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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/04/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1956/2017 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 24/05/2017 al n.
1956/2017 R.G., avente ad oggetto: occupazione sine titulo e risarcimento danni
TRA
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , tutti rappresentati e Parte_5 Parte_6 difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Ilaria Caputi, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla Via R. De
Martino, n. 10;
ATTORI
E
, residente in [...], alla Contrada Piro Sorbo, Controparte_1
n. 19, e , residente in [...], alla Contrada Controparte_2
Fineta;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29/01/2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 15/07/2047, , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_1
1 Proc. n. 1956/2017 R.G.
Vinicio, e convenivano in Parte_5 Parte_6
giudizio e al fine di conseguirne la Controparte_1 Controparte_2
condanna al rilascio dei terreni illegittimamente occupati e al pagamento,
a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva, della somma di € 26.000,00.
1.1. In punto di fatto, gli attori assumevano: a) di essere proprietari degli appezzamenti di terreno siti in agro di Forenza (Pz), riportati al Catasto terreni di detto comune al Foglio 68 particelle: 123 di are 15.08, 124 di are
10.43, 125 di are 17.33, 126 di are 1.61, 127 di are 8,95, 128 di are 12.39,
129 di are 11.48, 233 di are 73,28, 236 di are 67.40, 235 di ha 1.52.40, 224 di are 2.48, 225 di are 5.65; b) che tali terreni erano loro pervenuti per successione della madre che a sua volta li aveva Persona_1
acquistati per atto del notaio di divisione e Persona_2
cessione di quote ereditarie, rep. n. 93794, raccolta n. 25249, registrato a
Melfi in data 14.11.1997; c) che sin dall'acquisto la sig.ra aveva CP_1
intimato il rilascio dei terreni;
d) che, precisamente, con missiva del
26/10/1998 per mezzo dell'Avv. Morandotti, veniva inoltrato a CP_1
formale invito a liberare immediatamente il terreno uso
[...]
seminativo sito in contrada Pero;
e) che, successivamente (in data
28/10/1999) si svolgeva l'incontro per definire bonariamente la questione, presso il dipartimento agricoltura e forestale con sede in Potenza, durante il quale risultavano presenti i sig.ri e Parte_2 Parte_6
(odierni attori), per delega della madre sig.ra , e
[...] Persona_1
accompagnata dal figlio;
f) che, in Controparte_3 Controparte_1
quella sede, contestava la validità formale e sostanziale Controparte_3
della disdetta operata dai concedenti - proprietari del terreno e, pertanto, falliva la conciliazione;
g) che, da ultimo, veniva inoltrato, in data
26/02/2016, ai convenuti invito alla negoziazione assistita avente ad oggetto la liberazione del fondo e la corresponsione dei canoni di occupazione non corrisposti, ma l'invito non sortiva alcun effetto.
1.2. In diritto, gli istanti precisavano di esercitare l'azione personale di restituzione, sul rilievo dell'insussistenza di alcun rapporto contrattuale che legittimasse la detenzione altrui;
sottolineavano, inoltre, di aver patito un
2 Proc. n. 1956/2017 R.G.
danno in ragione del mancato utilizzo del terreno e della mancata percezione di canoni di fitto.
2. I convenuti, ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa, istruita in via documentale e attraverso l'escussione dell'unico teste attoreo, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 29/01/2025, veniva rimessa in decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per il deposito di comparsa conclusionale.
4. Tanto premesso, le domande attoree vanno rigettate in quanto sprovviste di debita prova.
5. Invero, pur volendo qualificare la presente domanda di rilascio come azione personale e non già rei vindicatio ai sensi dell'art. 948 c.c. [tale inquadramento giuridico risultando giustificato sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (in termini, Cass. Civ. Ord., 10/10/2018, n. 25052;
Cass. S.U. sentenza n. 7305/2014) e sul rilievo per cui, nel caso di specie,
è stata allegata la sussistenza di un originario titolo legittimante la detenzione dell'immobile, in seguito venuto meno] e, dunque, pur essendo la parte attrice esonerata dall'offrire la cd probatio diabolica, nondimeno la stessa avrebbe dovuto offrire allegazione e dimostrazione degli elementi costitutivi essenziali del diritto agito, ovvero il titolo negoziale intercorso tra le parti – avendo gli attori dedotto la sussistenza di un titolo contrattuale
3 Proc. n. 1956/2017 R.G.
in origine legittimante l'altrui detenzione, ovvero un contratto di affitto agrario –, l'intervenuta consegna del bene in forza di tale titolo, il venir meno del titolo per qualsiasi causa (es. per scadenza o esaurimento della sua funzione) e la persistente occupazione da parte dei convenuti (in tal senso, ex aliis, Cass. sent. n. 4416/2007; Cass. sent. n. 26003/2010; Trib.
Larino, sent. n. 324/2015 del 16.10.2015; Trib. Agrigento, sent. n.
1225/2015; Trib. Como, sent. 28 marzo 2018), spettando invece all'occupante offrire prova contraria, ovvero l'esistenza (o la persistenza) di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene
(Cass. sent. n. 18660/2013).
6. Ciò posto, venendo al caso di specie, l'accoglimento della domanda di rilascio è pregiudicato dalla carenza di prova circa la persistenza dell'occupazione da parte dei convenuti.
6.1. Invero, gli attori hanno offerto, quale unico elemento a sostegno di tale
– decisiva – circostanza, la dichiarazione testimoniale di Testimone_1
(escusso all'udienza del 13/09/2019), il quale, identificato come
[...] marito dell'attrice (e cognato degli altri Parte_2 attori), ha sì dichiarato l'insussistenza di un contratto tra le parti e il fatto che i fondi di causa sarebbero occupati proprio dai convenuti (a fini coltivativi), ma ha altresì precisato che tali circostanze le ha apprese dalla moglie, dalla suocera (la dante causa degli odierni attori, ER
e dai cognati.
[...]
6.2. Tanto vale a rendere la testimonianza inidonea a fornire supporto probatorio, in quanto vertente su circostanze apprese de relato actoris.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (da ultimo si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Ne consegue che alcuna prova può dirsi raggiunta in ordine alla persistente occupazione da parte dei convenuti.
4 Proc. n. 1956/2017 R.G.
6.3. Inoltre, la contumacia del convenuto non apporta alcuna facilitazione probatoria in favore degli attori, poiché è pacifico che “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova … anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico [del convenuto, n.d.r.] di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/11/2014, n. 24885; Cass. Sentenza n. 461 del 14/01/2015).
7. Per completezza, quantunque i rilievi spesi supra siano assorbenti, è utile precisare come la domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione è da rigettarsi perché sprovvista di idonea attività allegativa e probatoria anche sotto un ulteriore profilo.
7.1. Al riguardo, è ormai noto che, con la pronuncia a Sezioni Unite del
15/11/2022, n. 33645, la Corte Suprema di Cassazione (chiamata a chiarire se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa o meno), optando per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile, ha espresso il principio di diritto per il quale “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e quello per cui “Se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (sottolineatura aggiunta).
5 Proc. n. 1956/2017 R.G.
Dunque, il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può propriamente qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Tribunale Bari sez. I, 13/02/2024, n. 714).
7.2. Tanto si traduce, sul profilo processuale, nell'onere, in capo al proprietario, di allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. L'onere della prova spettante al proprietario può essere assolto anche mediante presunzioni o richiamando le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (in senso confermativo, da ultimo, v.
Cassazione civile sez. III 26/01/2024 n. 2500).
Di recente, poi, si è affermato che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può essere considerato "in re ipsa", purché tale espressione sia intesa come un pregiudizio causato dall'impossibilità stessa di disporre del bene;
tuttavia l'attore ha l'onere di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui deriva il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n. 2500). L'allegazione, da parte del proprietario dell'immobile abusivamente appreso, della concreta possibilità di godimento perduta (con riguardo al danno emergente, di interesse nel caso di specie) risulta indispensabile sia per quantificare il danno, sia per
6 Proc. n. 1956/2017 R.G.
consentire alla controparte di dimostrare l'assenza di nocumento a seguito dell'altrui occupazione. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità di dimostrare l'inesistenza del danno, evidenziando che, anche senza l'occupazione, il proprietario non avrebbe, comunque, fatto uso del bene medesimo (Corte appello Genova sez. II, 04/10/2023, n.1068, dejure; Corte appello Roma sez. VII, 02/10/2023 n. 6231, ibidem).
7.3. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi come la parte attrice abbia omesso ogni allegazione in ordine alle concrete possibilità di godimento del bene occupato, né ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte dei convenuti.
8. In definitiva, in ragione di tutto quanto sin qui rilevato, le domande dispiegate nella presente sede vanno rigettate.
9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le stesse andrebbero poste a carico degli attori;
sennonché, la parte vittoriosa è rimasta contumace, onde, in applicazione del principio per cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023), nulla va disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio n. 1957/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. nulla sulle spese.
Potenza, lì 10/04/2025
7 Proc. n. 1956/2017 R.G.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
8
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott. Generoso Valitutti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo in data 24/05/2017 al n.
1956/2017 R.G., avente ad oggetto: occupazione sine titulo e risarcimento danni
TRA
, , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 [...]
, , tutti rappresentati e Parte_5 Parte_6 difesi, giusta mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Ilaria Caputi, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla Via R. De
Martino, n. 10;
ATTORI
E
, residente in [...], alla Contrada Piro Sorbo, Controparte_1
n. 19, e , residente in [...], alla Contrada Controparte_2
Fineta;
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 29/01/2025, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti costituite concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 15/07/2047, , Parte_1
Parte_2 Parte_3 Parte_1
1 Proc. n. 1956/2017 R.G.
Vinicio, e convenivano in Parte_5 Parte_6
giudizio e al fine di conseguirne la Controparte_1 Controparte_2
condanna al rilascio dei terreni illegittimamente occupati e al pagamento,
a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva, della somma di € 26.000,00.
1.1. In punto di fatto, gli attori assumevano: a) di essere proprietari degli appezzamenti di terreno siti in agro di Forenza (Pz), riportati al Catasto terreni di detto comune al Foglio 68 particelle: 123 di are 15.08, 124 di are
10.43, 125 di are 17.33, 126 di are 1.61, 127 di are 8,95, 128 di are 12.39,
129 di are 11.48, 233 di are 73,28, 236 di are 67.40, 235 di ha 1.52.40, 224 di are 2.48, 225 di are 5.65; b) che tali terreni erano loro pervenuti per successione della madre che a sua volta li aveva Persona_1
acquistati per atto del notaio di divisione e Persona_2
cessione di quote ereditarie, rep. n. 93794, raccolta n. 25249, registrato a
Melfi in data 14.11.1997; c) che sin dall'acquisto la sig.ra aveva CP_1
intimato il rilascio dei terreni;
d) che, precisamente, con missiva del
26/10/1998 per mezzo dell'Avv. Morandotti, veniva inoltrato a CP_1
formale invito a liberare immediatamente il terreno uso
[...]
seminativo sito in contrada Pero;
e) che, successivamente (in data
28/10/1999) si svolgeva l'incontro per definire bonariamente la questione, presso il dipartimento agricoltura e forestale con sede in Potenza, durante il quale risultavano presenti i sig.ri e Parte_2 Parte_6
(odierni attori), per delega della madre sig.ra , e
[...] Persona_1
accompagnata dal figlio;
f) che, in Controparte_3 Controparte_1
quella sede, contestava la validità formale e sostanziale Controparte_3
della disdetta operata dai concedenti - proprietari del terreno e, pertanto, falliva la conciliazione;
g) che, da ultimo, veniva inoltrato, in data
26/02/2016, ai convenuti invito alla negoziazione assistita avente ad oggetto la liberazione del fondo e la corresponsione dei canoni di occupazione non corrisposti, ma l'invito non sortiva alcun effetto.
1.2. In diritto, gli istanti precisavano di esercitare l'azione personale di restituzione, sul rilievo dell'insussistenza di alcun rapporto contrattuale che legittimasse la detenzione altrui;
sottolineavano, inoltre, di aver patito un
2 Proc. n. 1956/2017 R.G.
danno in ragione del mancato utilizzo del terreno e della mancata percezione di canoni di fitto.
2. I convenuti, ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, talché ne veniva dichiarata la contumacia.
3. La causa, istruita in via documentale e attraverso l'escussione dell'unico teste attoreo, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 29/01/2025, veniva rimessa in decisione previa concessione del termine di cui all'art. 190 c.p.c. vigente ratione temporis per il deposito di comparsa conclusionale.
4. Tanto premesso, le domande attoree vanno rigettate in quanto sprovviste di debita prova.
5. Invero, pur volendo qualificare la presente domanda di rilascio come azione personale e non già rei vindicatio ai sensi dell'art. 948 c.c. [tale inquadramento giuridico risultando giustificato sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa si distingue dall'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poichè il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica” (in termini, Cass. Civ. Ord., 10/10/2018, n. 25052;
Cass. S.U. sentenza n. 7305/2014) e sul rilievo per cui, nel caso di specie,
è stata allegata la sussistenza di un originario titolo legittimante la detenzione dell'immobile, in seguito venuto meno] e, dunque, pur essendo la parte attrice esonerata dall'offrire la cd probatio diabolica, nondimeno la stessa avrebbe dovuto offrire allegazione e dimostrazione degli elementi costitutivi essenziali del diritto agito, ovvero il titolo negoziale intercorso tra le parti – avendo gli attori dedotto la sussistenza di un titolo contrattuale
3 Proc. n. 1956/2017 R.G.
in origine legittimante l'altrui detenzione, ovvero un contratto di affitto agrario –, l'intervenuta consegna del bene in forza di tale titolo, il venir meno del titolo per qualsiasi causa (es. per scadenza o esaurimento della sua funzione) e la persistente occupazione da parte dei convenuti (in tal senso, ex aliis, Cass. sent. n. 4416/2007; Cass. sent. n. 26003/2010; Trib.
Larino, sent. n. 324/2015 del 16.10.2015; Trib. Agrigento, sent. n.
1225/2015; Trib. Como, sent. 28 marzo 2018), spettando invece all'occupante offrire prova contraria, ovvero l'esistenza (o la persistenza) di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene
(Cass. sent. n. 18660/2013).
6. Ciò posto, venendo al caso di specie, l'accoglimento della domanda di rilascio è pregiudicato dalla carenza di prova circa la persistenza dell'occupazione da parte dei convenuti.
6.1. Invero, gli attori hanno offerto, quale unico elemento a sostegno di tale
– decisiva – circostanza, la dichiarazione testimoniale di Testimone_1
(escusso all'udienza del 13/09/2019), il quale, identificato come
[...] marito dell'attrice (e cognato degli altri Parte_2 attori), ha sì dichiarato l'insussistenza di un contratto tra le parti e il fatto che i fondi di causa sarebbero occupati proprio dai convenuti (a fini coltivativi), ma ha altresì precisato che tali circostanze le ha apprese dalla moglie, dalla suocera (la dante causa degli odierni attori, ER
e dai cognati.
[...]
6.2. Tanto vale a rendere la testimonianza inidonea a fornire supporto probatorio, in quanto vertente su circostanze apprese de relato actoris.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio per cui, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (da ultimo si veda Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/02/2025).
Ne consegue che alcuna prova può dirsi raggiunta in ordine alla persistente occupazione da parte dei convenuti.
4 Proc. n. 1956/2017 R.G.
6.3. Inoltre, la contumacia del convenuto non apporta alcuna facilitazione probatoria in favore degli attori, poiché è pacifico che “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova … anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico [del convenuto, n.d.r.] di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/11/2014, n. 24885; Cass. Sentenza n. 461 del 14/01/2015).
7. Per completezza, quantunque i rilievi spesi supra siano assorbenti, è utile precisare come la domanda di risarcimento del danno da illegittima occupazione è da rigettarsi perché sprovvista di idonea attività allegativa e probatoria anche sotto un ulteriore profilo.
7.1. Al riguardo, è ormai noto che, con la pronuncia a Sezioni Unite del
15/11/2022, n. 33645, la Corte Suprema di Cassazione (chiamata a chiarire se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa o meno), optando per una mediazione fra la teoria normativa del danno, emersa nella giurisprudenza della II Sezione Civile, e quella della teoria causale, sostenuta dalla III Sezione Civile, ha espresso il principio di diritto per il quale “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” e quello per cui “Se il danno da perdita subita, di cui il proprietario chieda il risarcimento, non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (sottolineatura aggiunta).
5 Proc. n. 1956/2017 R.G.
Dunque, il danno per il proprietario, secondo la Suprema Corte, non può propriamente qualificarsi come danno "in re ipsa", legato al mero "non uso", ma, al più, come danno "presunto" o danno "normale" legato alla perdita del godimento rispetto al quale, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto
(allegazione a fronte della quale sorge la facoltà di prova contraria in capo al convenuto). Solo quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Tribunale Bari sez. I, 13/02/2024, n. 714).
7.2. Tanto si traduce, sul profilo processuale, nell'onere, in capo al proprietario, di allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza. L'onere della prova spettante al proprietario può essere assolto anche mediante presunzioni o richiamando le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (in senso confermativo, da ultimo, v.
Cassazione civile sez. III 26/01/2024 n. 2500).
Di recente, poi, si è affermato che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario per l'indisponibilità del medesimo può essere considerato "in re ipsa", purché tale espressione sia intesa come un pregiudizio causato dall'impossibilità stessa di disporre del bene;
tuttavia l'attore ha l'onere di allegare e provare, con l'ausilio delle presunzioni, il fatto da cui deriva il lamentato pregiudizio, ossia che se egli avesse immediatamente recuperato la disponibilità dell'immobile, l'avrebbe subito impiegato per finalità produttive, quali il suo godimento diretto o la sua locazione (Cassazione civile sez. III, 26/01/2024, n. 2500). L'allegazione, da parte del proprietario dell'immobile abusivamente appreso, della concreta possibilità di godimento perduta (con riguardo al danno emergente, di interesse nel caso di specie) risulta indispensabile sia per quantificare il danno, sia per
6 Proc. n. 1956/2017 R.G.
consentire alla controparte di dimostrare l'assenza di nocumento a seguito dell'altrui occupazione. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità di dimostrare l'inesistenza del danno, evidenziando che, anche senza l'occupazione, il proprietario non avrebbe, comunque, fatto uso del bene medesimo (Corte appello Genova sez. II, 04/10/2023, n.1068, dejure; Corte appello Roma sez. VII, 02/10/2023 n. 6231, ibidem).
7.3. Calando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve rilevarsi come la parte attrice abbia omesso ogni allegazione in ordine alle concrete possibilità di godimento del bene occupato, né ha dedotto specifiche circostanze da cui inferire un danno (concreto) per l'occupazione del bene da parte dei convenuti.
8. In definitiva, in ragione di tutto quanto sin qui rilevato, le domande dispiegate nella presente sede vanno rigettate.
9. Quanto alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. le stesse andrebbero poste a carico degli attori;
sennonché, la parte vittoriosa è rimasta contumace, onde, in applicazione del principio per cui “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (da ultimo Cass.
Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023), nulla va disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio n. 1957/2017 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande;
2. nulla sulle spese.
Potenza, lì 10/04/2025
7 Proc. n. 1956/2017 R.G.
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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