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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3870/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.3.2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Lara Zucchini presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a nato a [...] il [...] cittadino: italiano codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con l'avv. Luca Caldara presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ostuni (BA), il 21 agosto 2004
(trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ostuni (anno 2004 n. 78, Parte II serie A) e nei Registri dello stato civile del Comune di Milano (anno 2004 n. 683, P. II Serie B)
In regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli: (c.f.: ), nata a [...] il [...], cittadina italiana Persona_1 C.F._3
(c.f.: ), nato a [...] il [...], cittadino Parte_3 C.F._4 italiano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49-51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
b) ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c) disporre l'affido condiviso del figlio minore, sig. , ad entrambi i genitori i quali, Parte_3 pertanto, assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore importanza e significato per il minore quali, esemplificando, quelle relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto anche conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni di quello, con collocazione presso la madre, sig.ra nell'abitazione sita in Milano, Via Luigi Parte_1
Mengoni n. 11.
Il padre terrà con sé il figlio minore secondo il seguente calendario:
▪ un fine settimana alternato dalle ore 20.00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica;
▪ il sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00 nei fine settimana di competenza della madre;
▪ quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi con la sig.ra preventivamente entro il 31 maggio di ogni anno;
Parte_1
▪ i giorni di Natale, S. Stefano, Pasqua e lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività alternandosi, di anno in anno, con la madre.
I genitori, comunque, si riservano, tenuto conto delle specifiche esigenze lavorative di ciascuno e, soprattutto, del preminente interesse del figlio, di concordare modalità diverse di frequentazione del minore. Inoltre, i genitori, par favorire il mantenimento dei rapporti sani e continuativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, si accorderanno volta per volta anche per acconsentire al figlio di partecipare all'eventuale festa di compleanno degli zii e dei nonni materni o paterni;
d) per effetto del collocamento del minore, assegnare la casa coniugale sita in Milano, via Luigi
Mengoni n. 11, così catastalmente identificata: Milano, foglio 502, particella 67, sub. 25, categoria A/2, classe 8, vani 6,5, in comproprietà tra i ricorrenti, unitamente ai box, così catastalmente identificati: Milano, foglio 502, particella 67, sub. 321, categoria C/6, classe 7, metri quadri 14 e Milano, foglio 502, particella 67, sub. 263, categoria C/6, classe 7, metri quadri 16, alla sig.ra che vi abiterà assieme ai figli;
Parte_1
e) stabilire che il mobilio presente nella casa coniugale rimarrà nella disponibilità della sig.ra la quale dovrà averne cura secondo i criteri di diligenza previsti dalla legge;
Parte_1
f) disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra un contributo Parte_2 Parte_1 mensile per il mantenimento dei figli pari ad € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), da versarsi tramite bonifico bancario, entro il giorno 20 di ogni mese, presso conto corrente n.
1000/00007491 acceso presso Banca Intesa Sanpaolo, somma rivalutabile annualmente come per legge. Le parti si danno reciprocamente atto che nella determinazione del contributo mensile si è tenuto conto del pagamento ulteriore da parte del sig. di una polizza sanitaria Pt_2 assicurativa in favore dei figli il cui costo ammonta mensilmente ad € 80,18 (€ 40,09 per ciascuno figlio), nonché del pagamento di spese per la telefonia mobile dei figli di € 20,00. Spese che, pertanto, concorrono nella determinazione del contributo mensile paterno in favore della prole;
g) disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 100% dalla sig.ra Parte_1
h) disporre che le spese straordinarie siano sostenute nella misura del 50% per ciascuno dei genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
i) disporre che la sig.ra tenga con sé, per il benessere dell'animale domestico e dei Parte_1 figli che ne sono molto affezionati, il cane di proprietà del sig. e si occupi Pt_2 Parte_2 della sua alimentazione e cura. Il sig. potrà, avvisando dodici ore in Parte_2 anticipo la sig.ra prelevare il cane e tenerlo con sé nei giorni festivi durante l'orario Pt_1 diurno;
j) disporre che il sig. possa utilizzare dalle ore 7.30 alle ore 19.00 di ogni Parte_2 giorno, preavvisando la sig.ra almeno dodici ore in anticipo, il box così Parte_1 catastalmente identificato: Milano, foglio 502, particella 67, sub. 263, categoria C/6, classe 7, metri quadri 16. In caso di preavviso la sig.ra dovrà attivarsi per liberare il box da Pt_1 qualsivoglia impedimento e permetterne l'utilizzo al sig. . La sig.ra inoltre, Pt_2 Parte_1 autorizza, sin d'ora, il sig. a mantenere in deposito i beni ed effetti personali attualmente Pt_2 ricoverati nella cantina di pertinenza della casa coniugale, fino a quando egli non avrà reperito altra idonea collocazione, fatte salve sopravvenute esigenze dei familiari, e, pertanto, a trattenere una copia delle chiavi per accedervi;
k) disporre che le spese maturate dal 01 dicembre 2024 sia per la manutenzione ordinaria che quelle condominiali spettanti di norma al locatario degli immobili assegnati alla sig.ra Pt_1 saranno a carico di quest'ultima mentre quelle straordinarie e quelle condominiali
[...] spettanti di norma al proprietario saranno a carico degli intestatari al 50% ciascuno;
l) le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti propri e del figlio minore;
m) essendo i coniugi economicamente autonomi e titolari di redditi pressoché analoghi, nessun assegno di mantenimento è dovuto dall'uno all'altro all'uopo rinunciandovi entrambi espressamente;
n) dichiarare compensate le spese legali.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
Le parti hanno, infine, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
(c.f.: ) che hanno contratto matrimonio in Parte_2 C.F._2
Ostuni (BA) in data 21 agosto 2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di procedura al efinitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
6) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa su ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 30.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG