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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/08/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 13.8.2025, alle ore 10.22 presso il Tribunale di Massa, di fronte al Giudice Dott.ssa Rossella Soffio sono presenti l'Avv. Giuseppe RIZIERI BRONDI e l'Avv. Cristiano GUADAGNUCCI per la parte ricorrente e l'Avv. GRAMMAUTA Mauro per la parte resistente.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c. I difensori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate e discutono oralmente la causa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Rossella Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione all'esecuzione -proc. n. 1233/2019-
promossa da
assistita dagli Avv.ti Cristiano GUADAGNUCCI e Giuseppe Parte_1
BRONDI RIZIERI
1 C o n t r o
, con il patrocinio dei Dott.ri Controparte_1
, Mauro GRAMMAUTA, , Controparte_2 Controparte_3 [...]
Avv. TURITTO Francesca CP_4
C o n t r o contumace CP_5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso in riassunzione depositato telematicamente in data 16.6.2025 parte ricorrente chiedeva la fissazione di udienza ai fini della prosecuzione del giudizio intentato con Con ricorso depositato in data 23.12.2019 contro e impugnando cartella esattoriale CP_5
n. 0662019 0007879192000 emessa in relazione alla sentenza n. 69/2017 con cui era stato respinto il ricorso contro l'O.I. n. 19/2015.
Deduceva che la sentenza emessa era stata impugnata in Corte di Appello e che, a sua volta, la sentenza di secondo grado n. 28/2018 era stata impugnata presso la Corte di
Cassazione che aveva, al momento del deposito del ricorso, già valutata la manifesta fondatezza dello stesso, sì che la relativa cartella esattoriale doveva ritenersi illegittima in quanto priva di valido titolo.
Così concludeva:
“Dichiarare nulla, inidonea e/o senza alcuna efficacia la cartella esattoriale numero 06620190007879192/000 emessa sul ruolo dell'ispettorato territoriale del lavoro, Lucca, Massa
Carrara, (numero 2019/001772) per i motivi di cui narrativa notificata alla SI , Parte_1 nonché ogni atto, discendente, conseguente derivato e dichiarare improcedibili inammissibili e infondata in fatto e diritto, l'azione esecutiva, preannunciata, intrapresa per i motivi di cui alla narrativa del presente. Vinte le spese, ivi spese generali se dovute, CTU, CTP, IVA e CNPA e sentenza provvisoriamente eseguibile”.
Con
si costituiva in giudizio in data 25.2.2020 rappresentando che aveva provveduto a rendere esecutivo il ruolo solo a seguito della pronuncia della Corte di Appello di EN
2 che aveva confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Massa;
ruolo successivamente trasmesso ad che provvedeva alla notifica della cartella di pagamento. CP_5
Evidenziando l'infondatezza del ricorso che aveva ad oggetto la medesima questione di merito su cui già si erano pronunciati il Tribunale di Massa e la Corte di Appello di
EN, concludeva chiedendo che fosse respinto il ricorso con vittoria delle spese.
La vicenda processuale può essere così ricostruita.
Con ricorso depositato in data 25.8.2015 (proc. 832/2015 dott.ssa Agostini), la sig.ra proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 19/2015 deducendo Parte_1 la nullità/invalidità della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione n. MS
90/2011-7-01 del 24.6.2011 e l'avvenuta prescrizione del credito comunque portato dall'ordinanza ingiunzione impugnata.
Con sentenza n. 69/2017 del 17.3.2017 la dott.ssa Agostini rigettava il ricorso confermando l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannando parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
La sentenza veniva appellata di fronte alla Corte di Appello di EN (proc. 387/2017) che, con sentenza n. 28/2018 pronunciata il 1.2.2018, confermava la sentenza del
Tribunale di Massa condannando la sig.ra al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Avverso la sentenza della Corte di Appello di EN la sig.ra proponeva Pt_1 ricorso alla Corte di Cassazione il 17.8.2018. Con Medio tempore, a fronte della esecutività della sentenza emessa, rendeva esecutivo il ruolo e lo trasmetteva ad che notificava, in data 24.11.2019, in pendenza del CP_5 ricorso in Cassazione, la cartella esattoriale n. 066 2019 00078791 92/000 emessa su ruolo dell' , relativa all'ordinanza ingiunzione 19/2015, per un importo Controparte_1 complessivo di € 97.728,98.
Tale cartella veniva impugnata di fronte al Tribunale di Massa e iscritta al n. 1233/2019 e il Giudice procedente, sospesa l'esecuzione della cartella, disponeva, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del processo in attesa dell'esito del giudizio di fronte alla Corte di Cassazione.
La Suprema Corte con ordinanza depositata in data 5.3.2020 n. 6363/2020 accoglieva il ricorso della sig.ra statuendo che in “tema di notificazione a mezzo posta, la prova del Pt_1 perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire- in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della L. 890/1982-
3 attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito (c.d. CAD) , in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia pertanto tutelato il diritto di difesa” e rinviava alla Corte di Appello di EN in diversa composizione per la decisione del merito secondo il principio di diritto espresso e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con sentenza della Corte di Appello di EN n. 90/2021 pubblicata il 16.4.2021 la
Corte di Appello riduceva la sanzione di cui all'ordinanza opposta nell'importo di €
47.601,50, compensando per 1/3 le spese di lite e condannando la sig.ra alla Pt_1
Con refusione delle spese ad per importo pari ad € 1.800,00.
Avverso tale sentenza la sig.ra proponeva ricorso per Cassazione affinché, in Pt_1 ragione dell'accertata nullità della notifica dell'atto presupposto, fosse accertata e dichiarata la nullità dell'ordinanza/ingiunzione 19/2015 accertando e dichiarando comunque l'avvenuta prescrizione del credito avanzato con l'atto impugnato.
La Corte di cassazione, con ordinanza pubblicata il 16.5.2025, n. 13039/2025, accoglieva il ricorso e decidendo nel merito annullava l'ordinanza/ingiunzione opposta compensando le spese dei primi due gradi di merito e del primo giudizio di legittimità e condannando il controricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità.
La sig.ra riassumeva quindi il procedimento 1233/2019 per la decisione in punto Pt_1 di spese relativa all'impugnazione della cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate su ruolo Con dell' , avente ad oggetto l'ordinanza ingiunzione 19/2025.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in conformità alla giurisprudenza di legittimità la quale ha statuito (cfr. Sez. U -
, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021) che “in caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello), determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con
l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere; per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione”.
4 Con Occorre infatti dare atto che parte resistente , con deposito telematico della costituzione in giudizio, ha documentato sia l'integrale pagamento delle spese di giudizio in adempimento della sentenza della Suprema Corte n. 13029/2025, sia l'avvenuto discarico della cartella esattoriale n. 06620190007879192000 (relativa alle sanzioni derivanti da ordinanza ingiunzione n. 19/2015).
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale, è da rilevare che la ricorrente ha da ultimo, avuto ragione relativamente ad uno dei motivi del ricorso certamente assorbente e in grado di decidere la causa e di conseguenza parte resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite di questo giudizio.
Deve infine valutarsi che il presente giudizio, sospeso ex art. 295 c.p.c. in data 25.11.2021, oggi viene definito con pronuncia di rito, avente natura dichiarativa, di cessazione della materia del contendere dovendosi affermare, come risultante pacificamente dagli atti di causa, il sopravvenire di una situazione idonea a far venire meno, per ragioni oggettive o soggettive, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Le spese debbono essere liquidate, secondo la giudicante, nei valori minimi attesa la limitata attività processuale svolta dalla parete vittoriosa nell'ambito del presente giudizio
(CU non rimborsabile, in quanto esente, come da autocertificazione a firma della ricorrente datata 27.12.2019).
Pertanto le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo valore nei minimi, e ridotte del 50% in ragione della pronuncia oggi resa, in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere. Con NA parte resistente al rimborso a delle spese di lite che Parte_1 liquida in €. 2.108,50, oltre rimborso spese generali 15% nonchè iva e cpa come per legge.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 13 agosto 2025
Firmato digitalmente Il Giudice
Dott.ssa Rossella Soffio
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