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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 09/04/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7043/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 09/04/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'appellante è presente l'avv. Massimo Delogu;
in sostituzione del difensore della è comparsa l'avv. Controparte_1
Pierpaola Pili;
in sostituzione del difensore della è comparso l'avv. Controparte_2
Davide Tomba).
I difensori delle parti richiamano le conclusioni e le precedenti difese come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 13 N. R.G. 7043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7043/2023 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Gatto e Mauro Giovannardi, elettivamente domiciliata nella via A. Volta n. 81 - Como, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Buffa, elettivamente domiciliata nella via Alfieri n. 19 -
Torino, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 13 e contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Tomba, elettivamente domiciliata nella via Alghero n. 54 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 26.10.2023 la ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 334/2023 (R.G. 3808/2021), con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla a seguito del Parte_1
sinistro causato dalla per le ragioni di seguito esposte sinteticamente: Controparte_1
- la con atto di citazione del 26.11.2021 aveva convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti Controparte_1
nel Comune di Domus De Maria;
- infatti, in più occasioni nel corso del 2019, l'automezzo Isuzu30 di proprietà della convenuta,
con delle manovre in retromarcia, aveva cagionato dei danni alla recinzione del terreno di proprietà
della sito nella via Tramontana snc nella località Chia. Parte_1
La pertanto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata la Parte_1
responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro de quo, condannare la Controparte_1
predetta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti
dall'attrice, paria ad € 11.785,20 iva compresa, come in narrativa determinati o quella diversa somma
pagina 3 di 13 maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si era costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 30.11.2021, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della - società assicuratrice del mezzo - al fine di essere tenuta Controparte_2
indenne in caso di condanna al risarcimento dei danni, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- nullità dell'atto di citazione per la mancanza delle esposizioni del fatto, posto che non erano state indicate le date dell'asserito sinistro né alcun dato identificativo del mezzo coinvolto;
- l'attrice non aveva fornito la prova della proprietà del terreno o della recinzione danneggiata.
La convenuta aveva, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c. risultando mancante
l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda o, comunque, essendo i fatti dedotti del tutto
incerti; in via principale, respingere tutte le domande proposte dalla assolvendo Parte_1
da ogni richiesta;
in via subordinata, previa autorizzazione a chiamare in causa la Controparte_1
e previo spostamento della prima udienza al fine di consentire la Controparte_2
citazione del suddetto terzo, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande
proposte dalla dichiarare tenuta a condannare la in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare da ogni Controparte_1
responsabilità relativa ai danni per cui è causa e, comunque, da ogni conseguenza negativa le potesse
derivare del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non
venissero accolte le conclusioni suesposte, contenere l'ammontare del risarcimento nella minor somma
pagina 4 di 13 che verrà accertata nel corso della causa;
in ogni caso, con il favore delle spese e del compenso
professionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
Si era costituita in giudizio anche la chiamata in causa, con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2022, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- difetto di legittimazione passiva: la mancata indicazione da parte dell'attrice della targa del mezzo coinvolto nel sinistro non consentiva di ritenere se questo fosse oggetto di una polizza assicurativa con la società chiamata in causa;
- non era stata provata in alcun modo la dinamica del sinistro né l'entità dei danni lamentati.
Pertanto, la aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare la CP_2
domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque laddove eccessiva in punto di an e
di quantum debeatur rispetto alle risultanze di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
la domanda attrice venisse anche solo in parte accolta, rigettare la domanda di manleva proposta
dalla convenuta nei confronti della per Controparte_1 Controparte_2
l'insussistenza dell'invocato contratto di garanzia rca tra i due predetti enti in relazione ai fatti di
causa ossia per omessa prova che i sinistri in causa siano stati determinati da veicoli garantiti dalla
polizza rca dell'impresa assicuratrice chiamata in causa;
con vittoria delle spese giudiziali in favore
dell'impresa assicuratrice chiamata in causa”.
La causa di primo grado, istruita documentalmente, era stata definita con sentenza n. 334/2023
con la quale il Giudice di Pace di Cagliari aveva così disposto: “rigetta la domanda di risarcimento del
danno proposta dalla nei confronti della condanna la Parte_1 Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali nei confronti della convenuta e della terza Parte_1
pagina 5 di 13 chiamata, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CPA nella
misura di legge”.
La ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado per i motivi di Parte_1
seguito esposti sinteticamente:
1. la responsabilità del sinistro doveva ascriversi unicamente al veicolo di proprietà della convenuta e i danni complessivamente subiti dall'appellante dovevano essere quantificati dal preventivo prodotto in giudizio;
2. la proprietà della recinzione è stata dimostrata dal preventivo per la riparazione della stessa (intestato alla , dalla dichiarazione tecnica del perito edile e dalla visura Parte_1
catastale prodotte nel giudizio d'appello;
3. la sentenza di primo grado era contraddittoria nella parte in cui ha indicato che la parte attrice poteva comunque confermare la circostanza della proprietà della recinzione con le proprie difese.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale e cautelare:
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti
meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 334/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace Cagliari, Sezione Civile, in persona
del Giudice Dott.ssa Maria Paolo Morittu – R.G. n. 3808/2021, pubblicata il 16.3.2023, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia
all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, accertata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
pagina 6 di 13 nella causazione del sinistro de quo, condannare la predetta, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, paria ad € 11.785,20 iva compresa,
come in narrativa determinati o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata in
corso di causa dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con
vittoria di spese, competenze e onorari.”.
in via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per
tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Si è costituita in appello la con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 10.01.2024, contestando i motivi d'appello per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
- inammissibilità dell'atto di appello, in quanto l'appellante non ha svolto delle argomentazioni per contrastare quanto accertato dal Giudice di prime cure, ma si è limitato a riproporre le difese già
svolte in primo grado;
- inammissibilità delle nuove produzioni documentali ai sensi dell'art. 345 c.p.c, le quali,
peraltro, nulla provano in merito alla proprietà del terreno su cui era presente la staccionata danneggiata;
- la parte appellante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, in quanto non ha provato di essere proprietaria del bene asseritamente danneggiato né ha provato il fatto storico, il nesso causale e il danno lamentato;
- in subordine, l'ammontare del danno appare eccessivo poiché si trattava di una staccionata in cattivo stato di manutenzione, e ciò era incompatibile con la pretesa di risarcimento del costo di ripristino, tenendo conto del valore della recinzione asseritamente danneggiata;
pagina 7 di 13 - erano infondate le richieste istruttorie anche con riferimento all'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c., per la mancanza dei requisiti di specificità, poiché non erano stati indicate le circostanze temporali dei sinistri né la targa dei mezzi coinvolti;
- nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere i motivi di appello, in via di appello incidentale condizionato, doveva esser accolta la domanda di manleva nei confronti della
[...]
Controparte_2
Tanto premesso, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via principale
1) respingere l'appello proposto dalla confermando la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Cagliari n. 334/2023 pubblicata il 15 marzo 2023;
in via subordinata - previa eventuale ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi
sopra indicati al paragrafo 15 del presente atto,
2) respingere tutte le domande proposte dalla assolvendo Parte_1 CP_1
da ogni richiesta. In via di appello incidentale condizionato;
[...]
3) nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dalla
dichiarare tenuta a condannare in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare da ogni Controparte_1
responsabilità relativa ai danni per cui è causa e, comunque, da ogni conseguenza negativa le potesse
derivare del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata
4) nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le conclusioni suesposte, contenere
l'ammontare del risarcimento nella minor somma che verrà accertata nel corso di causa;
pagina 8 di 13 in ogni caso con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 09.11.2023, contestando le pretese dell'appellante per i motivi espositi in sintesi di seguito:
- difetto di legittimazione passiva, stante la mancata indicazione delle targhe dei mezzi coinvolti nel sinistro;
- la parte appellante non ha provato di essere proprietaria del bene asseritamente danneggiato né
il fatto storico, né il nesso causale con gli asseriti sinistri né il danno nell'ammontare richiesto;
- inammissibilità delle richieste istruttorie in quanto irrilevanti, generiche e implicanti valutazioni.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“l'Ecc.mo Tribunale adìto voglia:
1) in via principale rigettare l'appello proposto dalla contro la sentenza di Parte_1
primo grado del Giudice di Pace civile di Cagliari, con vittoria delle spese giudiziali in favore
dell'impresa assicuratrice appellata;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le richieste risarcitorie della
dichiarare insussistente alcun obbligo di manleva della Parte_1 Parte_2
nei confronti della ditta per difetto di prova che i danni liquidati
[...] Controparte_1
alla predetta siano stati provocati da mezzi sui quali era operativa la garanzia RCA della Parte_1
. Parte_2
pagina 9 di 13 La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
[...]
Controparte_1
L'eccezione non è fondata e deve essere rigettata.
Infatti, questo Tribunale ritiene che l'appellante abbia adempiuto all'onere di indicare le parti della sentenza impugnata e i motivi di appello, consentendo alle parti appellate di poter apprestare le relative difese.
Devono essere ora esaminate le richieste istruttorie dell'appellante.
A tal proposito l'art. 345, 3 comma, c.p.c. dispone che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e
non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o
produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie, la in allegato all'atto di citazione in appello, ha prodotto Parte_1
una dichiarazione rilasciata dal perito edile industriale sottoscritta in data 01.09.2021, CP_3
unitamente ad una visura catastale, al fine di provare la proprietà della recinzione danneggiata.
Questo Tribunale osserva che tale documento reca una data precedente rispetto al deposito in cancelleria dell'atto di citazione di primo grado (26.11.2021), quindi avrebbe potuto essere depositata dall'attrice nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Per mera completezza espositiva, si rileva che comunque i documenti prodotti non costituiscono prova del diritto di proprietà del terreno su cui insite la recinzione danneggiata, posto che il diritto di pagina 10 di 13 proprietà non può essere provato tramite una dichiarazione di un terzo nè tramite visure catastali
(relative unicamente ad aspetti fiscali), ma deve essere provato tramite l'atto di acquisto - a titolo derivativo oppure originario - del bene.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che le produzioni documentali di parte appellante siano inammissibili in quanto tardive ed inconferenti.
Analogamente devono essere disattese le ulteriori istanze istruttorie dell'appellante, non essendo provata l'assoluta impossibilità alla deduzione in primo grado.
In ogni caso la prova orale non è stata ritualmente formulata essendo i capi di prova irrilevanti,
generici e relativi a circostanze da provarsi documentalmente e la richiesta di ordine di esibizione è
generica, ppoiché non è relativa a specifici documenti, e non vi è prova dell'impossibilità della parte di acquisirli autonomamente in adempimento dell'onere della prova.
******
I motivi di appello, attinenti al merito della controversia, devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente, in sintesi, al merito della decisione di primo grado.
Questo Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Con riferimento al presupposto della legittimazione attiva contestato dall'odierna appellata, si ritiene che la parte appellante non abbia adempiuto all'onere della prova relativo al diritto di proprietà
sul bene asseritamente danneggiato.
A tal proposito, la Suprema Corte insegna che “la titolarità attiva o passiva del rapporto
controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la "legitimatio ad causam", non è
rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa,
sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di
quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere
pagina 11 di 13 probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo
quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il
disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui "non egent probatione" i fatti pacifici o
incontroversi” (Cass. Civ. Sent. n. 15759/2014).
Applicando tale principio al caso di specie, si deve osservare che la aveva Controparte_1
specificamente contestato la legittimazione attiva della e la parte attrice non aveva Parte_1
depositato alcun documento attestante il suo diritto reale, limitandosi a formulare asserzioni generiche e tautologiche.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la parte appellante non abbia adempiuto all'onere di provare la legittimazione attiva e ciò sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello.
Per completezza nell'esposizione, avuto riguardo alle difese svolte dalle parti, questo Tribunale
ritiene che la parte odierna appellante non avesse provato davanti al primo Giudice le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno.
Infatti, neppure dal punto di vista assertorio, la parte attrice aveva indicato le date nelle quali si sarebbero verificati i sinistri, essendovi stata soltanto una generica allegazione di alcuni episodi non meglio precisati, accaduti nel corso dell'anno 2019.
Inoltre, non era stato indicato nessun elemento idoneo all'identificazione dei veicoli coinvolti né
dei conducenti degli stessi, cosicché non era stato né asserito né provato in alcun modo che l'asserito danno sia stato cagionato proprio da veicoli di proprietà della ditta convenuta.
Appare evidente, pertanto, che non solo il presupposto della legittimazione attiva in capo alla fosse privo di riscontro probatorio, ma anche sotto l'aspetto delle circostanze di Parte_1
fatto la domanda fosse del tutto generica e rimasta allo stato di mera allegazione.
pagina 12 di 13 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che i motivi di appello siano infondati e che l'atto di appello debba essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura media per le tre fasi (esclusa quella istruttoria), seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'atto di appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante rifondere alla Parte_1 CP_1
e alla e spese di questo grado del giudizio che si
[...] Controparte_2
liquidano nell'importo di euro 3.397,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Cagliari, 09/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 09/04/2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo
Corso, sono presenti i difensori delle parti (in sostituzione del difensore dell'appellante è presente l'avv. Massimo Delogu;
in sostituzione del difensore della è comparsa l'avv. Controparte_1
Pierpaola Pili;
in sostituzione del difensore della è comparso l'avv. Controparte_2
Davide Tomba).
I difensori delle parti richiamano le conclusioni e le precedenti difese come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 13 N. R.G. 7043/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 7043/2023 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti Paolo Gatto e Mauro Giovannardi, elettivamente domiciliata nella via A. Volta n. 81 - Como, presso lo studio dei difensori, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio.
APPELLANTE
contro
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Buffa, elettivamente domiciliata nella via Alfieri n. 19 -
Torino, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
pagina 2 di 13 e contro
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Tomba, elettivamente domiciliata nella via Alghero n. 54 - Cagliari, presso lo studio del difensore, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto d'appello notificato in data 26.10.2023 la ha impugnato dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari n. 334/2023 (R.G. 3808/2021), con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla a seguito del Parte_1
sinistro causato dalla per le ragioni di seguito esposte sinteticamente: Controparte_1
- la con atto di citazione del 26.11.2021 aveva convenuto in giudizio, Parte_1
dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti Controparte_1
nel Comune di Domus De Maria;
- infatti, in più occasioni nel corso del 2019, l'automezzo Isuzu30 di proprietà della convenuta,
con delle manovre in retromarcia, aveva cagionato dei danni alla recinzione del terreno di proprietà
della sito nella via Tramontana snc nella località Chia. Parte_1
La pertanto, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “accertata la Parte_1
responsabilità esclusiva della nella causazione del sinistro de quo, condannare la Controparte_1
predetta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti
dall'attrice, paria ad € 11.785,20 iva compresa, come in narrativa determinati o quella diversa somma
pagina 3 di 13 maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre
interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Si era costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata in data 30.11.2021, chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della - società assicuratrice del mezzo - al fine di essere tenuta Controparte_2
indenne in caso di condanna al risarcimento dei danni, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- nullità dell'atto di citazione per la mancanza delle esposizioni del fatto, posto che non erano state indicate le date dell'asserito sinistro né alcun dato identificativo del mezzo coinvolto;
- l'attrice non aveva fornito la prova della proprietà del terreno o della recinzione danneggiata.
La convenuta aveva, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare accertare e
dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, quarto comma, c.p.c. risultando mancante
l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda o, comunque, essendo i fatti dedotti del tutto
incerti; in via principale, respingere tutte le domande proposte dalla assolvendo Parte_1
da ogni richiesta;
in via subordinata, previa autorizzazione a chiamare in causa la Controparte_1
e previo spostamento della prima udienza al fine di consentire la Controparte_2
citazione del suddetto terzo, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande
proposte dalla dichiarare tenuta a condannare la in Parte_1 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare da ogni Controparte_1
responsabilità relativa ai danni per cui è causa e, comunque, da ogni conseguenza negativa le potesse
derivare del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui non
venissero accolte le conclusioni suesposte, contenere l'ammontare del risarcimento nella minor somma
pagina 4 di 13 che verrà accertata nel corso della causa;
in ogni caso, con il favore delle spese e del compenso
professionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
Si era costituita in giudizio anche la chiamata in causa, con Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.02.2022, contestando le avverse pretese per i motivi esposti di seguito in sintesi:
- difetto di legittimazione passiva: la mancata indicazione da parte dell'attrice della targa del mezzo coinvolto nel sinistro non consentiva di ritenere se questo fosse oggetto di una polizza assicurativa con la società chiamata in causa;
- non era stata provata in alcun modo la dinamica del sinistro né l'entità dei danni lamentati.
Pertanto, la aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare la CP_2
domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque laddove eccessiva in punto di an e
di quantum debeatur rispetto alle risultanze di causa;
in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui
la domanda attrice venisse anche solo in parte accolta, rigettare la domanda di manleva proposta
dalla convenuta nei confronti della per Controparte_1 Controparte_2
l'insussistenza dell'invocato contratto di garanzia rca tra i due predetti enti in relazione ai fatti di
causa ossia per omessa prova che i sinistri in causa siano stati determinati da veicoli garantiti dalla
polizza rca dell'impresa assicuratrice chiamata in causa;
con vittoria delle spese giudiziali in favore
dell'impresa assicuratrice chiamata in causa”.
La causa di primo grado, istruita documentalmente, era stata definita con sentenza n. 334/2023
con la quale il Giudice di Pace di Cagliari aveva così disposto: “rigetta la domanda di risarcimento del
danno proposta dalla nei confronti della condanna la Parte_1 Controparte_1
alla rifusione delle spese processuali nei confronti della convenuta e della terza Parte_1
pagina 5 di 13 chiamata, che liquida in euro 1.000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, IVA e CPA nella
misura di legge”.
La ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado per i motivi di Parte_1
seguito esposti sinteticamente:
1. la responsabilità del sinistro doveva ascriversi unicamente al veicolo di proprietà della convenuta e i danni complessivamente subiti dall'appellante dovevano essere quantificati dal preventivo prodotto in giudizio;
2. la proprietà della recinzione è stata dimostrata dal preventivo per la riparazione della stessa (intestato alla , dalla dichiarazione tecnica del perito edile e dalla visura Parte_1
catastale prodotte nel giudizio d'appello;
3. la sentenza di primo grado era contraddittoria nella parte in cui ha indicato che la parte attrice poteva comunque confermare la circostanza della proprietà della recinzione con le proprie difese.
Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale e cautelare:
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti
meglio dedotti nel presente atto;
in via principale e nel merito:
accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma
della sentenza n. 334/2023, resa inter partes dal Giudice di Pace Cagliari, Sezione Civile, in persona
del Giudice Dott.ssa Maria Paolo Morittu – R.G. n. 3808/2021, pubblicata il 16.3.2023, mai notificata,
accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia
all'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, accertata la responsabilità esclusiva della Controparte_1
pagina 6 di 13 nella causazione del sinistro de quo, condannare la predetta, in persona del suo legale rappresentante
pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attrice, paria ad € 11.785,20 iva compresa,
come in narrativa determinati o quella diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata in
corso di causa dall'evento fino all'effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con
vittoria di spese, competenze e onorari.”.
in via istruttoria:
si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per
tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”.
Si è costituita in appello la con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_1
in data 10.01.2024, contestando i motivi d'appello per le ragioni di seguito sinteticamente esposte:
- inammissibilità dell'atto di appello, in quanto l'appellante non ha svolto delle argomentazioni per contrastare quanto accertato dal Giudice di prime cure, ma si è limitato a riproporre le difese già
svolte in primo grado;
- inammissibilità delle nuove produzioni documentali ai sensi dell'art. 345 c.p.c, le quali,
peraltro, nulla provano in merito alla proprietà del terreno su cui era presente la staccionata danneggiata;
- la parte appellante non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, in quanto non ha provato di essere proprietaria del bene asseritamente danneggiato né ha provato il fatto storico, il nesso causale e il danno lamentato;
- in subordine, l'ammontare del danno appare eccessivo poiché si trattava di una staccionata in cattivo stato di manutenzione, e ciò era incompatibile con la pretesa di risarcimento del costo di ripristino, tenendo conto del valore della recinzione asseritamente danneggiata;
pagina 7 di 13 - erano infondate le richieste istruttorie anche con riferimento all'istanza di esibizione ex art. 210
c.p.c., per la mancanza dei requisiti di specificità, poiché non erano stati indicate le circostanze temporali dei sinistri né la targa dei mezzi coinvolti;
- nell'ipotesi in cui il Tribunale ritenesse di accogliere i motivi di appello, in via di appello incidentale condizionato, doveva esser accolta la domanda di manleva nei confronti della
[...]
Controparte_2
Tanto premesso, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
in via principale
1) respingere l'appello proposto dalla confermando la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Cagliari n. 334/2023 pubblicata il 15 marzo 2023;
in via subordinata - previa eventuale ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e testi
sopra indicati al paragrafo 15 del presente atto,
2) respingere tutte le domande proposte dalla assolvendo Parte_1 CP_1
da ogni richiesta. In via di appello incidentale condizionato;
[...]
3) nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande proposte dalla
dichiarare tenuta a condannare in Parte_1 Parte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare da ogni Controparte_1
responsabilità relativa ai danni per cui è causa e, comunque, da ogni conseguenza negativa le potesse
derivare del presente giudizio;
in via ulteriormente subordinata
4) nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le conclusioni suesposte, contenere
l'ammontare del risarcimento nella minor somma che verrà accertata nel corso di causa;
pagina 8 di 13 in ogni caso con il favore delle spese e del compenso professionale di entrambi i gradi di
giudizio, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA”.
Si è costituita in giudizio la con comparsa di costituzione e Controparte_2
risposta depositata in data 09.11.2023, contestando le pretese dell'appellante per i motivi espositi in sintesi di seguito:
- difetto di legittimazione passiva, stante la mancata indicazione delle targhe dei mezzi coinvolti nel sinistro;
- la parte appellante non ha provato di essere proprietaria del bene asseritamente danneggiato né
il fatto storico, né il nesso causale con gli asseriti sinistri né il danno nell'ammontare richiesto;
- inammissibilità delle richieste istruttorie in quanto irrilevanti, generiche e implicanti valutazioni.
Tanto premesso, la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_2
“l'Ecc.mo Tribunale adìto voglia:
1) in via principale rigettare l'appello proposto dalla contro la sentenza di Parte_1
primo grado del Giudice di Pace civile di Cagliari, con vittoria delle spese giudiziali in favore
dell'impresa assicuratrice appellata;
2) nel merito, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte le richieste risarcitorie della
dichiarare insussistente alcun obbligo di manleva della Parte_1 Parte_2
nei confronti della ditta per difetto di prova che i danni liquidati
[...] Controparte_1
alla predetta siano stati provocati da mezzi sui quali era operativa la garanzia RCA della Parte_1
. Parte_2
pagina 9 di 13 La causa, istruita sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di primo grado, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
******
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte alla decisione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
[...]
Controparte_1
L'eccezione non è fondata e deve essere rigettata.
Infatti, questo Tribunale ritiene che l'appellante abbia adempiuto all'onere di indicare le parti della sentenza impugnata e i motivi di appello, consentendo alle parti appellate di poter apprestare le relative difese.
Devono essere ora esaminate le richieste istruttorie dell'appellante.
A tal proposito l'art. 345, 3 comma, c.p.c. dispone che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e
non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o
produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Nel caso di specie, la in allegato all'atto di citazione in appello, ha prodotto Parte_1
una dichiarazione rilasciata dal perito edile industriale sottoscritta in data 01.09.2021, CP_3
unitamente ad una visura catastale, al fine di provare la proprietà della recinzione danneggiata.
Questo Tribunale osserva che tale documento reca una data precedente rispetto al deposito in cancelleria dell'atto di citazione di primo grado (26.11.2021), quindi avrebbe potuto essere depositata dall'attrice nel corso del giudizio dinanzi al Giudice di Pace.
Per mera completezza espositiva, si rileva che comunque i documenti prodotti non costituiscono prova del diritto di proprietà del terreno su cui insite la recinzione danneggiata, posto che il diritto di pagina 10 di 13 proprietà non può essere provato tramite una dichiarazione di un terzo nè tramite visure catastali
(relative unicamente ad aspetti fiscali), ma deve essere provato tramite l'atto di acquisto - a titolo derivativo oppure originario - del bene.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che le produzioni documentali di parte appellante siano inammissibili in quanto tardive ed inconferenti.
Analogamente devono essere disattese le ulteriori istanze istruttorie dell'appellante, non essendo provata l'assoluta impossibilità alla deduzione in primo grado.
In ogni caso la prova orale non è stata ritualmente formulata essendo i capi di prova irrilevanti,
generici e relativi a circostanze da provarsi documentalmente e la richiesta di ordine di esibizione è
generica, ppoiché non è relativa a specifici documenti, e non vi è prova dell'impossibilità della parte di acquisirli autonomamente in adempimento dell'onere della prova.
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I motivi di appello, attinenti al merito della controversia, devono essere trattati congiuntamente in quanto costituiscono un unico motivo attinente, in sintesi, al merito della decisione di primo grado.
Questo Tribunale ritiene che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Con riferimento al presupposto della legittimazione attiva contestato dall'odierna appellata, si ritiene che la parte appellante non abbia adempiuto all'onere della prova relativo al diritto di proprietà
sul bene asseritamente danneggiato.
A tal proposito, la Suprema Corte insegna che “la titolarità attiva o passiva del rapporto
controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la "legitimatio ad causam", non è
rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa,
sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di
quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere
pagina 11 di 13 probatorio, ex art. 2697 cod. civ., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo
quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il
disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui "non egent probatione" i fatti pacifici o
incontroversi” (Cass. Civ. Sent. n. 15759/2014).
Applicando tale principio al caso di specie, si deve osservare che la aveva Controparte_1
specificamente contestato la legittimazione attiva della e la parte attrice non aveva Parte_1
depositato alcun documento attestante il suo diritto reale, limitandosi a formulare asserzioni generiche e tautologiche.
Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che la parte appellante non abbia adempiuto all'onere di provare la legittimazione attiva e ciò sarebbe sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello.
Per completezza nell'esposizione, avuto riguardo alle difese svolte dalle parti, questo Tribunale
ritiene che la parte odierna appellante non avesse provato davanti al primo Giudice le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno.
Infatti, neppure dal punto di vista assertorio, la parte attrice aveva indicato le date nelle quali si sarebbero verificati i sinistri, essendovi stata soltanto una generica allegazione di alcuni episodi non meglio precisati, accaduti nel corso dell'anno 2019.
Inoltre, non era stato indicato nessun elemento idoneo all'identificazione dei veicoli coinvolti né
dei conducenti degli stessi, cosicché non era stato né asserito né provato in alcun modo che l'asserito danno sia stato cagionato proprio da veicoli di proprietà della ditta convenuta.
Appare evidente, pertanto, che non solo il presupposto della legittimazione attiva in capo alla fosse privo di riscontro probatorio, ma anche sotto l'aspetto delle circostanze di Parte_1
fatto la domanda fosse del tutto generica e rimasta allo stato di mera allegazione.
pagina 12 di 13 Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che i motivi di appello siano infondati e che l'atto di appello debba essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo in misura media per le tre fasi (esclusa quella istruttoria), seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'atto di appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante rifondere alla Parte_1 CP_1
e alla e spese di questo grado del giudizio che si
[...] Controparte_2
liquidano nell'importo di euro 3.397,00 per ciascuna parte appellata, oltre spese generali, IVA e CPA
come per legge.
Cagliari, 09/04/2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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