titolo di copertura spese affitto, verranno direttamente versati dal padre al locatore fintantoché il contratto è in essere, e la restante somma, sarà caricata su carta prepagata in possesso della figlia stessa. Qualora venga meno il contratto di affitto il padre verserà comunque la somma dovuta a titolo di mantenimento, ovvero € 500,00, direttamente alla figlia Parte_2
5. Disporre che il sig. provveda al pagamento del 100% delle spese straordinarie, ovvero delle CP_1
spese mediche non coperte dal SNN, delle spese scolastiche (in cui concordemente vengono incluse le spese universitarie), delle spese sportive e ricreative sostenute nell'interesse della figlia, secondo protocollo vigente presso il Tribunale di Brescia, ove non diversamente stabilito dalle parti.
6. Nulla disporre in merito al mantenimento dei coniugi dichiarando i ricorrenti di essere economicamente autosufficienti.
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'ufficio di Stato civile del Comune di Montirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 25/05/2002 hanno contratto matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Montirone (atto n. 9, parte II, serie A).
Con ricorso congiunto depositato il 7.11.2024 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/parti ammessa al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 22/05/2025.
Il presidente estensore
Gustavo Nanni
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