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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/11/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 1242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AL, in data 14/11/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1242/2024 RGL, promossa da
, c.f. ass. avv. IC TA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. e CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 esponeva di aver lavorato come Parte_1 docente in forza di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa. ss. dal 2020/2021 al 2022/2023, senza percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 1.500,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 In secondo luogo, la ricorrente esponeva di aver lavorato come docente in forza di contratti a tempo determinato durante gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 con contratti di supplenza fino al termine delle attività scolastiche (30.6), duolendosi che, durante tali aa. ss., non aveva goduto delle ferie maturate e delle festività soppresse e che non le era stata corrisposta alcuna indennità sostitutiva.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione in ordine alla CP_1 fruizione del bonus relativo alla carta docente, atteso che, secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
In secondo luogo, il resistente evidenziava che le ferie spettanti potevano essere CP_1 monetizzate solo previa detrazione dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, secondo i calendari scolastici regionali di cui all'art. 1, comma 54, L. n. 228/2012, compresi i sabati.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
***
La domanda in ordine al bonus carta docenti è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
2 definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di
3 ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2020/2021 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno per un orario full time mentre per l'a.s. 2021/2022 ha concluso un contratto di supplenza annuale per un orario full time. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
In ordine, invece, all'anno scolastico 2022/2023 per il quale la ricorrente è stata destinataria di due contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche part time per 7 ore settimanali, la domanda non può trovare alcun accoglimento. Come sancito dalle pronunce della Corte di
Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa C-268/24, l'esclusione della docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a
4 una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Nel caso di specie, la prestazione resa dalla ricorrente per l'a.s. di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'orario di lavoro complessivo della ricorrente era pari a 7 ore settimanali. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus mentre nel caso di specie la domanda della ricorrente deve essere respinta.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai
5 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
***
In ordine alla seconda domanda avanzata da parte ricorrente va richiamata la sentenza della
CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, secondo cui è contraria al diritto dell'Unione, ed in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5 comma 8
d.l. n. 95/2012 che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro non abbia tenuto un comportamento idoneo a consentire al lavoratore di fruirne, e la sentenza n.
16715/24 della Corte di Cassazione che ha affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
L'applicazione di tali principi presuppone una specifica situazione di fatto e di diritto e cioè, da un lato, che il lavoratore non abbia fruito di tutti i giorni di ferie maturati risultando così titolare, alla cessazione del rapporto, del diritto all'indennità sostitutiva corrispondente e, dall'altro, l'esistenza di un divieto normativo di monetizzazione delle ferie non fruite che determini l'estinzione del diritto all'indennità sostitutiva maturata.
Ciò è di tutta evidenza nella lettura della citata sentenza del 18 gennaio 2024 causa C-218/22, relativa ad una vicenda italiana in cui pacificamente un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n.
6 95/2012.
È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma.
Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione.
Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere.
La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024).
L'ipotesi a cui fa riferimento la Corte di Cassazione è chiaramente quella in cui il lavoratore rivendica l'indennità sostitutiva delle ferie per un periodo pari almeno ad un anno – in tale contesto, fino a prova contraria, si deve presumere che il datore di lavoro abbia assolto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie - ma può essere estesa anche a periodi di lavoro di durata inferiore ogniqualvolta, all'interno degli stessi, siano individuabili giorni specificamente destinati alla fruizione delle ferie, come ad esempio i periodi di chiusura dell'azienda a tale scopo.
Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente,
a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (entrato in vigore l'1
7 gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione ad esempio nella sentenza n.
14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL
2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente
a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a
8 termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal
1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie.
Il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte
Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con
9 eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Ciò è stato già chiarito dalla Corte di Cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, utilizzata dall'art. 19 CCNL
2006/2009.
La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”,
l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta
10 se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”; il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle
11 considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del
CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente
12 quando e dove preferisce. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per
i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della
13 didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche,ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, non contengono affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al
2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni g i à s u esposte, non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame,
14 deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
E ciò costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente
a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss.
Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia
15 lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni;
tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
Alla luce dei principi sopra illustrati il ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal e non oggetto di CP_1
specifica contestazione dal parte del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione dal parte del ricorrente), con applicazione CP_1 dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal . CP_1
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova di aver lavorato - e, per il vero, non l'ha neanche allegato. La domanda risulta pertanto fondata e va accolta soltanto in relazione ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio sia i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, sia i giorni di ferie goduti su domanda.
Parte ricorrente con le note cartolari depositate in data 31 ottobre 2025 ha riconosciuto come contabilmente esatto il conteggio della relativa indennità inserito dal nella sua memoria e CP_1
dunque, sulla scorta del medesimo, il stesso va condannato al pagamento della somma di CP_1
€ 143,20 a cui, dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili, devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. che parte ricorrente ha correttamente limitato ai soli interessi legali in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo con la rivalutazione monetaria.
16 Da ultimo va evidenziato come l'eccezione di prescrizione annuale sollevata da parte resistente sia infondata in quanto la Suprema Corte con la ordinanza n. 9009 del 04/04/2024 ha affermato la natura mista e non già prettamente retributiva dell'indennità di che trattasi: In particolare, è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio
2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre 2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene
(il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento
l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Tale pronuncia nell'affermare la natura mista dell'indennità di che trattasi si pone in perfetta continuità ed armonia con i precedenti della Suprema Corte (da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 10/02/2020:
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.). D'altro canto tale sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e non partecipa della natura di prestazione periodica di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente non è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore delle domande di parte ricorrente parzialmente accolte per € 1.143,20), valori minimi in ragione della natura documentale
17 della controversia e della non complessità giuridica delle questioni trattate nonché della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento, in € 1.314,00 per compenso professionale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto
2) Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
3) Rigetta la domanda di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_1 per l'a.s. 2022/2023;
4) Condanna il a pagare a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 143,20 oltre interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
5) Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 49,00 per esborsi in € 1.314, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to
IC TA.
Ivrea, 14 novembre 2025
Il Giudice
Meri AL
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Meri AL, in data 14/11/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1242/2024 RGL, promossa da
, c.f. ass. avv. IC TA Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. ex art. 417 bis Controparte_1 P.IVA_1
c.p.c. dott. e CP_2 Controparte_3
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 esponeva di aver lavorato come Parte_1 docente in forza di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività didattiche negli aa. ss. dal 2020/2021 al 2022/2023, senza percepire la cd. carta del docente, riservata la solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del a corrisponderle l'importo CP_1 nominale complessivo di € 1.500,00 oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
1 In secondo luogo, la ricorrente esponeva di aver lavorato come docente in forza di contratti a tempo determinato durante gli aa.ss. 2020/2021 e 2022/2023 con contratti di supplenza fino al termine delle attività scolastiche (30.6), duolendosi che, durante tali aa. ss., non aveva goduto delle ferie maturate e delle festività soppresse e che non le era stata corrisposta alcuna indennità sostitutiva.
Il resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione in ordine alla CP_1 fruizione del bonus relativo alla carta docente, atteso che, secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
In secondo luogo, il resistente evidenziava che le ferie spettanti potevano essere CP_1 monetizzate solo previa detrazione dei giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, secondo i calendari scolastici regionali di cui all'art. 1, comma 54, L. n. 228/2012, compresi i sabati.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
***
La domanda in ordine al bonus carta docenti è parzialmente fondata, nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_4
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
2 definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5 organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Al fine di dare concreta attuazione alla normativa primaria sopra riportata è stato, poi, emanato il
D.P.C.M. 23 settembre 2015. L'art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, prevede che: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una
Carta, che é nominativa, personale e con trasferibile. (…)
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1 (…)
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
La normativa sopra riportata, dunque, è chiara nell'escludere i docenti con contratto a termine dall'emolumento in questione. Tuttavia, la prevista esclusione si pone in contrasto con la clausola 4, punto 1, e con la clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che sancisce il principio di parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, così come riconosciuto dalla Corte di Giustizia con l'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21, resa a seguito di rinvio pregiudiziale nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima questione giuridica posta all'attenzione di questo giudice.
La Corte di Giustizia, dopo aver ricordato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (pt. 29) ha ritenuto che l'indennità in questione rientrasse tra le condizioni di impiego e che, conseguentemente, fosse illegittima l'esclusione della ricorrente del procedimento principale dal novero dei beneficiari della stessa atteso che, sulla base degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la sua situazione era pienamente comparabile a quella dei docenti di
3 ruolo cui la carta era stata riconosciuta e considerato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro (…) non può (…) costituire di per sé una ragione oggettiva”.
La Corte ha, quindi, concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di CP_1 tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Da ultimo la questione è stata affrontata dalla corte di Cassazione in sede di rinvio ex art. 363 bis c.p.c..
La corte, dopo aver sottolineato la connessione esistente tra la misura di sostegno alla formazione per cui è causa e la durata annuale dell'attività di docenza, ha concluso nel senso che “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999” (Cass. 29961/2023).
Nel caso di specie la ricorrente nell'a.s. 2020/2021 ha concluso un contratto di supplenza con scadenza al 30 giugno per un orario full time mentre per l'a.s. 2021/2022 ha concluso un contratto di supplenza annuale per un orario full time. Nessun dubbio, dunque, può esservi in relazione alla spettanza del diritto per tali annualità.
In ordine, invece, all'anno scolastico 2022/2023 per il quale la ricorrente è stata destinataria di due contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche part time per 7 ore settimanali, la domanda non può trovare alcun accoglimento. Come sancito dalle pronunce della Corte di
Giustizia, già sopra richiamate, e da ultimo nella causa C-268/24, l'esclusione della docente dal bonus della carta docente contrasta con la normativa europea solo in assenza di «ragioni oggettive», ovvero da una differenza di trattamento giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a
4 una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Nel caso di specie, la prestazione resa dalla ricorrente per l'a.s. di che trattasi non è paragonabile a quella dei docenti a tempo indeterminato. Infatti, nel caso dei docenti di ruolo il part time settimanale, nelle sue varianti orizzontale (meno ore tutti i giorni) e verticale (lavoro solo su alcuni giorni), si tara sull'intero anno scolastico e rientra comunque nel concetto di didattica “annua”, per cui non vi sono ragioni per negare il beneficio ai docenti precari che allo stesso modo abbiano svolto un servizio “annuale”. Conseguentemente, poiché il bonus oggetto di causa è riconosciuto dall'amministrazione anche ai docenti di ruolo in servizio part time, lo svolgimento da parte del ricorrente di un orario inferiore a quello pieno non costituisce di per sé un ostacolo all'accoglimento della domanda. Ai sensi dell'art. 39, co. 4 CCNL Scuola 2007 e dell'art.
4.1 OM 55/1998, tuttavia, la possibilità di lavoro part-time può essere concessa agli assunti a tempo indeterminato per non meno del 50% dell'orario complessivo di lavoro. Il docente in ruolo, dunque, beneficia del bonus lavorando un minimo di ore pari alla metà dell'orario pieno, mentre i contratti a tempo determinato possono essere stipulati anche per un orario inferiore, come avvenuto nel caso di specie, in cui l'orario di lavoro complessivo della ricorrente era pari a 7 ore settimanali. Si ritiene, conseguentemente, che solo l'insegnante assunto con contratto a termine che di fatto abbia prestato servizio per un numero almeno pari al minimo autorizzabile a titolo di part time per i docenti di ruolo si trovi in una situazione comparabile con quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e debba vedersi riconosciuto il bonus mentre nel caso di specie la domanda della ricorrente deve essere respinta.
In ragione di quanto sopra esposto deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato per gli aa.ss. 2020/2021 e
2021/2022.
Gli importi, inoltre, devono essere maggiorati degli interessi legali atteso (e dell'eventuale ulteriore somma data dalla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi) che le modalità mediante cui viene corrisposto l'emolumento in questione non fa venir meno la natura di obbligazione pecuniaria, con la conseguente maturazione degli interessi.
D'altra parte la stessa corte di cassazione, nell'enunciare i principi di diritto applicati nella presente fattispecie ha chiarito che “ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai
5 sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. 29961/2023).
***
In ordine alla seconda domanda avanzata da parte ricorrente va richiamata la sentenza della
CGUE del 18 gennaio 2024 nella causa C-218/22, secondo cui è contraria al diritto dell'Unione, ed in particolare all'art. 7 paragrafo 1 direttiva n. 2003/88, una norma quale l'art. 5 comma 8
d.l. n. 95/2012 che preveda la perdita del diritto all'indennità sostitutiva dei giorni di ferie non goduti per effetto della cessazione del rapporto di lavoro anche quando il datore di lavoro non abbia tenuto un comportamento idoneo a consentire al lavoratore di fruirne, e la sentenza n.
16715/24 della Corte di Cassazione che ha affermato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7,par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
L'applicazione di tali principi presuppone una specifica situazione di fatto e di diritto e cioè, da un lato, che il lavoratore non abbia fruito di tutti i giorni di ferie maturati risultando così titolare, alla cessazione del rapporto, del diritto all'indennità sostitutiva corrispondente e, dall'altro, l'esistenza di un divieto normativo di monetizzazione delle ferie non fruite che determini l'estinzione del diritto all'indennità sostitutiva maturata.
Ciò è di tutta evidenza nella lettura della citata sentenza del 18 gennaio 2024 causa C-218/22, relativa ad una vicenda italiana in cui pacificamente un dipendente pubblico a tempo indeterminato, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non aveva goduto di tutte le ferie maturate nel corso del medesimo, ma l'indennità sostitutiva delle stesse gli veniva negata in applicazione del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5 comma 8 d.l. n.
6 95/2012.
È soltanto in questo contesto che il mancato assolvimento dell'obbligo di avvisare il lavoratore delle ferie residue ancora da godere ed invitarlo a fruirne - posto a carico del datore di lavoro dalla direttiva, così come interpretata dalla CGUE - produce l'effetto di impedire la perdita del diritto all'indennità sostitutiva prevista dalla norma.
Ebbene, nel caso di specie non sussiste nessuno di tali due presupposti di applicabilità dei principi in questione.
Per i docenti a termine fino al 30 giugno come parte ricorrente, innanzi tutto, il divieto di monetizzazione preso in esame dalla CGUE non opera: laddove stabilisce che “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”, infatti, l'ultimo comma dell'art. 5 comma 8 autorizza espressamente la monetizzazione delle ferie che il docente con un rapporto a termine che non comprendeva il periodo estivo non abbia potuto godere.
La giurisprudenza di legittimità è del tutto consolidata nell'affermare che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinate, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento oppure di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto”. (così ad es., di recente, Cass. n. 15258/ 2024).
L'ipotesi a cui fa riferimento la Corte di Cassazione è chiaramente quella in cui il lavoratore rivendica l'indennità sostitutiva delle ferie per un periodo pari almeno ad un anno – in tale contesto, fino a prova contraria, si deve presumere che il datore di lavoro abbia assolto al suo obbligo di consentire la fruizione delle ferie - ma può essere estesa anche a periodi di lavoro di durata inferiore ogniqualvolta, all'interno degli stessi, siano individuabili giorni specificamente destinati alla fruizione delle ferie, come ad esempio i periodi di chiusura dell'azienda a tale scopo.
Per gli anni scolastici dedotti in giudizio la disciplina delle ferie dell'intero personale docente,
a termine e di ruolo, è racchiusa nell'articolo 1 comma 54 legge n. 228/2012 (entrato in vigore l'1
7 gennaio 2013 ma, come chiarito dalla Corte di Cassazione ad esempio nella sentenza n.
14268/2022, applicabile soltanto a partire dall'anno scolastico 2013/2014), il quale prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie
è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Una regola simile era prevista, in precedenza, per il solo personale di ruolo: l'art. 13 del CCNL
2006/2009, infatti, prevedeva al comma 9 “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Il regime previsto dal CCNL 2006/2009 era invece nettamente diverso per i docenti a termine, per i quali l'articolo 19 comma 2 stabiliva che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente
a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Occupandosi di individuare il regime applicabile ai docenti a termine per l'a.s. 2012/2013, nella citata sentenza n. 14268/2022 (ed in altre successive, anch'esse relative all'a.s. 2012/2013, come la n. 13440/2024, 13447/2024 e 15415/2024), la Corte di Cassazione si è soffermata, da un lato, sul regime di cui all'art. 19 e sulla sua differenza con quello dettato dall'art. 13 per il personale di ruolo e, dall'altro, sul rapporto tra detta disciplina contrattuale e quella normativa successiva dettata dall'art. 1 comma 54.
Sotto il primo profilo, la Corte ha affermato che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola— come fissati dal calendario regionale— dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a
8 termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Sotto il secondo profilo, la Corte ha affermato che l'art. 1 comma 54 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”, ha sottolineato la previsione di cui al comma 56 all'art. 1, secondo il quale “Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal
1° settembre 2013”, e poi, nonostante l'art. 1 comma 54 fosse in vigore già dall'1 gennaio 2013, ha ritenuto ancora applicabile il regime di cui all'art. 19 per l'anno scolastico 2012/2013 proprio perché “La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta, tuttavia, soltanto dall'1 settembre 2013”.
Da tali chiare precisazioni derivano alcuni punti fermi fondamentali per la presente decisione: la previsione dell'art. 19 del CCNL Scuola 2006/2009, più favorevole per il docente, è chiaramente contrastante con quella dell'art 1 comma 54 e, a partire dall'1 settembre 2013, non è più applicabile;
la disciplina applicabile agli anni scolastici dedotti in giudizio, che sono successivi al 2012/2013, è dunque costituita unicamente dall'art. 1 comma 54; essendo il regime previsto dall'art. 19 radicalmente diverso da quello di cui all'art. 1 comma 54, quanto affermato dalla Corte di Cassazione in merito alla previsione contrattuale (riportato al punto 20) non è applicabile nel caso di specie.
Il riferimento dell'art. 1 comma 54, ai “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” rende opportuno chiarire il contenuto specifico di detta espressione, anche in relazione ad altre utilizzate dalla normativa precedente.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative relative alla determinazione del calendario scolastico attribuite alla Regione dall'art. 138 comma 1 lett. d) del d.lvo n. 112 /1998, ogni anno le Giunte
Regionali emanano apposita delibera in cui, nel rispetto di varie indicazioni normative tra cui quella contenuta nell'art. 74 d.lvo n. 297/1994, individuano la data di inizio e di termine delle lezioni nonché i periodi di sospensione delle stesse, che sono collocati principalmente in concomitanza delle festività nazionali obbligatorie definite dal Ministero.
L'art. 74 citato, per quanto qui interessa, stabilisce “
1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto.
2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con
9 eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”.
Sulla scorta di tali previsioni, dunque, è possibile distinguere vari periodi rilevanti nella vita lavorativa del docente: l'”anno scolastico”, che va dall'1 settembre al 31 agosto;
il periodo in cui si svolgono le “attività didattiche”, che va dall'1 settembre al 30 giugno;
il periodo di sospensione delle attività didattiche, che va dall'1 luglio (salvo il protrarsi degli esami di maturità) al 31 agosto;
il periodo delle “lezioni”, che va dalla data di inizio a quella del termine delle stesse scelte annualmente dalla Giunta Regionale (di solito, rispettivamente, tra il 10 e il 15 settembre e tra il 10 e il 15 giugno); i giorni di “sospensione delle lezioni” stabiliti annualmente dalla Giunta
Regionale, solitamente a raccordare tra loro le festività di Natale, Capodanno ed Epifania, nei giorni di carnevale, nei giorni intorno a Pasqua e in prossimità di altre festività, per creare eventuali “ponti” con le domeniche o altre festività.
È soltanto a questi ultimi giorni che fa inequivoco riferimento l'art. 1 comma 54 laddove, nel disciplinare la fruizione delle ferie per tutto il personale docente, di ruolo e a termine, stabilisce che esso fruisce delle ferie “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Ciò è stato già chiarito dalla Corte di Cassazione con riguardo all'espressione equivalente “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”, utilizzata dall'art. 19 CCNL
2006/2009.
La destinazione dei giorni di sospensione delle lezioni a ferie per il personale docente emerge in modo piano dal tenore letterale della norma in questione e trova conferma nel raffronto con la disciplina precedente. La scelta dell'indicativo presente “fruisce” - tempo e modo tipicamente utilizzati a livello normativo per descrivere una situazione già compiutamente definita dal legislatore che, in assenza di ulteriori locuzioni verbali in tal senso, non lascia margini di scelta a chi deve darvi attuazione - esprime già di per sé il chiaro intento del legislatore del 2012 di dare un'indicazione inequivoca in ordine al fatto che, nei giorni di sospensione delle lezioni, la regola è il godimento delle ferie.
Come ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14268/2022 laddove afferma che il legislatore del 2012 ha introdotto “una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'articolo 13, comma nove, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine”,
l'art. 1 comma 54 ha innovato rispetto al precedente regime contrattuale: ha scartato il regime diversificato previsto dall'art. 19 – il quale rimetteva espressamente ai docenti a termine la scelta
10 se fruire o meno di ferie nei giorni di sospensione delle lezioni – ed ha adottato per tutti i docenti, di ruolo e a termine, un regime unico, simile (ma non identico) a quello che l'art. 13 del CCNL riservava ai soli docenti di ruolo in cui, come risulta dall'inequivoca espressione
“Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche” e come ritenuto dalla medesima sentenza citata, il docente aveva l'obbligo di fruire le ferie in detto periodo.
Il raffronto della disciplina di cui all'art. 1 comma 54 con quella prevista dall'art. 13 - su cui è stata “modellata” – consente di cogliere anche la differenza tra di esse e chiarire un aspetto essenziale per la decisione della causa, quello relativo alla rilevanza o meno della mancanza, negli a.s. dedotti in giudizio, di richieste di fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni. Il comma 54, laddove stabilisce che il docente “fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali”, non subordina la fruizione ad una domanda, né comunque la menziona in qualche modo e questo è già un argomento significativo per escludere che, per fruire delle ferie nel periodo in questione, sia necessaria una domanda. La scelta è del tutto coerente con il fatto che i giorni di sospensione delle lezioni sono già stati destinati a ferie per il personale docente dallo stesso legislatore, il che rende del tutto superflua in relazione ad essi l'attivazione del tradizionale meccanismo della presentazione della domanda di ferie e della sua accettazione, che servono invece quando la collocazione di esse sia rimessa all'accordo delle parti del rapporto di lavoro. In un tale contesto, in effetti, la presentazione della domanda non ha alcuna utilità e diventa un mero adempimento formale, ripetitivo di ciò che già la norma prevede, come tale del tutto inutile ed anzi fonte di sterile impegno di tempo per docenti e dirigenti. Ben diversa era la situazione nel vigore dell'art. 13, il quale stabiliva che “Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche”; il periodo in questione va dall'1 luglio al 31 agosto e dunque, pur mettendo in conto che per alcuni docenti il protrarsi degli esami di maturità lo possa ridurre, si tratta comunque di un arco temporale ampiamente superiore ai giorni annuali di ferie. In questo caso è evidente che la collocazione al suo interno dei giorni di ferie deve essere rimessa alla scelta del docente, da esercitarsi necessariamente tramite apposita richiesta al dirigente scolastico, ed infatti, per imporne la fruizione in detto arco temporale, l'art. 13 usava l'espressione “devono essere fruite”. L'art. 1 comma 54 ha invece potuto utilizzare la diversa espressione “fruisce” perché destina alle ferie un numero di giorni che, si aggira mediamente tra 18 e 21 e, dunque, è comunque inferiore a quelli annualmente spettanti per ferie.
In estrema sintesi, a parere di questa giudice, la conclusione che si può e deve trarre dalle
11 considerazioni che precedono è la seguente: il regime delle ferie applicabile ratione temporis al caso di specie contiene la specifica destinazione a ferie dei giorni di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico regionale tra il primo e l'ultimo giorno delle lezioni e ciò è di per sé sufficiente ad esonerare i docenti dall'obbligo di svolgere la prestazione lavorativa ed autorizza i dirigenti a considerarli in ferie senza necessità che venga presentata apposita richiesta.
Per contestualizzare le considerazioni sinora svolte e fugare alcuni possibili dubbi, è opportuno analizzare brevemente la situazione degli altri periodi dell'anno scolastico e in particolare, per quanto interessa i docenti con contratto sino al 30 giugno come parte ricorrente, dei giorni non dedicati alle lezioni compresi nel periodo dall'1 settembre al 30 giugno destinato dall'art. 74 d.lvo n. 297/1994 (citato al punto 25) alle “attività didattiche” e cioè i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno. A fronte della specifica delimitazione del regime normativo appena ricostruito ai soli giorni di sospensione delle lezioni individuati dai calendari scolastici tra il primo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 settembre) e l'ultimo giorno di lezione (solitamente collocato intorno al 10 giugno), non possono esservi dubbi sul fatto che i giorni dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno non sono dedicati alle ferie. Come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 28587/2024 relativa al periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, d'altronde, ritenere i docenti automaticamente in ferie anche in detto periodo non terrebbe “in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico”. Il fatto che si tratti di giorni che non sono destinati né alle lezioni, né alle ferie richiede qualche specifica riflessione. Va innanzi tutto ricordato che l'attività del docente non si esaurisce nelle lezioni, in quanto comprende anche tutte le attività “funzionali all'insegnamento”, individuali e collegiali, che le precedono e le seguono e che sono dettagliatamente individuate dall'art. 29 del
CCNL 2006/2009 e che l'art. 74 destina allo svolgimento di tali attività l'intero periodo dall'1 settembre al 30 giugno: per alcune di esse, quelle collegiali di cui all'art. 29 comma 3 e quelle individuali di cui al comma 2 lett. c) (rapporti con le famiglie), la collocazione nel tempo richiede un coordinamento con altri soggetti e, salvo il ricorso a modalità “da remoto”, è necessaria la presenza fisica a scuola;
le altre, invece, possono essere svolte dal docente
12 quando e dove preferisce. Nei periodi delle lezioni, tali attività vengono poste in essere nella parte dell'orario di lavoro lasciata libera dalle lezioni, mentre dall'1 settembre all'inizio delle lezioni e dal termine di queste ultime al 30 giugno l'intero orario di lavoro è dedicato ad esse.
In questi ultimi periodi, le attività in questione non sempre saturano l'orario di lavoro – è infatti possibile che le attività di cui all'art. 74 che è necessario svolgere nei primi giorni dell'anno scolastico e nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno non richiedano tutti i giorni che precedono l'inizio delle lezioni o che vanno dalla fine delle stesse fino al 30 giugno stesso - ma il docente è comunque ritenuto in servizio e retribuito per tutti i giorni ivi ricompresi. In alcuni periodi, il docente viene espressamente tenuto a disposizione - ciò è previsto, in particolare, dalle ordinanze ministeriali relative agli esami di Stato, secondo cui il personale docente (ed anche dirigente) non utilizzato nelle operazioni di esame deve comunque rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni – ma deve comunque ritenersi tale anche in mancanza di un'espressa previsione ogni qual volta, nei periodi diversi da quelli di lezione e di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico destinati a ferie dall'art. 1 comma 54, abbia esaurito tutte le attività didattiche. Il regime giuridico della situazione in cui si trova il docente in questi casi è stato chiaramente descritto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 23934/20 relativa ad una particolare vicenda in cui era stato negato il pagamento della retribuzione escludendo che la docente si potesse considerare in servizio.
Sebbene, in quel caso, si trattasse dei mesi estivi successivi al termine delle attività didattiche e si dovesse applicare la disciplina contrattuale della provincia autonoma di Bolzano, quanto ivi ricostruito vale sicuramente anche per i docenti che operano altrove e per i periodi individuati ai punti 55 e 56: la Corte, infatti, qualifica il regime descritto come “comune a tutti gli insegnanti per
i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche” e non vi è alcuna ragione per escludere la valenza di tali considerazioni in tutti i periodi in cui il docente non sia impegnato nelle lezioni, né in ferie. Ebbene la Corte, confermando la sentenza d'Appello laddove aveva ritenuto che “nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità dì offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola”, ha sottolineato che “tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione” e che “si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della
13 didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spaziotemporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;
pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto”. In tale contesto, come evidenzia la citata sentenza n. 28587/2024, occupandosi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno, la necessità della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico per ritenere che il docente è in ferie non costituisce un dato meramente formale “perché è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche,ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente (come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”. In estrema sintesi, il regime delle ferie riguardo ai periodi tra l'1 settembre e l'inizio delle lezioni e tra la fine di esse e il 30 giugno risulta il seguente: i giorni ivi ricompresi non sono destinati a ferie da alcuna norma e, pertanto, possono essere imputati ad esse soltanto a fronte di specifica richiesta e relativa concessione da parte del dirigente scolastico nel rispetto della condizione, prevista dall'art. 1 comma 54 seconda parte, che non sia necessaria una sostituzione onerosa.
Le sentenze n. 14268/22, 13440/24, 13447/24, 15415/24 e la recentissima 11968/25, non contengono affermazioni contrarie a quanto sopra ricostruito, infatti, si riferiscono sì a tali periodi, ma in relazione al solo anno scolastico 2012/2013 in cui vigeva l'art. 19 del CCNL 2006/2009: il principio di diritto affermato in queste sentenze, dunque, riguarda un regime normativo delle ferie che la stessa Cassazione, come sottolineato al punto 22, ha chiarito non essere applicabile al caso di specie, né a tutti gli anni scolastici dal 2013/2014 in poi, ed essere del tutto diverso da quello previsto dall'art. 1 comma 54 applicabile a questi ultimi.
Le sentenze n. 16715/24 e n. 28587/24 si riferiscono invece ad anni scolastici successivi al
2012/2013, in cui la regolamentazione delle ferie per i docenti a termine va rinvenuta nell'articolo 1 comma 54, ma riguardano il periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno che effettivamente, per le ragioni g i à s u esposte, non è affatto dedicato alla fruizione delle ferie, come invece quello che forma oggetto della presente controversia.
Nella sentenza n. 16715/24 è scritto che “Con specifico riferimento alla controversia in esame,
14 deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012”. Mancano completamente, tuttavia, argomentazioni che consentano di ritenere che, nell'occuparsi del periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno sottoposto alla sua decisione e, come si è visto, soggetto a disciplina completamente diversa, la Corte abbia preso in specifica considerazione e ritenuto di pronunciarsi anche in merito al regime dei giorni di sospensione delle lezioni che non formavano oggetto del giudizio.
E ciò costituisce una seria ragione per escludere che, in detta frase, si possa ravvisare l'affermazione di un principio in merito a quanto sancisce l'art. 1 comma 54 per i giorni di sospensione delle lezioni che cadono tra l'inizio e la fine della scuola e per ritenere piuttosto che la sentenza, nonostante il riferimento ai calendari scolastici, sia stata pronunciata soltanto in relazione al diverso periodo che va dal termine delle lezioni fino alla ripresa nell'anno scolastico successivo, periodo che in un'ottica non limitata al singolo anno scolastico è anch'esso qualificabile come sospensione delle lezioni.
La conclusione non può che essere analoga per la sentenza n. 28587/2024 già citata che, pronunciando anch'essa in relazione ad una domanda di indennità sostitutiva relativa a giorni di ferie tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno, dapprima richiama il principio “per cui il docente
a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva…..” affermato dalle sentenze n. 14268/22 e n. 13444/24 - che però, come si è visto, riguardano entrambe l'anno scolastico 2012/2013 in cui si applicava ancora l'articolo 19 del contratto collettivo 2006/ 2009 - e poi cita la sentenza n. 16715/2024 nel passaggio riportato ed esaminato ai punti 66 e ss.
Alla luce della giurisprudenza citata ai punti 14 e ss., la destinazione a ferie dei “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” compiuta dal legislatore all'art. 1 comma 54 fonda una presunzione di godimento delle ferie in detti periodi da parte del personale docente.
Non vi è motivo di escludere che, nel caso dei docenti, la presunzione ammetta la prova contraria e cioè la prova che il docente ed il dirigente scolastico abbiano concordemente destinato al lavoro uno o più giorni di sospensione delle lezioni e che, effettivamente, in tali giorni il docente abbia
15 lavorato: lo stesso comma 54, laddove esclude la fruizione delle ferie nei giorni “destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative”, individua un fatto la cui prova esclude la presunzione di godimento delle ferie e, in assenza di un esplicito impedimento normativo a configurarne altri, sembra possibile ritenere che anche altre esigenze della scuola possano giustificare il servizio nei periodi di sospensione delle lezioni;
tuttavia, la prova in questione è a carico del docente che, come parte ricorrente, pretende l'indennità sostitutiva delle ferie corrispondenti ai giorni di sospensione. Per poter vincere la presunzione di fruizione delle ferie in detti periodi, infatti, è necessario allegare e dimostrare lo svolgimento di attività che siano state specificamente richieste dal dirigente scolastico proprio per quei giorni come, ad esempio, la partecipazione ad una riunione.
Alla luce dei principi sopra illustrati il ricorrente avrà diritto alla indennità sostitutiva di ferie non godute nella misura dei giorni risultanti dalla differenza tra i giorni maturati per ciascun anno scolastico (come individuati dall'amministrazione con calcolo non oggetto di contestazione da parte del ricorrente) e i giorni di ferie fruiti a richiesta (individuati dal e non oggetto di CP_1
specifica contestazione dal parte del ricorrente) o fruiti in corrispondenza della sospensione delle lezioni come previsti dal calendario regionale tra il primo e l'ultimo giorno di lezioni (individuati dal e non oggetto di specifica contestazione dal parte del ricorrente), con applicazione CP_1 dell'indennità giornaliera come calcolata dal ricorrente con importo debitamente motivato e non contestato dal . CP_1
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha offerto alcuna prova di aver lavorato - e, per il vero, non l'ha neanche allegato. La domanda risulta pertanto fondata e va accolta soltanto in relazione ai giorni che residuano decurtando dalle ferie complessivamente maturate in ciascun anno scolastico dedotto in giudizio sia i predetti “giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici”, sia i giorni di ferie goduti su domanda.
Parte ricorrente con le note cartolari depositate in data 31 ottobre 2025 ha riconosciuto come contabilmente esatto il conteggio della relativa indennità inserito dal nella sua memoria e CP_1
dunque, sulla scorta del medesimo, il stesso va condannato al pagamento della somma di CP_1
€ 143,20 a cui, dal giorno di maturazione delle singole differenze mensili, devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. che parte ricorrente ha correttamente limitato ai soli interessi legali in ossequio all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo con la rivalutazione monetaria.
16 Da ultimo va evidenziato come l'eccezione di prescrizione annuale sollevata da parte resistente sia infondata in quanto la Suprema Corte con la ordinanza n. 9009 del 04/04/2024 ha affermato la natura mista e non già prettamente retributiva dell'indennità di che trattasi: In particolare, è stato ritenuto (così Cass., Sez. L, n. 26160 del 17 novembre 2020; Cass., Sez. L, n. 13473 del 29 maggio
2018; Cass., Sez. L, n. 20836 dell'11 settembre 2013; Cass., n. 11462 del 9 luglio 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene
(il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento
l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. Tale pronuncia nell'affermare la natura mista dell'indennità di che trattasi si pone in perfetta continuità ed armonia con i precedenti della Suprema Corte (da ultimo Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 10/02/2020:
L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione.). D'altro canto tale sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e non partecipa della natura di prestazione periodica di cui all'art. 2948 n. 4 c.c.. Ne consegue che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente non è fondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione da 1.100 a 5.200 (in ragione del valore delle domande di parte ricorrente parzialmente accolte per € 1.143,20), valori minimi in ragione della natura documentale
17 della controversia e della non complessità giuridica delle questioni trattate nonché della prossimità del valore della causa al minimo dello scaglione di riferimento, in € 1.314,00 per compenso professionale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) Accerta e dichiara il diritto di di beneficiare del bonus cd. “carta Parte_1 docente” per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e per l'effetto
2) Condanna il ad erogare in favore della ricorrente il suddetto bonus Controparte_1 nella misura di € 500 per ogni annualità, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma pari alla differenza tra l'eventuale maggiore importo della rivalutazione monetaria e gli interessi stessi, e secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 121, L 107/2015;
3) Rigetta la domanda di di beneficiare del bonus cd. “carta docente” Parte_1 per l'a.s. 2022/2023;
4) Condanna il a pagare a la somma lorda Controparte_1 Parte_1 di € 143,20 oltre interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
5) Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che Controparte_1 liquida in € 49,00 per esborsi in € 1.314, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv.to
IC TA.
Ivrea, 14 novembre 2025
Il Giudice
Meri AL
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