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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/06/2025, n. 2591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2591 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 4288/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, (da sposata Parte_4 Parte_5 Persona_1
, (da sposata ),
[...] Parte_6 Persona_2 Parte_7
, con l'avvocato Antonio Achille Cattaneo
[...] Parte_8
ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_3
nato a [...] con Cignone (Cremona) il 20.1.1891, e trasferitosi nel
[...]
corso della vita in Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “1. In data 20 Gennaio 1891, in Italia, nel Comune di Corte De Cortesi con Cignone, Provincia di Cremona, nasceva il signor
[...]
figlio legittimo di e di come Persona_3 Persona_4 Persona_5 comprovato dall'”Estratto per riassunto dell'atto di Nascita”, datato 02.09.2021, emesso dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corte De Cortesi con Cignone (Cremona), che si produce (doc.03).
2. Il signor - denominato in atti anche come Persona_3
- non ha mai rinunciato alla cittadinanza Italiana, come comprovato dal Persona_6
“Certificato Negativo di Naturalizzazione” n. 000.079.817.653/2021 datato 14.12.2021, emesso dal Ministero della ST Brasiliano, Segreteria Nazionale di ST, Dipartimento
Stranieri, che si produce anche in copia tradotta e munita di “apostille” ai sensi della
Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.04). …
3. In data 25 Settembre 1920, in Ribeirão Pires (SP-Brasile), il signor Persona_3 contraeva matrimonio con la signora AM Milan, cittadina Brasiliana, come
[...] comprovato dal “Certificato integrale” di Matrimonio, matricola
116301.01.55.1920.2.00003.198.0000022-31 datato 06.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Ribeirão Pires (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.05).
4. Dall'unione coniugale tra il signor Persona_3
la signora AM Milan, nasceva, in Ribeirão Pires (SP-Brasile), in data 01 Gennaio
[...]
1922, il signor come comprovato dal “Certificato di Nascita integrale”, Per_3 Parte_9
matricola 116301.01.55.1922.1.00010.069.0000001-38 datato 23.09.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Ribeirão Pires (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.06).
5. In data 19 Aprile 1952, in ÇA TA (SP-Brasile), il signor contraeva matrimonio con la signora (da coniugata, Parte_10 Persona_7
, cittadina Brasiliana, come comprovato dal “Certificato di Matrimonio Persona_8 integrale”, matricola 115618.01.55.1952.2.00042.181.0002225-72 datato 20.09.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di ÇA TA (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.07).
6. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora nascevano, due (2) figli, ovvero: (i) Parte_10 Persona_8
in Santo DR (SP-Brasile), in data 30 Marzo 1953, la signora Parte_11 come comprovato dal “Certificato di Nascita integrale”, matricola
122820.01.55.1953.1.00015.323.0000645-12 datato 13.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Santo DR (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.08); (ii) in Mauá (SP-Brasile), in data 25 Giugno 1954, la signora come comprovato dal “Certificato integrale” di Nascita, matricola Parte_1
119107.01.55.1954.1.00007.088.0005213-87 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.09).
7. In data 30 Ottobre 1976, in Mauá (SP-Brasile), la signora
- da coniugata passata ad adottare il cognome Parte_11 [...]
- contraeva matrimonio con il signor Persona_9 Persona_10
cittadino Brasiliano, come comprovato dal “Certificato integrale” di Matrimonio,
[...]
matricola 119107.01.55.1976.2.00004.076.0000958-05 datato 06.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.10).
8. Dall'unione coniugale tra la signora
[...]
ed il signor , nascevano, in Mauá Persona_9 Persona_10
(SP-Brasile), tre (3) figli, ovvero: (i) in data 10 Gennaio 1980, il signor Parte_3
come comprovato dal “Certificato integrale” di Nascita, matricola
[...]
119107.01.55.1980.1.00030.049.0023430-11 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.11); (ii) in data 13 Giugno 1981, il signor Parte_4
, come comprovato dal “Certificato integrale” di Nascita, matricola
[...]
119107.01.55.1981.1.00041.124.0030157-28 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.12); (iii) in data 26 Febbraio 1984, la signora Parte_5
, come comprovato dal “Certificato integrale” di Nascita, matricola
[...]
119107.01.55.1984.1.00059.190.0046222-42 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.13). … 9. In data 07 Dicembre 2000, in Mauá (SP-Brasile), il signor contraeva matrimonio con la signora Parte_3 Persona_11
(da coniugata, ), cittadina Brasiliana, come comprovato dal Persona_12
“Certificato integrale” di Matrimonio, matricola 119107.01.55.2000.2.00149.217.0043676- 11 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Mauá (SPBrasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja
05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.14). 10. Dall'unione coniugale tra il signor e la signora Parte_3 Persona_11 Parte_8
nasceva, in Santo DR (SP-Brasile), in data 31 Ottobre 2006, il signor
[...] [...] come comprovato dal “Certificato di Nascita integrale”, Parte_8
matricola 116467.01.55.2006.1.00527.076.0318588-23 datato 24.09.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del 1° Sottodistretto del Municipio di Santo DR (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.15). 11. In data 22 Giugno 2013, in Mauá
(SP-Brasile), la signora - da coniugata passata ad adottare il Parte_5
cognome - contraeva matrimonio con il signor Parte_3 Persona_1
cittadino Brasiliano, come comprovato dal “Certificato integrale” Parte_12 di Matrimonio, matricola 119107.01.55.2013.2.00250.002.0073439-31 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal
Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.16). … 12. In data 28 Novembre 1981, in Mauá
(SP-Brasile), la signora - da coniugata passata ad adottare il cognome Parte_1
- contraeva matrimonio con il signor Parte_2 Persona_13
cittadino Brasiliano, come comprovato dal “Certificato integrale” di Matrimonio,
[...]
matricola 119107.01.55.1981.2.00028.242.0008144-02 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di “apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di ST Brasiliano (doc.17). 13. Dall'unione coniugale tra la signora Parte_2
ed il signor nascevano, in Mauá (SP-Brasile), due
[...] Persona_13
(2) figli, ovvero: (i) in data 28 Maggio 1982, la signora come Parte_6 comprovato dal “Certificato integrale” di Nascita, matricola
119107.01.55.1982.1.00051.028.0035996-00 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.18); (ii) in data 11 Marzo 1988, la signora , Parte_7 come comprovato dal “Certificato integrale” di Nascita, matricola
119107.01.55.1988.1.00077.005.0067018-10 datato 07.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Mauá (SP-Brasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.19). 14. In data 09 Agosto 204, in Mauá (SP-Brasile), la signora
- da coniugata passata ad adottare il cognome Parte_6 Persona_2
- contraeva matrimonio con il signor , cittadino Brasiliano, come
[...] Per_14 comprovato dal “Certificato integrale” di Matrimonio, matricola
119107.01.55.2014.2.00259.051.0076167- 47 datato 02.10.2021, emesso dall'Ufficiale di Stato
Civile del Municipio di Mauá (SPBrasile), che si produce anche in copia tradotta e munito di
“apostille” ai sensi della Convenzione Aja 05.10.1961 emesse dal Consiglio Nazionale di
ST Brasiliano (doc.20)”.
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, nato a [...] con Cignone Persona_3
(Cremona) il 20.1.1891 (doc. 3 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc. 4 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il convenuto si è rimesso all'accertamento del giudice.
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che (da sposata , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(da sposata
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, (da sposata ), Persona_1 Pt_6 Parte_2 Persona_2 [...]
sono cittadini italiani. Parte_7 Parte_8
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 19.6.2025
Il giudice
Christian Colombo