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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/532
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 532/2024 promosso da:
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, sig. , difesa e rappresentata in giudizio dall'avv. Federico Viero e Parte_2 dall'avv. Simone Veronese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Costa, con sede in 45100 – Rovigo, vicolo Siviero n. 13/D, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del socio Controparte_1 P.IVA_2
amministratore e legale rappresentante arch. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Andrea Pasqualini, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore nonché presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, piazza XX Email_1
settembre n. 7;
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Barbera,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 669 bis e 703 c.p.c. notificato il 16.04.2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza cautelare, il ricorrente conveniva in giudizio la e Controparte_1 CP_1
chiedeva che il Giudice disponesse la reintegrazione, o in subordine la manutenzione, nel pieno possesso delle aree site in 45100 – Rovigo, via Amendola n. 2, accogliendo le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale: reintegrare nel pieno possesso della porzione di Parte_1
immobile sita in 45100 – Rovigo, via Amendola 2, come di seguito catastalmente identificati: -
Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 5; - Catasto Fabbricati del
Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 681; - Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio
17, Particella 698; ordinando a l'immediata rimozione Controparte_1
Pagina 1 recinzione da cantiere posta all'interno della proprietà di ed in prossimità Parte_1 della parete ovest dell'immobile sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10, come rappresentato nelle fotografie in atti (all.ti 6 - 9).
2. In via subordinata: disporre la manutenzione di nel possesso degli immobili siti in 45100 – Rovigo, via Parte_1
Amendola 2, come di seguito catastalmente identificati: - Catasto Fabbricati del Comune di
Rovigo, Foglio 17, Particella 5; - Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella
681; - Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 698; ordinando a
[...]
l'immediata rimozione recinzione da cantiere posta in prossimità della Controparte_1 parete ovest dell'immobile sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, ed all'interno della proprietà di catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune Parte_1
di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10, come rappresentato nelle fotografie in atti
(all.ti 6 - 9).
3. Spese e competenze di causa rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non percepito le seconde.”
In particolare, il ricorrente deduceva:
- di essere proprietaria degli immobili siti in 45100 – Rovigo, via Amendola 2, come di seguito catastalmente identificati: Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17,
Particella 5; Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 681; Catasto
Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 698;
- che è a sua volta proprietaria del confinante immobile Controparte_1
sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10;
- che ha esercitato il possesso delle unità immobiliari di sua proprietà in modo Parte_1 continuo e non interrotto sin dall'acquisto delle medesime;
- che le aree di proprietà della ricorrente ospitano un edificio ad uso commerciale, un centro commerciale, goduto in locazione da un supermercato (ALDI), un grande gruppo di distribuzione di prodotti cosmetici (Il Tulipano) ed un importante centro medico;
- che le aree circostanti il centro commerciale, catastalmente indicate al Catasto Fabbricati del
Comune di Rovigo, Foglio 17, Particelle 5 e 698, sono quotidianamente destinate a parcheggio e al passaggio dei mezzi, anche di grosse dimensioni, che procedono all'approvvigionamento delle attività commerciali;
Pagina 2 - che, nei primi giorni di settembre la ricorrente ha riscontrato che la resistente, senza alcun preavviso e/o comunicazione, ha installato, in prossimità della parete ovest del proprio immobile, e sconfinando all'interno della proprietà di una recinzione da cantiere Parte_1
dotata di struttura a rete metallica, ancorata a dei plinti rettangolari in calcestruzzo e coperta da una rete ombreggiante di colore verde (v. all.ti 4 -5 – 6 - 7), così occupando abusivamente una porzione della proprietà di spogliando violentemente e Parte_1 clandestinamente quest'ultima dal possesso della medesima;
- che ha reso incomodo e disagevole l'esercizio del possesso da parte di anche Parte_1
sulla porzione non occupata della proprietà, avendo determinato il restringendo di ben 6
Contr metri (dagli originari 11 agli attuali 6) dell'area ricompresa tra la proprietà di ed il fabbricato insistente sulla proprietà di così ostacolando l'ingresso degli autocarri Parte_1
che riforniscono il vicino supermercato ALDI e la profumeria Il Tulipano, ora costretti ad eseguire molteplici manovre in spazi angusti per poter raggiungere il retro del supermercato e scaricare la merce trasportata;
- che tale situazione ha già cagionato danni all'immobile di proprietà di per Parte_1
complessivi euro 1.342,00, a causa della collisione di un autocarro con la tubazione per lo scolo delle acque piovane posta in corrispondenza della restrizione di cui sopra;
Contr
- che la recinzione installata da ha occupato parte della carreggiata destinata alla circolazione degli autoveicoli all'interno del parcheggio destinato a servizio del supermercato, di conseguenza, le vetture che fruiscono del parcheggio in questione, per evitare l'ostacolo, sono costrette ad invadere parte della corsia dedicata al senso di marcia opposto, con conseguenti gravi rischi per la circolazione;
Contr
- che, infine, la recinzione installata da copre parte della segnaletica orizzontale di
“dare la precedenza” posta all'interno del predetto parcheggio, causando ulteriori pericoli per gli utenti del supermercato.
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente in quanto destituite di fondamento.
In particolare, il resistente ha dedotto che:
- l'immobile di proprietà e posseduto da fin dal 1992 è ben più ampio, in CP_1
quanto, oltre alla unità immobiliare ex adverso indicata, posta al civico 6b di via
Amendola e censita al Catasto fabbricati Foglio 17 Particella 583, subalterno 10 (già sub. 1) alla predetta società appartengono anche quella posta al civico 10 sempre di via
Pagina 3 Amendola e censita Foglio 17 Particella 583, subalterno 11 (già sub. 2) e soprattutto, per quanto qui interessa, l'intero mappale 583 (già 5e) censito al Foglio 17 del Catasti terreni, esteso mq 393 (corrispondente ad H.a. 0.03.93), ivi compreso il cortile circondato dalla rete di cantiere (non è una recinzione) di cui è causa, il tutto come risulta dal rogito 11.12.1992 n. 4741 rep. notaio (v. doc.6), dal Persona_1
precedente rogito 13.12.1978 n. 1115 rep notaio (v. doc. 7- 8 - 9), Persona_2
dalle planimetrie catastali (v. docc. 10 – 11 – 12), dall'estratto di mappa (v. doc. 13), dalle certificazioni catastali (v. docc. 14-15) e foto (all.16-17);
- già prima di installare detta rete di cantiere, la stessa società utilizzava in modo esclusivo il cortile oggetto di causa;
- in particolare, detto cortile, prima della installazione della rete di cantiere, veniva utilizzato dagli inquilini della per collocarvi tavolini, sedie ed ombrelloni di CP_1
un bar (v. doc. 18), oppure per parcheggiare autoveicoli (v. docc. 19);
- come risulta dalla planimetria allegata al rogito (v. doc. 7 pag.15 e doc.8, Per_2
porzione evidenziata in verde), il cortile in questione, da oltre 45 anni, era nel possesso dei danti causa di (consorti ) e, successivamente, dal 1992, è nel CP_1 Per_3
possesso appunto di;
CP_1
- detto cespite immobiliare non è stato acquistato da né è mai stato nel Parte_1
possesso di ma il mapp. 583 appartiene a;
Parte_1 CP_1
- che, la stessa società, per eseguire opere manutenzione e per esigenze di sicurezza, si è limitata ad installare attorno al proprio cortile una rete di cantiere (non è una recinzione fissa), sicché non c'è stato spoglio possessorio ai danni della ricorrente e ad essa non spetta la manutenzione in un asserito e inesistente possesso;
- gli autocarri della ricorrente transitano regolarmente e senza difficoltà nel parcheggio come da foto (v. doc.21-22); Parte_1
- la rete di cantiere non occulta detta segnaletica e quindi le doglianze avversarie sono infondate;
- nel corso degli ultimi mesi sono stati perpetrati, ad opera di soggetti rimasti non identificati, ripetuti atti di vandalismo e violazione di domicilio all'interno della proprietà esclusiva con ripetuto sfondamento delle finestre dell'immobile e CP_1
rottura e spostamento della rete di cantiere ad opera di ignoti, attività certamente NON riconducibili a fatto e colpa di . CP_1
Pagina 4 Il resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 30.07.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza del 05.09.2024 per sentire gli informatori a prova diretta e contraria.
Alle udienze del 05.09.2024 e 21.11.2024 il Giudice ha sentito i sommari informatori, e poi ha rinviato all'udienza dell'08.01.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione, concedendo termine per deposito note conclusionali, successivamente riservandosi per la decisione.
****
1. Occorre preliminarmente osservare che le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra di loro, nel senso che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela. Le due azioni sono, tuttavia, sempre proponibili simultaneamente, in via alternativa fra di loro, essendo poi compito del giudice qualificare la situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato. Quando si afferma che le azioni di reintegra e di manutenzione non sono tra di loro cumulabili, ciò importa che le due azioni non sono attivabili per il medesimo fatto, non essendo concepibile che lo stesso comportamento costituisca contemporaneamente spoglio e turbativa, giacché lo spoglio supera la molestia e questa, dal canto suo, non raggiunge lo spoglio.
E', invece, ammessa la loro proposizione contestuale, ma in via alternativa (come è, infatti, avvenuto nel caso di specie), perché può essere dubbio il carattere di spoglio o di molestia dell'attentato al possesso ed, inoltre, perché la reintegra è un rimedio possessorio di portata più ampia e di contenuto più intenso della manutenzione.
In altri termini, la domanda di reintegrazione contiene in sé anche gli elementi di quella più ristretta di manutenzione e nel petitum della prima è compreso anche il petitum della seconda, essendo la molestia qualcosa di meno della privazione del possesso e dovendosi, pertanto, intendere che colui che chiede di essere reintegrato nel possesso, chiede implicitamente di essere anche mantenuto nel possesso stesso, essendo, in definitiva, le due azioni dirette ad ottenere un provvedimento giurisdizionale per effetto del quale vengono fatti cessare gli effetti lesivi del comportamento antigiuridico di privazione o anche di semplice turbativa del possesso.
1.2. Posto ciò, si osserva che l'azione di reintegra, avendo funzione esclusivamente recuperatoria, ha come preciso presupposto che il possessore sia stato privato del possesso e che lo spoliator abbia sostituito il proprio possesso a quello altrui o, comunque, ne abbia reso impossibile l'esercizio mediante un impedimento non di natura transitoria, ma di carattere duraturo.
Pagina 5 Con particolare riguardo ai caratteri dello spoglio, si ritiene che non debba necessariamente sussistere una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente qualsiasi azione che produca la violazione del possesso contro la volontà del possessore (cfr. Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1987, n. 1577): segnatamente, si è affermato che integra uno "spoglio violento" anche la privazione del godimento della cosa contro la volontà del possessore, espressa o tacita, mediante alterazione dello stato di fatto.
Accanto a questo elemento della privazione totale o parziale del possesso, occorre, inoltre, la sussistenza di un elemento soggettivo, ossia l'animus spoliandi, che consiste non solo e non tanto nella consapevolezza dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di quest'ultimo di sostituirsi al precedente possessore nel godimento del bene, e ciò contro la sua volontà, anche presunta. Apertis verbis, l'animus spoliandi si concreta nella consapevolezza di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore (cfr. Cass. civ., sez.
II, 23 febbraio 2001, n. 2667; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1995, n. 8059). È stato, peraltro, precisato che l'animus spoliandi debba reputarsi insito nel fatto di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore dello spossessamento, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3859).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, è principio consolidato in giurisprudenza che il ricorrente debba dar prova dell'esercizio del possesso, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunte dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (Cass. n. 1274/99) né assumendo rilevanza eventuali questioni concernenti la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo (Cass. n. 8075/03, n. 1040/98).
In altri termini, colui che esperisce l'azione di spoglio deve provare i fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino (Cass. n. 4908/98, n. 1042/98), e deve, in particolare, dimostrare di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio lamentato.
In tema di azioni possessorie, quindi, il compito del giudice è limitato ad accertare l'esistenza, da un lato, di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio o della molestia, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (cfr., ex plurimis, Cass., n. 1087/1989;
Cass., n. 4625/1987; Cass., n. 6741/1986).
Pagina 6 Ai fini delle azioni di reintegrazione e manutenzione – dirette a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale – è necessaria, quindi, una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato o il molestato lamenta l'avvenuta privazione o turbativa (cfr., Cass., sez. II, 13 aprile 1995, n. 4271).
2. Con riguardo alle questioni istruttorie, si osserva che correttamente il ricorrente ha dedotto che il rito cautelare è ampiamente deformalizzato, tanto è vero che è ben possibile per il Giudice interrogare liberamente gli informatori sui fatti di causa, in attuazione del primo comma dell'art. 669-sexies c.p.c., che stabilisce come il Giudice compia gli atti di istruzione ritenuti indispensabili con le forme ritenute più opportune – tanto che il rispetto delle formalità proprie del giudizio contenzioso, quali la capitolazione e la formula d'impegno sono esclusivamente funzionali alla piena utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni raccolte in sede di eventuale, successivo giudizio di merito.
Ne deriva che le eccezioni di inammissibilità/decadenza sollevate da parte resistente non possono trovare accoglimento.
3. Per quanto concerne la dimostrazione dell'esercizio del possesso ai sensi dell'art. 1140 c.c., come potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Orbene, la produzione del titolo, dal quale derivi lo ius possidendi, non esime il deducente dall'onere di provare l'effettiva signoria di fatto sul bene, che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento o occulto, considerato che la prova del diritto, in forza del quale si sostiene di possedere il bene, può servire soltanto a meglio determinare e chiarire i connotati del possesso.
Nel caso di specie, la società ricorrente lamenta lo spoglio o comunque la limitazione del possesso degli immobili censiti al C.F. Comune di Rovigo, Foglio 17, mappali n. 5-681-698 di proprietà della mediante l'apposizione di una recinzione da cantiere che sconfina Parte_1
direttamente sulla proprietà della ricorrente e che, in ogni caso, comporta una diretta modificazione dell'esercizio del possesso di tali immobili.
L'oggetto del ricorso riguarda in particolare l'installazione da parte di Controparte_1
di una recinzione da cantiere che ha occupato una porzione dei predetti mappali, rendendo
[...] più disagevole l'esercizio del passaggio da parte di su dette aree. Parte_1
Pagina 7 Nel corso dell'istruttoria è emerso più precisamente che la recinzione è stata posta sul confine tra il mappale n. 583 di proprietà della società convenuta e i mappali n. 5 e n. 698 di proprietà di
[...]
Parte_1
Orbene, all'esito dell'istruttoria la prova del possesso di tale porzione di terreno, mediante il passaggio di persone e mezzi, può ritenersi raggiunta.
Infatti:
- l' informatore sui capitoli n. 5 (“Vero che fin dall'anno 2019 le Testimone_1 aree indicate nell'allegato 2 e 3 che vi si rammostrano, sono quotidianamente utilizzate per permettere l'accesso dei camion che provvedono all'approvvigionamento delle attività commerciali di cui al punto 4 e per il parcheggio degli avventori che si dirigono alle suddette aree commerciali”) e n. 6 (“Vero che, in data 7 settembre 2023
[...]
ha installato, in prossimità della parete ovest del proprio immobile sito Controparte_1
in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10, e sconfinando all'interno della proprietà di una recinzione da cantiere dotata di struttura a Parte_1
rete metallica, ancorata a dei plinti rettangolari in calcestruzzo e coperta da una rete ombreggiante di colore verde, come da fotografie che le si rammostrano (all.ti 6 - 9)”) ha confermato le predette circostanze e sul cap. 6 ha precisato: “non mi ricordo la data esatta, posso confermare che la rete è stata apposta nel 2023 e corrisponde alla foto che mi viene mostrata (doc. 6 di parte ricorrente), ma non so dire se tale recinzione sconfina nella proprietà dei ; Parte_1
- l'informatore ha precisato sul capitolo 5 che “vero, noi abbiamo Testimone_2
eseguito i lavori per conto della sugli immobili di proprietà della stessa, in Parte_1
particolare il supermercato DI e il Tulipano pertanto posso dire che dall'inizio del 2020 fino all'estate del 2023 tali aree erano libere per la movimentazione dei lavori e successivamente per la movimentazione delle merci dei negozi DI e Tulipano;
adr:
l'informatore precisa che dagli allegati che le sono stati mostrati risulta che la parte in viola scura è il fabbricato oggetto di ristrutturazione, quello invece colorato di viola chiaro
e in azzurro sono le aree esterne utilizzate dapprima per la movimentazione dei materiali e successivamente per la movimentazione delle merci dei negozi e per il parcheggio dei negozi;
adr: il cantiere è andato avanti dal 2020 fino all'estate del 2023; adr: non so nulla riguardo al 2019 e anche riguardo al periodo successivo all'estate del 2023”; poi, sul capitolo 6, ha precisato che la rete “non era presente fino all'estate del 2023”; e sul cap. 4
Pagina 8 della memoria difensiva di parte resistente, sul quale è stato sentito a prova contraria (“in particolare, detto cortile, prima della installazione della rete di cantiere, veniva utilizzato dagli inquilini della soc. esponente per collocarvi tavolini, sedie ed ombrelloni di un bar
(all. 18), oppure per parcheggiare autoveicoli (all. 19)”), ha dichiarato “nel periodo dal
2020 all'estate del 2023 non ricordo che ci fossero tavolini, sedie o altro, ma detta area era libera, in quanto in quel periodo sono stati effettuati importanti demolizioni di fabbricati posti nell'area in oggetto, per cui tutta l'area era recintata per garantire la sicurezza”;
- sul medesimo cap. 4 l'informatore - di parte resistente - ha riferito che: “ sì Testimone_3
posso dire questo fino ad una decina di anni fa circa, lo posso dire per il periodo in cui ci siamo stati noi quindi per due e tre anni, che detta area era utilizzata per i tavoli e sedie del bar, come da foto doc. 18 di parte resistente che ritrae il nostro estivo, dopo per un altro anno e mezzo andavamo mensilmente a ritirare la quota per la cessione dell'azienda ai nuovi cessionari e vedevo che anche loro avevano nell'area cortiliva oggetto di causa tavolini e sedie, ma dopo non so come è stata utilizzata detta area”;
- mentre, sempre sul cap. 4 della memoria difensiva di parte resistente, l'informatore
[...]
ha dichiarato di non sapere alcunché su detta circostanza. Tes_4
Posto ciò, si rammenta che “Nell'azione di reintegra o manutenzione ciò che assume rilievo è la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, per le quali è sufficiente un qualsiasi possesso anche illegittimo, abusivo o in malafede purchè con i caratteri della proprietà o del diritto reale e non venga semplicemente tollerato dall'avente diritto” ( v. Corte appello
Campobasso, 28/11/2022, n.283).
Contr Ne deriva che l'area in oggetto non sarebbe stata utilizzata dagli inquilini di o dalla stessa Contr
(per tavolini, sedie e per parcheggiare autoveicoli) nel periodo precedente all'installazione della recinzione, in quanto l'informatore ha fatto riferimento “ad una decina di Testimone_3 anni fa”; al contrario, gli informatori di parte ricorrente hanno descritto l'utilizzo di tale zona come passaggio per veicoli, in particolare mezzi pesanti destinati all'approvvigionamento delle attività commerciali, a partire dall'anno 2019-2020 fino al 2023, allorquando parte resistente ha installato la rete da cantiere, rendendo più difficile il passaggio dei mezzi diretti alle proprietà della ricorrente.
Dunque, dalle prove assunte e dai documenti prodotti la prova del possesso dell'area oggetto del lamentato spoglio può ritenersi raggiunta.
Contr Parimenti inconfutabile è che lo spossessamento sia stato perpetrato da , come emerge da quanto dedotto dalla stessa nella memoria difensiva, il quale non contesta la circostanza di aver
Pagina 9 installato attorno al proprio cortile una rete di cantiere per eseguire opere di manutenzione e per esigenze di sicurezza.
L'apposizione della recinzione di fatto ha reso difficoltoso il passaggio dei mezzi diretti alle proprietà della ricorrente, come emerge dalle dichiarazioni degli informatori, segnatamente:
- in risposta al cap. 9 (“Vero che, in conseguenza della restrizione di cui al capitolo precedente, sta ostacolando l'ingresso degli autocarri Controparte_1
che riforniscono il vicino supermercato ALDI e la profumeria Il Tulipano, ora costretti ad eseguire molteplici manovre in spazi angusti per poter raggiungere il retro del supermercato e scaricare la merce trasportata”), l'informatore ha confermato la circostanza, Tes_2 aggiungendo che l'illegittimo restringimento “sta ostacolando l'approvvigionamento del cantiere che abbiamo appena iniziato;
adr: perché sul fronte non c'è la possibilità di creare un'area deposito, perché ci sono i parcheggi per l'attività commerciale, quindi
l'area deposito è stata fatta sul retro, sicché siamo costretti a passare da questa strettoia per raggiungere il retro;
adr: riusciamo a passare da questa strettoia con mezzi più piccoli
e facendo attenzione agli avventori del supermercato e della profumeria;
adr: per potere collocare l'area deposito del cantiere sul fronte, avremmo dovuto bloccare sia la zona dei parcheggi per l'attività commerciale che la strada che permette la circolazione dei veicoli attorno alla zona parcheggi”;
- sul cap. 7 (Vero che, a seguito della condotta di cui al capitolo precedente,
[...]
ha occupato abusivamente una porzione della proprietà di Controparte_1 [...]
che, fino a quel momento, era sempre stata libera e veniva utilizzato per il Parte_1
passaggio di mezzi, anche di grosse dimensioni, diretti all'edificio commerciale della ricorrente e/o dai clienti delle stesse aree commerciali che parcheggiano nell'area),
l'informatore ha riferito che “l'informatore guardando la foto n. 17 di parte Tes_5
resistente riferisce che ha gestito il punto vendita di Rovigo del supermercato DI nel 2021
e poi l'ha ripreso nel 2023 e può dire che nel 2021 non era presente la recinzione, poi quando sono tornato nel novembre 2023 la recinzione è stata successivamente installata;
precisa che dal passaggio raffigurato nella foto n. 17 transitano gli autotreni che scaricano la merci per il e quindi da quando è stata installata la recinzione abbiamo Parte_3
avuto difficoltà nello scarico merci ed emersa una questione di sicurezza, in quanto la recinzione ostruisce anche la visuale dell'incrocio, e più volte, c'è stato il rischio di una collisione fra autoveicoli;
noi abbiamo segnalato, inoltre, anch'io personalmente, al
che gestisce l'area a livello condominiale, che talvolta queste recinzioni sono Tes_1
Pagina 10 cadute a terra, a seguito di mal tempo e forte raffiche di vento con rischi per gli avventori del supermercato;
adr: al momento gli autotreni riescono a transitare da detto passaggio, ma con fatica dovendo fare diverse e faticose manovre e talvolta abbia dovuto richiedere lo spostamento di alcuni veicoli dei clienti durante gli scarichi diurni;
adr: non so se la recinzione sia stata oggetto di atti di vandalismo, ma posso dire che ci sono state giornate di mal tempo e vento forte, in cui ero presente oppure su segnalazione del direttore del punto vendita che è presente lì tutti i giorni, a seguito del brutto tempo la recinzione è caduta, inoltre, ho riferito al cavallaro che ci sono stati atti di vandalismo contro la Contr proprietà di , in particolare rottura di finestre al primo piano e ingressi tramite il piano terra staccando il pannello, ma la proprietà , non so se avvisata o meno dal
, non ha agito tempestivamente per ripulire la zona dai vetri rotti, ripristinando Tes_1
lo stato dei luoghi, limitandosi a ripristinare il pannello che impediva l'ingresso nella struttura”; sul cap. 10 (“Vero che, nell'esecuzione delle manovre di cui al capitolo precedente, un autocarro ha colpito e danneggiato la tubazione per lo scolo delle acque piovane posta sull'immobile di proprietà di in corrispondenza della Parte_1 restrizione di cui al capitolo 8)”) il quale ha riportato che “è stata danneggiata la tubatura di scolo da un automezzo per conto di ALDI”;
- l'informatore in risposta ai chiarimenti sul cap. 2 ha dichiarato: “adr: riguardo Tes_1
alla parte indicata di bianco nella planimetria che mi viene mostrata ( doc. 2 del ricorrente) preciso che detta area non è mai stata recintata ed era aperta al pubblico e agli
Cont automezzi che entravano per scaricare la merce ai magazzini;
adr: ha recintato tale area nel 2023, non ricordo la data, ma ricordo che sono dovuto intervenire una volta perché un camion aveva rotto un terminale poiché non riusciva a passare;
adr: non so dire
Contr la distanza che c'è tra la recinzione apposta da e la proprietà dei fratelli Parte_1 ma , ma posso dire che i camion hanno difficoltà a passare da quel punto da quando c'è la recinzione, tant'è che talvolta sono costretti ad entrare ed uscire dal supermercato dalla parte di ingresso del parcheggio dove ci sono le barriere per i clienti;
adr: preciso che dal passaggio relativo al punto colorato di bianco dalla planimetria (v. doc. 2) passano gli autoveicoli dei clienti senza particolari problemi, mentre i camion fanno fatica tant'è che ho dovuto più volte avvertili di stare attenti e ho modificato gli scarichi delle grondaie sempre in ghisa ma con diametro più piccolo per far passare i camion più agevolmente anche se qualche volto questi vengono comunque colpiti dai camion;
adr viene mostrato al teste i doc. 21 e 22 di parte resistente: l'uscita dei camion è più agevole ma è l'entrata che
è faticosa”.
Pagina 11 Contr Peraltro, non è stata fornita la prova documentale della dedotta attività manutentiva che starebbe svolgendo, per la quale la rete da cantiere servirebbe e sarebbe funzionale.
4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il giudicante che la condotta di ia sorretta dall'animus CP_1 spoliandi, che, com'è noto, deve ritenersi sussistente ogni qualvolta vi sia coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Sul punto, si rammenta che secondo la giurisprudenza prevalente “l'animus spoliandi possa ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto…, mentre la volontà contraria allo spoglio, da parte del possessore, può essere esclusa solo da circostanze univoche e incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo” (in questo senso, Cass. n. 233/2016, n. 12416/2014).
Dunque, nulla vale la circostanza che il resistente abbia agito nella convinzione di esercitare il proprio diritto di proprietà.
5. Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi indicati nel paragrafo 10 della tabella allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile ( € 26.000-€ 52.000).
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- ORDINA a , in persona del socio amministratore Controparte_1
e legale rappresentante arch. , di reintegrare immediatamente la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante, , nel pieno ed Parte_1 Parte_2
esclusivo possesso della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) dell'area, di cui è stato spogliato con la condotta descritta in narrativa e al ripristino, a sue spese, dello status quo ante, con conseguente rimozione della recinzione da cantiere posta in prossimità della parete ovest dell'immobile sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, e confinante con i prossimi mappali n. 5 e n. 698;
- CONDANNA in persona del socio Controparte_1
amministratore e legale rappresentante arch. , a rimborsare al ricorrente le CP_2
Pagina 12 spese di lite, che si liquidano in € 5.213,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 354 per esborsi.
Rovigo, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
Pagina 13
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 532/2024 promosso da:
(C.F. e P. IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, sig. , difesa e rappresentata in giudizio dall'avv. Federico Viero e Parte_2 dall'avv. Simone Veronese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanna Costa, con sede in 45100 – Rovigo, vicolo Siviero n. 13/D, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(c.f. ), in persona del socio Controparte_1 P.IVA_2
amministratore e legale rappresentante arch. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Andrea Pasqualini, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del difensore nonché presso lo studio del predetto difensore in Rovigo, piazza XX Email_1
settembre n. 7;
RESISTENTE
Il Giudice dott.ssa Benedetta Barbera,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso ex art. 669 bis e 703 c.p.c. notificato il 16.04.2024 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza cautelare, il ricorrente conveniva in giudizio la e Controparte_1 CP_1
chiedeva che il Giudice disponesse la reintegrazione, o in subordine la manutenzione, nel pieno possesso delle aree site in 45100 – Rovigo, via Amendola n. 2, accogliendo le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale: reintegrare nel pieno possesso della porzione di Parte_1
immobile sita in 45100 – Rovigo, via Amendola 2, come di seguito catastalmente identificati: -
Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 5; - Catasto Fabbricati del
Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 681; - Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio
17, Particella 698; ordinando a l'immediata rimozione Controparte_1
Pagina 1 recinzione da cantiere posta all'interno della proprietà di ed in prossimità Parte_1 della parete ovest dell'immobile sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10, come rappresentato nelle fotografie in atti (all.ti 6 - 9).
2. In via subordinata: disporre la manutenzione di nel possesso degli immobili siti in 45100 – Rovigo, via Parte_1
Amendola 2, come di seguito catastalmente identificati: - Catasto Fabbricati del Comune di
Rovigo, Foglio 17, Particella 5; - Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella
681; - Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 698; ordinando a
[...]
l'immediata rimozione recinzione da cantiere posta in prossimità della Controparte_1 parete ovest dell'immobile sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, ed all'interno della proprietà di catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune Parte_1
di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10, come rappresentato nelle fotografie in atti
(all.ti 6 - 9).
3. Spese e competenze di causa rifuse, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non percepito le seconde.”
In particolare, il ricorrente deduceva:
- di essere proprietaria degli immobili siti in 45100 – Rovigo, via Amendola 2, come di seguito catastalmente identificati: Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17,
Particella 5; Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 681; Catasto
Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 698;
- che è a sua volta proprietaria del confinante immobile Controparte_1
sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto
Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10;
- che ha esercitato il possesso delle unità immobiliari di sua proprietà in modo Parte_1 continuo e non interrotto sin dall'acquisto delle medesime;
- che le aree di proprietà della ricorrente ospitano un edificio ad uso commerciale, un centro commerciale, goduto in locazione da un supermercato (ALDI), un grande gruppo di distribuzione di prodotti cosmetici (Il Tulipano) ed un importante centro medico;
- che le aree circostanti il centro commerciale, catastalmente indicate al Catasto Fabbricati del
Comune di Rovigo, Foglio 17, Particelle 5 e 698, sono quotidianamente destinate a parcheggio e al passaggio dei mezzi, anche di grosse dimensioni, che procedono all'approvvigionamento delle attività commerciali;
Pagina 2 - che, nei primi giorni di settembre la ricorrente ha riscontrato che la resistente, senza alcun preavviso e/o comunicazione, ha installato, in prossimità della parete ovest del proprio immobile, e sconfinando all'interno della proprietà di una recinzione da cantiere Parte_1
dotata di struttura a rete metallica, ancorata a dei plinti rettangolari in calcestruzzo e coperta da una rete ombreggiante di colore verde (v. all.ti 4 -5 – 6 - 7), così occupando abusivamente una porzione della proprietà di spogliando violentemente e Parte_1 clandestinamente quest'ultima dal possesso della medesima;
- che ha reso incomodo e disagevole l'esercizio del possesso da parte di anche Parte_1
sulla porzione non occupata della proprietà, avendo determinato il restringendo di ben 6
Contr metri (dagli originari 11 agli attuali 6) dell'area ricompresa tra la proprietà di ed il fabbricato insistente sulla proprietà di così ostacolando l'ingresso degli autocarri Parte_1
che riforniscono il vicino supermercato ALDI e la profumeria Il Tulipano, ora costretti ad eseguire molteplici manovre in spazi angusti per poter raggiungere il retro del supermercato e scaricare la merce trasportata;
- che tale situazione ha già cagionato danni all'immobile di proprietà di per Parte_1
complessivi euro 1.342,00, a causa della collisione di un autocarro con la tubazione per lo scolo delle acque piovane posta in corrispondenza della restrizione di cui sopra;
Contr
- che la recinzione installata da ha occupato parte della carreggiata destinata alla circolazione degli autoveicoli all'interno del parcheggio destinato a servizio del supermercato, di conseguenza, le vetture che fruiscono del parcheggio in questione, per evitare l'ostacolo, sono costrette ad invadere parte della corsia dedicata al senso di marcia opposto, con conseguenti gravi rischi per la circolazione;
Contr
- che, infine, la recinzione installata da copre parte della segnaletica orizzontale di
“dare la precedenza” posta all'interno del predetto parcheggio, causando ulteriori pericoli per gli utenti del supermercato.
Si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto delle domande proposte dal ricorrente in quanto destituite di fondamento.
In particolare, il resistente ha dedotto che:
- l'immobile di proprietà e posseduto da fin dal 1992 è ben più ampio, in CP_1
quanto, oltre alla unità immobiliare ex adverso indicata, posta al civico 6b di via
Amendola e censita al Catasto fabbricati Foglio 17 Particella 583, subalterno 10 (già sub. 1) alla predetta società appartengono anche quella posta al civico 10 sempre di via
Pagina 3 Amendola e censita Foglio 17 Particella 583, subalterno 11 (già sub. 2) e soprattutto, per quanto qui interessa, l'intero mappale 583 (già 5e) censito al Foglio 17 del Catasti terreni, esteso mq 393 (corrispondente ad H.a. 0.03.93), ivi compreso il cortile circondato dalla rete di cantiere (non è una recinzione) di cui è causa, il tutto come risulta dal rogito 11.12.1992 n. 4741 rep. notaio (v. doc.6), dal Persona_1
precedente rogito 13.12.1978 n. 1115 rep notaio (v. doc. 7- 8 - 9), Persona_2
dalle planimetrie catastali (v. docc. 10 – 11 – 12), dall'estratto di mappa (v. doc. 13), dalle certificazioni catastali (v. docc. 14-15) e foto (all.16-17);
- già prima di installare detta rete di cantiere, la stessa società utilizzava in modo esclusivo il cortile oggetto di causa;
- in particolare, detto cortile, prima della installazione della rete di cantiere, veniva utilizzato dagli inquilini della per collocarvi tavolini, sedie ed ombrelloni di CP_1
un bar (v. doc. 18), oppure per parcheggiare autoveicoli (v. docc. 19);
- come risulta dalla planimetria allegata al rogito (v. doc. 7 pag.15 e doc.8, Per_2
porzione evidenziata in verde), il cortile in questione, da oltre 45 anni, era nel possesso dei danti causa di (consorti ) e, successivamente, dal 1992, è nel CP_1 Per_3
possesso appunto di;
CP_1
- detto cespite immobiliare non è stato acquistato da né è mai stato nel Parte_1
possesso di ma il mapp. 583 appartiene a;
Parte_1 CP_1
- che, la stessa società, per eseguire opere manutenzione e per esigenze di sicurezza, si è limitata ad installare attorno al proprio cortile una rete di cantiere (non è una recinzione fissa), sicché non c'è stato spoglio possessorio ai danni della ricorrente e ad essa non spetta la manutenzione in un asserito e inesistente possesso;
- gli autocarri della ricorrente transitano regolarmente e senza difficoltà nel parcheggio come da foto (v. doc.21-22); Parte_1
- la rete di cantiere non occulta detta segnaletica e quindi le doglianze avversarie sono infondate;
- nel corso degli ultimi mesi sono stati perpetrati, ad opera di soggetti rimasti non identificati, ripetuti atti di vandalismo e violazione di domicilio all'interno della proprietà esclusiva con ripetuto sfondamento delle finestre dell'immobile e CP_1
rottura e spostamento della rete di cantiere ad opera di ignoti, attività certamente NON riconducibili a fatto e colpa di . CP_1
Pagina 4 Il resistente ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 30.07.2024, il Giudice ha rinviato all'udienza del 05.09.2024 per sentire gli informatori a prova diretta e contraria.
Alle udienze del 05.09.2024 e 21.11.2024 il Giudice ha sentito i sommari informatori, e poi ha rinviato all'udienza dell'08.01.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione, concedendo termine per deposito note conclusionali, successivamente riservandosi per la decisione.
****
1. Occorre preliminarmente osservare che le azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione non sono cumulabili fra di loro, nel senso che la medesima situazione di fatto, considerata in tutte le sue componenti, non può dare luogo ad entrambe le forme di tutela. Le due azioni sono, tuttavia, sempre proponibili simultaneamente, in via alternativa fra di loro, essendo poi compito del giudice qualificare la situazione di fatto prospettatagli dalla parte istante ed individuare il rimedio giuridico più adeguato. Quando si afferma che le azioni di reintegra e di manutenzione non sono tra di loro cumulabili, ciò importa che le due azioni non sono attivabili per il medesimo fatto, non essendo concepibile che lo stesso comportamento costituisca contemporaneamente spoglio e turbativa, giacché lo spoglio supera la molestia e questa, dal canto suo, non raggiunge lo spoglio.
E', invece, ammessa la loro proposizione contestuale, ma in via alternativa (come è, infatti, avvenuto nel caso di specie), perché può essere dubbio il carattere di spoglio o di molestia dell'attentato al possesso ed, inoltre, perché la reintegra è un rimedio possessorio di portata più ampia e di contenuto più intenso della manutenzione.
In altri termini, la domanda di reintegrazione contiene in sé anche gli elementi di quella più ristretta di manutenzione e nel petitum della prima è compreso anche il petitum della seconda, essendo la molestia qualcosa di meno della privazione del possesso e dovendosi, pertanto, intendere che colui che chiede di essere reintegrato nel possesso, chiede implicitamente di essere anche mantenuto nel possesso stesso, essendo, in definitiva, le due azioni dirette ad ottenere un provvedimento giurisdizionale per effetto del quale vengono fatti cessare gli effetti lesivi del comportamento antigiuridico di privazione o anche di semplice turbativa del possesso.
1.2. Posto ciò, si osserva che l'azione di reintegra, avendo funzione esclusivamente recuperatoria, ha come preciso presupposto che il possessore sia stato privato del possesso e che lo spoliator abbia sostituito il proprio possesso a quello altrui o, comunque, ne abbia reso impossibile l'esercizio mediante un impedimento non di natura transitoria, ma di carattere duraturo.
Pagina 5 Con particolare riguardo ai caratteri dello spoglio, si ritiene che non debba necessariamente sussistere una manifestazione di violenza materiale, essendo sufficiente qualsiasi azione che produca la violazione del possesso contro la volontà del possessore (cfr. Cass. civ., sez. II, 13 febbraio 1987, n. 1577): segnatamente, si è affermato che integra uno "spoglio violento" anche la privazione del godimento della cosa contro la volontà del possessore, espressa o tacita, mediante alterazione dello stato di fatto.
Accanto a questo elemento della privazione totale o parziale del possesso, occorre, inoltre, la sussistenza di un elemento soggettivo, ossia l'animus spoliandi, che consiste non solo e non tanto nella consapevolezza dell'agente di compiere il fatto materiale della privazione del possesso, bensì nella consapevole volontà di quest'ultimo di sostituirsi al precedente possessore nel godimento del bene, e ciò contro la sua volontà, anche presunta. Apertis verbis, l'animus spoliandi si concreta nella consapevolezza di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore (cfr. Cass. civ., sez.
II, 23 febbraio 2001, n. 2667; Cass. civ., sez. II, 22 luglio 1995, n. 8059). È stato, peraltro, precisato che l'animus spoliandi debba reputarsi insito nel fatto di privare altri del possesso in modo violento o clandestino, implicando la violenza o la clandestinità la consapevolezza, da parte dell'autore dello spossessamento, di agire contro la volontà (espressa o presunta) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa, cosicché, una volta accertato che vi sia stato un consapevole sovvertimento della situazione possessoria, null'altro occorre per ritenere la sussistenza dell'animus spoliandi (cfr. Cass. civ., sez. II, 11 giugno 1986, n. 3859).
Sotto il profilo dell'onere probatorio, è principio consolidato in giurisprudenza che il ricorrente debba dar prova dell'esercizio del possesso, non potendo l'esistenza e l'estensione di questo essere desunte dal regime legale o convenzionale del diritto reale corrispondente (Cass. n. 1274/99) né assumendo rilevanza eventuali questioni concernenti la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo (Cass. n. 8075/03, n. 1040/98).
In altri termini, colui che esperisce l'azione di spoglio deve provare i fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino (Cass. n. 4908/98, n. 1042/98), e deve, in particolare, dimostrare di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio lamentato.
In tema di azioni possessorie, quindi, il compito del giudice è limitato ad accertare l'esistenza, da un lato, di un possesso tutelabile e, dall'altro, di un'azione integrante gli estremi dello spoglio o della molestia, mentre ogni questione riguardante la legittimità del possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandam possessionem (cfr., ex plurimis, Cass., n. 1087/1989;
Cass., n. 4625/1987; Cass., n. 6741/1986).
Pagina 6 Ai fini delle azioni di reintegrazione e manutenzione – dirette a tutelare il possesso, inteso come una relazione di fatto con la cosa corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale – è necessaria, quindi, una dimostrazione specifica del pregresso concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spogliato o il molestato lamenta l'avvenuta privazione o turbativa (cfr., Cass., sez. II, 13 aprile 1995, n. 4271).
2. Con riguardo alle questioni istruttorie, si osserva che correttamente il ricorrente ha dedotto che il rito cautelare è ampiamente deformalizzato, tanto è vero che è ben possibile per il Giudice interrogare liberamente gli informatori sui fatti di causa, in attuazione del primo comma dell'art. 669-sexies c.p.c., che stabilisce come il Giudice compia gli atti di istruzione ritenuti indispensabili con le forme ritenute più opportune – tanto che il rispetto delle formalità proprie del giudizio contenzioso, quali la capitolazione e la formula d'impegno sono esclusivamente funzionali alla piena utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni raccolte in sede di eventuale, successivo giudizio di merito.
Ne deriva che le eccezioni di inammissibilità/decadenza sollevate da parte resistente non possono trovare accoglimento.
3. Per quanto concerne la dimostrazione dell'esercizio del possesso ai sensi dell'art. 1140 c.c., come potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Orbene, la produzione del titolo, dal quale derivi lo ius possidendi, non esime il deducente dall'onere di provare l'effettiva signoria di fatto sul bene, che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento o occulto, considerato che la prova del diritto, in forza del quale si sostiene di possedere il bene, può servire soltanto a meglio determinare e chiarire i connotati del possesso.
Nel caso di specie, la società ricorrente lamenta lo spoglio o comunque la limitazione del possesso degli immobili censiti al C.F. Comune di Rovigo, Foglio 17, mappali n. 5-681-698 di proprietà della mediante l'apposizione di una recinzione da cantiere che sconfina Parte_1
direttamente sulla proprietà della ricorrente e che, in ogni caso, comporta una diretta modificazione dell'esercizio del possesso di tali immobili.
L'oggetto del ricorso riguarda in particolare l'installazione da parte di Controparte_1
di una recinzione da cantiere che ha occupato una porzione dei predetti mappali, rendendo
[...] più disagevole l'esercizio del passaggio da parte di su dette aree. Parte_1
Pagina 7 Nel corso dell'istruttoria è emerso più precisamente che la recinzione è stata posta sul confine tra il mappale n. 583 di proprietà della società convenuta e i mappali n. 5 e n. 698 di proprietà di
[...]
Parte_1
Orbene, all'esito dell'istruttoria la prova del possesso di tale porzione di terreno, mediante il passaggio di persone e mezzi, può ritenersi raggiunta.
Infatti:
- l' informatore sui capitoli n. 5 (“Vero che fin dall'anno 2019 le Testimone_1 aree indicate nell'allegato 2 e 3 che vi si rammostrano, sono quotidianamente utilizzate per permettere l'accesso dei camion che provvedono all'approvvigionamento delle attività commerciali di cui al punto 4 e per il parcheggio degli avventori che si dirigono alle suddette aree commerciali”) e n. 6 (“Vero che, in data 7 settembre 2023
[...]
ha installato, in prossimità della parete ovest del proprio immobile sito Controparte_1
in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, subalterno 10, e sconfinando all'interno della proprietà di una recinzione da cantiere dotata di struttura a Parte_1
rete metallica, ancorata a dei plinti rettangolari in calcestruzzo e coperta da una rete ombreggiante di colore verde, come da fotografie che le si rammostrano (all.ti 6 - 9)”) ha confermato le predette circostanze e sul cap. 6 ha precisato: “non mi ricordo la data esatta, posso confermare che la rete è stata apposta nel 2023 e corrisponde alla foto che mi viene mostrata (doc. 6 di parte ricorrente), ma non so dire se tale recinzione sconfina nella proprietà dei ; Parte_1
- l'informatore ha precisato sul capitolo 5 che “vero, noi abbiamo Testimone_2
eseguito i lavori per conto della sugli immobili di proprietà della stessa, in Parte_1
particolare il supermercato DI e il Tulipano pertanto posso dire che dall'inizio del 2020 fino all'estate del 2023 tali aree erano libere per la movimentazione dei lavori e successivamente per la movimentazione delle merci dei negozi DI e Tulipano;
adr:
l'informatore precisa che dagli allegati che le sono stati mostrati risulta che la parte in viola scura è il fabbricato oggetto di ristrutturazione, quello invece colorato di viola chiaro
e in azzurro sono le aree esterne utilizzate dapprima per la movimentazione dei materiali e successivamente per la movimentazione delle merci dei negozi e per il parcheggio dei negozi;
adr: il cantiere è andato avanti dal 2020 fino all'estate del 2023; adr: non so nulla riguardo al 2019 e anche riguardo al periodo successivo all'estate del 2023”; poi, sul capitolo 6, ha precisato che la rete “non era presente fino all'estate del 2023”; e sul cap. 4
Pagina 8 della memoria difensiva di parte resistente, sul quale è stato sentito a prova contraria (“in particolare, detto cortile, prima della installazione della rete di cantiere, veniva utilizzato dagli inquilini della soc. esponente per collocarvi tavolini, sedie ed ombrelloni di un bar
(all. 18), oppure per parcheggiare autoveicoli (all. 19)”), ha dichiarato “nel periodo dal
2020 all'estate del 2023 non ricordo che ci fossero tavolini, sedie o altro, ma detta area era libera, in quanto in quel periodo sono stati effettuati importanti demolizioni di fabbricati posti nell'area in oggetto, per cui tutta l'area era recintata per garantire la sicurezza”;
- sul medesimo cap. 4 l'informatore - di parte resistente - ha riferito che: “ sì Testimone_3
posso dire questo fino ad una decina di anni fa circa, lo posso dire per il periodo in cui ci siamo stati noi quindi per due e tre anni, che detta area era utilizzata per i tavoli e sedie del bar, come da foto doc. 18 di parte resistente che ritrae il nostro estivo, dopo per un altro anno e mezzo andavamo mensilmente a ritirare la quota per la cessione dell'azienda ai nuovi cessionari e vedevo che anche loro avevano nell'area cortiliva oggetto di causa tavolini e sedie, ma dopo non so come è stata utilizzata detta area”;
- mentre, sempre sul cap. 4 della memoria difensiva di parte resistente, l'informatore
[...]
ha dichiarato di non sapere alcunché su detta circostanza. Tes_4
Posto ciò, si rammenta che “Nell'azione di reintegra o manutenzione ciò che assume rilievo è la situazione di fatto esistente al momento dello spoglio o della turbativa, per le quali è sufficiente un qualsiasi possesso anche illegittimo, abusivo o in malafede purchè con i caratteri della proprietà o del diritto reale e non venga semplicemente tollerato dall'avente diritto” ( v. Corte appello
Campobasso, 28/11/2022, n.283).
Contr Ne deriva che l'area in oggetto non sarebbe stata utilizzata dagli inquilini di o dalla stessa Contr
(per tavolini, sedie e per parcheggiare autoveicoli) nel periodo precedente all'installazione della recinzione, in quanto l'informatore ha fatto riferimento “ad una decina di Testimone_3 anni fa”; al contrario, gli informatori di parte ricorrente hanno descritto l'utilizzo di tale zona come passaggio per veicoli, in particolare mezzi pesanti destinati all'approvvigionamento delle attività commerciali, a partire dall'anno 2019-2020 fino al 2023, allorquando parte resistente ha installato la rete da cantiere, rendendo più difficile il passaggio dei mezzi diretti alle proprietà della ricorrente.
Dunque, dalle prove assunte e dai documenti prodotti la prova del possesso dell'area oggetto del lamentato spoglio può ritenersi raggiunta.
Contr Parimenti inconfutabile è che lo spossessamento sia stato perpetrato da , come emerge da quanto dedotto dalla stessa nella memoria difensiva, il quale non contesta la circostanza di aver
Pagina 9 installato attorno al proprio cortile una rete di cantiere per eseguire opere di manutenzione e per esigenze di sicurezza.
L'apposizione della recinzione di fatto ha reso difficoltoso il passaggio dei mezzi diretti alle proprietà della ricorrente, come emerge dalle dichiarazioni degli informatori, segnatamente:
- in risposta al cap. 9 (“Vero che, in conseguenza della restrizione di cui al capitolo precedente, sta ostacolando l'ingresso degli autocarri Controparte_1
che riforniscono il vicino supermercato ALDI e la profumeria Il Tulipano, ora costretti ad eseguire molteplici manovre in spazi angusti per poter raggiungere il retro del supermercato e scaricare la merce trasportata”), l'informatore ha confermato la circostanza, Tes_2 aggiungendo che l'illegittimo restringimento “sta ostacolando l'approvvigionamento del cantiere che abbiamo appena iniziato;
adr: perché sul fronte non c'è la possibilità di creare un'area deposito, perché ci sono i parcheggi per l'attività commerciale, quindi
l'area deposito è stata fatta sul retro, sicché siamo costretti a passare da questa strettoia per raggiungere il retro;
adr: riusciamo a passare da questa strettoia con mezzi più piccoli
e facendo attenzione agli avventori del supermercato e della profumeria;
adr: per potere collocare l'area deposito del cantiere sul fronte, avremmo dovuto bloccare sia la zona dei parcheggi per l'attività commerciale che la strada che permette la circolazione dei veicoli attorno alla zona parcheggi”;
- sul cap. 7 (Vero che, a seguito della condotta di cui al capitolo precedente,
[...]
ha occupato abusivamente una porzione della proprietà di Controparte_1 [...]
che, fino a quel momento, era sempre stata libera e veniva utilizzato per il Parte_1
passaggio di mezzi, anche di grosse dimensioni, diretti all'edificio commerciale della ricorrente e/o dai clienti delle stesse aree commerciali che parcheggiano nell'area),
l'informatore ha riferito che “l'informatore guardando la foto n. 17 di parte Tes_5
resistente riferisce che ha gestito il punto vendita di Rovigo del supermercato DI nel 2021
e poi l'ha ripreso nel 2023 e può dire che nel 2021 non era presente la recinzione, poi quando sono tornato nel novembre 2023 la recinzione è stata successivamente installata;
precisa che dal passaggio raffigurato nella foto n. 17 transitano gli autotreni che scaricano la merci per il e quindi da quando è stata installata la recinzione abbiamo Parte_3
avuto difficoltà nello scarico merci ed emersa una questione di sicurezza, in quanto la recinzione ostruisce anche la visuale dell'incrocio, e più volte, c'è stato il rischio di una collisione fra autoveicoli;
noi abbiamo segnalato, inoltre, anch'io personalmente, al
che gestisce l'area a livello condominiale, che talvolta queste recinzioni sono Tes_1
Pagina 10 cadute a terra, a seguito di mal tempo e forte raffiche di vento con rischi per gli avventori del supermercato;
adr: al momento gli autotreni riescono a transitare da detto passaggio, ma con fatica dovendo fare diverse e faticose manovre e talvolta abbia dovuto richiedere lo spostamento di alcuni veicoli dei clienti durante gli scarichi diurni;
adr: non so se la recinzione sia stata oggetto di atti di vandalismo, ma posso dire che ci sono state giornate di mal tempo e vento forte, in cui ero presente oppure su segnalazione del direttore del punto vendita che è presente lì tutti i giorni, a seguito del brutto tempo la recinzione è caduta, inoltre, ho riferito al cavallaro che ci sono stati atti di vandalismo contro la Contr proprietà di , in particolare rottura di finestre al primo piano e ingressi tramite il piano terra staccando il pannello, ma la proprietà , non so se avvisata o meno dal
, non ha agito tempestivamente per ripulire la zona dai vetri rotti, ripristinando Tes_1
lo stato dei luoghi, limitandosi a ripristinare il pannello che impediva l'ingresso nella struttura”; sul cap. 10 (“Vero che, nell'esecuzione delle manovre di cui al capitolo precedente, un autocarro ha colpito e danneggiato la tubazione per lo scolo delle acque piovane posta sull'immobile di proprietà di in corrispondenza della Parte_1 restrizione di cui al capitolo 8)”) il quale ha riportato che “è stata danneggiata la tubatura di scolo da un automezzo per conto di ALDI”;
- l'informatore in risposta ai chiarimenti sul cap. 2 ha dichiarato: “adr: riguardo Tes_1
alla parte indicata di bianco nella planimetria che mi viene mostrata ( doc. 2 del ricorrente) preciso che detta area non è mai stata recintata ed era aperta al pubblico e agli
Cont automezzi che entravano per scaricare la merce ai magazzini;
adr: ha recintato tale area nel 2023, non ricordo la data, ma ricordo che sono dovuto intervenire una volta perché un camion aveva rotto un terminale poiché non riusciva a passare;
adr: non so dire
Contr la distanza che c'è tra la recinzione apposta da e la proprietà dei fratelli Parte_1 ma , ma posso dire che i camion hanno difficoltà a passare da quel punto da quando c'è la recinzione, tant'è che talvolta sono costretti ad entrare ed uscire dal supermercato dalla parte di ingresso del parcheggio dove ci sono le barriere per i clienti;
adr: preciso che dal passaggio relativo al punto colorato di bianco dalla planimetria (v. doc. 2) passano gli autoveicoli dei clienti senza particolari problemi, mentre i camion fanno fatica tant'è che ho dovuto più volte avvertili di stare attenti e ho modificato gli scarichi delle grondaie sempre in ghisa ma con diametro più piccolo per far passare i camion più agevolmente anche se qualche volto questi vengono comunque colpiti dai camion;
adr viene mostrato al teste i doc. 21 e 22 di parte resistente: l'uscita dei camion è più agevole ma è l'entrata che
è faticosa”.
Pagina 11 Contr Peraltro, non è stata fornita la prova documentale della dedotta attività manutentiva che starebbe svolgendo, per la quale la rete da cantiere servirebbe e sarebbe funzionale.
4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il giudicante che la condotta di ia sorretta dall'animus CP_1 spoliandi, che, com'è noto, deve ritenersi sussistente ogni qualvolta vi sia coscienza e volontà dell'autore di compiere l'atto materiale nel quale si sostanzia lo spoglio, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto.
Sul punto, si rammenta che secondo la giurisprudenza prevalente “l'animus spoliandi possa ritenersi insito nel fatto stesso di privare del godimento della cosa il possessore contro la sua volontà, espressa o tacita, indipendentemente dalla convinzione dell'agente di operare secondo diritto…, mentre la volontà contraria allo spoglio, da parte del possessore, può essere esclusa solo da circostanze univoche e incompatibili con l'intento di contrastare il fatto illecito come il suo consenso, l'onere della cui prova grava sul soggetto autore dello spoglio medesimo” (in questo senso, Cass. n. 233/2016, n. 12416/2014).
Dunque, nulla vale la circostanza che il resistente abbia agito nella convinzione di esercitare il proprio diritto di proprietà.
5. Per tali motivi, il ricorso deve essere accolto e le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi indicati nel paragrafo 10 della tabella allegata al D.M. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile ( € 26.000-€ 52.000).
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso:
- ORDINA a , in persona del socio amministratore Controparte_1
e legale rappresentante arch. , di reintegrare immediatamente la CP_2 [...]
in persona del legale rappresentante, , nel pieno ed Parte_1 Parte_2
esclusivo possesso della servitù di passaggio (pedonale e carrabile) dell'area, di cui è stato spogliato con la condotta descritta in narrativa e al ripristino, a sue spese, dello status quo ante, con conseguente rimozione della recinzione da cantiere posta in prossimità della parete ovest dell'immobile sito in 45100 – Rovigo, via Amendola 6/B – 10, catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Rovigo, Foglio 17, Particella 583, e confinante con i prossimi mappali n. 5 e n. 698;
- CONDANNA in persona del socio Controparte_1
amministratore e legale rappresentante arch. , a rimborsare al ricorrente le CP_2
Pagina 12 spese di lite, che si liquidano in € 5.213,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 354 per esborsi.
Rovigo, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Benedetta Barbera
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