Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Polidori Presidente dott. Giovanni Zucconi Giudice dott. Marco Zinna Giudice relatore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCI iscritto all'R.G.P.U. n.13-1/2023, sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Su ricorso proposto da
(C.F.: ), in persona del Curatore Dott. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso ed 'autorizzazione del G.D. Dott.
[...]
Cristian Soscia in data 20/12/2023, dall'Avv. Saverio Bartoli (C.F.: ), presso C.F._1 il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliato alla P.E.C.:
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nei confronti del
Sig. , nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in CP_1 C.F._2
Vicopisano (PI), Salita dell'Orologio n°3
PREMESSO che:
1. In data 6/5/2024 il creditore ha proposto domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268, co. 3 CCII deducendo di essere creditore del sovraindebitato per l'importo di €
74.645,15 e che il suo credito si fonda sulla sentenza n°90/2018 depositata in data 4/6/2018 all'esito del procedimento penale recante R.G.N.R.14355/2014 con la quale il Tribunale di Firenze – Ufficio
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217 comma 4 e 223 comma 1 del R.D. n°267 del 1942, in concorso con altre persone, nella sua qualità di coamministratore di fatto della società dichiarata fallita in data 2/7/2014 con Parte_1 sentenza del Tribunale di Firenze. Tale sentenza è stata parzialmente riformata in appello con l'assoluzione del debitore ma anche con la conferma della condanna pecuniaria ed alla sua condanna per le spese di entrambi i gradi di giudizio a favore della Curatela.
2. Il ricorrente deduce di aver non aver neppure tentato l'esecuzione immobiliare nei confronti del debitore attesa l'incapienza del valore del bene già coperto da precedenti ipoteche e di aver tentato invano esecuzioni forzate presso terzi debitori del suo debitore, rivelatesi infruttuose attesa la dichiarazione negativa resa dai terzi. Dall'esame degli atti di causa emerge che è attualmente pendente in danno del medesimo debitore innanzi al Tribunale di Pisa l'esecuzione immobiliare R.G.E.
99/2024 promossa da . CP_2
Rappresenta in ogni caso che il debitore appare titolare di alcune partecipazioni anche maggioritarie in alcune società.
Il debitore, pur ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituto.
RILEVATO e RITENUTO che:
1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Vicopisano (PI), Salita dell'Orologio n°3.
Il debitore non appare assoggettabile, alla stregua di quanto emergente dagli atti di causa, alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII. Il credito del ricorrente risulta fondato su titolo giudiziale non opposto. La debitoria emergente dal ricorso presentato e dall'istruttoria svolta appare superiore alla soglia dimensionale, pari ad € 50.000, di cui all'art. 268, 2° co. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento in cui versa il debitore appare emergere sia dal mancato pagamento del credito per cui è ricorso sia dal vano espletamento delle procedure di espropriazione presso terzi tentate dal creditore, ed ancora dall'esecuzione immobiliare pendente in danno del debitore medesimo.
3. V'è da rilevare che ai sensi del riformato art. 268, 3° co. secondo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale quando il debitore, a mezzo dell'OCC, dimostra che non è
R.G.P.U. N. 90-1/2024 Pagina 2 di 5 possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
ciò che il debitore potrà fare producendo una relazione dell'OCC con l'attestazione di cui all'articolo
283, comma 3 CCI. Nel caso di specie il debitore non si è costituito in giudizio e non ha fornito la prova di cui all'art. 268, 3° co. secondo periodo. Ad ogni modo emerge dalle risultanze istruttorie che invero con l'apertura della liquidazione controllata vi sarebbe la possibilità di rinvenire attivo utilmente liquidabile a favore dei creditori, ciò sia mediante la vendita dell'immobile in titolarità del debitore, salvo il riconoscimento del privilegio fondiario al creditore che già ha intrapreso l'esecuzione su di esso, sia mediante la liquidazione delle quote di partecipazione nelle società di cui il debitore è socio.
4. Conclusivamente, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII e appare idonea a dichiarare l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato.
5. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento suo e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata.
P.Q.M.
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti del Sig. , CP_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ) e residente in [...], Salita C.F._2 dell'Orologio n°3.
NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;
NOMINA Liquidatore il Dott. Mario Pieri;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
R.G.P.U. N. 90-1/2024 Pagina 3 di 5 ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;
DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;
DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di €600,00.
INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:
1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.
Pisa, 17/3/2025
R.G.P.U. N. 90-1/2024 Pagina 4 di 5 Il Giudice Relatore dott. Marco Zinna
R.G.P.U. N. 90-1/2024
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
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