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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 16/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 817/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
Avv. (c.f. , con studio in Venaria Pt_1 Pt_2 C.F._1
Reale (TO) alla Via C. Saccarelli 29, elettivamente domiciliato in Torino,
c.so Galileo Ferraris 110 presso lo studio dell'Avv. Luigi Critelli, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Lauriano (TO), via S. Cane 1, domiciliato presso l'Avv. Concetta Vullo
Trave;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 160/2024 pronunciata il 23.02.2024 e pubblicata in data 28.02.2024 nel fascicolo R.G. n. 2555/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello
Pag. 1 a 7 ed in riforma della sentenza n.160/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 28.02.2024, notificata in pari data,
- nel merito, rigettare l'originaria opposizione ed ogni domanda svolta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n.710/22, emesso Controparte_1 in data 21.06.2022 dal Giudice di Pace di Ivrea e pertanto confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo;
- in punto spese e compensi di lite, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla refusione delle spese e dei compensi di lite Controparte_1 dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellata contrariis reiectis;
- respingere l'appello proposto dall'avv. Marco Novara avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea n. 160/2024 del 28.2.2024, con integrale conferma della stessa;
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
Si richiamano i documenti allegati con la costituzione in giudizio: -originale procura 19.9.2022 per ogni grado e fase -copia telematica del fascicolo di primo grado, contenente: a) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato (RG 2336/22), con allegata copia procura, ed allegata copia dei seguenti documenti prodotti:
1. lettera 31.7.2020 di
[...]
di apertura procedura 2. lettera spa Margherita Distr. Parte_3
22.10.2020 di messa in CIGS 3. sentenza Trib. Lavoro Torino n. 1319/21 dott. Cirvilleri 4. “dott. 5. “ “ “ “ dott.ssa 6. “ Corte d'Appello Per_1 CP_2
Lavoro di Torino RG n. 603/2022 7. lettera RR avv. 18.1.2021 alla Pt_1 srl NSA 8. delega stragiudiziale 18.1.2021 9. procura speciale 18.1.2021
10.mail scambiate sul gruppo whatsapp tra i lavoratori e l'avv. Pt_1
11.pec UILTuCS 23.10.2021 di messa in mora a Controparte_3
12.copia ricorso RG 61432/21 a nome avanti al Tribunale CP_1
Lavoro di Torino
contro
Distr. e CP_4 Controparte_3
13.copia dispositivo Tribunale Lavoro 23.9.2022 14.originale ricorso per ingiunzione n. 710/22 + precetto notificato a Controparte_1
15.busta paga Auchan di b) memoria autorizzata depositata CP_1 avanti Giudice Pace di Ivrea il 28.4.2023; c) memoria istruttoria autorizzata
28.4.2023 + allegati documenti, tra cui copia sentenza Trib. Lavoro Torino dott.ssa Salvatori del 23.9.2022 (doc.17) e la visura CCIAA della srl
NASA, attestante la cancellazione della società d) nota di trattazione finale
Pag. 2 a 7
1.12.2023 e) mail scambiate sul gruppo whatsapp dal 13.7.2021 al
16.7.2021
Si produce copia della sentenza di Cassazione Civile n. 28945/24 dell'11.11.2024 in punto esclusione del diritto al compenso dell'avvocato negligente che sbaglia i fondamentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Marco Novara ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 710/2022, emesso provvisoriamente esecutivo in data 16.06.2022 e depositato in Cancelleria il 21/06/2022, nei confronti di per il pagamento della somma capitale di € Controparte_1
2.188,68, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di una prestazione professionale svolta in suo favore.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo avanti al Giudice di Pace sulla base dei seguenti motivi:
1) negligente assolvimento del mandato difensivo: il professionista sarebbe incorso in errori ed omissioni, tra cui l'invio della messa in mora a un soggetto privo di legittimazione passiva, e non avrebbe tempestivamente azionato la vertenza giudiziale avanti al giudice del lavoro;
2) eccessività del compenso: l'ammontare del compenso professionale sarebbe superiore a quanto concordato, anche tenuto conto del fatto che l'attività espletata dal professionista si era svolta a favore di più lavoratori.
L'avv. , costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato le Pt_1 argomentazioni avversarie, in particolare l'addebito di responsabilità per negligenza professionale, e ne ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 710/2022.
Con sentenza n. 160/2024 pubblicata in data 28.02.202, il Giudice di Pace di Ivrea ha integralmente accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 710/22 e condannato l'avv. Marco Novara al pagamento delle pese di giudizio liquidate in euro 1300.00 oltre contributo unificato e oneri di legge a favore di Controparte_1
L'avv. Marco Novara ha proposto tempestivo appello contro la sentenza di primo grado.
Pag. 3 a 7 L'appellato, costituitosi nel giudizio di appello con Controparte_1 comparsa depositata in data 07.06.2024, ha resistito all'impugnazione reiterando le argomentazioni difensive già svolte in primo grado e insistendo, previa riunione del presente procedimento con quello pendente presso il Tribunale di Ivrea (R.G. 708/2024) per l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio processuale, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e di documenti ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 29.01.2025.
***
Con i motivi d'appello proposti in via principale (“illegittimità della revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento della domanda attorea di esonero dal pagamento dei compensi pacificamente convenuti -manifesta arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà della decisione) l'avv. ha Pt_1 censurato la sentenza per aver ritenuto non dovuto il compenso professionale in base alla motivazione che la lettera di diffida e messa in mora era stata inviata dal professionista a un soggetto non legittimato e, più in generale, che il medesimo aveva svolto un'attività rivelatasi inutile per ed improduttiva di effetti in favore dell'assistito. Controparte_1
Secondo l'appellante, la motivazione non era condivisibile e viziata da illogicità e contraddittorietà.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
Risultano pacifiche in causa e documentalmente provate le seguenti circostanze:
1) in data 18.01.2021 ha conferito all'avv. Controparte_1 Pt_1 incarico di assistenza stragiudiziale nella vertenza contro la società
“Margherita Distribuzione S.p.a. -N.S.A. S.r.l.” (cfr. doc. 2 parte appellante);
2) per l'espletamento della suddetta attività, le parti hanno concordato un compenso nella misura di € 1.500,00 (oltre oneri) con preventivo sottoscritto da entrambe le parti, con la espressa previsione che il compenso era dovuto anche in caso di revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso (cfr. doc. 2 parte appellante);
Pag. 4 a 7 3) in pari data 18.01.2021, l'avv. ha inviato a Pt_1 [...]
e a NSA srl una comunicazione, sottoscritta anche dal Parte_3 convenuto, volta ad avviare trattative finalizzate al riconoscimento dei diritti derivanti dal contratto di lavoro a favore di in Controparte_1 quando indebitamente escluso dall'operazione di cessione del ramo di azienda operata dal datore MD in data 20.11.2020;
4) con comunicazione in data 20.09.2021 a revocato l'incarico CP_1 conferito all'odierno appellante.
Ebbene, la fattispecie oggetto di causa è da sussumersi nell'alveo del contratto di cui all'art. 2233 c.c. che definisce i criteri necessari a determinare il compenso del professionista esercente una prestazione d'opera intellettuale.
Come noto, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale in tema di determinazione dei compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, tra cui figura l'accordo delle parti come fonte primaria, le tariffe professionali ovvero gli usi come fonti sussidiarie.
In questo termini, le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n.
6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726) per cui il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Tornando al caso di specie, l'accordo sul compenso raggiunto dalle parti
(e valevole anche in caso di revoca) deve essere considerata la fonte
(principale) per la determinazione dell'importo dovuto da
[...] er l'attività di CP_1 assistenza e, come si è detto, per pattuizione esplicita tra le parti il compenso deve essere corrisposto dal cliente in modo integrale, nonostante l'intervenuta revoca del mandato difensivo.
Tanto premesso, non è condivisa la declaratoria di non debenza del compenso che è stata operata dal primo giudice sui motivati presupposti dell'inefficacia della lettera di messa in mora indirizzata in data 18.01.2021 alla società e NSA s.r.l., e della inutilità ed Parte_3 improduttività di effetti favorevoli all'assistito dell'attività svolta dal legale,
Pag. 5 a 7 dal momento che l'attività compiuta nell'interesse della parte non si è rivelata né inutile né tantomeno dannosa.
Invero, non è contestato che l'affitto di ramo di azienda a favore della società sia avvenuto a favore di in epoca Parte_4 successiva all'inoltro della comunicazione, sicché la messa in mora risulta essere stata indirizzata ai soggetti all'epoca legittimati consentendo al difensore di avviare le trattative stragiudiziali nell'interesse del suo assistito, che risultano documentalmente provate nel fascicolo di primo grado.
Né appare revocabile in dubbio che la linea difensiva intrapresa dall'odierno appellante di intesa con il lavoratore - volta a condurre, in primis, una trattativa stragiudiziale per far conseguire a
[...] un posto di lavoro a tempo indeterminato alle medesime CP_1 condizioni contrattuali avute in e, solo ove ciò non fosse Parte_3 avvenuto, di procedere giudizialmente - possa essere giudicata inappropriata o, addirittura, inutile.
Altresì non appare condivisibile la valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'improduttività dell'attività professionale svolta dall'appellante, dal momento che, in base a quanto risulta ex actis, essa non è giunta a buon esito per autonoma e libera decisione dell'odierno convenuto e non a causa di omissioni oppure errori commessi dall'avv. Marco Novara.
Per le suesposte ragioni, pertanto, il motivo di appello proposto in via principale è ritenuto fondato.
Passando ad esaminare le difese assunte dall'appellato,
[...] non ha formalmente proposto - come da suo preciso onere – CP_1 un appello incidentale nei modi e termini previsti dall'art. 343 c.p.c. al fine di riproporre in appello i motivi di opposizione disattesi dal primo giudice, per cui non possono essere sottoposte ad esame da questo giudice le argomentazioni e difese svolte dalla parte appellata nella propria comparsa costitutiva, tardivamente depositata nel fascicolo di causa.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da Marco Novara e in integrale riforma della sentenza di primo grado, eve Controparte_1 essere condannato al pagamento della somma capitale di € 2.188,68, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Pag. 6 a 7 § Le spese di lite.
La riforma integrale della sentenza di primo grado comporta la rideterminazione officiosa anche delle spese del primo grado di giudizio (e la liquidazione delle spese per il procedimento di ingiunzione).
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di parte appellata in applicazione del principio di causalità della lite.
Il compenso del difensore è liquidato in conformità ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022
(scaglione tariffario compreso tra euro 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II° grado rubricata al n. 817/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 160/2024 pubblicata il 28/02/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, condanna al pagamento a favore dell'avv. Marco Controparte_1
Novara della somma di € 2.188,68, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_1 favore dell'avv. Marco Novara che si liquidano: a) per il procedimento di ingiunzione, in € 366,00 per onorari, € 15,00 per spese imponibili, € 76,00 per contributo e marca da bollo;
b) per il primo grado, in complessivi € 900,00 per compenso professionale;
c) per il secondo grado, in complessivi € 864,00 per compenso professionale, € 174,00 per contributo unificato e marca;
d) per le voci a) b) e c), oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori;
Ivrea, 14/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Stefania Frojo ha pronunciato ai sensi dell'art. 352 ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 817/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
Avv. (c.f. , con studio in Venaria Pt_1 Pt_2 C.F._1
Reale (TO) alla Via C. Saccarelli 29, elettivamente domiciliato in Torino,
c.so Galileo Ferraris 110 presso lo studio dell'Avv. Luigi Critelli, come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
(c.f. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Lauriano (TO), via S. Cane 1, domiciliato presso l'Avv. Concetta Vullo
Trave;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 160/2024 pronunciata il 23.02.2024 e pubblicata in data 28.02.2024 nel fascicolo R.G. n. 2555/2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda anche subordinata, istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dell'appello
Pag. 1 a 7 ed in riforma della sentenza n.160/24 emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 28.02.2024, notificata in pari data,
- nel merito, rigettare l'originaria opposizione ed ogni domanda svolta dal sig. avverso il decreto ingiuntivo n.710/22, emesso Controparte_1 in data 21.06.2022 dal Giudice di Pace di Ivrea e pertanto confermare integralmente il detto decreto ingiuntivo;
- in punto spese e compensi di lite, dichiarare tenuto e condannare il sig. alla refusione delle spese e dei compensi di lite Controparte_1 dell'esponente, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA ed IVA per entrambi i gradi di giudizio
Per l'appellata contrariis reiectis;
- respingere l'appello proposto dall'avv. Marco Novara avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace di Ivrea n. 160/2024 del 28.2.2024, con integrale conferma della stessa;
Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
Si richiamano i documenti allegati con la costituzione in giudizio: -originale procura 19.9.2022 per ogni grado e fase -copia telematica del fascicolo di primo grado, contenente: a) atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato (RG 2336/22), con allegata copia procura, ed allegata copia dei seguenti documenti prodotti:
1. lettera 31.7.2020 di
[...]
di apertura procedura 2. lettera spa Margherita Distr. Parte_3
22.10.2020 di messa in CIGS 3. sentenza Trib. Lavoro Torino n. 1319/21 dott. Cirvilleri 4. “dott. 5. “ “ “ “ dott.ssa 6. “ Corte d'Appello Per_1 CP_2
Lavoro di Torino RG n. 603/2022 7. lettera RR avv. 18.1.2021 alla Pt_1 srl NSA 8. delega stragiudiziale 18.1.2021 9. procura speciale 18.1.2021
10.mail scambiate sul gruppo whatsapp tra i lavoratori e l'avv. Pt_1
11.pec UILTuCS 23.10.2021 di messa in mora a Controparte_3
12.copia ricorso RG 61432/21 a nome avanti al Tribunale CP_1
Lavoro di Torino
contro
Distr. e CP_4 Controparte_3
13.copia dispositivo Tribunale Lavoro 23.9.2022 14.originale ricorso per ingiunzione n. 710/22 + precetto notificato a Controparte_1
15.busta paga Auchan di b) memoria autorizzata depositata CP_1 avanti Giudice Pace di Ivrea il 28.4.2023; c) memoria istruttoria autorizzata
28.4.2023 + allegati documenti, tra cui copia sentenza Trib. Lavoro Torino dott.ssa Salvatori del 23.9.2022 (doc.17) e la visura CCIAA della srl
NASA, attestante la cancellazione della società d) nota di trattazione finale
Pag. 2 a 7
1.12.2023 e) mail scambiate sul gruppo whatsapp dal 13.7.2021 al
16.7.2021
Si produce copia della sentenza di Cassazione Civile n. 28945/24 dell'11.11.2024 in punto esclusione del diritto al compenso dell'avvocato negligente che sbaglia i fondamentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. Marco Novara ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di Ivrea il decreto ingiuntivo n. 710/2022, emesso provvisoriamente esecutivo in data 16.06.2022 e depositato in Cancelleria il 21/06/2022, nei confronti di per il pagamento della somma capitale di € Controparte_1
2.188,68, oltre interessi e spese, a titolo di pagamento di una prestazione professionale svolta in suo favore.
ha proposto tempestiva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo avanti al Giudice di Pace sulla base dei seguenti motivi:
1) negligente assolvimento del mandato difensivo: il professionista sarebbe incorso in errori ed omissioni, tra cui l'invio della messa in mora a un soggetto privo di legittimazione passiva, e non avrebbe tempestivamente azionato la vertenza giudiziale avanti al giudice del lavoro;
2) eccessività del compenso: l'ammontare del compenso professionale sarebbe superiore a quanto concordato, anche tenuto conto del fatto che l'attività espletata dal professionista si era svolta a favore di più lavoratori.
L'avv. , costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato le Pt_1 argomentazioni avversarie, in particolare l'addebito di responsabilità per negligenza professionale, e ne ha chiesto il rigetto, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 710/2022.
Con sentenza n. 160/2024 pubblicata in data 28.02.202, il Giudice di Pace di Ivrea ha integralmente accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo n. 710/22 e condannato l'avv. Marco Novara al pagamento delle pese di giudizio liquidate in euro 1300.00 oltre contributo unificato e oneri di legge a favore di Controparte_1
L'avv. Marco Novara ha proposto tempestivo appello contro la sentenza di primo grado.
Pag. 3 a 7 L'appellato, costituitosi nel giudizio di appello con Controparte_1 comparsa depositata in data 07.06.2024, ha resistito all'impugnazione reiterando le argomentazioni difensive già svolte in primo grado e insistendo, previa riunione del presente procedimento con quello pendente presso il Tribunale di Ivrea (R.G. 708/2024) per l'integrale rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Regolarmente instaurato il contraddittorio processuale, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e di documenti ed è stata rimessa a decisione a seguito di trattazione scritta all'udienza del 29.01.2025.
***
Con i motivi d'appello proposti in via principale (“illegittimità della revoca del decreto ingiuntivo e dell'accoglimento della domanda attorea di esonero dal pagamento dei compensi pacificamente convenuti -manifesta arbitrarietà, illogicità e contraddittorietà della decisione) l'avv. ha Pt_1 censurato la sentenza per aver ritenuto non dovuto il compenso professionale in base alla motivazione che la lettera di diffida e messa in mora era stata inviata dal professionista a un soggetto non legittimato e, più in generale, che il medesimo aveva svolto un'attività rivelatasi inutile per ed improduttiva di effetti in favore dell'assistito. Controparte_1
Secondo l'appellante, la motivazione non era condivisibile e viziata da illogicità e contraddittorietà.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente, sono fondati per le ragioni di seguito indicate.
Risultano pacifiche in causa e documentalmente provate le seguenti circostanze:
1) in data 18.01.2021 ha conferito all'avv. Controparte_1 Pt_1 incarico di assistenza stragiudiziale nella vertenza contro la società
“Margherita Distribuzione S.p.a. -N.S.A. S.r.l.” (cfr. doc. 2 parte appellante);
2) per l'espletamento della suddetta attività, le parti hanno concordato un compenso nella misura di € 1.500,00 (oltre oneri) con preventivo sottoscritto da entrambe le parti, con la espressa previsione che il compenso era dovuto anche in caso di revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso (cfr. doc. 2 parte appellante);
Pag. 4 a 7 3) in pari data 18.01.2021, l'avv. ha inviato a Pt_1 [...]
e a NSA srl una comunicazione, sottoscritta anche dal Parte_3 convenuto, volta ad avviare trattative finalizzate al riconoscimento dei diritti derivanti dal contratto di lavoro a favore di in Controparte_1 quando indebitamente escluso dall'operazione di cessione del ramo di azienda operata dal datore MD in data 20.11.2020;
4) con comunicazione in data 20.09.2021 a revocato l'incarico CP_1 conferito all'odierno appellante.
Ebbene, la fattispecie oggetto di causa è da sussumersi nell'alveo del contratto di cui all'art. 2233 c.c. che definisce i criteri necessari a determinare il compenso del professionista esercente una prestazione d'opera intellettuale.
Come noto, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale in tema di determinazione dei compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, tra cui figura l'accordo delle parti come fonte primaria, le tariffe professionali ovvero gli usi come fonti sussidiarie.
In questo termini, le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione (cfr. Cass., Sez. II, 23 maggio 2000, n.
6732; Cass., Sez. VI-2, 29 dicembre 2011, n. 29837; Cass., Sez. III, 6 luglio 2018, n. 17726) per cui il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
Tornando al caso di specie, l'accordo sul compenso raggiunto dalle parti
(e valevole anche in caso di revoca) deve essere considerata la fonte
(principale) per la determinazione dell'importo dovuto da
[...] er l'attività di CP_1 assistenza e, come si è detto, per pattuizione esplicita tra le parti il compenso deve essere corrisposto dal cliente in modo integrale, nonostante l'intervenuta revoca del mandato difensivo.
Tanto premesso, non è condivisa la declaratoria di non debenza del compenso che è stata operata dal primo giudice sui motivati presupposti dell'inefficacia della lettera di messa in mora indirizzata in data 18.01.2021 alla società e NSA s.r.l., e della inutilità ed Parte_3 improduttività di effetti favorevoli all'assistito dell'attività svolta dal legale,
Pag. 5 a 7 dal momento che l'attività compiuta nell'interesse della parte non si è rivelata né inutile né tantomeno dannosa.
Invero, non è contestato che l'affitto di ramo di azienda a favore della società sia avvenuto a favore di in epoca Parte_4 successiva all'inoltro della comunicazione, sicché la messa in mora risulta essere stata indirizzata ai soggetti all'epoca legittimati consentendo al difensore di avviare le trattative stragiudiziali nell'interesse del suo assistito, che risultano documentalmente provate nel fascicolo di primo grado.
Né appare revocabile in dubbio che la linea difensiva intrapresa dall'odierno appellante di intesa con il lavoratore - volta a condurre, in primis, una trattativa stragiudiziale per far conseguire a
[...] un posto di lavoro a tempo indeterminato alle medesime CP_1 condizioni contrattuali avute in e, solo ove ciò non fosse Parte_3 avvenuto, di procedere giudizialmente - possa essere giudicata inappropriata o, addirittura, inutile.
Altresì non appare condivisibile la valutazione operata dal giudice di prime cure circa l'improduttività dell'attività professionale svolta dall'appellante, dal momento che, in base a quanto risulta ex actis, essa non è giunta a buon esito per autonoma e libera decisione dell'odierno convenuto e non a causa di omissioni oppure errori commessi dall'avv. Marco Novara.
Per le suesposte ragioni, pertanto, il motivo di appello proposto in via principale è ritenuto fondato.
Passando ad esaminare le difese assunte dall'appellato,
[...] non ha formalmente proposto - come da suo preciso onere – CP_1 un appello incidentale nei modi e termini previsti dall'art. 343 c.p.c. al fine di riproporre in appello i motivi di opposizione disattesi dal primo giudice, per cui non possono essere sottoposte ad esame da questo giudice le argomentazioni e difese svolte dalla parte appellata nella propria comparsa costitutiva, tardivamente depositata nel fascicolo di causa.
Pertanto, in accoglimento dell'appello proposto da Marco Novara e in integrale riforma della sentenza di primo grado, eve Controparte_1 essere condannato al pagamento della somma capitale di € 2.188,68, oltre interessi legali a far data dalla domanda giudiziale sino al soddisfo.
Pag. 6 a 7 § Le spese di lite.
La riforma integrale della sentenza di primo grado comporta la rideterminazione officiosa anche delle spese del primo grado di giudizio (e la liquidazione delle spese per il procedimento di ingiunzione).
Le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio sono poste a carico di parte appellata in applicazione del principio di causalità della lite.
Il compenso del difensore è liquidato in conformità ai parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55, facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al Decreto ministeriale n. 147/2022
(scaglione tariffario compreso tra euro 1.101,00 ad € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di II° grado rubricata al n. 817/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 160/2024 pubblicata il 28/02/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Ivrea, condanna al pagamento a favore dell'avv. Marco Controparte_1
Novara della somma di € 2.188,68, oltre interessi come in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite a Controparte_1 favore dell'avv. Marco Novara che si liquidano: a) per il procedimento di ingiunzione, in € 366,00 per onorari, € 15,00 per spese imponibili, € 76,00 per contributo e marca da bollo;
b) per il primo grado, in complessivi € 900,00 per compenso professionale;
c) per il secondo grado, in complessivi € 864,00 per compenso professionale, € 174,00 per contributo unificato e marca;
d) per le voci a) b) e c), oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri legali accessori;
Ivrea, 14/04/2025
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
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