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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/07/2025, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24701/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza cui è riunito il procedimento per ATP iscritto al n. 20260/2022 R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta in Napoli Parte_1
alla Via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio dell'avv. Guido Rusciano che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile ex lege
118/71.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo la Persona_1
insussistenza del suddetto requisito sanitario, riconoscendo un grado di invalidità pari al 67%.
Parte ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
29/12/2023, proponeva rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa del
13/09/2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
A seguito della disposta integrazione peritale il ctu, dott. , confermava le Persona_1
proprie conclusioni che, tuttavia, per effetto delle osservazioni inoltrate dalla difesa della ricorrente e della ulteriore documentazione medica offerta in comunicazione, provvedeva a modificare nella bozza dell'elaborato trasmessa alle parti affermando un danno alla capacità lavorativa generica pari al 74%; ciononostante, si rendeva necessaria una nuova consulenza tecnica in quanto sopravveniva, medio tempore, il decesso del dott. prima del regolare deposito della relazione finale, così come Per_1
modificata, la quale risultava, dunque, inutilizzabile ai fini della decisione.
Con ordinanza del 12/09/2024, pertanto, veniva nominato altro consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. affinchè provvedesse a nuova Persona_2
consulenza medico-legale tenendo conto delle argomentazioni dedotte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
All'esito del deposito della disposta rinnovazione della ctu, all'odierna udienza il
Tribunale osserva che:
2 Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
3 Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di autosostentamento della ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano fondate.
All'esito della disposta rinnovazione peritale il ctu nominato in questa fase di opposizione ha, infatti, ritenuto che parte ricorrente possedesse il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'assegno di invalidità civile, riconoscendole un grado di invalidità pari al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa del 13/09/2021.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti eseguiti e con la diagnosi espletata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sono poste, definitivamente, a carico dell le spese di ctu liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
4 Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione; dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13/09/2021; condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 2.300,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
Napoli, 16/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, all'udienza del 16/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24701/2023 del R.G. Sez. Lavoro e Previdenza cui è riunito il procedimento per ATP iscritto al n. 20260/2022 R.G. Sez. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...], elett.te dom.ta in Napoli Parte_1
alla Via S. Maria a Cubito n. 601, presso lo studio dell'avv. Guido Rusciano che la rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso come in atti, dall'avv. Maria CP_1
Sofia Lizzi con la quale è elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle
1 condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'assegno di invalidità civile ex lege
118/71.
Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione ritenendo la Persona_1
insussistenza del suddetto requisito sanitario, riconoscendo un grado di invalidità pari al 67%.
Parte ricorrente, che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° comma del citato articolo, di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
29/12/2023, proponeva rituale opposizione chiedendo il riconoscimento del proprio diritto all'assegno di invalidità civile a far data dalla domanda amministrativa del
13/09/2022.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo CP_1
il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite.
A seguito della disposta integrazione peritale il ctu, dott. , confermava le Persona_1
proprie conclusioni che, tuttavia, per effetto delle osservazioni inoltrate dalla difesa della ricorrente e della ulteriore documentazione medica offerta in comunicazione, provvedeva a modificare nella bozza dell'elaborato trasmessa alle parti affermando un danno alla capacità lavorativa generica pari al 74%; ciononostante, si rendeva necessaria una nuova consulenza tecnica in quanto sopravveniva, medio tempore, il decesso del dott. prima del regolare deposito della relazione finale, così come Per_1
modificata, la quale risultava, dunque, inutilizzabile ai fini della decisione.
Con ordinanza del 12/09/2024, pertanto, veniva nominato altro consulente tecnico d'ufficio nella persona del dott. affinchè provvedesse a nuova Persona_2
consulenza medico-legale tenendo conto delle argomentazioni dedotte da parte ricorrente nel ricorso introduttivo.
All'esito del deposito della disposta rinnovazione della ctu, all'odierna udienza il
Tribunale osserva che:
2 Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato tempestivamente instaurato perché preceduto da tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
***
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che nella fase di opposizione all'ATP la parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU, a pena di inammissibilità.
I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU: al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass.
7341/2004; 2151/2004; 11054/2003) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro Sanitario.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza, che invece si asserisce compromessa, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
3 Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità civile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
Le censure proposte riguardano la valutazione, compiuta dal ctu, delle singole patologie certificate in atti e dell'incidenza delle stesse sulle capacità funzionali e di autosostentamento della ricorrente che, nella tesi attorea, sarebbe erronea.
***
Le censure si reputano fondate.
All'esito della disposta rinnovazione peritale il ctu nominato in questa fase di opposizione ha, infatti, ritenuto che parte ricorrente possedesse il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'assegno di invalidità civile, riconoscendole un grado di invalidità pari al 75% a decorrere dalla domanda amministrativa del 13/09/2021.
Le suddette conclusioni vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto coerenti con l'esame obiettivo, con gli accertamenti eseguiti e con la diagnosi espletata.
Conseguentemente, la opposizione proposta va accolta e riconosciuta la sussistenza del prescritto requisito sanitario nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sono poste, definitivamente, a carico dell le spese di ctu liquidate come da CP_1
separato decreto.
P.Q.M.
4 Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'opposizione; dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie proprie dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/71 a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 13/09/2021; condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano CP_1
in € 2.300,00 per compenso professionale, oltre oneri accessori come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
liquida le spese di ctu con separato decreto.
Napoli, 16/07/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Matilde Dell'Erario
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