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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 137/ 2023 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Gangi, Via Nazionale 94, presso lo studio dell'Avv. Pierangela Pane che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano
1 e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 07.10.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta è da accogliere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_2
conclusioni diverse del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “……In considerazione di quanto sopra, si è del parere che le patologie
documentate ed obiettivate, per le caratteristiche cliniche presentate e globalmente
pag. 2 valutate, siano tali da poter consentire al ricorrente il riconoscimento della
corresponsione dell'emolumento richiesto, in quanto alla cecità assoluta, già
riconosciuta ed indennizzata, si sono giustapposti nel tempo un complesso di altri stati
morbosi che ne hanno ulteriormente compromesso l'autonomia, rendendo necessaria
l'assistenza continua nell'espletamento degli atti quotidiani della vita. Per quanto
attiene la decorrenza, appare congruo concedere il suddetto beneficio a decorrere dal
mese di febbraio 2023, epoca in cui la documentazione in atti attesta un peggioramento
delle condizioni generali del ricorrente tale da potersi considerare sovrapponibile a
quanto obiettivato in occasione della visita peritale. CONCLUSIONI Per tutto quanto
sopra esposto e per le considerazioni già fatte, si ritiene di potere concludere che il
ricorrente presenti condizioni cliniche tali da potere consentire, alla Parte_1
luce della vigente normativa, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della
indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di febbraio 2023.” (cfr. CTU in atti).
Infine, riguardo alla decorrenza del beneficio richiesto, il CTU ha ritenuto che è
da ricondurre al mese di febbraio 2023 (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
pag. 3 Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (febbraio 2023) non presente all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (26.10.2021) restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente era Parte_1
in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità
di accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2023;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese della CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 137/ 2023 promosso da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Gangi, Via Nazionale 94, presso lo studio dell'Avv. Pierangela Pane che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con gli CP_1
Avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano
1 e difendono per procura in Notar di Roma in data 21 luglio Persona_1
2015
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2023, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del proprio diritto ad usufruire del beneficio dell'indennità di accompagnamento giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lui sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda CP_1
della quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 07.10.2024 la causa veniva posta in decisione.
La domanda proposta è da accogliere dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio, dottor
, nominato nell'odierno giudizio, il quale, giungendo a Persona_2
conclusioni diverse del Procedimento di ATP, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che: “……In considerazione di quanto sopra, si è del parere che le patologie
documentate ed obiettivate, per le caratteristiche cliniche presentate e globalmente
pag. 2 valutate, siano tali da poter consentire al ricorrente il riconoscimento della
corresponsione dell'emolumento richiesto, in quanto alla cecità assoluta, già
riconosciuta ed indennizzata, si sono giustapposti nel tempo un complesso di altri stati
morbosi che ne hanno ulteriormente compromesso l'autonomia, rendendo necessaria
l'assistenza continua nell'espletamento degli atti quotidiani della vita. Per quanto
attiene la decorrenza, appare congruo concedere il suddetto beneficio a decorrere dal
mese di febbraio 2023, epoca in cui la documentazione in atti attesta un peggioramento
delle condizioni generali del ricorrente tale da potersi considerare sovrapponibile a
quanto obiettivato in occasione della visita peritale. CONCLUSIONI Per tutto quanto
sopra esposto e per le considerazioni già fatte, si ritiene di potere concludere che il
ricorrente presenti condizioni cliniche tali da potere consentire, alla Parte_1
luce della vigente normativa, il riconoscimento del diritto alla corresponsione della
indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di febbraio 2023.” (cfr. CTU in atti).
Infine, riguardo alla decorrenza del beneficio richiesto, il CTU ha ritenuto che è
da ricondurre al mese di febbraio 2023 (cfr. CTU in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-
legali (v. relazione in atti).
Da qui l'accoglimento dell'opposizione.
pag. 3 Le spese (sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione), vista la decorrenza del beneficio (febbraio 2023) non presente all'epoca del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo (26.10.2021) restano interamente compensate tra le parti.
Infine, si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
CTU liquidate con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente era Parte_1
in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità
di accompagnamento con decorrenza dal mese di febbraio 2023;
compensa interamente tra le parti le spese di lite;
pone ad integrale carico dell' le spese della CTU liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 4 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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