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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 385 dell'anno 2024
T R A
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Vieste (FG) alla Località Mezzano n. 54, elettivamente domiciliato in San Cipriano Picentino (SA), alla via Aurelio Fierro n. 72, presso e nello studio dell'Avv.
Ignazio EL MA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle C.F._1
liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Ottaviano Controparte_1 C.F._2
(NA), alla Via Nicola Onorati n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Raffaela Miranda (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato C.F._3
foglio;
-appellato-
NONCHE'
(P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Piazza della Libertà n. 1, elettivamente CP_2 pagina 1 di 11 domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Altomano che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
E
Controparte_3
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_3
in San Giovanni Rotondo (FG), Viale Cappuccini, elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo,
alla Via M. D'Apolito n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Michele Mondelli (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato C.F._4
foglio;
-appellata-
E
(C. F. .IVA , con sede legale in Milano (MI), alla Piazza CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5
Tre Torri n. 3, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari (BA), al Viale Orazio Flacco n. 11/7, presso e nello studio dell'Avv. Roberto
Francesco Iannone, e rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Renzulli (C.F. ), in C.F._5
virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 02.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate e previa concessione di termine per note.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia l Controparte_1 Parte_1
l e l' , deducendo che:
[...] CP_5 Controparte_6
a) in data 19.08.2011 si trovava in Vieste (FG), Località Mezzana, nell'agriturismo con maneggio
“ ” per trascorrere una giornata insieme ad un gruppo di amici Parte_1 allorquando, persuaso dal personale presente a compiere una passeggiata a cavallo su percorsi limitrofi alla struttura accompagnati da una guida e rassicurato sulla docilità degli animali perché inesperto, alle ore 19:00 circa, mentre stava effettuando l'escursione, è stato disarcionato dal cavallo su cui montava ed è caduto al suolo;
pagina 2 di 11 b) in seguito alla caduta è stato caricato dal personale dell' su un'autovettura e presso Parte_1 il Punto di Primo Intervento di Vieste ove gli è stato diagnosticato “trauma contusivo rachide lombosacrale” e prescritti accertamenti radiografici da eseguirsi presso la “ Controparte_3
” di San Giovanni Rotondo ove si recava con mezzo proprio;
[...]
c) presso quest'ultima struttura è stato sottoposto ad esami radiologici, in seguito ai quali gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo rachide LS in PZ con ernia discale L5 S1” e successivamente, in data 23.08.2011, è stato ricoverato presso la di Controparte_7
San Giuseppe Vesuviano (NA), ove si è sottoposto a risonanza magnetica del rachide lombare che ha evidenziato frattura di D11 con distacco del soma sul versante anteriore e livellamento del muro posteriore, concomita compressione dello spazio sub aracnoideo anteriore e inizialmente del midollo spinale”, sicché in data 30.08.2011 è stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell' di Benevento, ove il 02.09.2011 si è sottoposto ad intervento chirurgico di CP_8
“laminectomia a D11 e stabilizzazione a D9-D10-D12”;
d) le lesioni riportate a seguito dell'evento sinistroso, consistenti in una I.T.T. di gg. 20, una I.T.P. di ulteriori gg. 90 al 50 % ed in postumi invalidanti permanenti nella misura del 16%, erano a suo dire imputabili sia alla responsabilità della convenuta “ perché Parte_1 verificatosi nell'esercizio di un'attività pericolosa ex art. 2050 c.civ., nonché per responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.civ. e per aver omesso le dovute precauzioni al momento di prestare soccorso all'infortunato, sia alla responsabilità professionale da malpractice medica dell
[...]
e del nosocomio “ ” per non aver diagnosticato la sofferta CP_5 Controparte_3 frattura vertebrale e per non aver negligentemente adottato le precauzioni necessarie.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità, in solido ovvero ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, dell' , dell Parte_1 [...]
e dell' , condannandoli al risarcimento dei danni, in CP_5 Controparte_6 via solidale o alternativa tra loro, per la somma pari a complessivi 81.558,00 euro, comprensiva dell'aumento personalizzato del punto d'invalidità biologica nella misura del 43%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l contestando la veridicità dello Parte_1 stesso fatto storico secondo le circostanze modali, nonché di tempo e di luogo descritte dall'attore, in quanto, a suo dire, l non si sarebbe mai recato presso la società agrituristica convenuta a CP_1 pranzo né avrebbe mai usufruito di alcun servizio dalla stessa offerto, non esistendo alcun documento emesso dalla struttura che attesti un servizio reso a suo favore alla data indicata e disponendo all'epoca dei fatti unicamente di appartamenti per il pernottamento.
Ha dedotto, altresì, l'inapplicabilità della presunzione ex art. 2052 c.civ., poiché nel caso di specie non vi è la dimostrazione inequivoca della sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del cavallo, del suo cavaliere ed il danno causato, non essendosi mai verificato all'interno della struttura convenuta il fatto storico per come descritto da parte attrice.
pagina 3 di 11 La società convenuta ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia al fine di essere dalla medesima eventualmente CP_4 garantita e manlevata, con vittoria di spese.
Dispostas la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio l' eccependo CP_4 preliminarmente l'inoperatività della polizza assicurativa e l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto, oltre spese di lite.
Si sono costituite in giudizio, altresì, l' e l' , CP_5 Controparte_6 entrambe eccependo il difetto del nesso di causalità tre le lesioni subite dall'attore e l'asserita negligenza professionale dei sanitari e chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante prove orali e CTU medico-legale, è stata decisa con la sentenza n. 634/2024 del 19.02.2024 pubblicata il 01.03.2024 con la quale il Tribunale di Foggia ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di 40.483,50 euro, oltre interessi compensativi e legali, nonché dell'importo di 684,64 euro a titolo di danni patrimoniali, maggiorato degli interessi compensativi, oltre alle spese di giudizio e di
CTU.
Avverso tale sentenza l ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1. errata valutazione da parte del Giudice di Prime Cure delle prove testimoniali che sarebbero caratterizzate da incongruenze e contraddizioni che minano tanto la credibilità degli stessi testi quanto la ricostruzione dei fatti e la sussistenza del nesso causale tra l'evento sinistroso e i danni lamentati, anche in merito alla tipologia delle lesioni che, a dire dell'appellante, sarebbe dubbia, in quanto priva di riscontro nei referti radiografici effettuati nell'immediatezza del sinistro sia presso l di sia presso l' , CP_5 CP_2 Controparte_6 atteso che la frattura vertebrale è stata rilevata e refertata 4 giorni dopo la caduta da cavallo).
Ha premesso innanzitutto l'inconferenza delle valutazioni svolte dal Giudice di Prime Cure in ordine alla assenza di nullità della prova per testi espletata, non essendosi mai eccepito tale vizio processuale ed avendo lamentato invece il contrasto emerso tra le dichiarazioni dei testi indicati dal danneggiato ed escussi in primo grado.
In particolare, l'appellante ha evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni della teste e il Tes_1 teste nei seguenti termini : Tes_2
pagina 4 di 11 a) la prima ha riferito che la passeggiata a cavallo si è svolta su percorsi che vanno dalla struttura alla spiaggia con accompagnatore, sicchè l'aver svolto l'attività su percorsi prestabiliti esclude che questa rientri tra quelle pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.civ., per poi contraddirsi dicendo che il percorso non era definito o delineato, così non comprendendosi se la teste ricordasse o meno le caratteristiche del percorso;
b) la ha dichiarato che dopo la caduta l'appellato è stato disarcionato dal cavallo e che Tes_1 questi è stato di peso portato su di un camioncino (circostanza compatibile con la frattura vertebrale), senza precisare chi abbia allertato i soccorsi, non avendo i componenti del gruppo in gita cellulare;
c) i testimoni di parte appellante hanno dichiarato che non hanno mai avuto notizia di alcun incidente presso la struttura;
d) il teste di parte appellata ha dichiarato che l'appellato sarebbe caduto sul Testimone_3 sentiero all'interno dell'agriturismo (con conseguente incertezza sul punto in cui si sarebbe verificata la caduta), sia che la spiaggia distava dall'agriturismo circa 300 mt e che dal punto della caduta si vedeva il mare, pur non sapendo precisarne la distanza, dichiarazione contraddittoria poiché il mare è molto più distante, sicchè non è chiaro come il teste abbia potuto specificare la distanza per poi dichiarare di non saperla quantificare;
e) il teste ha dichiarato che l si è seduto sul sedile dell'auto, condizioni che Tes_2 CP_1 rendono ancora meno credibile l'ipotesi di frattura vertebrale, non riscontrata al pronto soccorso e presso la . Controparte_3
Ha, pertanto, contestato la sentenza nella parte ha affermato che il percorso scelto dalla guida era impervio e che la caduta è avvenuta durante l'escursione organizzata per andare alla spiaggia e non all'interno del maneggio, stante l'assenza di prova circa il luogo di verificazione dell'evento dannoso e circa la sussistenza del nesso causale e non ha valutato le dichiarazioni dei testi citati dalle strutture sanitarie circa l'assenza di frattura vertebrale e le dichiarazioni del teste circa l'ultima ora utile Tes_4 per procedere ad escursione a cavallo (17,30 essendosi verificata la passeggiata alle 19,00).
2. errata valutazione da parte del Tribunale che ha ammesso la CTU limitatamente al trauma subito a seguito del sinistro e ha rigettato, senza fornire adeguata motivazione, la CTU invocata dall'attore sulla eventuale responsabilità medico-sanitaria delle strutture convenute, ritenuta dell'appellante necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di concause generatrici del lamentato danno, nonché della determinazione della quota di responsabilità delle conseguenze lesive da addebitare a ciascuna parte interessata.
Ha, in particolare, lamentato che tale omesso accertamento ha impedito di verificare l'esistenza di concause generatrici del lamentato danno, nonché la correlata quota di responsabilità dei tre convenuti coinvolti, avendo il CTU dichiarato acriticamente la compatibilità delle lesioni con l'accadimento dannoso.
pagina 5 di 11 Ha,, in ogni caso, contestato nel merito l'operata quantificazione del danno anche perché prima del sinistro l'appellato era già portatore di collasso vertebrale a livello di D11, di ernia discale L5S1 e di lombalgie ricorrenti.
Ha richiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della stessa, di accogliere l'appello proposto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché di porre le spese di ctu del primo grado a carico di
. Controparte_1
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 434 cpc, non avendo l'appellante indicato in modo chiaro, sintetico e specifico i motivi dell'impugnazione e non avendo offerto una diversa ricostruzione dell'evento sinistroso tale da indurre il Giudice di Prime Cure ad una decisione alternativa.
L'odierno appellato ha dedotto, nel merito, di aver assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso ai sensi dell'art. 2050 cc, tanto è vero che il complesso delle prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado ha indotto il
Tribunale a ritenere dimostrato il suindicato nesso causale sulla scorta delle testimonianze, risultate genuine, univoche e tra loro omogenee.
Ha segnalato, altresì, che sono pretestuose le contestazioni dell'appellante in merito alla utilità della ctu, atteso che le risultanze peritali, peraltro mai contestate né dalle parti avverse né dai ctp, sono state ritenute utili e rilevanti per la risoluzione di una questione tecnica, tanto è vero che il ctu si è limitato a rispondere ai quesiti posti dal Giudice in base alle prove e alla documentazione prodotta.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito l' , contestando quanto asserito dall'appellante Controparte_6 in ordine all'inettitudine del personale delle strutture sanitarie convenute, poiché, ravvisandosi nel caso di specie una responsabilità contrattuale, l non ha sufficientemente allegato CP_1
l'inadempimento qualificato quale prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato, che è stato, invece, escluso dalle risultanze della ctu.
Ha dedotto, quindi, che le condizioni dell sono da ascriversi esclusivamente all'entità delle CP_1 lesioni realizzatesi a seguito di un trauma occorso in altra sede, nonché alla evoluzione delle preesistenze patologiche da ernia discale L5S1 e lombalgie ricorrenti di cui egli già soffriva, tanto è vero che non si è valutato che fosse già portatore in epoca anteriore al trauma di un collasso vertebrale a livello di D11.
pagina 6 di 11 Ha richiesto, pertanto, di rigettare e/o dichiarare inammissibile ogni domanda e/o istanza istruttoria ad essa connessa proposta dall'appellante, condannandolo al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Si è costituita l che, deducendo l'assoluta assenza di responsabilità medica dei sanitari CP_5 della come comprovato dalla documentazione clinica in atti, ha richiesto Controparte_9 la conferma del capo n. 5 della sentenza con cui l è stato condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze in proprio favore del secondo grado di giudizio.
Si è costituita la quale, eccepita la sopravvenuta prescrizione estintiva dei diritti CP_4 dell'assicurato di essere manlevato in virtù della polizza assicurativa sottoscritta, in quanto la medesima Compagnia è venuta a conoscenza dell'evento dannoso solo con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa (allorquando il termine prescrizionale di due anni si era già compiuto), ha evidenziato che il capo della sentenza relativo alla reiezione per prescrizione non è stato appellato, pertanto, su di esso si è formato il giudicato.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda di manleva e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio di secondo grado.
Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza con ordinanza n. 1939/2024 del 14.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 02.07.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Va preliminarmente osservato che l'appello risulta proposto dal solo agriturismo “ Parte_1
, sicchè la sentenza deve ritenersi passata in giudicato sia con riferimento al rigetto delle
[...] domande proposte dal nei confronti della e della Parte_2 CP_5 Controparte_3
, sia in relazione alla dichiarata inoperatività della copertura assicurativa della
[...] [...]
, non oggetto di specifico motivo di appello da parte della struttura ricettiva. Controparte_10
Nel merito, si osserva quanto segue.
Primo motivo di appello : errata valutazione da parte del Giudice di Prime Cure delle prove testimoniali che sarebbero caratterizzate da incongruenze e contraddizioni che minano tanto la credibilità degli stessi testi quanto la ricostruzione dei fatti e la sussistenza del nesso causale tra
l'evento sinistroso e i danni lamentati, anche in merito alla tipologia delle lesioni che, a dire dell'appellante, sarebbe dubbia, in quanto priva di riscontro nei referti radiografici effettuati nell'immediatezza del sinistro sia presso l' di sia presso l' “ CP_5 CP_2 CP_6 CP_6
pagina 7 di 11 della ”, atteso che la frattura vertebrale è stata rilevata e refertata 4 giorni dopo la caduta CP_6 da cavallo.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, risulta irrilevante la questione sollevata circa l'assenza di nullità della deposizione testimoniale come compiuta dal Giudice di Prime Cure, avendo posto l'appellante.
Quanto all'assunta contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese dai testi e e al Tes_1 Tes_2 contrasto tra le stesse, è qui sufficiente osservare che dalla lettura dei verbali di udienza in cui sono state espletate le prove si evince che :
a) la teste ha precisato in ordine alla circostanza sub “E” memoria istruttoria1 che la Tes_1 passeggiata a cavallo si è svolta attraversando “stradine secondarie per raggiungere la spiaggia, il percorso non era delineato;
mi pare che non ci fosse un percorso delineato”, dichiarazioni che mostrano che la teste aveva ben chiare le caratteristiche del percorso. La circostanza che la teste abbia parlato di “percorsi limitrofi alla struttura fino alla spiaggia adiacente l'agriturismo“ si riferisce al capitolo di prova sub C della memoria istruttoria di parte attrice2 che riguarda quanto riferitole dal personale dell'agriturismo prima di iniziare la passeggiata (fatto confermato dal teste e non risulta in contraddizione con la natura del percorso constatato Tes_2 successivamente, una volta iniziata la passeggiata a cavallo;
b) sempre la stessa teste ha confermato la circostanza sub “H” della memoria istruttoria3 per cui vi era la presenza di una guida che precedeva gli altri cavalieri e che (circostanza sub G)
l'appellato fosse privo di attrezzatura idonea, casco o kep;
c) la ha confermato le circostanze sub I e J della memoria istruttoria di parte appellata4, Tes_1 ossia che il cadeva perché il cavallo lo aveva disarcionato, dovendosi ritenere la Parte_2 dichiarazione contestata dall'appellante “dopo la caduta il sig. veniva disarcionato dal CP_1 cavallo che improvvisamente si alzava”, apparentemente illogica, successivamente chiarita dalla puntuale e successiva affermazione resa a verbale “preciso che subito dopo, all'incirca 10 minuti, superato il primo tratto del percorso in prossimità della spiaggia, il cavallo si imbizzarriva e lo faceva cadere, il sig. lamentava dolori alla schiena e al fondoschiena non poteva muoversi e non CP_1 riusciva bene a respirare”; d) la teste ha poi con precisione confermato la circostanza K) della memoria istruttoria di parte appellata5, chiarendo ulteriormente che “la guida di cui non ricordo il nome chiamava alla (non si legge) riferendo dell'incidente e all'epoca arrivava un camioncino di colore bianco su cui di peso veniva portato il sig. Noi in un primo momento visto l'accaduto ridevamo, ma subito dopo CP_1 verificando il dolore lamentato abbiamo richiesto l'intervento di un'ambulanza: preciso che in quel momento non abbiamo potuto chiamare, noi del gruppo l'ambulanza in quanto privi di cellulare;
Preciso che il sig. con il furgoncino veniva condotto all'interno dell' dove il personale CP_1 Parte_1 provvedeva ad applicare del ghiaccio sulla parte dolorante. (…) Preciso che a causa del protrarsi del dolore veniva trasportato da noi amici al pronto soccorso di Vieste”. Le dichiarazioni rese da detto teste risultano quindi complessivamente coerenti con la dinamica del sinistro allegata in citazione dall CP_1
Quanto alle dichiarazioni del va evidenziato che questi ha riferito che : Tes_2
a) la passeggiata consisteva nella percorrenza di un sentiero che conduceva dall'agriturismo alla spiaggia, sentiero dissestato e delimitato da recinzione discontinua (conferma la circostanza sub E della memoria istruttoria), sicchè le risultano confermate le dichiarazioni della n Pt_3 ordine alla circostanza che il percorso non fosse delineato (punto A dich. Pt_3
b) il gruppo era preceduto da una guida chiamata (circ. H memorie di parte attrice); Per_1
c) il sentiero era all'interno dell'agriturismo e che “porta alla spiaggia”, chiarendo che “la struttura di maneggio non si trovava sulla spiaggia ma a circa 300 mt e si raggiungeva con un percorso”, che l'amico è caduto “sul sentiero all'interno dell'agriturismo” e che “da dove è caduto si vedeva il mare”, pur non sapendo specificare la distanza dal luogo del sinistro alla spiaggia. Tali affermazioni appaiono coerenti con quanto dichiarato dalla al punto c) delle proprie dichiarazioni Pt_3 riportate come precede (caduta in tratto del percorso più prossimo alla spiaggia) e confermano che la caduta è avvenuta nel corso dell'escursione, alla presenza della guida che precedeva il gruppo, risultando oltretutto irrilevante se la parte sia caduta in tratto del percorso all'interno o all'esterno dell'agriturismo, posto che la responsabilità ex art. 2050 c.civ. presuppone la pericolosità intrinseca dell'attività svolta (peraltro in modo professionale, risultando pacificamente la struttura dotata di maneggio) che consiste nel procedere, con la guida, in sella ad un cavallo (tanto più che i due testi hanno riferito dell'inesperienza di tutto il gruppo partecipante), su di un percorso accidentato e senza dispositivi di protezione, il tutto anche a pagamento e senza tracciabilità (sul punto si vedano le dichiarazioni concordi dei due testi), il tutto secondo la giurisprudenza richiamata correttamente dal Giudice di Prime Cure a cui si rinvia;
pagina 9 di 11 d) “la guida (…) ha provveduto a chiamare il personale dell'agriturismo che è arrivato con un furgoncino e lo hanno preso da terra e lo hanno adagiato sopra” e poi portato al punto di primo soccorso di
Vieste dagli amici (dichiarazione coerente con quella della teste Pt_3
e) la circostanza il teste ha dichiarato che l si è seduto sul sedile dell'auto in sé Tes_2 CP_1 non appare contrastante con l'ipotesi di frattura vertebrale, trattandosi di una piccola manovra avvenuta peraltro (vedi dichiarazione teste dopo che all sono stati prestati i Pt_3 CP_1 primi soccorsi con l'apposizione di ghiaccio nell'agriturismo e tenuto conto che il mancato immediato riscontro della frattura in sede di primo soccorso è dipeso dall'assenza di strumentazione, mentre (come riferito dal dott. presso la Per_2 Controparte_3
si è proceduto a semplice radiografia senza ulteriori approfondimenti, stante
[...]
l'assenza di danni neurologici e consigliando in caso di persistenza di sintomatologia dolorosa di svolgere nuovo controllo a breve e/o di risonanza (vedi referto di pronto soccorso riportato in sede di CTU (pag. 1), mancando in atti la documentazione prodotta solo in formato cartaceo dall'appellato all'atto della costituzione in giudizio, non riprodotta dall'appellante CP_1 ex art. 76 disp. Att. Cpc al fine di far valere le proprie ragioni in sede di appello come chiarito da Cass., sez. VI, 17 dicembre 2021, n. 40606);
f) I testi e (peraltro indifferenti rispetto al danneggiato) hanno confermato che Pt_3 Tes_2
l'escursione si è tenuta alle 19,00, nonostante il teste abbia riferito che l'ultima Tes_4 passeggiata si svolge alle 17,30, ben potendovi essere stata una deroga al normale orario;
Si deve quindi condividere l'assunto del Giudice di Prime Cure circa la sostanziale omogeneità dei fatti narrati in sede testimoniale dalla e dal risultando meno attendibile la Pt_3 Tes_2 dichiarazione dei testi EL MA e (quest'ultimo commercialista della parte appellata) Tes_5 circa l'assenza di incidenti, tenuto conto che il ha riferito che quando c'era lui nessuno si Tes_5 era mai allontanato dal maneggio (per passeggiate), attività invece confermata dalle ricevute esibite dalla stessa parte appellata (pag. 1 deposito del 08.02.2016).
Secondo motivo di appello : errata valutazione da parte del Tribunale che ha ammesso la CTU limitatamente al trauma subito a seguito del sinistro e ha rigettato, senza fornire adeguata motivazione, la CTU invocata dall'attore sulla eventuale responsabilità medico-sanitaria delle strutture convenute, ritenuta dell'appellante necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di concause generatrici del lamentato danno, nonché della determinazione della quota di responsabilità delle conseguenze lesive da addebitare a ciascuna parte interessata.
Il motivo di appello è infondato.
Si osserva, infatti, che sul punto corretta è stata la decisione del Giudice di di non CP_11 estendere la consulenza anche all'eventuale responsabilità dei sanitari del punto di Primo Soccorso di
Vieste e dell' appellato, in ragione della mancata allegazione dell'inadempimento qualificato CP_6 delle due strutture sanitarie da parte dell' che ha comportato l'esclusione di responsabilità CP_1 delle stesse (evocate quali potenziali condebitori in solido con la struttura ricettiva), pronuncia pagina 10 di 11 peraltro neppure appellata dal danneggiato.
Infine, corretta risulta la quantificazione del danno da parte del CTU, tenuto conto del diverso distretto anatomico della colonna vertebrale ove si è verificato il traumatismo (D11) rispetto alla patologia pregressa di cui soffriva il danneggiato (L5S1).
Da tutto quanto precede segue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa ex art. 5, comma
6 DM cit. ai medi di tariffa e con fase di trattazione ai minimi (essendosi esaminata la sola istanza di sospensione ex art. 283 cpc proposta dall'appellante ma senza ulteriore attività istruttoria), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 634/2024, resa Parte_1 dal Tribunale di Foggiani data 19/02/2024 e pubblicata in data 01/03/2024 n. 2054/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto;
➢ condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna di esse in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e) “Vero che la passeggiata consisteva nel percorrere un sentiero non ben delineato che dall'interno dell' raggiungeva la spiaggia”; Parte_1 2 c) “Vero che il sig. veniva informato dal personale in loco della possibilità di effettuare una CP_1 passeggiata a cavallo sui percorsi limitrofi alla struttura fino alla spiaggia adiacente l'agriturismo“; 3 h) “Vero che la guida precedeva a cavallo gli altri partecipanti alla passeggiata per determinare l'andatura degli animali”; 4 i) “Vero che verso le ore 19.00 iniziata la passeggiata lungo il sentiero all'interno dell'agriturismo il cavallo montato dal sig. lo disarcionava facendolo cadere”; CP_1
j) “ Vero che a seguito della caduta il sig. rovinava per terra lamentando forti dolori alla schiena e al CP_1 fondoschiena” ; pagina 8 di 11 5 k) “Vero che a seguito della caduta il sig. veniva alzato da terra dalla guida e da altro personale CP_1 accorso senza adottare alcuna precauzione”,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Terza Sezione Civile composta dai seguenti
Magistrati:
l) dott. Salvatore Grillo Presidente
2) dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
3) dott.ssa Laura Fazio Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 385 dell'anno 2024
T R A
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede legale in Vieste (FG) alla Località Mezzano n. 54, elettivamente domiciliato in San Cipriano Picentino (SA), alla via Aurelio Fierro n. 72, presso e nello studio dell'Avv.
Ignazio EL MA (C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle C.F._1
liti, conferita su separato foglio;
-appellante-
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in Ottaviano Controparte_1 C.F._2
(NA), alla Via Nicola Onorati n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Raffaela Miranda (C.F.
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato C.F._3
foglio;
-appellato-
NONCHE'
(P.I. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in alla Piazza della Libertà n. 1, elettivamente CP_2 pagina 1 di 11 domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Leonardo Altomano che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
E
Controparte_3
(C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede
[...] P.IVA_3
in San Giovanni Rotondo (FG), Viale Cappuccini, elettivamente domiciliata in San Giovanni Rotondo,
alla Via M. D'Apolito n. 3, presso e nello studio dell'Avv. Michele Mondelli (C.F.
che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti, conferita su separato C.F._4
foglio;
-appellata-
E
(C. F. .IVA , con sede legale in Milano (MI), alla Piazza CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5
Tre Torri n. 3, in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari (BA), al Viale Orazio Flacco n. 11/7, presso e nello studio dell'Avv. Roberto
Francesco Iannone, e rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Renzulli (C.F. ), in C.F._5
virtù di procura alle liti, conferita su separato foglio;
-appellata-
Conclusioni delle parti: all'udienza collegiale del 02.07.2025 la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, qui da intendersi richiamate e previa concessione di termine per note.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia l Controparte_1 Parte_1
l e l' , deducendo che:
[...] CP_5 Controparte_6
a) in data 19.08.2011 si trovava in Vieste (FG), Località Mezzana, nell'agriturismo con maneggio
“ ” per trascorrere una giornata insieme ad un gruppo di amici Parte_1 allorquando, persuaso dal personale presente a compiere una passeggiata a cavallo su percorsi limitrofi alla struttura accompagnati da una guida e rassicurato sulla docilità degli animali perché inesperto, alle ore 19:00 circa, mentre stava effettuando l'escursione, è stato disarcionato dal cavallo su cui montava ed è caduto al suolo;
pagina 2 di 11 b) in seguito alla caduta è stato caricato dal personale dell' su un'autovettura e presso Parte_1 il Punto di Primo Intervento di Vieste ove gli è stato diagnosticato “trauma contusivo rachide lombosacrale” e prescritti accertamenti radiografici da eseguirsi presso la “ Controparte_3
” di San Giovanni Rotondo ove si recava con mezzo proprio;
[...]
c) presso quest'ultima struttura è stato sottoposto ad esami radiologici, in seguito ai quali gli è stato diagnosticato un “trauma contusivo rachide LS in PZ con ernia discale L5 S1” e successivamente, in data 23.08.2011, è stato ricoverato presso la di Controparte_7
San Giuseppe Vesuviano (NA), ove si è sottoposto a risonanza magnetica del rachide lombare che ha evidenziato frattura di D11 con distacco del soma sul versante anteriore e livellamento del muro posteriore, concomita compressione dello spazio sub aracnoideo anteriore e inizialmente del midollo spinale”, sicché in data 30.08.2011 è stato ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell' di Benevento, ove il 02.09.2011 si è sottoposto ad intervento chirurgico di CP_8
“laminectomia a D11 e stabilizzazione a D9-D10-D12”;
d) le lesioni riportate a seguito dell'evento sinistroso, consistenti in una I.T.T. di gg. 20, una I.T.P. di ulteriori gg. 90 al 50 % ed in postumi invalidanti permanenti nella misura del 16%, erano a suo dire imputabili sia alla responsabilità della convenuta “ perché Parte_1 verificatosi nell'esercizio di un'attività pericolosa ex art. 2050 c.civ., nonché per responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.civ. e per aver omesso le dovute precauzioni al momento di prestare soccorso all'infortunato, sia alla responsabilità professionale da malpractice medica dell
[...]
e del nosocomio “ ” per non aver diagnosticato la sofferta CP_5 Controparte_3 frattura vertebrale e per non aver negligentemente adottato le precauzioni necessarie.
Ha richiesto, pertanto, al Tribunale adito di accertare e dichiarare la responsabilità, in solido ovvero ciascuno per quanto di suo onere e/o responsabilità, dell' , dell Parte_1 [...]
e dell' , condannandoli al risarcimento dei danni, in CP_5 Controparte_6 via solidale o alternativa tra loro, per la somma pari a complessivi 81.558,00 euro, comprensiva dell'aumento personalizzato del punto d'invalidità biologica nella misura del 43%, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, nonché al pagamento delle spese di giudizio.
Si è costituito in giudizio l contestando la veridicità dello Parte_1 stesso fatto storico secondo le circostanze modali, nonché di tempo e di luogo descritte dall'attore, in quanto, a suo dire, l non si sarebbe mai recato presso la società agrituristica convenuta a CP_1 pranzo né avrebbe mai usufruito di alcun servizio dalla stessa offerto, non esistendo alcun documento emesso dalla struttura che attesti un servizio reso a suo favore alla data indicata e disponendo all'epoca dei fatti unicamente di appartamenti per il pernottamento.
Ha dedotto, altresì, l'inapplicabilità della presunzione ex art. 2052 c.civ., poiché nel caso di specie non vi è la dimostrazione inequivoca della sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento del cavallo, del suo cavaliere ed il danno causato, non essendosi mai verificato all'interno della struttura convenuta il fatto storico per come descritto da parte attrice.
pagina 3 di 11 La società convenuta ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea e l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia al fine di essere dalla medesima eventualmente CP_4 garantita e manlevata, con vittoria di spese.
Dispostas la chiamata in causa del terzo, si è costituita in giudizio l' eccependo CP_4 preliminarmente l'inoperatività della polizza assicurativa e l'intervenuta prescrizione del diritto dell'assicurato e, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto, oltre spese di lite.
Si sono costituite in giudizio, altresì, l' e l' , CP_5 Controparte_6 entrambe eccependo il difetto del nesso di causalità tre le lesioni subite dall'attore e l'asserita negligenza professionale dei sanitari e chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese.
La causa, istruita mediante prove orali e CTU medico-legale, è stata decisa con la sentenza n. 634/2024 del 19.02.2024 pubblicata il 01.03.2024 con la quale il Tribunale di Foggia ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando l'appellante al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di 40.483,50 euro, oltre interessi compensativi e legali, nonché dell'importo di 684,64 euro a titolo di danni patrimoniali, maggiorato degli interessi compensativi, oltre alle spese di giudizio e di
CTU.
Avverso tale sentenza l ha proposto appello sulla base dei Parte_1 seguenti motivi:
1. errata valutazione da parte del Giudice di Prime Cure delle prove testimoniali che sarebbero caratterizzate da incongruenze e contraddizioni che minano tanto la credibilità degli stessi testi quanto la ricostruzione dei fatti e la sussistenza del nesso causale tra l'evento sinistroso e i danni lamentati, anche in merito alla tipologia delle lesioni che, a dire dell'appellante, sarebbe dubbia, in quanto priva di riscontro nei referti radiografici effettuati nell'immediatezza del sinistro sia presso l di sia presso l' , CP_5 CP_2 Controparte_6 atteso che la frattura vertebrale è stata rilevata e refertata 4 giorni dopo la caduta da cavallo).
Ha premesso innanzitutto l'inconferenza delle valutazioni svolte dal Giudice di Prime Cure in ordine alla assenza di nullità della prova per testi espletata, non essendosi mai eccepito tale vizio processuale ed avendo lamentato invece il contrasto emerso tra le dichiarazioni dei testi indicati dal danneggiato ed escussi in primo grado.
In particolare, l'appellante ha evidenziato il contrasto tra le dichiarazioni della teste e il Tes_1 teste nei seguenti termini : Tes_2
pagina 4 di 11 a) la prima ha riferito che la passeggiata a cavallo si è svolta su percorsi che vanno dalla struttura alla spiaggia con accompagnatore, sicchè l'aver svolto l'attività su percorsi prestabiliti esclude che questa rientri tra quelle pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.civ., per poi contraddirsi dicendo che il percorso non era definito o delineato, così non comprendendosi se la teste ricordasse o meno le caratteristiche del percorso;
b) la ha dichiarato che dopo la caduta l'appellato è stato disarcionato dal cavallo e che Tes_1 questi è stato di peso portato su di un camioncino (circostanza compatibile con la frattura vertebrale), senza precisare chi abbia allertato i soccorsi, non avendo i componenti del gruppo in gita cellulare;
c) i testimoni di parte appellante hanno dichiarato che non hanno mai avuto notizia di alcun incidente presso la struttura;
d) il teste di parte appellata ha dichiarato che l'appellato sarebbe caduto sul Testimone_3 sentiero all'interno dell'agriturismo (con conseguente incertezza sul punto in cui si sarebbe verificata la caduta), sia che la spiaggia distava dall'agriturismo circa 300 mt e che dal punto della caduta si vedeva il mare, pur non sapendo precisarne la distanza, dichiarazione contraddittoria poiché il mare è molto più distante, sicchè non è chiaro come il teste abbia potuto specificare la distanza per poi dichiarare di non saperla quantificare;
e) il teste ha dichiarato che l si è seduto sul sedile dell'auto, condizioni che Tes_2 CP_1 rendono ancora meno credibile l'ipotesi di frattura vertebrale, non riscontrata al pronto soccorso e presso la . Controparte_3
Ha, pertanto, contestato la sentenza nella parte ha affermato che il percorso scelto dalla guida era impervio e che la caduta è avvenuta durante l'escursione organizzata per andare alla spiaggia e non all'interno del maneggio, stante l'assenza di prova circa il luogo di verificazione dell'evento dannoso e circa la sussistenza del nesso causale e non ha valutato le dichiarazioni dei testi citati dalle strutture sanitarie circa l'assenza di frattura vertebrale e le dichiarazioni del teste circa l'ultima ora utile Tes_4 per procedere ad escursione a cavallo (17,30 essendosi verificata la passeggiata alle 19,00).
2. errata valutazione da parte del Tribunale che ha ammesso la CTU limitatamente al trauma subito a seguito del sinistro e ha rigettato, senza fornire adeguata motivazione, la CTU invocata dall'attore sulla eventuale responsabilità medico-sanitaria delle strutture convenute, ritenuta dell'appellante necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di concause generatrici del lamentato danno, nonché della determinazione della quota di responsabilità delle conseguenze lesive da addebitare a ciascuna parte interessata.
Ha, in particolare, lamentato che tale omesso accertamento ha impedito di verificare l'esistenza di concause generatrici del lamentato danno, nonché la correlata quota di responsabilità dei tre convenuti coinvolti, avendo il CTU dichiarato acriticamente la compatibilità delle lesioni con l'accadimento dannoso.
pagina 5 di 11 Ha,, in ogni caso, contestato nel merito l'operata quantificazione del danno anche perché prima del sinistro l'appellato era già portatore di collasso vertebrale a livello di D11, di ernia discale L5S1 e di lombalgie ricorrenti.
Ha richiesto, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, previa sospensione e/o revoca della provvisoria esecutorietà della stessa, di accogliere l'appello proposto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, nonché di porre le spese di ctu del primo grado a carico di
. Controparte_1
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'atto di appello per la mancanza dei requisiti di cui all'art. 434 cpc, non avendo l'appellante indicato in modo chiaro, sintetico e specifico i motivi dell'impugnazione e non avendo offerto una diversa ricostruzione dell'evento sinistroso tale da indurre il Giudice di Prime Cure ad una decisione alternativa.
L'odierno appellato ha dedotto, nel merito, di aver assolto all'onere di provare la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività pericolosa e l'evento dannoso ai sensi dell'art. 2050 cc, tanto è vero che il complesso delle prove testimoniali espletate nel giudizio di primo grado ha indotto il
Tribunale a ritenere dimostrato il suindicato nesso causale sulla scorta delle testimonianze, risultate genuine, univoche e tra loro omogenee.
Ha segnalato, altresì, che sono pretestuose le contestazioni dell'appellante in merito alla utilità della ctu, atteso che le risultanze peritali, peraltro mai contestate né dalle parti avverse né dai ctp, sono state ritenute utili e rilevanti per la risoluzione di una questione tecnica, tanto è vero che il ctu si è limitato a rispondere ai quesiti posti dal Giudice in base alle prove e alla documentazione prodotta.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito l' , contestando quanto asserito dall'appellante Controparte_6 in ordine all'inettitudine del personale delle strutture sanitarie convenute, poiché, ravvisandosi nel caso di specie una responsabilità contrattuale, l non ha sufficientemente allegato CP_1
l'inadempimento qualificato quale prova della sussistenza del nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato, che è stato, invece, escluso dalle risultanze della ctu.
Ha dedotto, quindi, che le condizioni dell sono da ascriversi esclusivamente all'entità delle CP_1 lesioni realizzatesi a seguito di un trauma occorso in altra sede, nonché alla evoluzione delle preesistenze patologiche da ernia discale L5S1 e lombalgie ricorrenti di cui egli già soffriva, tanto è vero che non si è valutato che fosse già portatore in epoca anteriore al trauma di un collasso vertebrale a livello di D11.
pagina 6 di 11 Ha richiesto, pertanto, di rigettare e/o dichiarare inammissibile ogni domanda e/o istanza istruttoria ad essa connessa proposta dall'appellante, condannandolo al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
Si è costituita l che, deducendo l'assoluta assenza di responsabilità medica dei sanitari CP_5 della come comprovato dalla documentazione clinica in atti, ha richiesto Controparte_9 la conferma del capo n. 5 della sentenza con cui l è stato condannato al pagamento delle CP_1 spese di lite, nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze in proprio favore del secondo grado di giudizio.
Si è costituita la quale, eccepita la sopravvenuta prescrizione estintiva dei diritti CP_4 dell'assicurato di essere manlevato in virtù della polizza assicurativa sottoscritta, in quanto la medesima Compagnia è venuta a conoscenza dell'evento dannoso solo con la notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa (allorquando il termine prescrizionale di due anni si era già compiuto), ha evidenziato che il capo della sentenza relativo alla reiezione per prescrizione non è stato appellato, pertanto, su di esso si è formato il giudicato.
Ha richiesto, pertanto, il rigetto della domanda di manleva e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese del giudizio di secondo grado.
Instaurato il contradditorio e rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della impugnata sentenza con ordinanza n. 1939/2024 del 14.10.2024, la causa è stata riservata per la decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 02.07.2025, previa concessione di termini per note.
*****
Va preliminarmente osservato che l'appello risulta proposto dal solo agriturismo “ Parte_1
, sicchè la sentenza deve ritenersi passata in giudicato sia con riferimento al rigetto delle
[...] domande proposte dal nei confronti della e della Parte_2 CP_5 Controparte_3
, sia in relazione alla dichiarata inoperatività della copertura assicurativa della
[...] [...]
, non oggetto di specifico motivo di appello da parte della struttura ricettiva. Controparte_10
Nel merito, si osserva quanto segue.
Primo motivo di appello : errata valutazione da parte del Giudice di Prime Cure delle prove testimoniali che sarebbero caratterizzate da incongruenze e contraddizioni che minano tanto la credibilità degli stessi testi quanto la ricostruzione dei fatti e la sussistenza del nesso causale tra
l'evento sinistroso e i danni lamentati, anche in merito alla tipologia delle lesioni che, a dire dell'appellante, sarebbe dubbia, in quanto priva di riscontro nei referti radiografici effettuati nell'immediatezza del sinistro sia presso l' di sia presso l' “ CP_5 CP_2 CP_6 CP_6
pagina 7 di 11 della ”, atteso che la frattura vertebrale è stata rilevata e refertata 4 giorni dopo la caduta CP_6 da cavallo.
Il motivo di appello è infondato.
In primo luogo, risulta irrilevante la questione sollevata circa l'assenza di nullità della deposizione testimoniale come compiuta dal Giudice di Prime Cure, avendo posto l'appellante.
Quanto all'assunta contraddittorietà intrinseca delle dichiarazioni rese dai testi e e al Tes_1 Tes_2 contrasto tra le stesse, è qui sufficiente osservare che dalla lettura dei verbali di udienza in cui sono state espletate le prove si evince che :
a) la teste ha precisato in ordine alla circostanza sub “E” memoria istruttoria1 che la Tes_1 passeggiata a cavallo si è svolta attraversando “stradine secondarie per raggiungere la spiaggia, il percorso non era delineato;
mi pare che non ci fosse un percorso delineato”, dichiarazioni che mostrano che la teste aveva ben chiare le caratteristiche del percorso. La circostanza che la teste abbia parlato di “percorsi limitrofi alla struttura fino alla spiaggia adiacente l'agriturismo“ si riferisce al capitolo di prova sub C della memoria istruttoria di parte attrice2 che riguarda quanto riferitole dal personale dell'agriturismo prima di iniziare la passeggiata (fatto confermato dal teste e non risulta in contraddizione con la natura del percorso constatato Tes_2 successivamente, una volta iniziata la passeggiata a cavallo;
b) sempre la stessa teste ha confermato la circostanza sub “H” della memoria istruttoria3 per cui vi era la presenza di una guida che precedeva gli altri cavalieri e che (circostanza sub G)
l'appellato fosse privo di attrezzatura idonea, casco o kep;
c) la ha confermato le circostanze sub I e J della memoria istruttoria di parte appellata4, Tes_1 ossia che il cadeva perché il cavallo lo aveva disarcionato, dovendosi ritenere la Parte_2 dichiarazione contestata dall'appellante “dopo la caduta il sig. veniva disarcionato dal CP_1 cavallo che improvvisamente si alzava”, apparentemente illogica, successivamente chiarita dalla puntuale e successiva affermazione resa a verbale “preciso che subito dopo, all'incirca 10 minuti, superato il primo tratto del percorso in prossimità della spiaggia, il cavallo si imbizzarriva e lo faceva cadere, il sig. lamentava dolori alla schiena e al fondoschiena non poteva muoversi e non CP_1 riusciva bene a respirare”; d) la teste ha poi con precisione confermato la circostanza K) della memoria istruttoria di parte appellata5, chiarendo ulteriormente che “la guida di cui non ricordo il nome chiamava alla (non si legge) riferendo dell'incidente e all'epoca arrivava un camioncino di colore bianco su cui di peso veniva portato il sig. Noi in un primo momento visto l'accaduto ridevamo, ma subito dopo CP_1 verificando il dolore lamentato abbiamo richiesto l'intervento di un'ambulanza: preciso che in quel momento non abbiamo potuto chiamare, noi del gruppo l'ambulanza in quanto privi di cellulare;
Preciso che il sig. con il furgoncino veniva condotto all'interno dell' dove il personale CP_1 Parte_1 provvedeva ad applicare del ghiaccio sulla parte dolorante. (…) Preciso che a causa del protrarsi del dolore veniva trasportato da noi amici al pronto soccorso di Vieste”. Le dichiarazioni rese da detto teste risultano quindi complessivamente coerenti con la dinamica del sinistro allegata in citazione dall CP_1
Quanto alle dichiarazioni del va evidenziato che questi ha riferito che : Tes_2
a) la passeggiata consisteva nella percorrenza di un sentiero che conduceva dall'agriturismo alla spiaggia, sentiero dissestato e delimitato da recinzione discontinua (conferma la circostanza sub E della memoria istruttoria), sicchè le risultano confermate le dichiarazioni della n Pt_3 ordine alla circostanza che il percorso non fosse delineato (punto A dich. Pt_3
b) il gruppo era preceduto da una guida chiamata (circ. H memorie di parte attrice); Per_1
c) il sentiero era all'interno dell'agriturismo e che “porta alla spiaggia”, chiarendo che “la struttura di maneggio non si trovava sulla spiaggia ma a circa 300 mt e si raggiungeva con un percorso”, che l'amico è caduto “sul sentiero all'interno dell'agriturismo” e che “da dove è caduto si vedeva il mare”, pur non sapendo specificare la distanza dal luogo del sinistro alla spiaggia. Tali affermazioni appaiono coerenti con quanto dichiarato dalla al punto c) delle proprie dichiarazioni Pt_3 riportate come precede (caduta in tratto del percorso più prossimo alla spiaggia) e confermano che la caduta è avvenuta nel corso dell'escursione, alla presenza della guida che precedeva il gruppo, risultando oltretutto irrilevante se la parte sia caduta in tratto del percorso all'interno o all'esterno dell'agriturismo, posto che la responsabilità ex art. 2050 c.civ. presuppone la pericolosità intrinseca dell'attività svolta (peraltro in modo professionale, risultando pacificamente la struttura dotata di maneggio) che consiste nel procedere, con la guida, in sella ad un cavallo (tanto più che i due testi hanno riferito dell'inesperienza di tutto il gruppo partecipante), su di un percorso accidentato e senza dispositivi di protezione, il tutto anche a pagamento e senza tracciabilità (sul punto si vedano le dichiarazioni concordi dei due testi), il tutto secondo la giurisprudenza richiamata correttamente dal Giudice di Prime Cure a cui si rinvia;
pagina 9 di 11 d) “la guida (…) ha provveduto a chiamare il personale dell'agriturismo che è arrivato con un furgoncino e lo hanno preso da terra e lo hanno adagiato sopra” e poi portato al punto di primo soccorso di
Vieste dagli amici (dichiarazione coerente con quella della teste Pt_3
e) la circostanza il teste ha dichiarato che l si è seduto sul sedile dell'auto in sé Tes_2 CP_1 non appare contrastante con l'ipotesi di frattura vertebrale, trattandosi di una piccola manovra avvenuta peraltro (vedi dichiarazione teste dopo che all sono stati prestati i Pt_3 CP_1 primi soccorsi con l'apposizione di ghiaccio nell'agriturismo e tenuto conto che il mancato immediato riscontro della frattura in sede di primo soccorso è dipeso dall'assenza di strumentazione, mentre (come riferito dal dott. presso la Per_2 Controparte_3
si è proceduto a semplice radiografia senza ulteriori approfondimenti, stante
[...]
l'assenza di danni neurologici e consigliando in caso di persistenza di sintomatologia dolorosa di svolgere nuovo controllo a breve e/o di risonanza (vedi referto di pronto soccorso riportato in sede di CTU (pag. 1), mancando in atti la documentazione prodotta solo in formato cartaceo dall'appellato all'atto della costituzione in giudizio, non riprodotta dall'appellante CP_1 ex art. 76 disp. Att. Cpc al fine di far valere le proprie ragioni in sede di appello come chiarito da Cass., sez. VI, 17 dicembre 2021, n. 40606);
f) I testi e (peraltro indifferenti rispetto al danneggiato) hanno confermato che Pt_3 Tes_2
l'escursione si è tenuta alle 19,00, nonostante il teste abbia riferito che l'ultima Tes_4 passeggiata si svolge alle 17,30, ben potendovi essere stata una deroga al normale orario;
Si deve quindi condividere l'assunto del Giudice di Prime Cure circa la sostanziale omogeneità dei fatti narrati in sede testimoniale dalla e dal risultando meno attendibile la Pt_3 Tes_2 dichiarazione dei testi EL MA e (quest'ultimo commercialista della parte appellata) Tes_5 circa l'assenza di incidenti, tenuto conto che il ha riferito che quando c'era lui nessuno si Tes_5 era mai allontanato dal maneggio (per passeggiate), attività invece confermata dalle ricevute esibite dalla stessa parte appellata (pag. 1 deposito del 08.02.2016).
Secondo motivo di appello : errata valutazione da parte del Tribunale che ha ammesso la CTU limitatamente al trauma subito a seguito del sinistro e ha rigettato, senza fornire adeguata motivazione, la CTU invocata dall'attore sulla eventuale responsabilità medico-sanitaria delle strutture convenute, ritenuta dell'appellante necessaria ai fini della valutazione della sussistenza di concause generatrici del lamentato danno, nonché della determinazione della quota di responsabilità delle conseguenze lesive da addebitare a ciascuna parte interessata.
Il motivo di appello è infondato.
Si osserva, infatti, che sul punto corretta è stata la decisione del Giudice di di non CP_11 estendere la consulenza anche all'eventuale responsabilità dei sanitari del punto di Primo Soccorso di
Vieste e dell' appellato, in ragione della mancata allegazione dell'inadempimento qualificato CP_6 delle due strutture sanitarie da parte dell' che ha comportato l'esclusione di responsabilità CP_1 delle stesse (evocate quali potenziali condebitori in solido con la struttura ricettiva), pronuncia pagina 10 di 11 peraltro neppure appellata dal danneggiato.
Infine, corretta risulta la quantificazione del danno da parte del CTU, tenuto conto del diverso distretto anatomico della colonna vertebrale ove si è verificato il traumatismo (D11) rispetto alla patologia pregressa di cui soffriva il danneggiato (L5S1).
Da tutto quanto precede segue il rigetto dell'appello proposto.
Le spese della presente fase di appello, liquidate come in dispositivo d'ufficio per assenza di notula, sulla base del DM 147/2022, del valore indeterminato a bassa complessità della causa ex art. 5, comma
6 DM cit. ai medi di tariffa e con fase di trattazione ai minimi (essendosi esaminata la sola istanza di sospensione ex art. 283 cpc proposta dall'appellante ma senza ulteriore attività istruttoria), seguono la soccombenza.
L'appellante dovrà, inoltre, versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia), introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
PQM
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 634/2024, resa Parte_1 dal Tribunale di Foggiani data 19/02/2024 e pubblicata in data 01/03/2024 n. 2054/2023, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto;
➢ condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuna di esse in € 4.888,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA ed accessori di legge;
➢ dichiara che per effetto dell'odierna decisione (rigetto dell'appello), sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater d.P.R. 11/2002, per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002.
Così deciso in Bari, addì 16.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Laura Fazio Salvatore Grillo
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 e) “Vero che la passeggiata consisteva nel percorrere un sentiero non ben delineato che dall'interno dell' raggiungeva la spiaggia”; Parte_1 2 c) “Vero che il sig. veniva informato dal personale in loco della possibilità di effettuare una CP_1 passeggiata a cavallo sui percorsi limitrofi alla struttura fino alla spiaggia adiacente l'agriturismo“; 3 h) “Vero che la guida precedeva a cavallo gli altri partecipanti alla passeggiata per determinare l'andatura degli animali”; 4 i) “Vero che verso le ore 19.00 iniziata la passeggiata lungo il sentiero all'interno dell'agriturismo il cavallo montato dal sig. lo disarcionava facendolo cadere”; CP_1
j) “ Vero che a seguito della caduta il sig. rovinava per terra lamentando forti dolori alla schiena e al CP_1 fondoschiena” ; pagina 8 di 11 5 k) “Vero che a seguito della caduta il sig. veniva alzato da terra dalla guida e da altro personale CP_1 accorso senza adottare alcuna precauzione”,