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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da: dott. IN MO Presidente
dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
dott. CL NT Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1016/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Pellegrino Parte_1
e IL EO
-Appellante- contro
, Controparte_1
- Appellato non costituito -
All'udienza di discussione dell'11.12.2025 nessuno è comparso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3 ottobre 2023 La ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.1226/2023, pubblicata in data 07.04.2013, del Tribunale di Palermo, con la quale era stata dichiarata la legittimità dell'azione di ripetizione avviata nei suoi confronti per il recupero della somma di € 3.147,95 indebitamente erogata a titolo di indennità di accompagnamento dal 1° dicembre 2021 al 31 maggio 2022, oltre alle spese di lite. Nessuno si è costituito per l'appellato. All'udienza del 18.09.2025 nessuno è comparso, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1226/2023 resa il 7 aprile Parte_1
2023 dal Tribunale di Palermo. Nulla per spese processuali di questo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo l'11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
CL NT IN MO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta da: dott. IN MO Presidente
dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
dott. CL NT Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° 1016/2023 promossa in grado di appello da rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Pellegrino Parte_1
e IL EO
-Appellante- contro
, Controparte_1
- Appellato non costituito -
All'udienza di discussione dell'11.12.2025 nessuno è comparso.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3 ottobre 2023 La ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n.1226/2023, pubblicata in data 07.04.2013, del Tribunale di Palermo, con la quale era stata dichiarata la legittimità dell'azione di ripetizione avviata nei suoi confronti per il recupero della somma di € 3.147,95 indebitamente erogata a titolo di indennità di accompagnamento dal 1° dicembre 2021 al 31 maggio 2022, oltre alle spese di lite. Nessuno si è costituito per l'appellato. All'udienza del 18.09.2025 nessuno è comparso, ragion per cui la causa è stata rinviata all'odierna udienza, con provvedimento ritualmente comunicato ai sensi dell'art. 348 c.p.c.. Non essendo comparso alcuno neppure a tale ultima udienza si impone la dichiarazione, ex officio, di improcedibilità del gravame. Nulla va disposto sulle spese di lite in difetto di costituzione dell'appellato. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1226/2023 resa il 7 aprile Parte_1
2023 dal Tribunale di Palermo. Nulla per spese processuali di questo grado. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art.13, comma 1 bis, D.P.R. n.115/02. Così deciso in Palermo l'11 dicembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente
CL NT IN MO