Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 22468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22468 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06230/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6230 del 2025, proposto da
EI Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nico Moravia, Gian Luca Zampa e Ermelinda Spinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
per l'annullamento
- del provvedimento dell’AGCM n. 31483 del 4 marzo 2025, avente ad oggetto “ PS12788 – EI Italia – Prodotti solari ”, notificato in data 20 marzo 2025 e pubblicato nel Bollettino Settimanale dell’AGCM n. 11/2025 del 24 marzo 2025;
- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. LB UG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Con il provvedimento n. 31483 del 4 marzo 2025, avente ad oggetto “ PS12788 – EI Italia – Prodotti solari ”, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha contestato alla società EI Italy S.p.A. (“EI”) una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del consumo, consistita nell’aver effettuato una campagna pubblicitaria contenente informazioni ambigue e omissive in ordine alle caratteristiche, all’efficacia e alle precauzioni d’uso dei prodotti solari della linea Expert Sun .
1.1. – In particolare, l’Autorità ha accertato che la EI, a partire dal mese di marzo 2024, ha diffuso, tramite il sito internet e i canali social , alcuni claim pubblicitari relativi a quattro prodotti solari (“ Expert Sun Protector Lotion ” - “ Expert Sun Protector Cream ” - “ Expert Sun Protector Face Cream ” - “ Clear Suncare Stick SPF50+ ”), basati su una tecnologia rivoluzionaria - SyncroShield - che permetterebbe ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti - UV dei prodotti.
Il tenore dei predetti claim era il seguente:
i) “ Nuovi Expert Sun Protector – Grazie a SynchroShield calore e acqua rafforzano il velo protettivo anti-UV ”;
ii) “ La rivoluzionaria tecnologia SHISEIDO permette ad acqua, calore e sudore di rinforzare il velo protettivo anti-UV. Invisibile. Invincibile. Indispensabile. Invisibile sulla pelle ”;
iii) “ velo protettivo [che] si rinforza con acqua e calore ” ( cfr . §§. 2 - 5 del provvedimento AGCM).
Ulteriori messaggi pubblicitari, diffusi da EI a partire dal 2024, descrivevano i predetti prodotti solari come dotati, tra l’altro, di uno scudo in grado di auto-riparare il velo protettivo in caso di sfregamento, grazie alla tecnologia SynchroShieldRepair (§. 23 del provvedimento AGCM).
1.2. – L’AGCM ha, così, appurato che nelle citate campagne pubblicitarie EI affermava che, rispetto ai fattori che possono indebolire l’effetto protettivo dei prodotti solati, quali “ Acqua (sudore, mare, piscina, ecc.), calore e varie forme di attrito ”, la nuova tecnologia “ rafforza la protezione rendendola più resistente a tutti questi fattori nocivi ”, senza indicare la necessità di riapplicare il prodotto.
EI affermava, inoltre, che “ il velo di protezione si autoripara se viene danneggiato da sfregamenti e frizioni ” e che “ quando il velo della protezione solare si assottiglia o si danneggia parzialmente a causa del movimento o dell'attrito della pelle, la tecnologia AutoRepair ripara automaticamente il velo, mantenendo un effetto di protezione UV senza interruzioni ” (§§. 23 - 25 del provvedimento AGCM).
1.3. – L’Autorità ha, al contempo, constatato che tali affermazioni pubblicitarie risultavano contraddittorie rispetto:
a) alle prescrizioni contenute nel foglietto illustrativo presente all’interno della confezione, nel quale si indicava di “ riapplicare frequentemente, soprattutto in caso di sudorazione, dopo ogni bagno o dopo aver asciugato la pelle con un asciugamano, al fine di mantenere un adeguato livello di protezione solare ”;
b) alle indicazioni introdotte - solo a partire dal mese di giugno 2024 - nella didascalia “ Come si usa ” presente solamente per i prodotti Expert Sun Protector Lotion ed Expert Sun Protector Cream;
c) al contenuto di alcuni documenti ad uso precipuo interno di EI, nei quali veniva, inter alia , specificata l’esigenza di riapplicare i solari almeno ogni due ore e chiarito che “ La tecnologia AutoRepair aiuta a riparare la pellicola protettiva in caso di danni localizzati causati dai movimenti della pelle. Tuttavia, in caso di danni importanti alla pellicola protettiva, la riparazione non può essere garantita. In linea con le raccomandazioni delle autorità sanitarie, incoraggiamo i nostri consumatori a riapplicare il prodotto solare ogni due ore per garantire la massima protezione ” (cfr. §§. 6, 7, 27, 28 e 29 del provvedimento AGCM).
1.4. – Alla luce di tali evidenze, l’AGCM ha ritenuto che i predetti claim pubblicitari fossero ingannevoli, perché il loro contenuto rassicurante, incentrato sulla straordinaria capacità dei solari di rafforzare la protezione UV con il calore, il sudore e l’acqua – ossia con i principali fattori che di regola riducono l’effetto protettivo dei solari – potrebbe indurre i consumatori a ritenere, erroneamente, che non debba essere ripetuta più volte l’applicazione del prodotto solare sulla pelle, con il rischio che gli stessi consumatori si trovino esposti al sole senza protezione o con una protezione non sufficiente, con conseguenti gravi danni per la sua salute (§. 26 del provvedimento AGCM).
Il consumatore medio, non esperto delle tecnologie alla base dell’intensificazione della protezione solare o del rafforzamento del velo protettivo, infatti, può ragionevolmente decodificare tali claim associando l’aumento del velo protettivo a un aumento dell’efficacia di protezione in termini di durata della protezione solare.
L’aumento dello spessore dell’intensificazione della protezione dai raggi UV dichiarato da EI risulta, secondo l’AGCM, un concetto astratto non quantificabile per il consumatore se non come possibilità di esporsi al sole in sicurezza per lungo tempo e anche in presenza di elementi naturali che solitamente riducono l’effetto protettivo del solare (§§. 56 - 58 del provvedimento AGCM).
L’AGCM ha, quindi, affermato che, a prescindere dall’effettiva esistenza e funzionamento della tecnologia alla base dei prodotti de quibus , la complessiva prospettazione pubblicitaria dei vanti prestazionali attribuiti ai prodotti in esame ingenera nei consumatori una percezione distorta della loro reale efficacia e persistenza nel tempo.
1.5. – In conclusione, l’AGCM ha ritenuto che la campagna pubblicitaria di EI integri una pratica commerciale scorretta, consistente nella diffusione di informazioni ambigue e omissive in ordine alle caratteristiche, all’efficacia e alle precauzioni d’uso dei prodotti solari, come sopra individuati, in violazione degli articoli 20 e 22 del Codice del consumo.
1.6. – Per l’effetto, l’AGCM ha vietato a EI la reiterazione della predetta pratica commerciale e le ha irrogato una sanzione pecuniaria di importo pari a euro 400.000,00.
2. – EI ha impugnato in questo giudizio il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM.
In punto di fatto, ha precisato di aver ottenuto la registrazione di due brevetti in relazione alla nuova linea di prodotti solari (“ Expert Sun Protector Lotion ”; “ Expert Sun Protector Cream ”; “ Expert Sun Protector Face Cream ”; “ Clear Suncare Stick SPF50+ ”), la cui caratteristica innovativa è quella per cui il velo protettivo, ossia la capacità di assorbire i raggi UVA e UVB, si rafforza a contatto con quei fattori che normalmente comportano l’immediato deteriorarsi del velo: in particolare, la protezione della nuova linea si rafforza a contatto con acqua e sudore (sulla base della tecnologia c.d. “ WetForce ”) e a contatto con il calore (sulla base della tecnologia c.d. “ HeatForce ”).
Tale caratteristica è stata misurata a livello tecnico e confermata da studi di natura tecnico-scientifica, tanto che la stessa Autorità, nel provvedimento qui impugnato, ha lasciato cadere la contestazione relativa alla falsità dei claim pubblicitari, inizialmente formulata nella comunicazione di avvio del procedimento istruttorio.
In punto di diritto, EI ha articolato due motivi di censura.
I) A mezzo del primo, ha contestato l’assunto principale del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, ossia il fatto che il claim pubblicitario ometta di informare il consumatore sulla necessità di riapplicare più volte la crema per garantire un’efficace protezione solare.
Tale assunto non sarebbe corretto per tre ragioni:
- il claim pubblicitario si limiterebbe a descrivere le caratteristiche tecniche innovative della crema solare, mentre non conterrebbe alcuna indicazione espressa sulle modalità di applicazione;
- costituirebbe regola di esperienza comune, universalmente riconosciuta dalla generalità dei consumatori, che le creme solari debbano essere riapplicate più volte in situazioni di prolungata esposizione al sole, anche se si utilizza un prodotto come quello di EI che rafforza il velo protettivo a contatto con fattori deteriori quali caldo, acqua e sudore;
- sarebbe prassi consolidata del settore che le istruzioni d’uso e le modalità di applicazione siano riportate nel foglietto illustrativo, non necessariamente sulla confezione del prodotto.
A sostegno delle proprie affermazioni difensive, EI ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato del 21 novembre 2022, n. 10199, vertente su una vicenda asseritamente analoga a quella di cui è causa.
II) Con il secondo motivo di impugnazione, EI ha contestato la quantificazione della sanzione irrogata, pari a 400.000 euro, ritenuta sproporzionata, in quanto:
- le caratteristiche pubblicizzate in positivo nei claim sarebbero vere;
- l’omissione informativa sarebbe, quindi, in ogni caso non totale;
- l’importo della sanzione sarebbe incongruo rispetto all’utile netto di EI (pari quasi al 20%).
3. – Si è costituita in causa l’AGCM, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.
4. – All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. – Il ricorso non è fondato.
6. – Precisa, anzitutto, il Collegio che l’aspetto di criticità rilevato dall’AGCM attiene all’effetto ingannatorio che la campagna pubblicitaria di EI può avere nei confronti dei consumatori, i quali, leggendo un claim che afferma che la tecnologia rivoluzionaria di EI permette ad acqua e sudore di “rinforzare” il velo protettivo anti-UV, e persino di autoripararsi in caso di danneggiamento, potrebbero essere indotti a ritenere che, per questi specifici solari, non sia necessario riapplicarli più volte nel caso di esposizione prolungata al sole e di contatto con tali fattori di criticità.
7. – Al fine di valutare la plausibilità della contestazione svolta dall’AGCM, giova rammentare – in termini generali – che le previsioni del Codice del consumo impongono al professionista di rispettare sempre, nell’attività di promozione e pubblicità dei prodotti commercializzati, l’obbligo di chiarezza e completezza delle informazioni fornite ai consumatori, in maniera tale da non falsarne le relative scelte.
In questa prospettiva è stato più volte chiarito in giurisprudenza – ai fini che qui rilevano – che anche un messaggio pubblicitario che contiene informazioni di per sé corrette può essere comunque percepito in maniera distorta dai consumatori, se omette di riferire altre informazioni di carattere essenziale, così risultando privo di quei caratteri di chiarezza e completezza che, invece, scaturirebbero dalla corretta combinazione delle informazioni effettivamente contenute nel messaggio e di quelle, invece, omesse ( cfr ., tra le ultime, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 19 marzo 2025, n. 5699).
In giurisprudenza è stato, inoltre, osservato che il giudizio sul carattere ingannevole di un messaggio pubblicitario può incentrarsi anche sulla sua forma espositiva, indipendentemente dal contenuto veritiero dello stesso, e attiene al valutare quale sia il primo impatto che la comunicazione ha sul consumatore, considerando tutti gli elementi grafici e di contesto del claim .
Le modalità grafiche ed espressive con cui gli elementi di un determinato prodotto vengono rappresentati all’interno del messaggio, infatti, rientrano tra gli standard di chiarezza, completezza e intelligibilità degli elementi rilevanti del prodotto, la cui mancanza può integrare una omissione ingannevole ( cfr ., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 25 marzo 2025, n. 2462).
Sempre ai fini che rilevano nel presente giudizio, deve essere ricordato il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale l’onere di completezza informativa deve essere assolto dal professionista sin dal primo contatto con il consumatore, essendo scopo della disciplina consumeristica quello di salvaguardare la libertà di autodeterminazione sin dall’iniziale presentazione del servizio.
La giurisprudenza ha, infatti, evidenziato che ciò che rileva è il messaggio che “ prende l’attenzione ” del consumatore al suo primo contatto. Sin dal primo momento in cui vi è il contatto con il consumatore, dunque, devono essere fornite informazioni corredate di tutti gli elementi essenziali per consentire un corretto e obiettivo discernimento, senza poter legittimante contare su successive integrazioni o delucidazioni per fornire tutte le informazioni utili a chiarire i reali contorni del servizio ( cfr ., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 10 giugno 2025, n. 4994).
8. – Sulla scorta delle predette coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che i messaggi pubblicitari dei solari di EI possano effettivamente avere carattere ingannevole, così come accertato dall’AGCM, in quanto veicolano un messaggio ambiguo perché incompleto, come tale idoneo ad indurre in errore il consumatore medio in ordine alle modalità di utilizzo del prodotto solare.
Il claim di EI, infatti, attira l’attenzione sull’esistenza di una nuova tecnologia rivoluzionaria che rinforza l’effetto protettivo del prodotto solare a contatto con quei fattori che generalmente sono noti per ridurne l’effetto (liquidi, calore e sfregamenti), senza però al contempo specificare che l’aumento dell’effetto non attiene alla sua durata , bensì solamente all’efficacia intrinseca della protezione anti-UV (più tecnicamente al “tasso di assorbimento dei raggi UVA e UVB”).
A causa di tale mancata specificazione, non è implausibile che un consumatore medio sia indotto a ritenere che l’effetto innovativo vada ad incidere proprio su quella caratteristica che egli (in tesi) sa essere più comune tra i prodotti solari, ossia la necessità di essere riapplicati più volte nel corso dell’esposizione al sole.
In altri termini, l’enfatizzazione pubblicitaria di un effetto innovativo può ragionevolmente confondere il consumatore, inducendolo a credere che, (solo) per questo prodotto “rivoluzionario”, non valgano gli standard applicativi necessari per tutti gli altri prodotti solari.
È condivisibile, infatti, l’assunto dell’Autorità laddove sottolinea che per il consumatore medio l’aumento del velo protettivo al contatto con acqua, calore e strofinamento è un “concetto astratto”, non facilmente identificabile con un risultato preciso.
Nulla esclude, di conseguenza, che tale effetto innovativo sia associato dal consumatore con la possibilità di un prolungamento della durata della protezione, anziché con l’ intensificazione della protezione , anche considerato che il claim pubblicitario non chiarisce se aumenta, o meno, il fattore di protezione codificato nel valore numerico indicato sulla confezione del prodotto.
Un valore che, come condivisibilmente osservato dall’Autorità, rappresenta il termine di riferimento più immediato per il consumatore circa l’intensità dell’effetto protettivo del solare.
8.1. – Alla luce di quanto appena osservato, l’eventuale conoscenza, da parte del consumatore medio, che “ la regola aurea per garantire un efficace effetto protettivo è quella di applicare il prodotto solare frequentemente nel corso della giornata ” non rappresenta un elemento idoneo ad escludere la decettività del messaggio pubblicitario come afferma EI nel ricorso, bensì è un fattore che può concorrere proprio a determinarne l’ingannevolezza del claim pubblicitario anche per coloro che sono più avveduti nell’uso dei prodotti solari.
I claim pubblicitari di EI, infatti, enfatizzano una caratteristica che gli altri prodotti solari in commercio generalmente non hanno.
L’ambiguità, però, con cui viene descritto tale effetto innovativo, è plausibilmente idonea a mettere in dubbio la persistente validità, solo per i prodotti EI, della “regola aurea” sopra richiamata.
8.2. – Non può, inoltre, essere condiviso l’assunto difensivo di EI secondo cui la decettività del messaggio pubblicitario sarebbe esclusa dal fatto che, secondo la prassi consolidata del settore, le istruzioni d’uso e le modalità di applicazione sono riportate nel foglietto illustrativo, non necessariamente sulla confezione del prodotto.
L’onere di completezza e chiarezza informativa previsto dalla normativa a tutela dei consumatori richiede, al contrario, che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a pubblicizzare.
In altri termini, la chiarezza, trasparenza e comprensibilità delle comunicazioni commerciali deve sussistere sin dal “primo contatto” con il consumatore, al fine di evitare “agganci ingannevoli”.
Di conseguenza, la scorrettezza della pratica non può essere neutralizzata dalla possibilità, per i consumatori, di ottenere, solo ex post e in un momento successivo al primo contatto negoziale, gli ulteriori dettagli e spiegazioni, laddove il messaggio promozionale principale risulti già idoneo a sostanziare il ridetto “effetto aggancio” del consumatore.
8.3. – La configurabilità, nel caso di specie, di una pratica commerciale scorretta da parte di EI non è sconfessata nemmeno dalle risultanze del sondaggio, commissionato dalla società ricorrente successivamente all’emissione del provvedimento sanzionatorio, secondo il quale, inter alia , l’83% dei soggetti intervistati concorderebbe sul fatto che, anche in presenza di un prodotto che rafforza la protezione a contatto con acqua o calore, resterebbe comunque necessaria la riapplicazione della crema.
Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, il carattere ingannevole di una pratica commerciale va accertato sulla scorta di un giudizio prognostico ex ante , atteso che si è al cospetto di un illecito di pericolo e non di danno.
L’effettiva incidenza, riguardata solo ex post , della pratica sulle scelte dei consumatori non vale a neutralizzare l’idoneità dannosa astratta e potenziale del comportamento scorretto ( cfr ., ex multis , Cons. Stato, VI, 25 ottobre 2024, n. 8520).
8.4. – Da ultimo, osserva il Collegio che la fattispecie concreta oggetto del presente giudizio è diversa e non sovrapponibile a quella scrutinata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 10199 del 21 novembre 2022, relativa a claim pubblicitari vertenti sulla capacità di resistenza all’acqua di apparecchi telefonici cellulari.
In quest’ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha escluso il carattere ingannevole del messaggio pubblicitario, inter alia , perché “ lo strumento telefonico, anche nella sua attuale evoluzione tecnologica, non è funzionale ad un utilizzo subacqueo o in immersione – né i messaggi pubblicitari richiamano un utilizzo di tal genere - dovendosi quindi ragionevolmente intendere che le caratteristiche pubblicizzate si riferiscano ad un contatto sporadico ed accidentale con i liquidi e non ad un uso normale dell’apparecchio, che come detto non è usualmente utilizzato in un contesto di immersione in acqua ”.
In altri termini, in questo caso peculiare, il carattere ambiguo del messaggio pubblicitario è stato escluso per il fatto che era illogico immaginare che un telefono cellulare potesse essere utilizzato sott’acqua. Dunque, il contenuto di una pubblicità che descriveva la resistenza all’acqua di un cellulare non poteva essere equivocato, inducendo i consumatori ad immergere volontariamente il dispositivo in acqua.
La fattispecie di cui è causa, invece, verte su prodotti completamente diversi, ossia le creme solari, rispetto alle quali, per quanto possa ritenersi, in tesi, generalizzata la conoscenza che esse debbano essere riapplicate più volte in caso di esposizione prolungata al sole, nulla esclude che l’evoluzione tecnologica riesca a renderle, in futuro, effettivamente più durature nel tempo.
Non vi è, dunque, alcuna analogia tra l’ipotesi di utilizzo subacqueo di un cellulare e quella di applicazione una volta sola al giorno di una crema solare: la prima risulta chiaramente illogica allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica e, dunque, non può ragionevolmente essere rappresentata dal consumatore medio; la seconda invece può risultare astrattamente credibile se veicolata a mezzo di una pubblicità che ne esalta il carattere innovativo.
8.5. – In conclusione, la valutazione dell’AGCM sui claim pubblicitari di EI, frutto di spendita di potere tecnico-discrezionale, risulta immune da palesi illogicità e travisamenti di fatto.
Il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
9. – Infondato è anche il secondo motivo, a mezzo del quale è stata contestata la quantificazione della sanzione, pari a euro 400.000,00, irrogata dall’AGCM alla società ricorrente.
Il Collegio osserva che l’AGCM ha irrogato la sanzione sulla base dei parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto dall’art. 27, comma 13, del Codice del Consumo, specificando i criteri a tal fine adottati nei pertinenti paragrafi del provvedimento.
Con riguardo alla gravità della violazione, l’Autorità ha considerato:
- la dimensione economica di EI che nell’esercizio 2023 con riferimento al suo fatturato;
- la notorietà ed affidabilità del marchio, trattandosi di uno dei principali operatori del settore dei cosmetici;
- nonché la vulnerabilità del consumatore nel medesimo settore.
L’Autorità ha, inoltre, considerato che la pratica commerciale, risalente al marzo 2024, fosse ancora in corso al momento nell’adozione del provvedimento sanzionatorio (marzo 2025).
Non è conferente il fatto che la sanzione corrisponda a circa il 20% dell’utile netto di EI nel 2023, atteso che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini di una efficace funzione deterrente, la sanzione va parametrata al fatturato realizzato dall’impresa, rispetto al quale la sanzione è pari a meno dello 0,4% ( cfr ., tra le tante, Tar Lazio – Roma, Sez. I, 31 maggio 2021, n. 6417).
Osserva, inoltre, il Collegio come la sanzione irrogata sia lontanissima dal massimo edittale (10.000.000 euro) e, dunque, risulta essere stato considerato il fatto che l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario derivi dal carattere parziale dell’omissione informativa.
Nei limiti della discrezionalità intestata all’Autorità, quindi, il quantum sanzionatorio risulta esser stato individuato in modo proporzionato e ragionevole, tenendo conto di tutti i potenziali fattori di incidenza negativa e positiva sulla relativa commisurazione.
10. – La riscontrata infondatezza dei motivi di censura articolati dalla parte ricorrente impone la reiezione del ricorso.
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna EI Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, delle spese di lite liquidate nella misura di € 3.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE IT, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
LB UG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LB UG | BE IT |
IL SEGRETARIO