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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 27.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 4420/2019,
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Risorgimento 125, Cod. Fisc.: , n.q. di legale C.F._1
rappresentante p.t. della Controparte_1
con sede legale in Milazzo (ME) via Roccazze, 6, P.IVA
[...]
, elettivamente domiciliato ai fini del presente atto in Pace del Mela P.IVA_1
(ME) via Libertà, 63, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Cernuto che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opponente
CONTRO nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. CP_2
) e residente in [...], C.F._2
elettivamente domiciliato in Messina, Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'Avv. Emilia Bonfiglio che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Opposto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
1 Con ricorso depositato in data 09/9/2019 la ditta proponeva Controparte_1
opposizione avverso il D.I. 581/2019, reso da questo Tribunale su istanza del sig.
per il pagamento delle retribuzioni da gennaio 2018 a marzo 2019 e del CP_2
TFR dovuto in forza del rapporto di lavoro, intercorso tra le parti, per complessivi
€ 32.667,99 oltre spese legali.
La ditta opponente frapponeva i seguenti motivi: mancanza dei requisiti di cui all'art. 1243 C.C.; insussistenza del credito nella misura vantata dall'opposto; erroneità dei conteggi.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accertamento di quanto effettivamente dovuto.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava le avverse domande CP_2
assumendo la correttezza degli importi ingiunti e precisando che le retribuzioni, di cui alle buste paga sottoscritte e versate in atti, in realtà non erano state corrisposte.
Dava atto del versamento, in data successiva alla notifica del D.I., di ulteriori acconti provvedendo a detrarli dagli importi richiesti.
Chiedeva, pertanto, la condanna al pagamento di quanto residuato a saldo con rigetto della spiegata opposizione.
Ritenuta utile e conducente ai fini di causa veniva ammessa la prova per testi articolata da parte opponente all'esito della quale le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione senza necessità di ulteriore istruttoria, previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande dell'opponente.
Col primo motivo di opposizione la ditta eccepisce la mancanza di Parte_1
certezza, liquidità ed esigibilità del credito ingiunto in quanto il calcolo del TFR sarebbe stato arbitrario e l'importo richiesto non sarebbe corretto.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Come risulta dalla busta paga finale, versata in atti dall'opponente, il TFR lordo dovuto è pari ad € 12.314,71 mentre quello ingiunto è pari ad € 12.751,04.
Sugli importi conteggiati sussiste una lieve differenza giustificabile con la mancanza di dati certi relativi agli emolumenti che concorrono alla formazione della retribuzione e, dunque, del TFR.
2 Tuttavia, gli importi sono molto vicini e l'accertamento di quanto effettivamente dovuto è oggetto del presente giudizio che non può limitarsi esclusivamente alla valutazione sulla correttezza formale e sostanziale del procedimento monitorio, ma deve entrare nel merito delle domande di accertamento avanzate dalle parti.
Col secondo motivo di opposizione la ditta contesta la debenza delle Parte_1
somme richieste dall' n quanto parte delle retribuzioni rivendicate sarebbero CP_2
state regolarmente versate come da buste paga sottoscritte dal lavoratore e versate in atti.
L'opposto contesta il superiore motivo eccependo che la semplice vergatura della busta paga non può dare piena prova della corresponsione dei relativi importi.
Sul punto è stata ammessa prova per testi all'esito della quale è risultato che le somme portate sulle buste paga in contestazione sarebbero state versate al lavoratore in contanti.
Tale deposizione, tuttavia, da sola non sarebbe sufficiente a provare il pagamento di quanto preteso.
Occorre, però, rilevare che le buste paga in contestazione sono tutte sottoscritte dal lavoratore che le ha vergate a fianco della seguente dicitura: “Ritiro copia del presente prospetto unitamente all'importo del netto pagato dopo aver riscontrato esatte le voci e i tempi di retribuzione”.
Tale circostanza, unitamente alla deposizione testimoniale raccolta, deve far propendere per l'accertamento positivo in ordine al pagamento di quanto riportato sulle citate buste paga.
In merito, con l'ordinanza n. 27749 del 03.12.2020, la Cassazione ha affermato che, in caso di sottoscrizione della busta paga per ricevuta e quietanza, grava sul lavoratore l'onere di provare la non corrispondenza tra quanto riportato nel cedolino e la retribuzione effettivamente ricevuta.
Nel caso di specie, il lavoratore, a fronte di quanto allegato dal datore di lavoro, non è riuscito a dimostrare il mancato pagamento delle retribuzioni in contestazione.
Pertanto, esaminando le attestazioni di pagamento prodotte in atti dalla
[...]
, risultano versati al lavoratore, in data antecedente alla notifica del D.I., Parte_2
3 complessivi € 11.054,00 di cui € 8.071,00 con le buste paga dei mesi di marzo, maggio, luglio, agosto, settembre e dicembre 2018 ed € 2.983,00 come da bonifici del 21/01/2019 (€ 500), 08/02/2019 (€ 800), 4/2019 (€ 683), 06/5/2019 (€ 1000).
Di conseguenza gli importi a suo tempo ingiunti risultano errati con conseguente, parziale, accoglimento dell'opposizione.
Il suddetto rilievo supera quanto eccepito col terzo motivo di opposizione relativamente alla correttezza dei conteggi che rimane assorbito dall'accertamento delle retribuzioni effettivamente pagate.
In data successiva alla notifica del D.I. e in corso di causa la , come Parte_2
da contabili dei bonifici in atti, ha provveduto a versare ulteriori acconti per €
4.500,00 portando il totale corrisposto al lavoratore ad e 14.554,00. (cfr. bonifici
09/8/2019 €500; 20/12/2019 € 1000; 01/9/2020 € 1000; 14/12/2020 € 1000;
10/01/2022 € 1000).
Pertanto, è accertato che all'opponente spettano € 12.314,71 a titolo di TFR ed €
23.586,04 a titolo di retribuzioni, così come dedotte dall'opposto e non contestate nel loro ammontare dall'opponente, per complessivi € 35.900,75.
Dal suddetto importo vanno detratti gli acconti via via versati pari ad € 15.554,00 per una differenza totale dovuta all' di € 20.346,75 oltre rivalutazione ed CP_2
interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del DM 147/22 come da dispositivo previa compensazione di 2/3 in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla ditta CP
, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa
[...]
ed eccezione, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, revoca il D.I. opposto n. 581/2019;
2) Per l'effetto, condanna la ditta
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore al pagamento in favore di della complessiva CP_2
somma di € 20.346,75 oltre rivalutazione e interessi come per legge;
4 3) Condanna la ditta CP Controparte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore di
[...] CP_2
quantificate, già compensate, in € 3.592,00 oltre spese generali, iva
[...]
e cpa per la presente fase, tutte da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Messina, 28.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
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