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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 23/10/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2003/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2003/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
13.11.2024,
DA
, (C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
31.12.1990 e residente in [...]
e
, (C.F.: ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARDINALINI Mario ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Marsciano (PG), Via F.lli Ceci 15, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Solopaca (BN) in data 29.09.2013 (atto n.
12, parte II, serie A, anno 2013); Per_ con le figlie: nata il [...] e nata il [...], minorenni;
Per_1
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Solopaca (BN) in data 29.09.2013.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
11/2025 pubblicata in data 28.02.2025, passata in giudicato il 2.07.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
B) Le figlie e , attualmente minorenni, saranno affidate in via condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori e saranno collocati nella casa familiare con la madre, in Marsciano (PG), via delle Dogane, 1.
C) L'appartamento adibito ad abitazione familiare, sito in Marsciano (PG), via delle Dogane, 1, in comproprietà per il 50% ciascuno di entrambi i coniugi, resterà assegnato alla madre, compresi i beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare. I coniugi concordano che il sig. potrà Parte_1 lasciare la casa familiare sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro tre mesi a far tempo dall'udienza di comparizione della parti all'interno del procedimento di separazione.
D) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno alimentare e di mantenimento, godendo entrambi di autonomia ed autosufficienza economica e finanziaria.
E) Nell'ottica di una totale tacitazione di reciproche pretese conseguenti al rapporto matrimoniale tra i due ricorrenti, causa familiae, i ricorrenti e , ai sensi e per Parte_1 Parte_2 gli effetti di cui all'art. 1376 cc, si obbligano a trasferire alla due figlie e , previa autorizzazione del Giudice Tutelare Per_1 Persona_4 competente ed entro il mese di gennaio 2025, la propria quota di proprietà, pari ad 1/2, dei seguenti immobili:
- appartamento ad uso abitativo facente parte del fabbricato avente accesso a Via delle Dogane, 1, posto al piano terra, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa soffitta, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 149, part. 1116, sub 3, cat. A/3, classe 4,
pagina 2 di 6 superficie catastale mq. 101, escluse le aree scoperte mq. 101, rendita 244,03, via delle Dogane, 3, piano T-2;
- box ad uso autorimessa, di pertinenza di bene innanzi descritto, con accesso dalla medesima via e civico, posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 149, part. 1116, sub 2, cat. C/6, classe 6, mq. 20, via delle Dogane, 3, piano T;
- aree urbane pertinenziali della superficie complessiva di mq 262 (duecentoasessantadue), distinte al
Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio, 149, part. 1157, cat. F/1, mq. 46 — foglio 149, part. 1117, cat. F/1, mq. 70 —foglio 149, part. 1118, cat. F/1, mq. 146 — tutte all'indirizzo via delle
Dogane, 3, piano T.
Le parti convengono che le spese notarili e tutte le altre spese per tasse e tributi relative al predetto trasferimento saranno a carico dei rispettivi trasferenti.
F) I coniugi dichiarano di aver già proceduto alla divisione in pari somme del denaro giacente nei conti correnti a ciascuno intestati e di ogni altro deposito e/o investimento di denaro, dichiarando sin d'ora di non aver null'altro pretendere l'uno dall'altro. I coniugi dichiarano, altresì, di aver già proceduto alla divisione dei beni mobili in loro comproprietà, compresi i beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare, dichiarando sin d'ora di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
G) La signora risulta intestataria dell'autovettura Lancia Ypsolon targata EM252DA ed Parte_2 seguito della separazione dei coniugi diverrà di sua esclusiva proprietà.
H) Le parti dichiarano che il padre della signora , , ha acceso con la Parte_2 Persona_5 finanziaria un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura tipo Mercedes GLA, intestata al Pt_3 sig. . Con il presente atto, il sig. si impegna a pagare le singole rate Parte_1 Parte_1 del suddetto finanziamento, sino alla sua estinzione. Per_ I) Per il mantenimento delle figlie e , il padre contribuirà versando alla madre un assegno Per_1 mensile di complessivi E 400,00 (quattrocento/00), e cioè di E 200,00 per ciascuna la figlia. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno ventotto di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il padre corrisponderà inoltre alla madre, signora , il 50% delle spese Parte_2 straordinarie indicate nel modo seguente;
- spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i due genitori:
a) spese medico-sanitarie: analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche (qualora non coperti dal SSN), acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione pagina 3 di 6 medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili, purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
b) spese scolastiche: acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti, corredo scolastico di inizio anno, tasse universitarie per università statali e relativi libri di testo, se non ottenibili a titolo gratuito, lezioni suppletive se espressamente consigliate dall'insegnante;
c) spese necessarie per il corso di danza delle figlie;
- spese straordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione tra i due genitori:
a) spese medico sanitarie: visite e interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
b) spese scolastiche: rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche, spese di alloggio fuori sede, in caso di strutture universitarie o corsi equipollenti;
c) spese di natura parascolastica: lezioni scolastiche suppletive, corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, lezioni di ripetizione, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
d) spese di natura ludica e sportiva: attività sportive e relativa attrezzature;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, potrà manifestare il proprio dissenso per iscritto entro 30 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
L'assegno unico ed universale per i figli a carico, sarà versato interamente alla madre, signora
, e resterà di suo esclusivo appannaggio. Parte_2
L) Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere le figlie con sé nei giorni feriali a sua scelta, dalle ore
17.00 alle 22.00 e compatibilmente con gli impegni di lavoro, previo accordo con la madre.
Inoltre, il padre avrà la facoltà di vedere e tenere le figlie per due fine-settimana al mese, alternate, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Le figlie trascorreranno il giorno di Natale con la madre ed il Primo dell'Anno con il padre e così via alternativamente. Le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, e così via alternativamente.
pagina 4 di 6 Durante le ferie estive le figlie potranno trascorrere con il padre un periodo continuativo da un minimo di sette ad un massimo di quindici giorni, tra il 1 giugno ed il 30 settembre. Tale periodo dovrà essere comunicato alla madre almeno un mese prima.
M) Le figlie potranno trascorrere del tempo con i nonni materni e paterni, con i quali i minori hanno già in precedenza creato un buon rapporto affettivo. In conseguenza di ciò, i genitori potranno reciprocamente permettere a loro discrezione che le figlie trascorrano del tempo con i nonni materni e paterni.
N) Ciascun ricorrente acconsente sin da ora all'espatrio dell'altro.
O) Ciascun ricorrente dichiara di rinunciare sin d'ora all'impugnazione delle emanande sentenze.
P) Le parti comunicano che, in applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis 51, comma 2, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed a tal fine, sin d'ora, dichiarano di non volersi riconciliare.”
All'udienza del 15.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da pagina 5 di 6 e in Solopaca (BN) in data Parte_1 Parte_2
29.09.2013 (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2013);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solopaca (BN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 23.11.2025
Il Presidente est.
AU MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU MA Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2003/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
13.11.2024,
DA
, (C.F.: ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
31.12.1990 e residente in [...]
e
, (C.F.: ), nato a [...], il [...], e Parte_2 C.F._2 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. CARDINALINI Mario ed elettivamente domiciliati, giusta procura in atti, in Marsciano (PG), Via F.lli Ceci 15, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Solopaca (BN) in data 29.09.2013 (atto n.
12, parte II, serie A, anno 2013); Per_ con le figlie: nata il [...] e nata il [...], minorenni;
Per_1
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.49 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2024 hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia separazione e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Solopaca (BN) in data 29.09.2013.
Le parti si sono separate consensualmente con sentenza non definitiva del Tribunale di Spoleto n.
11/2025 pubblicata in data 28.02.2025, passata in giudicato il 2.07.2025, resa nell'ambito del presente procedimento.
Non essendosi riconciliati ed essendosi protratto ininterrottamente lo stato di separazione, hanno chiesto che il Tribunale di Spoleto pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
Condizioni:
“A) I coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto.
B) Le figlie e , attualmente minorenni, saranno affidate in via condivisa Persona_3 Persona_4 ad entrambi i genitori e saranno collocati nella casa familiare con la madre, in Marsciano (PG), via delle Dogane, 1.
C) L'appartamento adibito ad abitazione familiare, sito in Marsciano (PG), via delle Dogane, 1, in comproprietà per il 50% ciascuno di entrambi i coniugi, resterà assegnato alla madre, compresi i beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare. I coniugi concordano che il sig. potrà Parte_1 lasciare la casa familiare sin dal momento della sottoscrizione del presente ricorso e comunque entro tre mesi a far tempo dall'udienza di comparizione della parti all'interno del procedimento di separazione.
D) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni assegno alimentare e di mantenimento, godendo entrambi di autonomia ed autosufficienza economica e finanziaria.
E) Nell'ottica di una totale tacitazione di reciproche pretese conseguenti al rapporto matrimoniale tra i due ricorrenti, causa familiae, i ricorrenti e , ai sensi e per Parte_1 Parte_2 gli effetti di cui all'art. 1376 cc, si obbligano a trasferire alla due figlie e , previa autorizzazione del Giudice Tutelare Per_1 Persona_4 competente ed entro il mese di gennaio 2025, la propria quota di proprietà, pari ad 1/2, dei seguenti immobili:
- appartamento ad uso abitativo facente parte del fabbricato avente accesso a Via delle Dogane, 1, posto al piano terra, composto da 3,5 (tre virgola cinque) vani catastali, con annessa soffitta, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 149, part. 1116, sub 3, cat. A/3, classe 4,
pagina 2 di 6 superficie catastale mq. 101, escluse le aree scoperte mq. 101, rendita 244,03, via delle Dogane, 3, piano T-2;
- box ad uso autorimessa, di pertinenza di bene innanzi descritto, con accesso dalla medesima via e civico, posto al piano terra, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio 149, part. 1116, sub 2, cat. C/6, classe 6, mq. 20, via delle Dogane, 3, piano T;
- aree urbane pertinenziali della superficie complessiva di mq 262 (duecentoasessantadue), distinte al
Catasto Fabbricati del Comune di Marsciano al foglio, 149, part. 1157, cat. F/1, mq. 46 — foglio 149, part. 1117, cat. F/1, mq. 70 —foglio 149, part. 1118, cat. F/1, mq. 146 — tutte all'indirizzo via delle
Dogane, 3, piano T.
Le parti convengono che le spese notarili e tutte le altre spese per tasse e tributi relative al predetto trasferimento saranno a carico dei rispettivi trasferenti.
F) I coniugi dichiarano di aver già proceduto alla divisione in pari somme del denaro giacente nei conti correnti a ciascuno intestati e di ogni altro deposito e/o investimento di denaro, dichiarando sin d'ora di non aver null'altro pretendere l'uno dall'altro. I coniugi dichiarano, altresì, di aver già proceduto alla divisione dei beni mobili in loro comproprietà, compresi i beni mobili costituenti l'arredo della casa familiare, dichiarando sin d'ora di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
G) La signora risulta intestataria dell'autovettura Lancia Ypsolon targata EM252DA ed Parte_2 seguito della separazione dei coniugi diverrà di sua esclusiva proprietà.
H) Le parti dichiarano che il padre della signora , , ha acceso con la Parte_2 Persona_5 finanziaria un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura tipo Mercedes GLA, intestata al Pt_3 sig. . Con il presente atto, il sig. si impegna a pagare le singole rate Parte_1 Parte_1 del suddetto finanziamento, sino alla sua estinzione. Per_ I) Per il mantenimento delle figlie e , il padre contribuirà versando alla madre un assegno Per_1 mensile di complessivi E 400,00 (quattrocento/00), e cioè di E 200,00 per ciascuna la figlia. L'assegno dovrà essere versato entro il giorno ventotto di ogni mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. Il padre corrisponderà inoltre alla madre, signora , il 50% delle spese Parte_2 straordinarie indicate nel modo seguente;
- spese straordinarie "obbligatorie" per le quali non è richiesta la previa concertazione tra i due genitori:
a) spese medico-sanitarie: analisi ed esami medici e diagnostici prescritti dal medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche (qualora non coperti dal SSN), acquisto farmaci particolari e per terapie prolungate prescritti dal medico curante, visite ed interventi dentistici o oculistici effettuati presso strutture pubbliche, tickets, acquisto occhiali e protesi su prescrizione pagina 3 di 6 medica, altre spese mediche urgenti e non programmabili, purché munite di prescrizione medica o di attestazione di urgenza;
b) spese scolastiche: acquisto libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria o per corsi equipollenti, corredo scolastico di inizio anno, tasse universitarie per università statali e relativi libri di testo, se non ottenibili a titolo gratuito, lezioni suppletive se espressamente consigliate dall'insegnante;
c) spese necessarie per il corso di danza delle figlie;
- spese straordinarie per le quali è richiesta la previa concertazione tra i due genitori:
a) spese medico sanitarie: visite e interventi medici o dentistici da effettuare presso strutture specialistiche e/o private e comunque tutte le spese mediche per cure non convenzionate;
b) spese scolastiche: rette e spese di iscrizione a scuole paritarie o a università private;
corsi di istruzione e/o formativi, anche all'estero, corsi di specializzazione, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua e informatici, gite scolastiche, spese di alloggio fuori sede, in caso di strutture universitarie o corsi equipollenti;
c) spese di natura parascolastica: lezioni scolastiche suppletive, corsi di lingua o attività artistiche
(musica, disegno, pittura), corsi di informatica, lezioni di ripetizione, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter;
d) spese di natura ludica e sportiva: attività sportive e relativa attrezzature;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); Con riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, potrà manifestare il proprio dissenso per iscritto entro 30 giorni;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
L'assegno unico ed universale per i figli a carico, sarà versato interamente alla madre, signora
, e resterà di suo esclusivo appannaggio. Parte_2
L) Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere le figlie con sé nei giorni feriali a sua scelta, dalle ore
17.00 alle 22.00 e compatibilmente con gli impegni di lavoro, previo accordo con la madre.
Inoltre, il padre avrà la facoltà di vedere e tenere le figlie per due fine-settimana al mese, alternate, dalle ore 14.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva. Le figlie trascorreranno il giorno di Natale con la madre ed il Primo dell'Anno con il padre e così via alternativamente. Le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre ed il giorno di Pasquetta con il padre, e così via alternativamente.
pagina 4 di 6 Durante le ferie estive le figlie potranno trascorrere con il padre un periodo continuativo da un minimo di sette ad un massimo di quindici giorni, tra il 1 giugno ed il 30 settembre. Tale periodo dovrà essere comunicato alla madre almeno un mese prima.
M) Le figlie potranno trascorrere del tempo con i nonni materni e paterni, con i quali i minori hanno già in precedenza creato un buon rapporto affettivo. In conseguenza di ciò, i genitori potranno reciprocamente permettere a loro discrezione che le figlie trascorrano del tempo con i nonni materni e paterni.
N) Ciascun ricorrente acconsente sin da ora all'espatrio dell'altro.
O) Ciascun ricorrente dichiara di rinunciare sin d'ora all'impugnazione delle emanande sentenze.
P) Le parti comunicano che, in applicazione del disposto di cui all'art. 473-bis 51, comma 2, intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ed a tal fine, sin d'ora, dichiarano di non volersi riconciliare.”
All'udienza del 15.10.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della già menzionata sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da pagina 5 di 6 e in Solopaca (BN) in data Parte_1 Parte_2
29.09.2013 (atto n. 12, parte II, serie A, anno 2013);
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Solopaca (BN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto 23.11.2025
Il Presidente est.
AU MA
pagina 6 di 6