Ordinanza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, ordinanza 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
RGN 3021 /2024
TRIBUNALE DI LECCE
Il giudice letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva che precede, osserva quanto segue conveniva in giudizio la resistente Parte_1 Parte_2
deducendo:
-di aver sottoscritto con (quale l.r. di Parte_3 Parte_2
in data 14.12.2022 un contratto di cessione di crediti d'imposta
[...] presenti nei cassetti fiscali dell'Agenzia delle Entrate e nella disponibilità della cedente per un importo pari ad € 3.179.184,00, Parte_1
riferito agli anni 2023, 2024, 2025, 2026;
- che il cessionario, in esecuzione del contratto, corrispondeva alcune rate mensili di € 40.000,00, interrompendo poi i pagamenti dovuti per complessivi € 544.000,00;
- che dal mancato incasso di tali somme deriverebbe in capo alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile;
chiedeva di ordinare alla società resistente l'immediato pagamento della somma di € 544.000,00 o l'adozione di altro provvedimento idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo.
La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva rigettarsi il ricorso deducendo che :
-in data 14.12.2022, era stato concluso un contratto quadro di cessione di crediti di imposta con cui si impegnava a cedere al general contractor Pt_1
– o ai soggetti giuridici titolari dei contratti esecutivi dell' Parte_3 accordo quadro” – un credito di imposta di €.3.179.184,00, a fronte del prezzo convenuto di €.2.225.428,00.
-l'operazione complessiva – di cui Commissionaria era solo uno degli svariati cessionari individuati da – sarebbe avvenuta in tre tranches: Parte_3
(riferito agli anni da 2023 a 2026); la seconda, con cessione di un credito di imposta di complessivi €.1.000.000,00 (riferito all'anno 2023), da avvenire entro il 31.1.2023; la terza, con cessione di un credito di imposta di complessivi €.1.000.000,00, (riferito all'anno 2024), da avvenire entro il
28.2.2023.
-tali cessioni sarebbero state remunerate dal general contractor Pt_3
– o direttamente dai singoli cessionari dei crediti – nelle seguenti
[...]
modalità: €.160.000,00 all'accettazione del credito (complessivo) trasferito sul cassetto fiscale;
ratei mensili di €.40.000,00; trasferimento della proprietà di un appartamento e due laboratori;
- le Parti avevano pattuito espressamente la “condizione” di cui all'art.5 dell'”accordo quadro” per cui, in caso di mancato trasferimento dei predetti crediti alle scadenze pattuite del 31.1.2023 – per €.1.000.000,00 di crediti d'imposta – e del 28.2.2023 – per ulteriori €.1.000.000,00 di crediti d'imposta
–, “il Cedente nulla avrà più a pretendere dal Cessionario”
-al predetto contratto quadro si era dato un principio di esecuzione, come riferito anche dalla stessa ricorrente, mediante svariati accordi sottoscritti , tra cui quello dedotto in giudizio, nel quale si era pattuita la cessione del credito d'imposta di €.243.168,00 (riferito agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026), dietro il versamento del prezzo di €.170.217,60, da versarsi, come segue: i) per
€.40.000,00, al ricevimento del credito sul cassetto fiscale della cessionaria;
ii) per il residuo del prezzo, in rate mensili di €.40.669,13 mensili, “come da accordo quadro del 14 dicembre 2022” … “e comunque entro e non oltre il
31 luglio 2025”.
-a far data dal gennaio 2023, era divenuta inadempiente alle Pt_1 obbligazioni previste nell'accordo quadro del 14.12.2022, non trasferendo i crediti di imposta delle tranches successive alla prima, ovvero i crediti per
€.1.000.000,00, da versarsi entro il 31.1.2023 ed i crediti €.1.000.000,00, da versarsi entro il 28.2.2023;
– anche per Commissionaria – inviava pec di risoluzione Parte_3 per inadempimento dell'accordo quadro concluso il 14.12.2022;
-in data 30.5.2023, venendo incontro alle richieste di Parte_3
Amministratore Unico di concludeva con Controparte_1 Pt_1 quest'ultimo una “scrittura privata di transazione novativa” vincolante per i soggetti giuridici rappresentati dai sottoscrittori, rispettivamente, per CP_1
M.E.I.P. S.r.l.s., Edil Punto S.r.l. e C.E.D. Triveneto S.r.l. Parte_1
e, per e , Pt_3 Parte_2 Controparte_2 CP_3
con cui le parti, riconoscendo l'inadempimento della ricorrente ai pregressi impegni, convenivano che avrebbe ceduto a crediti di imposta CP_1 Pt_3 in due tranches, rispettivamente, per €.1.200.000,00 (relativi al 2023), da avvenire entro il 31.8.2023, e per €.800.000,00 (relativi al 2024) entro il
31.10.2023, verso un corrispettivo pari al 70% del valore dei crediti da cedersi, da versarsi per €.150.000,00 entro 10 giorni dalla cessione della prima tranche; per altra parte mediante la cessione di tre compendi immobiliari e, per il residuo dovuto, in ratei mensili di €.40.000,00, con detrazione, in favore di dell'importo di €.410.000,00 dal totale Pt_3
dovuto, a titolo di penale per gli inadempimenti pregressi;
- che anche tale scrittura rimaneva inadempiuta da parte della ricorrente con conseguente danno a carico di , che non aveva potuto Parte_2
compensare alcunchè negli F24 versati dal mese di novembre 2023, con esborso, alla data del 31.12.2023, di €.280.421,11, vista la mancanza di crediti di imposta da poter utilizzare
-che, dopo successive comunicazioni a mezzo legali, le parti si incontravano in data 12.01.2024 senza addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda atteso che la proposta del“l'acquisizione di ulteriori €.1.500.000,00 crediti
d'imposta” era stata rifiutata visto che i crediti di importa offerti divergevano in modo significativo da quelli promessi e oggetto del contratto quadro e dal contratto esecutivo essendo compensabili in 10 anni, di cui nessuno di competenza 2023, e solo €.5.783,54 di competenza 2024, essendo i restanti crediti di competenza solo a partire dal 2025, a differenza dei crediti che
Commissionaria con l'accordo quadro aveva manifestato preminente interesse ad acquisire (per €.1.000.000,00 riferiti all'anno 2023 e per pari importo riferiti all'anno 2024) e il cui mancato trasferimento aveva comportato la risoluzione contrattuale in forza di quanto previsto dall'art.5 dell'accordo quadro stesso;
-che non sussistendo nessun inadempimento ad essa imputabile e , comunque, difettando anche il requisito del periculum in mora, il ricorso non poteva che rigettarsi.
Il ricorso non merita accoglimento
Parte ricorrente, nel proprio ricorso, deduce che “ Il signor Parte_3
sottoscriveva con la un contratto di cessione crediti Parte_1
d'imposta regolarmente presenti nei cassetti fiscali dell'Agenzia delle
Entrate e nella disponibilità della cedente per un importo pardi ad €
3.179.184 riferito agli anni 2023,2024,2025,2026 .La prima tranche di crediti d'imposta ammontava ad € 1.179.184 come da accordo quadro sottoscritto e riferibile agli anni 2023,2024,2025,2026. Come concordato al punto 3.1 del contratto di cessione crediti d'imposta del 14.12.2022 “ . prosegue rilevando che “La richiedeva bonariamente il Parte_1 pagamento delle residue somme pari ad € 544.000,00 afferente alla fornitura dei servizi di cessione crediti d'imposta come da contratto sottoscritto in data
14.12.2022.” e che “Il L.R.P.T. della ripeto Parte_2
inopinatamente e senza alcuna giustificazione ha interrotto il piano di pagamento concordato per la suddetta operazione”.
Va, tuttavia, rilevato come il contratto del 14.12.2022 che reca le su riportate pattuizioni non sia intercorso con parte resistente ma con - Parte_3
e/o a società da nominare ” sicchè in ragione di tale rappresentazione dei fatti di causa avanzata da parte ricorrente deve ritenere difettare la legittimazione passiva della resistente in ordine alla domanda azionata in suo danno, non essendo essa controparte del rapporto contrattuale che la ricorrente assume non esattamente adempiuto.
Peraltro già il Tribunale di Ravenna con l'ordinanza del 29.04.2024 aveva rilevato che “il contratto del 14.12.2022 richiamato dalla ricorrente e prodotto sub doc. 1 è stato concluso con “ – e/o a società da Parte_3
nominare –”, e che lo stesso è un contratto quadro (come dedotto dalla stessa ricorrente nel corpo del ricorso) di cessione di crediti di imposta, con cui si impegnava a cedere a un credito di Parte_1 Parte_3 imposta di € 3.179.184,00, a fronte del prezzo di € 2.225.428,00…La ricorrente ha prodotto al doc. 2 il contratto concluso con Parte_2
di talché, avendo rivolto la propria domanda cautelare
[...] Parte_1 nei confronti di tale società, è il contratto esecutivo con essa e le relative pattuizioni ad assumere rilevanza nel giudizio che ci occupa”.
Cionondimeno dall'esame di tale contratto esecutivo non emerge la pattuizione del cui inadempimento parte ricorrente si duole , essendo in tale contratto convenuta la cessione del credito d'imposta di €.243.168,00 (riferito agli anni 2023, 2024, 2025 e 2026), dietro il versamento del prezzo di
€.170.217,60, da versarsi, come segue: i) per €.40.000,00, al ricevimento del credito sul cassetto fiscale della cessionaria;
ii) per il residuo del prezzo, in rate mensili di €.40.669,13 mensili, importo diverso da quello di euro 544.000 di cui il ricorrente chiede il pagamento.
Che la questione controversa non interessi la resistente lo si deduce anche dalla scrittura transattiva del 30.05.2023 intercorsa tra la ricorrente e Pt_3
che, in tale scrittura rappresentava anche varie società tra cui la
[...]
resistente. Dal tenore delle premesse e delle pattuizioni di tale scrittura emerge chiaro che le parti del contratto quadro del 14.12.2022, stante l'inadempimento della ricorrente alle obbligazioni assunte con tale accordo quadro, avevano rinegoziato l'oggetto dei crediti da cedere originariamente previsti nel contratto quadro, al contempo regolamentando le sorti dei pregressi contratti esecutivi del contratto quadro che venivano “pregiudicati” dalla rinegoziazione del contratto quadro originario.
In ragione di tutto quanto sopra, non essendo la resistente parte contrattuale del rapporto che parte ricorrente assume non adempiuto e sul quale fonda il presente giudizio, non può che rigettarsi il ricorso per difetto del requisito del fumus boni iuris, senza necessità, quindi , di esaminare anche il requisito del periculum in mora, la cui genericità era stata già messa in evidenza dal
Tribunale di Ravenna
Le spese seguono la soccombenza, esse sono liquidate facendo applicazione del DM 55/2014 , scaglione tra 520.000 ed 1.000.000, giudizi cautelari, parametri medi, con esclusione della fase istruttoria .
PTM
Rigetta il ricorso
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 10.137,00 , oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge Lecce 12.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone