Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/06/2025, n. 11499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11499 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Lamma, Simonetta Mori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto ministeriale -OMISSIS- del -OMISSIS- (fascicolo -OMISSIS-) con cui è stata denegata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- “il sig. -OMISSIS- è giunto in Italia nel 2004 … allo scopo di riunirsi al fratello … che già era titolare un’impresa edile alla Spezia”;
- nel 2008 il ricorrente “ha contratto matrimonio con -OMISSIS- -OMISSIS-, dalla quale ha avuto un figlio … e dalla quale si è consensualmente separato nel 2021”;
- nel 2009 il sig. -OMISSIS- ha costituito la ditta individuale -OMISSIS-, impresa edile, e nel 2012 “ha acquistato per sé e per la famiglia un’unità immobiliare”;
- “tra il 2018 ed il 2019 ha trasformato la sua impresa edile nella S.P. Edilizia srls, allargando l’attività ed assumendo altri operai”;
- successivamente, ha acquistato “un altro immobile ad uso abitativo” e ha ottenuto “una licenza commerciale per attività di bar e ristorazione …”;
- il sig. -OMISSIS- ha presentato “l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana … in data 19.9.2017”;
- il “riscontro del Ministero è avvenuto … attraverso l’emissione del provvedimento di diniego recante data del -OMISSIS-, ma notificato al ricorrente il 2.11.2021”;
- il diniego di concessione della cittadinanza italiana è supportato dai seguenti assunti motivazionali: “ nei confronti della coniuge dell'interessato risulta la seguente situazione penale: -OMISSIS-, decreto penale del G.I.P. c/o il Tribunale di La Spezia, per il reato di cui all'art. art. 186 comma 2 d.lgs. 30.4.1992 n. 285 C.d.S.; … non vi è prova che l'interessato e il nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori ai parametri di riferimento assunti l'Amministrazione nell'anno d'imposta 2019; Visti i pareri contrari forniti dalla Prefettura e dalla Questura di Trapani, rispettivamente data 12.4.2021 e in data 15.12.2020 e dalla Prefettura e dalla Questura di La Spezia, rispettivamente in data 8.6.2020 e in data 27.5.2020 ”;
Premesso altresì che il ricorrente ha denunciato l’illegittimità del predetto decreto sotto i seguenti profili:
- violazione dell’art. 8, comma 2, della legge 5.2.1992, n. 91, dal momento che il provvedimento impugnato è stato “emesso quasi due anni dopo la scadenza dei termini decadenziali previsti dalla legge ed è stato posto a conoscenza del ricorrente addirittura trascorsi due anni dalla maturazione del termine”;
- “per assumere il provvedimento, si è richiesto, tra l’altro, il parere della Prefettura e della Questura di Trapani, città nella quale, nell’arco dei suoi 37 anni di vita, il ricorrente” non ha mai vissuto;
- “la sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, dalla quale, peraltro, il sig. -OMISSIS- si è recentemente separato … è incensurata e non ha mai subito alcuna condanna, né è mai stata sottoposta a procedimento penale qualsivoglia”;
- peraltro, “le condanne preclusive indicate dall’art. 6 legge 91/92 fanno riferimento ad una serie di reati nei quali non è prevista la guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186 co. 2 C.d.S. e, quindi, la motivazione, del tutto inesistente, sarebbe stata infondata ed erronea, anche in caso di condanna del richiedente”;
- non è applicabile “la “sanzione per interposta persona”, quasi che la responsabilità penale che, per consolidato principio di civiltà giuridica, è personale, potesse trasferirsi ai propri parenti”;
- “le affermazioni del Ministero sono del tutto inveritiere e ciò è già stato provato per tabulas ; nel 2015 il reddito imponibile del sig. -OMISSIS- è stato di € 20.471,00 e nel 2016 di € 17.481,00, ancora, anche se il dato non rileva in quanto riferito a periodi successivi alla domanda, nel 2017 è stato di € 18.986,00 e nel 2018 di € 24.605,00 (v. modello unico 2016, 2017, 2018 e 2019, docc. 12, 13, 14 e 15)”;
- “eccesso di potere per difetto e/o mancanza di istruttoria - motivazione illogica e contraddittoria – sviamento”;
Rilevato che:
- l’Autorità ministeriale si è costituita in giudizio per resistere al ricorso;
- in data 14.5.2025 la difesa erariale ha prodotto in atti apposita relazione con cui l’Ufficio competente ha riferito che “… Alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso, l’Amministrazione ha ritenuto di riaprire l’istruttoria sulla posizione del ricorrente. All’esito della nuova istruttoria, in data 13/05/2025 è stato inviato alla firma dei competenti Organi il decreto di concessione della cittadinanza italiana in favore dello stesso. … (omissis) … Tanto si rappresenta affinché, una volta dichiarata la cessazione della materia del contendere, si possa valutare di disporre la compensazione delle spese ”;
Considerato che l’avvio del procedimento di riesame, in mancanza della formale adozione di un atto conclusivo idoneo a ritirare l’atto impugnato, non determina la cessazione della materia del contendere;
Considerato altresì che:
- il ricorrente ha documentato che la posizione del coniuge, quanto ai carichi pendenti, è nulla alla data dell’8.11.2021;
- la difesa erariale non ha replicato sul punto, né ha esibito le risultanze da cui emergerebbe la condanna indicata nel provvedimento impugnato;
- peraltro, se pure è vero che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, l’Amministrazione ha il dovere di valutare il grado di integrazione del cittadino straniero nella comunità nazionale sotto “ molteplici profili ”, ivi compreso quello “ familiare ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, 30.7.2024, n. 908), è parimenti vero che non è ragionevole trarre un giudizio di disvalore quanto alla posizione del ricorrente dalla commissione episodica di un reato da parte del coniuge, che riguarda esclusivamente la sfera personalissima, tenuto conto che il medesimo ricorrente è pienamente integrato sotto il profilo sociale e lavorativo (tra l’altro, è titolare di una impresa edile, ha assunto operai e comprato immobili), la qual cosa avrebbe dovuto essere appositamente valutata dall’Amministrazione, laddove il provvedimento, per come è stato motivato, appare frutto di un automatismo valutativo non consentito dai principi a dalle norme che regolano la materia de qua ;
- quanto al requisito reddituale il ricorrente ha prodotto la prova della percezione nel triennio di redditi superiori alle soglie di riferimento, in tal modo dimostrando, anche sotto il profilo in esame, che il provvedimento impugnato è inficiato per difetto di istruttoria e carenza di motivazione;
Ritenuto che, per gli anzi detti assorbenti motivi, il ricorso deve essere accolto, ciò da cui consegue l’annullamento del provvedimento impugnato ai fini della riedizione del potere;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.