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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, decreto decisorio 04/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2025 REG.PROV.PRES.
N. 05641/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5641 del 2023, proposto dalla società Immobiliare di Gestione e Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Neri e Federica Sgualdino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Neri in Padova, Galleria G.Berchet, 8;
contro
Gestore dei servizi energetici – G.s.e. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
Ministero dell'economia e delle finanze, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione III ter ) n. 7740 del 2023, resa tra le parti, concernente il provvedimento di decadenza dalle tariffe incentivanti e la conseguente richiesta di restituzione degli incentivi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del G.s.e.;
Vista l’ordinanza di questa sezione n. 3089 del 2023 che ha dichiarato improcedibile – stante l’intervenuta rinuncia – la domanda cautelare proposta da parte ricorrente;
Considerato che parte ricorrente, successivamente:
a) ha aderito alla proposta formulata dal G.s.e., ex art. 42 comma 3 d.lgs. n. 28 del 2011 (cfr. provvedimento G.s.e. del 4 settembre 2024 depositato dalla difesa della società in data 24 febbraio 2025);
b) con nota del 24 febbraio 2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere;
Ritenuto che, nella sostanza, è sopravvenuta la carenza di interesse alla coltivazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il presente ricorso (n.r.g. 5641/2023).
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio fermo restando l’onere del contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Dispone la cancellazione del presente giudizio dal ruolo della udienza pubblica del 30 settembre 2025.
Così deciso in Roma il giorno 3 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Vito Poli |
IL SEGRETARIO