Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLIC A ITALIANA
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezi one Pri ma Ci vil e
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio con la presenza dei Magist rati: dott. Gi us eppe de Rosa Presi dent e rel. dott. Antonell a All egra Consigli ere dott. Ros ario Lionel l o Ros sino Consigli ere ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZA nel procedi mento n. RG 899/ 2023 int rodotto con atto di cit azione
30.5.2023
TRA
( ), rappresent ata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Giuseppe Foglia del Foro di Parma, con studio in Parma,
Via Camillo Rondani , 4 appell ante
CONT RO
societ à di di ritt o it aliano, con sede in Verona, in Vi al e CP_1
dell 'Agri col tura n. 7 ( , soci et à che agi sce ai fi ni del P.IVA_1
present e att o non in proprio m a esclusivam ent e i n nom e e per cont o di
" , iscritta nel l'Elenco delle Società Veicolo di Parte_2
Cartol ari zzazi one i stituit o presso l a Banca d'It ali a al n.35412.6, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Bosio e domicilio eletto presso il suo studio i n M antova, Vi a C arl o Pom a n.15 appell at a
E, CO NT RO
Controparte_2
convenut o-contum ace
Tri bunal e di Pi acenza
Conclusi oni part e at trice
Con riferimento all'incombente fissato per l'udienza odierna, la parte appell ante precis a come di s eguito le proprie conclusioni
Piacci a all a Cort e Ill .ma, cont rariis rei ect is, in accoglim ent o del present e appell o e dei moti vi di esso, i n tot al e ri form a dell a sent enza pronunci at a di cui i n epi grafe, dal Tribunal e di Pi acenza:
In via preliminare, accert at a e dichi arat a l a nulli tà del la noti fi ca dell'atto introduttivo di lite al resistente, disporre ex art. 353 c.p.c., la regressione del gi udi zio de quo, innanzi al Tribunal e di Pi acenza;
In subordin e, previa a) decl arat oria di esti nzione del precedent e giudizio, ai sensi ed effetti dell'art. 291 – 307 c.p.c., anche in relazione agli art t. 101 c.p.c., 24 e 111, VII co. Cost., e b) previ a conversione, occorrendo, del ri to, ex art. 702 bi s e ss. c.p.c., nel rito ordinario, con ammissione delle prove form ul ate dall a interveni ente nell a memori a di cost ituzione e risposta, respingere t utt e le domande proposte da part e appell at a nei confronti di Parte_3
Con vitt ori a di s pese e compenso professi onal e del doppi o grado di giudi zio, ol tre rimborso forfet tario nell a misura di l egge (15 %), IVA e
CPA com e per l egge.
Con ri chi est a di di strazione del le spese
Conclusi oni part e convenuta
Rigettare l'appello; con vitt oria di spes e.
Svolgi mento del pr ocess o
Con sent enza n. 476/2023 del 27.4.2023 il Tribunale di Piacenza premesso che “ Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., (gi à CP_1
, i n qualit à di procuratrice e mandataria di CP_3 Parte_2
, ha convenut o i n giudi zio chi edendo che
[...] Controparte_4 fosse accertata, da parte di quest'ultimo, l'accettazione tacita
pag. 2/7 dell'eredità di (nata a [...] il Persona_1
08.07.1920, decedut a in dat a 02.07.2002) e di (nat o Persona_2
a LI D'NA (PC) il 17.04.1923, deceduto in data 18.03.2016), dichiarando, quindi , lo stesso propri etario: i n relazione all a quot a di
1/3, degli i mmobili siti i n Mil ano, via San Vittore n. 36, oggett o del la procedut a esecutiva Tribunal e di Mil ano R.G.E. n. 774/2021; in relazione alla quota di 5/18, degli immobili siti in LI D'NA
(PC ), via Martir i dell a Libert a n. 43/B, oggett o dell a procedura esecuti va Tribunal e di Piacenza R.G.E. n. 113/2021”, che era stato all egato i n caus a che il convenuto aveva mant enuto l a residenza presso i beni eredi tari ed insiem e ai coeredi compropriet ari, e Pt_1 [...]
aveva s ostenuto l e spese condomi n iali, ri tenuto che Parte_4 [...]
a caus a dell a sua residenza, avesse il possesso del bene CP_2
ereditario e che t ale circost anza, uni ta al fatto che non aveva m ai fatto l'inventario, provava l'accettazione tacita dell'eredità, accoglieva la dom anda e com pens ava le spese di lit e.
Con att o di cit azi one 26.5.2023 i nt ervenut a nel Parte_5
giudi zio, impugnava la decisione, chi edendone l a modi fi ca per i moti vi di seguito i ndi cati.
Ritual mente ci tat a si costit uiva chiedendo il ri get to CP_1 dell'appello.
Ritual mente cit ato im aneva contum ace Parte_3
La caus a veniva ri mess a i n decisi one sull e concl usioni dell e parti all'udienza 18.3.2025
Moti vi della deci sione
In via preliminare va di chi arat a l a contum acia di Parte_3
Ancora in via preliminare va affrontata la questione dell'ammissibilità dell'intervento in causa di intervenuta avanti al Parte_5
Tri bunal e con m emoria 27.6.2022.
Tal e int ervent o è ammissibi le, come megli o indi cato nel la memor ia dell'interveniente 18.4.2023, ex art. 105 c.p.c., posto che Pt_1
pag. 3/7 è titolare di un interesse qualificato all'accertamento della CP_2 quota effettiva della comproprietà del fratello e, prima, dell'esistenza di una sua compropri et à nel bene iure hereditario.
Irril evant e è, poi, il fat to che il frat ello sia st ato e si a contum ace, posto che a mente dell'art. 292 c.p.c. l'intervento è certamente ammissibile anche i n caso di cont umaci a.
Altra questione preliminare è quella relativa all'eccezione, sollevata sempre da relativa alla nullità della notifica dell'atto Parte_5
introdutt ivo del pri mo giudizi o ed all a conseguente est i nzi one del giudi zio st es so, per non essere stato noti ficat o, nuovament e e nei t ermini fissati, l'atto introduttivo secondo le disposizioni del Tribunale.
Orbene, l a lett ura del modell o 23L (cart olina di ri cevi ment o) non consent e di rit enere che l a noti ficazi one dell 'at to i ntroduttivo del giudi zio di primo grado s ia null a. Risult a la sottoscri zione del famili are convivent e di e nulla consent e di ri tenere t al e Controparte_4
sottoscri zione riferit a a s oggett o inesist ente o addiri ttura afferm are che sia uno “scarabocchio” (cfr., a titolo esemplificativo, Cass., sez. un.,
27.4.2010 n. 9962; C ass . 16.10.2020 n. 22514).
Ciò detto il Tribunal e, con provvedim ent o 29.6.2022 e per evi denti ragioni prudenzi ali, attesa l a mancat a costit uzione del convenut o, ordinava rinnovarsi la notifica dell'atto introduttivo. Quindi, con provvedim ent o 8.7.2022, s u i st anza del ri corrente, revocava il precedent e provvedim ent o ordinando procedersi oltre.
Tal e provvedim ento appare l egittim o, t rattandosi di atti vit à di discipli na ordi natoria del process o, s enza che ciò port i ad una null ità processual e radi cal e, come afferma l'int erveni ent e, perché sull a revoca il Tri bunal e provvedeva s enza di s porre il cont radditt orio dell e parti.
L'ordinanza ben poteva essere revocata dal Giudice senza che ciò porti le conseguenze che indica (addirittura l'estinzione del Parte_5 giudizio), a meno che l'interveniente provi che tale provvedimento abbia inci so o abbi a gravement e limit ato il proprio dirit to di di fesa. Cosa non pag. 4/7 accaduta, post o che, revocat o il provvedimento, riprendeva e riprende vigore l'eccezione di nullità della notifica che anche questa Corte poteva e può ri es aminare, s e pure, com e appena detto, con esito negati vo.
Nel merito l'appello è fondato.
La ragione assorbente sta nel fatt o che il Tri bunal e ha ritenut o perfezionata l'accettazione tacita dell'eredità, poiché Controparte_4 conserva la residenza presso l'immobile di cui si discute e non ha mai redatto al cun i nventario. P ertanto, in vi a i ndi zi aria lo si pot eva considerare erede (afferma nel ri corso introduttivo avanti al Tri bunal e a pag.7 l'attuale convenuta: “Ebbene, l'elemento decisivo è rappresentato dal fatt o che è nel possesso di beni eredit ari, Controparte_4
proveni enti si a da che da In Persona_1 Persona_2 particolare, è pacifico che risiede attualmente a LI D'NA
(PC), in Via Martiri della Libertà n.43/B, ove ha ricevuto tra l'altro tutte l e notifi che degli atti esecuti vi. Il bene i mmobil e in cui risi ede, come si evi nce chi aramente dall a rel azione prelimi nare del notai o
, è per venut o a er l a quota indi visa di Persona_3 Controparte_4
3/18 da , e per la quot a indivi sa di 2/18 da Persona_1 Per_2
”.
[...]
Tutt avi a, t al e afferm azione ri sult a corrett am ent e super abil e per effett o di quanto afferma l'appellante, secondo cui il Tribunale non ha accertat o che aveva eredit ato l 'immobil e dal padre Controparte_2 Per_2
(deceduto il 18.3.2016) a seguito dell'intervenuta rinuncia di questi all 'eredit à del la sorella (deceduta il 2.7.2002). Per_1
Come afferma il Tribunale “si a nel corso della procedura esecuti va
Tribunal e di Milano R.G.E n. 774/2021, sia in quell a Tribunal e di
Piacenza R.G.E n. 113/2021, veni va ril evat o il dif ett o di continuità dell e trascrizioni in quanto non risultavano atti di accettazione dell'eredità di
e di e che “nell'ambito della Controparte_5 Persona_2
procedur a esecutiva Tribunal e di Genova R.G.E. n. 431/2017, in cui era procedent e il C ondomini o OS, che agi va nei conf ront i di Pt_3
pag. 5/7 e per spese condominiali relative all'unità Pt_4 Parte_1
immobili ar e sita in Rapallo (GE), censit a al f ogli o 32, mappale 745, sub.
19, cat. A/ 2, e i n cui aveva spi egat o int ervento la cedent e Banca Mont e dei Paschi di Siena, la perizia depositata, redatta dall'Arch. Per_4
dava atto che detto bene era “pervenuto in piena proprietà per la
[...] quota di un terzo ciascuno […] in forza di successione legittima dalla zia paterna signora nata a [...] l'8 Persona_1
luglio 1920 e deceduta il 2 lugli o 2002, giusta ri nuncia a detta eredit à da parte del fr at ello signor denuncia N. 582 Persona_2
Vol.2003 R.P.N . 10801”.
Di tutto questo non v'è prova se non quella (ammesso che si possa defini re t al e) costit uita dall e afferm azi oni del tecni co incaricat o nell a procedura es ecutiva.
Orbene, è di tutt a evi denza che avrebbe dovuto essere ri gorosament e
“ricostruita” la linea successoria, indicando se e quali beni erano pervenuti in eredit à a per effetto di qual e successione Controparte_4
ereditari a e, qui ndi, veri fi care se vi fosse stat a accet tazione espressa o tacita all'eredità.
In ultimo, quale foss e l a quot a effett iva a lui spett ant e.
Manca la prova dell'avvenuto acquisto per successione ereditaria da part e di dei beni di e prova Controparte_4 Per_1 Persona_2 cui poi sarebbe conseguita la verifica dell'accettazione tacita dell 'eredi tà, attrav erso la consi der azione del rili evo della residenza e dell'eventuale rilievo della mancata redazione dell'inventario e del pagam ent o dell e spes e condomi ni ali (m ai provat o effetti vam ente).
Le spese s eguono l a soccom benza
p.q.m
.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definit iva nell a caus a com e i ndi ca in epi grafe così provvede:
-di chi ara l a cont um aci a di Controparte_4
pag. 6/7 -accoglie l 'appello e, per l 'effetto, i n riform a della sent enza 26.4.2023
Tri bunal e di Pi acenza, rigett a la dom anda formulat a da Parte_6
-condanna al pagam ento dell e spese di l i te liquidat e Parte_6
quanto al prim o grado di giudizi o in complessivi euro 8.700 di cui euro
130 per s pese, olt re spese generali ed accessori di l egge e, quant o al present e grado di gi udi zio, i n compl essi vi euro 9.800 di cui euro 800 per spese, ol tre spes e generali ed acc essori di legge. S pese di strat te a favore del procurat ore di parte appell ant e.
Bologna, lì 25 m arzo 2025
Il P resident e est . dott. Gi useppe de Rosa
pag. 7/7