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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0360507D20210007413 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente ( d'ora in avanti “ parte ricorrente “ ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Taranto, ha proposto ricorso nei confronti:
- del Consorzio_2 - Consorzio_2, già Consorzio di Bonifica di Bonifica Stornara e Nominativo_2 , nella persona del legale rappresentante pro – tempore ( ente impositore);
- della CRESET, crediti, servizi e tecnologie S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro-tempore
(agente della riscossione per conto dell'ente impositore)
avverso il seguente atto:
ingiunzione di pagamento n. 0360507D20210007413 del 06.12.2024, comunicata il 02.01.2025, relativa al tributo 630 – 2016- difesa idraulica terreni per la complessiva somma di euro 53,64 ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per i seguenti motivi.
A) Difetto di motivazione- carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 S.p.a. - violazione degli artt. art. 7 dlg. 212 del 27-7- 200 e 21 septies l. 07/08/1990, n.°241, come introdotto dalla l.11-02- 2005 n.15 - Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto . Lamenta parte ricorrente che la ES si è proclamata concessionaria ex art. 52 e ss. del Dlgs. 446/1997 del servizio di riscossione del Consorzio_2 e Tara, ora Consorzio_2, senza indicare il bando e/o il contratto di concessione in forza dei quali avrebbe agito.
Lamenta, altresì, che l'atto impugnato non fornisce gli elementi minimi conoscitivi, come l'an e il quantum della pretesa, né da contezza dell'iter logico giuridico seguito per la determinazione e quantificazione del contributo, non indica i beni su cui graverebbe il contributo consortile e/o che avrebbero ricevuto beneficio dalla presunte opere di bonifica.
B) Decorso del termine quinquennale di prescrizione.
C) Insussistenza del beneficio e/o opere di bonifica e/o manutenzione in violazione degli artt. 17-18-19 della
L.R. 4/2012. La parte ricorrente ha contestato la sussistenza del beneficio fondiario atteso che le opere, anche ove esistenti, sono divenute inefficienti perché vetuste e/o inadeguate, spettando al Consorzio fornire la prova della sussistenza dei presupposti impositivi e quindi del beneficio fondiario come definito dall'art. 18 della L. R. 4/2012.
Ha quindi chiesto alla Corte di discutere la causa nella pubblica udienza, disporre eventualmente ispezione dei luoghi e/o CTU, al fine di verificare l'avvenuta esecuzione delle opere di bonifica e/o manutenzione delle stesse ed, all'esito, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data 19/01/2026 la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento delle richieste.
Ha depositato, inoltre, varia documentazione, ovvero:
1) sentenze relative ad analoghi contenziosi;
2)relazione tecnica avente ad oggetto l' accertamento della funzionalità delle prese di acqua e delle opere di bonifica in gestione del Consorzio_2 e Tara” redatta dal Dott. Arch. Nominativo_3 del 20/11/2018;
3) relazione di consulenza tecnica redatta dal Geom. Nominativo_4 per conto del Comune di Palagiano datata 10/10/2024 stilata in occasione delle richieste di il pagamento del contributo di bonifica cod. 630 concernente la difesa idraulica dei terreni, fabbricati e strade per le annualità 2019–2020 e 2021.
4) verbale sopralluogo congiunto del 18 luglio 2014 tra funzionari del Consorzio ed agricoltori appartenenti al Tavolo Verde.
Il Consorzio_2 , in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_3, costituitosi in data 06/5/2025 con il deposito di controdeduzioni scritte, previa eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito e carente di prova, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Ha prodotto la seguente documentazione:
1) piano di Classifica;
2) elenco lavori;
3) giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia.
Ha depositato memoria illustrativa in data 23/01/2026 insistendo per il rigetto del ricorso.
La CRESET – Associazione_1, Servizi e Tecnologie S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di Concessionaria del Servizio di Accertamento e Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra- tributarie del Consorzio_1 già Consorzio_3 per la Bonifica di Stornara e Nominativo_2, rappresentata e difesa dall' avv. Difensore_2, costituitasi in giudizio in data 19/01/2026 con il deposito di controdeduzioni, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, comunque la sua infondatezza nel merito e ne ha perciò chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Ha prodotto in giudizio la seguente documentazione: 1) capitolato d'appalto; 2) Sollecito e prova di notifica;
3) sentenze varie di merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla questione relativa alla competenza territoriale, occorre rilevare che la Corte
Costituzionale, nella sentenza del 03/03/2016 n. 44 ha posto in rilievo le esigenze di tutela effettiva del diritto di difesa del contribuente affermando quanto segue:
<< A questo proposito, lo stesso legislatore, all' art. 52, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha precisato che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) "non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente".
Ebbene, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno "spostamento" geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa Banca_1 un considerevole onere a suo carico.
Questo onere, già di per sé ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere - come in concreto sono nella specie - di modesta entità, e quindi tali da rendere non conveniente un'azione da esercitarsi in una sede lontana >>.
L'esigenza posta in luce dalla Corte sarebbe sostanzialmente pretermessa ove si ponesse a carico del contribuente, per pretese tributarie di modesta entità, quali sono appunto quelle avanzate dal Consorzio,
l'onere di affrontare il giudizio in una sede lontana, tanto più ove si consideri che lo spostamento della sede dell'ente impositore è conseguente alla riforma del settore dei consorzi di bonifica, peraltro intervenuta successivamente all'anno di imposta al quale si riferisce l'obbligazione tributaria oggetto del presente giudizio.
Per tali motivi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente Consorzio deve essere disattesa.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le motivazioni che si andranno di seguito ad esporre.
1)Sull'eccezione di prescrizione.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29391 del 06/11/2025 ha ribadito che: <
…In conclusione del ragionamento, deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l'orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n.26013) nel senso che: “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.>.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall'agente della riscossione che il termine di prescrizione
( che sarebbe maturato il 31/12/2021 ) è stato interrotto con il seguente atto:
sollecito di pagamento nr. 0360505D20210007413 del 02/03/2021 notificato il 12/3/2021.
L'eccezione è quindi destituita di fondamento.
2) Legittimazione della Resistente_1 S.p.a.
Il resistente Consorzio ha prodotto in giudizio capitolato riguardante la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei Consorzio_4 relative a contributo di bonifica cod. 630 e contributo opere irrigue cod. 648/750 per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
3) Motivazione dell'atto.
L'ingiunzione di pagamento impugnata risponde ai requisiti motivazionali necessari per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come – del resto – comprovato dalla stessa proposizione di ampio, tempestivo ed articolato ricorso con il quale la parte ricorrente ha diffusamente esposto le ragioni che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
Ed invero l'ingiunzione di pagamento impugnata reca indicazione del tipo di tributo, dell'anno di imposte e delle somme dovute a titolo di tributo ed interessi. Inoltre, rinvia per relationem ad altro atto precedentemente notificato, ovvero il sollecito di pagamento nr. 0360505D20210007413 del 02/03/2021 notificato il 12/3/2021 contenente indicazione degli immobili, del Comune di ubicazione e dei dati catastali.
Il motivo è quindi infondato.
Per quanto attiene alla sussistenza del presupposto impositivo, da individuare nel beneficio fondiario, si espongono le seguenti considerazioni.
Le norme di riferimento, applicabili al caso in esame, sono le seguenti:
-art. 860 c.c., secondo cui “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”;
-artt. 11 e 59 del R.D. n. 215/1933, secondo cui “la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica”;
-art. 3 L.R. n. 12/2012, secondo cui “i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica”;
-art. 17 L.R. 4/2012, secondo cui “i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica”.
Tanto premesso, per qualificato e consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio fondiario deve ritenersi presunto ogniqualvolta i terreni siano ricompresi nel piano di classifica. Da ciò discende che è onere del proprietario fornire la prova che, per carenza delle opere o cattiva manutenzione delle stesse, il fondo non trae alcun beneficio.
Il principio è stato ribadito anche in tempi recenti nella sentenza della Sez.
5 - n. 11431 del 08/04/2022 in cui la S.C. ha affermato che “ In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”. Nello stesso senso anche Sez.
5 - , Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021: “ In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994”.
Ancora, con sentenza Sez. 5 n. 8079 del 23/04/2020 si è affermato che : “ In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.
L'inclusione del terreno nel comprensorio consortile non è contestata ed è anzi esplicitamente ammessa nella perizia di parte prodotta dal consorziato.
Il Consorzio, d'altra parte, ha assolto all'onere probatorio che gli competeva, producendo in giudizio, tra la varia documentazione, Piano di Classifica.
Il Piano di classifica - quale strumento previsto per garantire la corretta ed equa ripartizione degli oneri contributivi, attraverso la previsione di parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile, contiene la ripartizione delle spese consortili e la conseguente determinazione dell'importo delle singole quote in base agli indici di beneficio attribuito a ciascun immobile.
L'imposizione fiscale in base al Piano di classifica, non è pregiudicata dalla mancata adozione del Piano
Generale di Bonifica. La norma transitoria di cui all' art. 47 comma 7 della Legge Regionale nr. 4 del 13/3/2012 stabilisce, infatti, che “ in fase di prima applicazione della presente legge, i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 (…)”. L'adozione del Piano di Classifica, quindi, anche se in assenza del Piano Generale di Bonifica, non è illegittima, sussistendo solo l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano conseguenti alla successiva approvazione del Piano
Generale di bonifica.
In conclusione, in applicazione dei principi sopra richiamati, il consorziato non può ritenersi esentato dall'obbligo contributivo, salvo che dimostri che le opere di bonifica non siano state realizzate o che, comunque, non offrano alcun beneficio di difesa idraulica.
La parte ricorrente ha affidato la prova dell'inesistenza del beneficio fondiario alla relazione tecnica redatta dal Dott. Arch. Nominativo_3 datata 20/11/2018, quale ha concluso affermando che le opere consortili non sono idonee – perché mancanti o perché comunque non tenute in buono stato manutentivo – ad apportare alcun beneficio ai fondi del consorziato.
Va tuttavia rilevato che la relazione tecnica reca la data del 20/11/2018 e rappresenta quindi lo stato dei luoghi in un periodo diverso rispetto a quello oggetto di contribuzione ( anno 2016 ).
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riferimento alla relazione di consulenza tecnica redatta dal Geom. Nominativo_4 per conto del Comune di Palagiano datata 10/10/2024 poiché in questo caso, le valutazioni del tecnico si riferiscono ad un'epoca ancora successiva, ovvero ad otto anni dopo. Non risulta pertanto possibile stabilire quale fosse lo stato delle opere nel 2016 e, dunque, dimostrare che esse non fossero idonee ad arrecare alcun beneficio ai fondi del consorziato.
In conclusione, gli elementi addotti dalla parte ricorrente non sono dotati di efficacia dimostrativa tale da vincere la presunzione di sussistenza del beneficio fondiario, derivante dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dalla esistenza del Piano di classifica regolarmente approvato.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
I diversi orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza, costituiscono giusto motivo per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
EPIFANI REMO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2025 depositato il 30/03/2025
proposto da ricorrente - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio_2 - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 0360507D20210007413 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E
SCARICO ACQUE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 210/2026 depositato il
10/02/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ricorrente ( d'ora in avanti “ parte ricorrente “ ) rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. Difensore_1 del Foro di Taranto, ha proposto ricorso nei confronti:
- del Consorzio_2 - Consorzio_2, già Consorzio di Bonifica di Bonifica Stornara e Nominativo_2 , nella persona del legale rappresentante pro – tempore ( ente impositore);
- della CRESET, crediti, servizi e tecnologie S.p.A., nella persona del legale rappresentante pro-tempore
(agente della riscossione per conto dell'ente impositore)
avverso il seguente atto:
ingiunzione di pagamento n. 0360507D20210007413 del 06.12.2024, comunicata il 02.01.2025, relativa al tributo 630 – 2016- difesa idraulica terreni per la complessiva somma di euro 53,64 ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, per i seguenti motivi.
A) Difetto di motivazione- carenza di legittimazione attiva di Resistente_1 S.p.a. - violazione degli artt. art. 7 dlg. 212 del 27-7- 200 e 21 septies l. 07/08/1990, n.°241, come introdotto dalla l.11-02- 2005 n.15 - Nullità per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto . Lamenta parte ricorrente che la ES si è proclamata concessionaria ex art. 52 e ss. del Dlgs. 446/1997 del servizio di riscossione del Consorzio_2 e Tara, ora Consorzio_2, senza indicare il bando e/o il contratto di concessione in forza dei quali avrebbe agito.
Lamenta, altresì, che l'atto impugnato non fornisce gli elementi minimi conoscitivi, come l'an e il quantum della pretesa, né da contezza dell'iter logico giuridico seguito per la determinazione e quantificazione del contributo, non indica i beni su cui graverebbe il contributo consortile e/o che avrebbero ricevuto beneficio dalla presunte opere di bonifica.
B) Decorso del termine quinquennale di prescrizione.
C) Insussistenza del beneficio e/o opere di bonifica e/o manutenzione in violazione degli artt. 17-18-19 della
L.R. 4/2012. La parte ricorrente ha contestato la sussistenza del beneficio fondiario atteso che le opere, anche ove esistenti, sono divenute inefficienti perché vetuste e/o inadeguate, spettando al Consorzio fornire la prova della sussistenza dei presupposti impositivi e quindi del beneficio fondiario come definito dall'art. 18 della L. R. 4/2012.
Ha quindi chiesto alla Corte di discutere la causa nella pubblica udienza, disporre eventualmente ispezione dei luoghi e/o CTU, al fine di verificare l'avvenuta esecuzione delle opere di bonifica e/o manutenzione delle stesse ed, all'esito, di annullare l'atto impugnato con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
In data 19/01/2026 la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento delle richieste.
Ha depositato, inoltre, varia documentazione, ovvero:
1) sentenze relative ad analoghi contenziosi;
2)relazione tecnica avente ad oggetto l' accertamento della funzionalità delle prese di acqua e delle opere di bonifica in gestione del Consorzio_2 e Tara” redatta dal Dott. Arch. Nominativo_3 del 20/11/2018;
3) relazione di consulenza tecnica redatta dal Geom. Nominativo_4 per conto del Comune di Palagiano datata 10/10/2024 stilata in occasione delle richieste di il pagamento del contributo di bonifica cod. 630 concernente la difesa idraulica dei terreni, fabbricati e strade per le annualità 2019–2020 e 2021.
4) verbale sopralluogo congiunto del 18 luglio 2014 tra funzionari del Consorzio ed agricoltori appartenenti al Tavolo Verde.
Il Consorzio_2 , in persona del Commissario Straordinario, rappresentato e difeso dall' Avv. Difensore_3, costituitosi in data 06/5/2025 con il deposito di controdeduzioni scritte, previa eccezione di incompetenza territoriale, ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e comunque infondato nel merito e carente di prova, con vittoria delle spese e competenze di giudizio.
Ha prodotto la seguente documentazione:
1) piano di Classifica;
2) elenco lavori;
3) giurisprudenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia.
Ha depositato memoria illustrativa in data 23/01/2026 insistendo per il rigetto del ricorso.
La CRESET – Associazione_1, Servizi e Tecnologie S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella qualità di Concessionaria del Servizio di Accertamento e Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra- tributarie del Consorzio_1 già Consorzio_3 per la Bonifica di Stornara e Nominativo_2, rappresentata e difesa dall' avv. Difensore_2, costituitasi in giudizio in data 19/01/2026 con il deposito di controdeduzioni, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, comunque la sua infondatezza nel merito e ne ha perciò chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Ha prodotto in giudizio la seguente documentazione: 1) capitolato d'appalto; 2) Sollecito e prova di notifica;
3) sentenze varie di merito.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento alla questione relativa alla competenza territoriale, occorre rilevare che la Corte
Costituzionale, nella sentenza del 03/03/2016 n. 44 ha posto in rilievo le esigenze di tutela effettiva del diritto di difesa del contribuente affermando quanto segue:
<< A questo proposito, lo stesso legislatore, all' art. 52, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 446 del 1997, ha precisato che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) "non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente".
Ebbene, il fatto che il contribuente debba farsi carico di uno "spostamento" geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa Banca_1 un considerevole onere a suo carico.
Questo onere, già di per sé ingiustificato, diviene tanto più rilevante in relazione ai valori fiscali normalmente in gioco, che potrebbero essere - come in concreto sono nella specie - di modesta entità, e quindi tali da rendere non conveniente un'azione da esercitarsi in una sede lontana >>.
L'esigenza posta in luce dalla Corte sarebbe sostanzialmente pretermessa ove si ponesse a carico del contribuente, per pretese tributarie di modesta entità, quali sono appunto quelle avanzate dal Consorzio,
l'onere di affrontare il giudizio in una sede lontana, tanto più ove si consideri che lo spostamento della sede dell'ente impositore è conseguente alla riforma del settore dei consorzi di bonifica, peraltro intervenuta successivamente all'anno di imposta al quale si riferisce l'obbligazione tributaria oggetto del presente giudizio.
Per tali motivi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente Consorzio deve essere disattesa.
Tanto premesso, il ricorso è infondato per le motivazioni che si andranno di seguito ad esporre.
1)Sull'eccezione di prescrizione.
Recentemente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29391 del 06/11/2025 ha ribadito che: <
…In conclusione del ragionamento, deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l'orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n.26013) nel senso che: “I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.>.
Risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dall'agente della riscossione che il termine di prescrizione
( che sarebbe maturato il 31/12/2021 ) è stato interrotto con il seguente atto:
sollecito di pagamento nr. 0360505D20210007413 del 02/03/2021 notificato il 12/3/2021.
L'eccezione è quindi destituita di fondamento.
2) Legittimazione della Resistente_1 S.p.a.
Il resistente Consorzio ha prodotto in giudizio capitolato riguardante la concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate dei Consorzio_4 relative a contributo di bonifica cod. 630 e contributo opere irrigue cod. 648/750 per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
3) Motivazione dell'atto.
L'ingiunzione di pagamento impugnata risponde ai requisiti motivazionali necessari per consentire al destinatario di avere piena contezza della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti e di esercitare efficacemente il diritto di difesa, come – del resto – comprovato dalla stessa proposizione di ampio, tempestivo ed articolato ricorso con il quale la parte ricorrente ha diffusamente esposto le ragioni che, a suo avviso, militano per l'annullamento dell'atto.
Ed invero l'ingiunzione di pagamento impugnata reca indicazione del tipo di tributo, dell'anno di imposte e delle somme dovute a titolo di tributo ed interessi. Inoltre, rinvia per relationem ad altro atto precedentemente notificato, ovvero il sollecito di pagamento nr. 0360505D20210007413 del 02/03/2021 notificato il 12/3/2021 contenente indicazione degli immobili, del Comune di ubicazione e dei dati catastali.
Il motivo è quindi infondato.
Per quanto attiene alla sussistenza del presupposto impositivo, da individuare nel beneficio fondiario, si espongono le seguenti considerazioni.
Le norme di riferimento, applicabili al caso in esame, sono le seguenti:
-art. 860 c.c., secondo cui “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”;
-artt. 11 e 59 del R.D. n. 215/1933, secondo cui “la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica”;
-art. 3 L.R. n. 12/2012, secondo cui “i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica”;
-art. 17 L.R. 4/2012, secondo cui “i proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica”.
Tanto premesso, per qualificato e consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio fondiario deve ritenersi presunto ogniqualvolta i terreni siano ricompresi nel piano di classifica. Da ciò discende che è onere del proprietario fornire la prova che, per carenza delle opere o cattiva manutenzione delle stesse, il fondo non trae alcun beneficio.
Il principio è stato ribadito anche in tempi recenti nella sentenza della Sez.
5 - n. 11431 del 08/04/2022 in cui la S.C. ha affermato che “ In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite”. Nello stesso senso anche Sez.
5 - , Ordinanza n. 20359 del 16/07/2021: “ In tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest'ultimo dell'immobile del contribuente, grava sul Consorzio l'onere di provare sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite;
diversamente, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e la sua valutazione nell'ambito di un piano di classifica, comporta l'onere per il contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi dell'art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell'abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994”.
Ancora, con sentenza Sez. 5 n. 8079 del 23/04/2020 si è affermato che : “ In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente”.
L'inclusione del terreno nel comprensorio consortile non è contestata ed è anzi esplicitamente ammessa nella perizia di parte prodotta dal consorziato.
Il Consorzio, d'altra parte, ha assolto all'onere probatorio che gli competeva, producendo in giudizio, tra la varia documentazione, Piano di Classifica.
Il Piano di classifica - quale strumento previsto per garantire la corretta ed equa ripartizione degli oneri contributivi, attraverso la previsione di parametri tecnici ed economici atti a quantificare il beneficio goduto da ciascun immobile, contiene la ripartizione delle spese consortili e la conseguente determinazione dell'importo delle singole quote in base agli indici di beneficio attribuito a ciascun immobile.
L'imposizione fiscale in base al Piano di classifica, non è pregiudicata dalla mancata adozione del Piano
Generale di Bonifica. La norma transitoria di cui all' art. 47 comma 7 della Legge Regionale nr. 4 del 13/3/2012 stabilisce, infatti, che “ in fase di prima applicazione della presente legge, i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 3 (…)”. L'adozione del Piano di Classifica, quindi, anche se in assenza del Piano Generale di Bonifica, non è illegittima, sussistendo solo l'obbligo per il Consorzio di apportare le eventuali variazioni al piano conseguenti alla successiva approvazione del Piano
Generale di bonifica.
In conclusione, in applicazione dei principi sopra richiamati, il consorziato non può ritenersi esentato dall'obbligo contributivo, salvo che dimostri che le opere di bonifica non siano state realizzate o che, comunque, non offrano alcun beneficio di difesa idraulica.
La parte ricorrente ha affidato la prova dell'inesistenza del beneficio fondiario alla relazione tecnica redatta dal Dott. Arch. Nominativo_3 datata 20/11/2018, quale ha concluso affermando che le opere consortili non sono idonee – perché mancanti o perché comunque non tenute in buono stato manutentivo – ad apportare alcun beneficio ai fondi del consorziato.
Va tuttavia rilevato che la relazione tecnica reca la data del 20/11/2018 e rappresenta quindi lo stato dei luoghi in un periodo diverso rispetto a quello oggetto di contribuzione ( anno 2016 ).
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riferimento alla relazione di consulenza tecnica redatta dal Geom. Nominativo_4 per conto del Comune di Palagiano datata 10/10/2024 poiché in questo caso, le valutazioni del tecnico si riferiscono ad un'epoca ancora successiva, ovvero ad otto anni dopo. Non risulta pertanto possibile stabilire quale fosse lo stato delle opere nel 2016 e, dunque, dimostrare che esse non fossero idonee ad arrecare alcun beneficio ai fondi del consorziato.
In conclusione, gli elementi addotti dalla parte ricorrente non sono dotati di efficacia dimostrativa tale da vincere la presunzione di sussistenza del beneficio fondiario, derivante dall'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e dalla esistenza del Piano di classifica regolarmente approvato.
Per tutte le ragioni sin qui esposte, il ricorso va rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
I diversi orientamenti espressi in materia dalla giurisprudenza, costituiscono giusto motivo per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.