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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per la separazione giudiziale iscritto al n. 916 del 2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da (c.f. ) nei confronti di Parte_1 C.F._1 CP_1
), nell'ambito del quale le parti, all'udienza del 2.4.2025, hanno
[...] C.F._2 chiesto consensualmente la pronuncia della separazione in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 6.10.2001, dal quale sono nati, nel 2004 e nel 2006, i figli ed alle Persona_1 Persona_2 seguenti
CONDIZIONI
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto.
Assegnare la casa familiare sita in Olbia, Località Trainu Moltu, n. 58, identificata al catasto fabbricati del suddetto Comune Sez. Urb. B, Foglio 11, Particella 1351, Zona censuaria 4, Categoria A/3, Classe
U, Consistenza 7,5 vani, alla IG.ra , ove continuerà a vivere con i due figli CP_1 [...]
e entrambi maggiorenni. Persona_3 Persona_4
Porre a carico del IG. un mantenimento di €. 200 (duecento/00) per la Parte_1 sola figlia in considerazione del fatto che è da Persona_3 Persona_4 considerarsi economicamente indipendente;
somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla
IG.ra in qualità di genitore convivente che provvederà in via diretta al mantenimento CP_1 della figlia Persona_2
1 Riconosciuta l'indipendenza economica dei coniugi, dichiarare che nulla deve essere corrisposto a titolo di reciproco mantenimento.
Decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, preso atto della manifesta volontà dei coniugi di non volersi riconciliare, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 6 ottobre 2001 e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Olbia, CP_1
Atto n. 4, Parte II serie A – Anno 2001, ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere alle annotazioni di rito e confermando le stesse condizioni, in quanto compatibili, di cui sopra.
Spese legali del procedimento interamente compensate fra le parti.
Il Giudice si riservava di riferire la causa al collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, che vengono, quindi, confermate in questa sede, e da intendersi trascritte in dispositivo, ritenuto che esse non siano contrarie a norme imperative, o di ordine pubblico, e che rispondano all'interesse della prole;
visto il parere del P.M.;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza:
dichiara la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 CP_1 relazione al matrimonio contratto in Olbia il 6.10.2001, alle condizioni sopra indicate;
provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 2.4.2025.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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