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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 741/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4/2025 del 22 gennaio 2025 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “
[...]
, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della Controparte_1
crisi d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 21 febbraio 2205
DA la (c.f.: ), con sede in Castellammare di Stabia, Controparte_1 P.IVA_1
alla via Vico Spagnuolo n° 17, in persona del l.r.p.t. , (c.f.: CP_2
nato a [...] l'[...], rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Antonino Raffone (c.f.: - RECLAMANTE - C.F._2
CONTRO la (c.f.: ), pendente Controparte_3 P.IVA_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al n. 4/2025, in persona del curatore, avv.
, rappresentata e difesa, in virtù di provvedimento autorizzativo Controparte_4
del G.D. del 28 febbraio 2024, dall'avv. Amedeo Iovane (c.f.: C.F._3
- RESISTENTE-
E R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
la VA. (c.f.: ), con sede legale in Nola (Na) alla via Parte_1 P.IVA_2
Anfiteatro Laterizio n° 73, in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra PT
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria Aprea (c.f.: )
[...] C.F._4
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. ha chiesto alla Corte «In via preliminare e in rito: Controparte_5
accogliere la formulata istanza di sospensione della liquidazione giudiziale ex art. 52 D.
Lgs. n. 14/2019; • In via principale e nel merito: accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito e, in particolare, il difetto di notifica nel procedimento di liquidazione giudiziale iscritto al n. RG 133/2024 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata – Sezione Fallimentare e/o comunque la mancata conoscenza di fatto da parte del lrpt della società Sig. della pendenza del ricorso RG Controparte_6
133/2024, in integrale accoglimento del presente reclamo, riformare ed annullare la sentenza n. 4/2025 liquidazione giudiziale n. 4/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di
Torre Annunziata, pubblicata in data 22.01.2025 ed iscritta nel registro delle imprese in data 23.01.2025 e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale della società
C.F./P. Iva , con sede in Castellammare di Controparte_1 P.IVA_1
Stabia alla Via Vico Spagnuolo n° 17, in p.l.r.p.t. già iscritta presso la C.C.I.A.A. di
Napoli, al numero R.E.A. NA-972149; Sin d'ora, in ragione della peculiarità della vicenda, ed in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede, chiede che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti».
II. La Liquidazione giudiziale della ha chiesto che la CP_1 Controparte_1
Corte voglia «in via preliminare rigettare per quanto in atti l'istanza di sospensione della liquidazione ex art. 52 D. Lgs n. 14/2019;
2- nel merito rigettare il proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale per i motivi tutti innanzi indicati che qui devono intendersi per ripetuti e trascritti e perché infondato in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare la sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale n. 4/2025 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 17-22.01.2025 -rep. n. 55/2025 del 22.01.2025-; 3- condannare la
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 2 di 8 Controparte_1 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
reclamante al pagamento dei compensi e delle spese, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge con attribuzione allo Stato nella misura di legge, facendo il Fallimento convenuto ricorso al patrocinio a spese dello Stato per mancanza di Fondi».
III. La ha chiesto che la Corte «voglia così provvedere: A) Parte_3
in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione della liquidazione giudiziale ex art. 52 D.Lgs. 14/2019, in quanto infondata e sfornita di supporti probatori;
B) in via istruttoria, rigettare le avverse richieste in quanto inammissibili ed irrilevanti;
C) nel merito, rigettare l'avverso reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 4/2025 a mezzo della quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della D) condannare parte reclamante alla Controparte_1
refusione di spese e competenze di lite, oltre Spese Generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per Legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 e notificato, a cura della reclamante, il successivo 26 febbraio 2025, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della nonché alla Controparte_1 Controparte_7
(d'ora in poi anche solo o creditrice), la (d'ora in
[...] CP_7 Controparte_1
poi anche solo reclamante o società) ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n.
14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi avverso CP_8
la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base del ricorso presentato in data
8 novembre 2024 dalla dichiaratasi creditrice nei suoi confronti sulla base di due CP_7
cambiali, ciascuna dell'importo di 25.000,00 €, poi protestate per omesso pagamento a mezzo atti per notar dott. , per la somma di € 51.194,97, oltre Persona_1
interessi moratori e spese legali maturati successivamente alla notifica dell'atto di precetto.
Nello specifico, la reclamante, non costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato:
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. Pag. 3 di 8 Parte_4 Controparte_3 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
A) di non avere avuto conoscenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione dinnanzi al Tribunale, giacché il suo amministratore unico, in carica sino al 19 dicembre 2024, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza cautelare n. 139/2024 del 1° luglio 2024, pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminare del Tribunale di Salerno nel procedimento n. RGNR 5838/2022, con obbligo di “non allontanarsi dalla propria residenza sita in Via Giosuè Carducci n. 14 in Gragnano (NA) e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono”, e che, per tale ragione, non aveva potuto avere accesso alla sua posta elettronica certificata, ove era stato notificato - come riportato nella sentenza impugnata - il citato ricorso in data 18 novembre 2024, né aveva potuto avere contatti con la moglie, , Parte_5
con lui non convivente, destinataria delle due notifiche del ricorso, la prima da ella ricevuta come addetta alla ricezione degli atti, effettuata presso la sede legale della società, alla via Vico Spagnuolo 17 in Castellammare di Stabia, e la seconda effettuata presso la residenza del reclamante, alla via Giosuè Carducci n. 14 di Castellammare, da ella ricevuta come moglie del;
CP_2
B) la sussistenza dello stato d'insolvenza della società per l'esistenza di crediti da essa vantati, risultanti dal proprio cassetto fiscale, per oltre due milioni di euro, precisamente per 2.765.094,00 €, relativi agli anni 2023/2024, nonché di altri crediti per circa 199.000,00 €, che avrebbero potuto essere ceduti con conseguenziale pagamento dei propri debiti.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memorie del 15 aprile 2025 si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale della contestando il fatto che l'amministratore Controparte_1
della società non avesse avuto conoscenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui amministrata, sia perché la notifica era stata effettuata sulla posta elettronica certificata della società, come previsto dalla legge, sia perché essa era stata fatta anche tramite ufficiale giudiziario e ricevuta di persona da
, qualificatasi, presso la sede legale della società, come addetto Parte_5
alla ricezione degli atti, e come moglie di , presso la residenza di Controparte_6
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 4 di 8 Controparte_1 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
quest'ultimo. La liquidazione giudiziale ha poi contestato il fatto che la società non fosse insolvente, sia perché vi erano crediti superiori a 30.000,00 €, sia perché - come affermato nella sentenza impugnata - erano stati levati molti protesti per cambiali rilasciate dalla società, sia perché quest'ultima non aveva disponibilità liquide sui propri conti correnti, come emerso in sede di pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo, sia infine perché dal progetto di stato passivo della società erano emersi altri rilevanti crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione per l'importo complessivo di 851.157,64 €, dalla per l'importo Parte_6
complessivo di 321.803,13 €, nonché dall'Inps per l'importo complessivo di 54.456,37
€.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Con memoria del 28 aprile 2025 si è infine costituita in giudizio anche la creditrice che ha contestato il reclamo, chiedendone il rigetto. CP_7
4. All'udienza del 27 maggio 2025, preso atto della desistenza della ad CP_7
opporsi al reclamo, la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
Non può dubitarsi che la notifica alla società del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza sia stata correttamente effettuata, come prescritto dalla legge, presso la posta elettronica certificata della società. Tanto basta a ritenere che essa abbia raggiunto lo scopo prescritto dalla legge.
Né toglie valore a tale notifica il fatto che l'amministratore della società debitrice fosse agli arresti domiciliari a Gragnano, con restrizioni, imposte con ordinanza cautelare dal
Gip di Salerno, consistenti nel non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano o lo assistevano. Difatti, in assenza di prova contraria, nulla impediva a di poter accedere alla posta elettronica certificata della società, né Controparte_6
di delegare qualcun altro ad accedere alla casella pec della società, dal primo amministrata sino al dicembre 2024, per essere poi sostituito da , CP_2
(presumibilmente figlio del primo, come si desume dalla visura camerale aggiornata della società, da cui risulta che quest'ultimo risiede(va) con , Parte_5
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 5 di 8 Controparte_1 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
moglie di , a Castellammare di Stabia, alla via Vico Spagnuolo). Controparte_6
Né va trascurato che la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale sia stato ricevuto anche di persona dalla , che presso la sede Parte_5
legale della società si era qualificata come addetto alla ricezione degli atti, e presso la sua residenza di Castellammare di Stabia, come moglie di . Il che Controparte_6
non esclude che quest'ultima - sebbene non convivente col marito, che era agli arresti domiciliari in un'altra residenza a Gragnano – ancora poteva assistere il marito ed avere contatti con lui, per notiziarlo della notifica dell'atto, ricevuta presso due luoghi diversi.
Insomma, plurimi elementi depongono nel senso che la notifica alla società del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione sia stata correttamente eseguita, e che la società abbia avuto conoscenza degli atti.
Quanto al presupposto oggettivo dell'insolvenza, non è contestato che la CP_1
non ha provveduto al pagamento del credito della e non ha disponibilità liquide CP_7
sui propri conti correnti, come emerso dal verbale di pignoramento negativo presso le banche ove ess ha aperto i propri conti correnti.
Tanto basta per farla ritenere insolvente, cioè incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, a nulla rilevando l'esistenza di crediti da essa ritenuti cedibili a soggetti qualificati per 199.240,00 €, derivanti da sconto superbonus
110 ex art. 119 d.l. 34/2020, giacché ciò non garantisce liquidità, ed in ogni caso, tale importo non è sufficiente a coprire la debitoria erariale di oltre 800.000,00 €, evidenziata dal curatore nel progetto di stato passivo, da lui presentato al G.D. sulla base delle domande di ammissione pervenute dall'Agenzia delle Entrate.
Debiti che peraltro confermano anche che la sia società in possesso dei CP_1
requisiti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, co. 1 lett.
d) n. 3 del c.c.i.i.
6. In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 6 di 8 Controparte_1 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
7. Consegue la condanna della reclamante al pagamento a favore dell'Erario - ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2020 (cd. testo unico delle spese di giustizia), stante l'ammissione della liquidazione giudiziale della al patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato - delle spese di lite che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00
€), in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi, liquidati tenendo conto del valore dell'attività prestata (cioè 1.550,00 € per la fase di studio, 900,00 € per quella introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria, e 1.900,00 € per quella decisoria) e 885,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
Nulla va invece disposto nei rapporti tra la reclamante e la creditrice CP_7
avendo quest'ultima rinunziato ad opporsi al reclamo, sicché la prima non può definirsi soccombente rispetto alla seconda.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 21 febbraio 2025, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 4/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, comunicata in pari data al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere all'Erario le spese del reclamo, che liquida in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi e 885,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 7 di 8 Controparte_1 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
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dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Paolo Celentano
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 8 di 8 Controparte_1 CP_1
+1 Controparte_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore - sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 741/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi da trattarsi in camera di consiglio ed avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 4/2025 del 22 gennaio 2025 con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della “
[...]
, proposto, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. n. 14/2019 (cd. Codice della Controparte_1
crisi d'impresa e dell'insolvenza), con ricorso depositato il 21 febbraio 2205
DA la (c.f.: ), con sede in Castellammare di Stabia, Controparte_1 P.IVA_1
alla via Vico Spagnuolo n° 17, in persona del l.r.p.t. , (c.f.: CP_2
nato a [...] l'[...], rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Antonino Raffone (c.f.: - RECLAMANTE - C.F._2
CONTRO la (c.f.: ), pendente Controparte_3 P.IVA_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al n. 4/2025, in persona del curatore, avv.
, rappresentata e difesa, in virtù di provvedimento autorizzativo Controparte_4
del G.D. del 28 febbraio 2024, dall'avv. Amedeo Iovane (c.f.: C.F._3
- RESISTENTE-
E R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
la VA. (c.f.: ), con sede legale in Nola (Na) alla via Parte_1 P.IVA_2
Anfiteatro Laterizio n° 73, in persona del legale rappresentante p.t., sig.ra PT
, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Maria Aprea (c.f.: )
[...] C.F._4
- RESISTENTE –
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. ha chiesto alla Corte «In via preliminare e in rito: Controparte_5
accogliere la formulata istanza di sospensione della liquidazione giudiziale ex art. 52 D.
Lgs. n. 14/2019; • In via principale e nel merito: accertato e dichiarato tutto quanto dedotto ed eccepito e, in particolare, il difetto di notifica nel procedimento di liquidazione giudiziale iscritto al n. RG 133/2024 innanzi al Tribunale di Torre
Annunziata – Sezione Fallimentare e/o comunque la mancata conoscenza di fatto da parte del lrpt della società Sig. della pendenza del ricorso RG Controparte_6
133/2024, in integrale accoglimento del presente reclamo, riformare ed annullare la sentenza n. 4/2025 liquidazione giudiziale n. 4/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di
Torre Annunziata, pubblicata in data 22.01.2025 ed iscritta nel registro delle imprese in data 23.01.2025 e, per l'effetto, revocare la liquidazione giudiziale della società
C.F./P. Iva , con sede in Castellammare di Controparte_1 P.IVA_1
Stabia alla Via Vico Spagnuolo n° 17, in p.l.r.p.t. già iscritta presso la C.C.I.A.A. di
Napoli, al numero R.E.A. NA-972149; Sin d'ora, in ragione della peculiarità della vicenda, ed in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede, chiede che le spese di lite siano integralmente compensate tra le parti».
II. La Liquidazione giudiziale della ha chiesto che la CP_1 Controparte_1
Corte voglia «in via preliminare rigettare per quanto in atti l'istanza di sospensione della liquidazione ex art. 52 D. Lgs n. 14/2019;
2- nel merito rigettare il proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale per i motivi tutti innanzi indicati che qui devono intendersi per ripetuti e trascritti e perché infondato in fatto ed in diritto e, di conseguenza, confermare la sentenza dichiarativa dell'apertura di liquidazione giudiziale n. 4/2025 emessa dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 17-22.01.2025 -rep. n. 55/2025 del 22.01.2025-; 3- condannare la
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 2 di 8 Controparte_1 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
reclamante al pagamento dei compensi e delle spese, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge con attribuzione allo Stato nella misura di legge, facendo il Fallimento convenuto ricorso al patrocinio a spese dello Stato per mancanza di Fondi».
III. La ha chiesto che la Corte «voglia così provvedere: A) Parte_3
in via preliminare, rigettare l'avversa istanza di sospensione della liquidazione giudiziale ex art. 52 D.Lgs. 14/2019, in quanto infondata e sfornita di supporti probatori;
B) in via istruttoria, rigettare le avverse richieste in quanto inammissibili ed irrilevanti;
C) nel merito, rigettare l'avverso reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni innanzi esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza
n. 4/2025 a mezzo della quale veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale della D) condannare parte reclamante alla Controparte_1
refusione di spese e competenze di lite, oltre Spese Generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per Legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
L E R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Con ricorso depositato il 21 febbraio 2025 e notificato, a cura della reclamante, il successivo 26 febbraio 2025, unitamente al decreto di comparizione, alla liquidazione giudiziale della nonché alla Controparte_1 Controparte_7
(d'ora in poi anche solo o creditrice), la (d'ora in
[...] CP_7 Controparte_1
poi anche solo reclamante o società) ha proposto reclamo ex art. 51 del d.lgs. n.
14/2019 (cd. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in poi avverso CP_8
la sentenza dichiarativa dell'apertura della propria liquidazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata sulla base del ricorso presentato in data
8 novembre 2024 dalla dichiaratasi creditrice nei suoi confronti sulla base di due CP_7
cambiali, ciascuna dell'importo di 25.000,00 €, poi protestate per omesso pagamento a mezzo atti per notar dott. , per la somma di € 51.194,97, oltre Persona_1
interessi moratori e spese legali maturati successivamente alla notifica dell'atto di precetto.
Nello specifico, la reclamante, non costituitasi nel giudizio dinnanzi al Tribunale, ha contestato:
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. Pag. 3 di 8 Parte_4 Controparte_3 CP_1
+1 Controparte_1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
A) di non avere avuto conoscenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione dinnanzi al Tribunale, giacché il suo amministratore unico, in carica sino al 19 dicembre 2024, era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con ordinanza cautelare n. 139/2024 del 1° luglio 2024, pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminare del Tribunale di Salerno nel procedimento n. RGNR 5838/2022, con obbligo di “non allontanarsi dalla propria residenza sita in Via Giosuè Carducci n. 14 in Gragnano (NA) e di non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono”, e che, per tale ragione, non aveva potuto avere accesso alla sua posta elettronica certificata, ove era stato notificato - come riportato nella sentenza impugnata - il citato ricorso in data 18 novembre 2024, né aveva potuto avere contatti con la moglie, , Parte_5
con lui non convivente, destinataria delle due notifiche del ricorso, la prima da ella ricevuta come addetta alla ricezione degli atti, effettuata presso la sede legale della società, alla via Vico Spagnuolo 17 in Castellammare di Stabia, e la seconda effettuata presso la residenza del reclamante, alla via Giosuè Carducci n. 14 di Castellammare, da ella ricevuta come moglie del;
CP_2
B) la sussistenza dello stato d'insolvenza della società per l'esistenza di crediti da essa vantati, risultanti dal proprio cassetto fiscale, per oltre due milioni di euro, precisamente per 2.765.094,00 €, relativi agli anni 2023/2024, nonché di altri crediti per circa 199.000,00 €, che avrebbero potuto essere ceduti con conseguenziale pagamento dei propri debiti.
Ha concluso come in epigrafe.
2. Con memorie del 15 aprile 2025 si è costituita in giudizio la liquidazione giudiziale della contestando il fatto che l'amministratore Controparte_1
della società non avesse avuto conoscenza del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società da lui amministrata, sia perché la notifica era stata effettuata sulla posta elettronica certificata della società, come previsto dalla legge, sia perché essa era stata fatta anche tramite ufficiale giudiziario e ricevuta di persona da
, qualificatasi, presso la sede legale della società, come addetto Parte_5
alla ricezione degli atti, e come moglie di , presso la residenza di Controparte_6
n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 4 di 8 Controparte_1 CP_1
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(già Prima sezione civile bis)
quest'ultimo. La liquidazione giudiziale ha poi contestato il fatto che la società non fosse insolvente, sia perché vi erano crediti superiori a 30.000,00 €, sia perché - come affermato nella sentenza impugnata - erano stati levati molti protesti per cambiali rilasciate dalla società, sia perché quest'ultima non aveva disponibilità liquide sui propri conti correnti, come emerso in sede di pignoramento presso terzi, conclusosi con esito negativo, sia infine perché dal progetto di stato passivo della società erano emersi altri rilevanti crediti vantati dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione per l'importo complessivo di 851.157,64 €, dalla per l'importo Parte_6
complessivo di 321.803,13 €, nonché dall'Inps per l'importo complessivo di 54.456,37
€.
Ha concluso come in epigrafe.
3. Con memoria del 28 aprile 2025 si è infine costituita in giudizio anche la creditrice che ha contestato il reclamo, chiedendone il rigetto. CP_7
4. All'udienza del 27 maggio 2025, preso atto della desistenza della ad CP_7
opporsi al reclamo, la Corte si è riservata la decisione.
5. Il reclamo va rigettato per i seguenti motivi.
Non può dubitarsi che la notifica alla società del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di fissazione dell'udienza sia stata correttamente effettuata, come prescritto dalla legge, presso la posta elettronica certificata della società. Tanto basta a ritenere che essa abbia raggiunto lo scopo prescritto dalla legge.
Né toglie valore a tale notifica il fatto che l'amministratore della società debitrice fosse agli arresti domiciliari a Gragnano, con restrizioni, imposte con ordinanza cautelare dal
Gip di Salerno, consistenti nel non comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitavano o lo assistevano. Difatti, in assenza di prova contraria, nulla impediva a di poter accedere alla posta elettronica certificata della società, né Controparte_6
di delegare qualcun altro ad accedere alla casella pec della società, dal primo amministrata sino al dicembre 2024, per essere poi sostituito da , CP_2
(presumibilmente figlio del primo, come si desume dalla visura camerale aggiornata della società, da cui risulta che quest'ultimo risiede(va) con , Parte_5
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moglie di , a Castellammare di Stabia, alla via Vico Spagnuolo). Controparte_6
Né va trascurato che la notifica del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale sia stato ricevuto anche di persona dalla , che presso la sede Parte_5
legale della società si era qualificata come addetto alla ricezione degli atti, e presso la sua residenza di Castellammare di Stabia, come moglie di . Il che Controparte_6
non esclude che quest'ultima - sebbene non convivente col marito, che era agli arresti domiciliari in un'altra residenza a Gragnano – ancora poteva assistere il marito ed avere contatti con lui, per notiziarlo della notifica dell'atto, ricevuta presso due luoghi diversi.
Insomma, plurimi elementi depongono nel senso che la notifica alla società del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di comparizione sia stata correttamente eseguita, e che la società abbia avuto conoscenza degli atti.
Quanto al presupposto oggettivo dell'insolvenza, non è contestato che la CP_1
non ha provveduto al pagamento del credito della e non ha disponibilità liquide CP_7
sui propri conti correnti, come emerso dal verbale di pignoramento negativo presso le banche ove ess ha aperto i propri conti correnti.
Tanto basta per farla ritenere insolvente, cioè incapace di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, a nulla rilevando l'esistenza di crediti da essa ritenuti cedibili a soggetti qualificati per 199.240,00 €, derivanti da sconto superbonus
110 ex art. 119 d.l. 34/2020, giacché ciò non garantisce liquidità, ed in ogni caso, tale importo non è sufficiente a coprire la debitoria erariale di oltre 800.000,00 €, evidenziata dal curatore nel progetto di stato passivo, da lui presentato al G.D. sulla base delle domande di ammissione pervenute dall'Agenzia delle Entrate.
Debiti che peraltro confermano anche che la sia società in possesso dei CP_1
requisiti soggettivi per l'apertura della liquidazione giudiziale di cui all'art. 2, co. 1 lett.
d) n. 3 del c.c.i.i.
6. In definitiva, il reclamo va rigettato e va confermata la sentenza impugnata che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
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7. Consegue la condanna della reclamante al pagamento a favore dell'Erario - ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2020 (cd. testo unico delle spese di giustizia), stante l'ammissione della liquidazione giudiziale della al patrocinio Controparte_1
a spese dello Stato - delle spese di lite che si liquidano, in assenza di nota spese, sulla base del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto dei valori risultanti dalla tabella 12 allegata al citato decreto (richiamata dall'art. 4, co. 10 sexies dello stesso), per le cause di valore indeterminato (da 26.000,01 € a 52.000,00
€), in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi, liquidati tenendo conto del valore dell'attività prestata (cioè 1.550,00 € per la fase di studio, 900,00 € per quella introduttiva, 1.600,00 € per quella di trattazione/istruttoria, e 1.900,00 € per quella decisoria) e 885,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori.
Nulla va invece disposto nei rapporti tra la reclamante e la creditrice CP_7
avendo quest'ultima rinunziato ad opporsi al reclamo, sicché la prima non può definirsi soccombente rispetto alla seconda.
8. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla
[...]
con ricorso depositato il 21 febbraio 2025, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Torre Annunziata n. 4/2025, pubblicata il 22 gennaio 2025, comunicata in pari data al debitore, con la quale è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della Controparte_1
A) rigetta il reclamo, e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la società reclamante a rifondere all'Erario le spese del reclamo, che liquida in complessivi 6.785,00 €, di cui 5.900,00 € per compensi e 885,00 € per spese generali, oltre eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza n. 741/2025 R.G.A.C.C.. c. Liquidazione giudiziale della Pag. 7 di 8 Controparte_1 CP_1
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dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo dalla stessa proposto.
Così deciso in Napoli, il 27 maggio 2025.
Il Consigliere relatore
Il Presidente
Giuseppa D'Inverno
Paolo Celentano
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