Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 28/05/2025, n. 10339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10339 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10339/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Bologna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’interno n. K10/-OMISSIS-del 21 settembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 12 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’interno n. K10/-OMISSIS-del 21 settembre 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 12 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emerso sul suo conto il seguente pregiudizio di carattere penale: notizia di reato del 6 agosto 2007 deferita all’ Autorità giudiziaria dalla Stazione dei Carabinieri di Imola (BO) per il reato di violazione di domicilio in concorso con il coniuge, ex art. 614 c.p., in quanto continuava ad occupare, senza più averne titolo, un alloggio assegnato per il tramite dei Servizi Sociali.
Sono inoltre emersi a carico del figlio i seguenti pregiudizi: notizia di reato del 5 luglio 2019 deferita dalla Tenenza dei Carabinieri di Medicina (BO) per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; notizia di reato del 6 maggio 2019 deferita dal Comando dei Carabinieri di Imola per la violazione dell’art. 582 c.p. e dell’art.624 c.p. (lesioni personali e furto in abitazione); notizia di reato del 26 novembre 2019 deferita dalla Tenenza dei Carabinieri di Medicina (BO) per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti ex art. 73 comma 5 del D.P.R. n. 309/90.
I suddetti elementi emersi a carico della ricorrente e del figlio convivente hanno quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza, dandone comunicazione all’interessata con ministeriale in data 25 gennaio 2021, in riscontro della quale pervenivano osservazioni ritenute non idonee ad una nuova e favorevole valutazione della suddetta istanza, anche alla luce dei pregiudizi a carico del marito, anch’egli destinatario di provvedimento di diniego della cittadinanza n. K10/-OMISSIS- in data 23 ottobre 2020.
Nello specifico, la ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione ed erronea applicazione della legge, eccesso di potere e difetto di istruttoria, essendosi l’Amministrazione determinata a distanza di quasi 6 anni dalla domanda di cittadinanza e non essendo stata operata alcuna valutazione rispetto alle circostanze di fatto per cui la notizia di reato del 2007 possa assumere una rilevanza tale da determinare il diniego della cittadinanza italiana, anche in considerazione dell’assenza di condanne a carico del figlio e della impossibilità di prendere visione della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/90 per modifica delle condizioni di accessibilità al portale successivamente all’invio della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria in data 9 maggio 2025, la ricorrente ha ribadito la carenza di istruttoria e l’illegittimità della motivazione del provvedimento gravato, non avendo l’Amministrazione preso in considerazione i molteplici indicatori dell'integrazione sociale e lavorativa dell’istante nel corso del periodo ultraventennale di permanenza sul territorio italiano.
In prossimità dell’udienza il Ministero ha adempiuto all’obbligo di depositare il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, come prescritto dall’art. 46 cod. proc. amm., che, in caso di inottemperanza deve essere acquisito d’ufficio, ai sensi dell’art. 65 u.c. del medesimo Codice.
All’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico dell’istante, del coniuge e del figlio precedenti penali in materia di violazione di domicilio produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, lesioni personali e furto in abitazione, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento.
Trattasi infatti di addebiti particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadina, ben potendo quest’ultima vedersi indotta ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive e coniugali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Tali condotte, non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché tutte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2016) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
In tale prospettiva, pertanto, è stata riconosciuta non irragionevole la valenza prognostica negativa attribuita a quelle condotte che, come la detenzione, l’acquisto e la cessione di stupefacenti, hanno ad oggetto una fattispecie particolarmente grave, idonea a mettere a rischio l’altrui incolumità, oltre ad essere un chiaro indice di scarsa aderenza ai valori della comunità (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. Il quater, 15 aprile 2015, n. 5554).
Si tratta, infatti, di addebiti considerati particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia, condivisa dalla Sezione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, nn. 4236/2022, 4704/2022, 6522/17, in cui è stato ribadito che “il Ministero dell’Interno abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che l’unica condanna subita dal richiedente (…) costituisce indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale giudizio non è frutto di mero automatismo, come lamenta l’appellante, in quando non difetta la motivazione circa il carattere ostativo della condotta penale e la ritenuta irrilevanza della riabilitazione. Con riguardo al precedente penale per cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Ministero ritiene, infatti, seppure sinteticamente, che “la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale”. Si tratta di giudizio logicamente condivisibile, come evidenziato dal primo giudice, alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale; basti pensare all’automatismo espulsivo che il legislatore fa scaturire per i cittadini extracomunitari dalle condanne in materia di stupefacenti, ex art. 4 D.lgs. 286 del 1998” (Consiglio di stato, sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019).
Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis, di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, nn. 10323/2021, 3345/2020, 347/2019, 6824/2018, Sez. II, n. 1833/2015).
Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite [poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale (cfr. Cons. St., sez. III, 15/02/2019 n. 802)] – non potrebbe neppure valere l’osservazione di parte ricorrente in ordine al fatto che i precedenti contestati non abbiano ancora portato a condanne penali, rimanendo comunque i comportamenti addebitati all’intero nucleo familiare indicativi di una personalità non incline al rispetto delle regole di convivenza civile, tale da giustificare il diniego del rilascio della cittadinanza italiana (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5615/2015).
Come anticipato, tale orientamento è stato condiviso dalla Sezione rimarcando che “l’Amministrazione non ha valutato in maniera illogica la situazione dell’istante, se si tiene conto che il reato posto in essere rientra fra quelli che destano particolare allarme sociale in quanto colpisce beni giuridici primari riconosciuti e tutelati dalla Costituzione nei confronti di tutte le persone, quale la salute dei cittadini nonché la sicurezza pubblica (…), precisando che “il fatto è punito con la reclusione da sei a venti anni e che anche se nella sua forma più lieve, di cui al comma 5 del D.P.R. 309/1990 (integrata dalla condotta pregiudizievole tenuta dal ricorrente), è prevista la pena ridotta della reclusione da sei mesi a quattro anni, il massimo edittale stabilito è comunque superiore alla soglia individuata dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 91/1992, superata la quale si entra nell’area dei reati immediatamente ostativi. Sul punto, si specifica che detta norma definisce espressamente l’ambito delle ipotesi criminose che precludono il conseguimento della cittadinanza richiesta per matrimonio con cittadino italiano, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 91/1992 - che costituisce un vero e proprio diritto soggettivo per il richiedente (al fine di tutelare l’unità familiare del cittadino italiano) - persino a chi è coniuge del cittadino italiano” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 4236/2022, nonché n. 4704/2022; n. 6522/2022, 6554/2022, nonché, da ultimo, da Lazio, sez. V bis, n. 16216/2022).
Quanto alla dedotta violazione del termine per la definizione del procedimento di concessione della cittadinanza, decorrente dalla data di presentazione della domanda, è sufficiente osservare che per l’istanza di cittadinanza di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, sentenza n. 9800/2013), trattandosi di termine di natura ordinatoria, che legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II - quater, sentenze n. 1171 del 2012; n. 4021 del 2012; n. 4369 del 2013).
Non può d’altra parte ritenersi sussistente neppure dedotta violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale, atteso che il preavviso di rigetto è stato correttamente inserito, in data 25 gennaio 2021, sulla PIATTAFORMA ALI in cui vanno parimenti inserite le domande di cittadinanza e letto dall’interessata il successivo 16 marzo 2021, a fronte dell’emanazione del diniego impugnato in data 21 settembre 2021.
Quanto esposto vale, pertanto, a supportare il negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai reati valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, non avendo d’altra parte la ricorrente neppure rappresentato elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà economica, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda infatti su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Floriana Rizzetto, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | Floriana Rizzetto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.