TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2376 /2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DI GRAZIA PAOLO, come in atti RICORRENTE E
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: licenziamento contratto a termine CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/02/2025 il ricorrente in epigrafe premetteva di essere stato assunto dalla convenuta in data 24.09.24 con contratto di lavoro a tempo determinato full time con mansioni di manovale, con scadenza 25.10.24, poi prorogato fino al 31.12.24; che in data 30.10.24 il rapporto si interrompeva per licenziamento, per non Pt_2 preceduto da alcuna comunicazione scritta, risultante dal modello C2 storico. Tanto premesso chiedeva accertare l'illegittimità del licenziamento non comunicato per iscritto e condannare la resistente al pagamento delle mensilità di novembre e dicembre pari ad euro 1.694,00 intercorrenti tra il licenziamento illegittimo e la scadenza contrattualizzata, oltre interessi, vinte le spese con attribuzione. Non si costituiva la convenuta, sebbene ritualmente chiamata in giudizio con ricorso notificato a mezzo PEC all'indirizzo estratto dal registro INI_PEC in data 04.03.2025 , nel rispetto dei termini a difesa ( prima udienza 09.04.2025).
Istruita documentalmente la causa, ritenuta matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito della lettura delle note, ex art 127 c.p.c.
***
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In ordine alle modalità di conclusione del rapporto va osservato che il rapporto a termine è sorto in data 24.9.2024 (come risulta dal modello Unilav, inatti e dalle buste paga) ed è cessato in data 30.10.2024 - anticipatamente rispetto alla scadenza del 31.12.2024 ( cfr. modello Unilav) - per licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente e comunicato solo oralmente alla parte destinataria dello stesso.
In primo luogo, osserva il Tribunale la comunicazione Unilav, fatta dal datore di lavoro, conferma la volontà della società di recedere dal contratto;
inoltre, non vi è traccia di una comunicazione scritta di tale licenziamento ricevuta dalla parte ricorrente (il licenziamento, infatti, è atto necessariamente recettizio).
A tale proposito deve ricordarsi che il licenziamento intimato oralmente, deve considerarsi assolutamente inefficace.
Ed infatti la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il licenziamento intimato oralmente, in contrasto con la previsione di cui al primo comma dell'art. 2 L.604/66 in commento, deve ritenersi giuridicamente inesistente e perciò inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 5 giugno 2000 n. 7495; Cass. 10 agosto 1999 n. 8567; Cass. 20 febbraio 1999 n. 1444; Cass. 10 novembre 1997 n. 11094 e Cass. 28 ottobre 1997 n. 10624). Ne consegue che, in relazione a tale licenziamento, sussiste il diritto del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute a causa di esso, mentre non trova applicazione la previsione sanzionatoria prevista dall'art. 8 della citata L. n. 604 del 1966, che è riferibile alle sole ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.
Quanto agli oneri probatori deve essere evidenziato, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, in modo costante almeno fino ad una certa data, che la prova dell'oralità del licenziamento (ed ancor prima della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro qualificabile come subordinato) gravasse sul lavoratore.
Ha affermato, infatti, la Suprema Corte che “il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo (e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto), spettando al datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo oppure della riconducibilità del recesso alle dimissioni del lavoratore stesso”. (CFR. Cass., sez. L, sent n. 12520 del 21.09.2000 ed in questo senso anche sent. n.2853 del 1995; sent. n. 5427 del 1999; sent. n. 2162 del 2000 e sent. n. 4717 del 2000).
Successivamente, la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento ponendo la prova della dimissioni e/o della non oralità del licenziamento a carico del datore di lavoro, essendo in presenza di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere della controparte;
più precisamente è stato affermato che “nell'ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto ( licenziamento orale o dimissioni)
2 si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il comma 1 dell'art. 2697 c.c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il comma 2, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 c.c.” (Cassazione civile , sez. lav., 20 maggio 2005 , n. 10651).
Piu recentemente la Corte di Cassazione ha mutato ancora orientamento sostenendo che il lavoratore che impugna il licenziamento in forma orale ha l'onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n.9108).
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche enunciate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova si può concludere che è stata raggiunta la prova, gravante sul lavoratore, della sua estromissione dal rapporto di lavoro nonché che la risoluzione è ascrivibile alla volontà datoriale, dal momento che il datore provvedeva, con l'invio dell , a dichiarare che il rapporto cessava per licenziamento. CP_2
È provato, pertanto, la forma orale, in assenza di forma scritta, del licenziamento irrogato dal datore di lavoro.
In ordine alla cessazione del contratto a termine si osserva inoltre, che nella generalità dei casi il rapporto si conclude automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza necessità di preavviso né di una formale comunicazione;
alla scadenza è possibile prorogare il contatto a termine o trasformarlo in contratto a tempo indeterminato.
Le parti possono recedere legittimamente dal rapporto prima della scadenza del termine: il lavoratore rassegnando le dimissioni in presenza di una giusta causa che non consenta la prosecuzione del rapporto ed il datore di lavoro intimando il licenziamento, esclusivamente in ipotesi di particolare gravità e, dunque, in presenza di giusta causa o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3 In caso di recesso illegittimo, tuttavia, il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni dovute sino alla scadenza originariamente prevista.
Nel caso in esame non vi è traccia dell'irrogazione di un licenziamento per giusta causa. Vi è solo la prova della volontà del datore di recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza. Tale volontà non veniva né esplicitata in un atto scritto recettizio, né anticipata da una formale contestazione disciplinare, in violazione peraltro dell'art. 7 Stat. Lav.
Pertanto, non avendo provato la società di aver proceduto ritualmente all'estromissione del lavoratore per giusta causa, devono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa del contratto a temine.
Dunque, stante il recesso illegittimo il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni dovute dal recesso (30.10.2024) sino alla scadenza originariamente prevista (31.12.2024), pari ad euro 3.388,00 (retribuzione mensile pari ad euro 1.694,00), come correttamente quantificati in ricorso.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto;
a) condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento dei danni pari alle retribuzioni dovute dal recesso (30.10.2024) sino alla scadenza del contratto originariamente prevista (31.12.2024) che si quantificano in euro 3.388,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c dalla maturazione al soddisfo.
b)Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro 2.600,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 25/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
4
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 24/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 2376 /2025 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. DI GRAZIA PAOLO, come in atti RICORRENTE E
P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, RESISTENTE - CONTUMACE OGGETTO: licenziamento contratto a termine CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 19/02/2025 il ricorrente in epigrafe premetteva di essere stato assunto dalla convenuta in data 24.09.24 con contratto di lavoro a tempo determinato full time con mansioni di manovale, con scadenza 25.10.24, poi prorogato fino al 31.12.24; che in data 30.10.24 il rapporto si interrompeva per licenziamento, per non Pt_2 preceduto da alcuna comunicazione scritta, risultante dal modello C2 storico. Tanto premesso chiedeva accertare l'illegittimità del licenziamento non comunicato per iscritto e condannare la resistente al pagamento delle mensilità di novembre e dicembre pari ad euro 1.694,00 intercorrenti tra il licenziamento illegittimo e la scadenza contrattualizzata, oltre interessi, vinte le spese con attribuzione. Non si costituiva la convenuta, sebbene ritualmente chiamata in giudizio con ricorso notificato a mezzo PEC all'indirizzo estratto dal registro INI_PEC in data 04.03.2025 , nel rispetto dei termini a difesa ( prima udienza 09.04.2025).
Istruita documentalmente la causa, ritenuta matura per la decisione la causa veniva decisa all'esito della lettura delle note, ex art 127 c.p.c.
***
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In ordine alle modalità di conclusione del rapporto va osservato che il rapporto a termine è sorto in data 24.9.2024 (come risulta dal modello Unilav, inatti e dalle buste paga) ed è cessato in data 30.10.2024 - anticipatamente rispetto alla scadenza del 31.12.2024 ( cfr. modello Unilav) - per licenziamento intimato dalla società convenuta al ricorrente e comunicato solo oralmente alla parte destinataria dello stesso.
In primo luogo, osserva il Tribunale la comunicazione Unilav, fatta dal datore di lavoro, conferma la volontà della società di recedere dal contratto;
inoltre, non vi è traccia di una comunicazione scritta di tale licenziamento ricevuta dalla parte ricorrente (il licenziamento, infatti, è atto necessariamente recettizio).
A tale proposito deve ricordarsi che il licenziamento intimato oralmente, deve considerarsi assolutamente inefficace.
Ed infatti la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che il licenziamento intimato oralmente, in contrasto con la previsione di cui al primo comma dell'art. 2 L.604/66 in commento, deve ritenersi giuridicamente inesistente e perciò inidoneo ad incidere sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 5 giugno 2000 n. 7495; Cass. 10 agosto 1999 n. 8567; Cass. 20 febbraio 1999 n. 1444; Cass. 10 novembre 1997 n. 11094 e Cass. 28 ottobre 1997 n. 10624). Ne consegue che, in relazione a tale licenziamento, sussiste il diritto del lavoratore alla corresponsione di tutte le retribuzioni perdute a causa di esso, mentre non trova applicazione la previsione sanzionatoria prevista dall'art. 8 della citata L. n. 604 del 1966, che è riferibile alle sole ipotesi di licenziamento privo di giustificazione.
Quanto agli oneri probatori deve essere evidenziato, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, in modo costante almeno fino ad una certa data, che la prova dell'oralità del licenziamento (ed ancor prima della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro qualificabile come subordinato) gravasse sul lavoratore.
Ha affermato, infatti, la Suprema Corte che “il lavoratore, che agisca in giudizio per la dichiarazione dell'illegittimità di un licenziamento, ha l'onere di provare l'esistenza del licenziamento medesimo (e non la sola circostanza della cessazione di fatto del rapporto), spettando al datore di lavoro la prova della giusta causa o del giustificato motivo oppure della riconducibilità del recesso alle dimissioni del lavoratore stesso”. (CFR. Cass., sez. L, sent n. 12520 del 21.09.2000 ed in questo senso anche sent. n.2853 del 1995; sent. n. 5427 del 1999; sent. n. 2162 del 2000 e sent. n. 4717 del 2000).
Successivamente, la Corte di Cassazione ha cambiato orientamento ponendo la prova della dimissioni e/o della non oralità del licenziamento a carico del datore di lavoro, essendo in presenza di fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere della controparte;
più precisamente è stato affermato che “nell'ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto ( licenziamento orale o dimissioni)
2 si impone una indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie, in relazione anche all'esigenza di rispettare non solo il comma 1 dell'art. 2697 c.c., relativo alla prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere dall'attore, ma anche il comma 2, che pone a carico dell'eccipiente la prova dei fatti modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte. Ciò posto, in mancanza di prova delle dimissioni, l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta del licenziamento (prescritta "ex lege" a pena di nullità) resta a carico del datore di lavoro, in quanto nel quadro della normativa limitativa dei licenziamenti, la prova gravante sul lavoratore riguarda esclusivamente la cessazione del rapporto lavorativo, mentre la prova sulla controdeduzione del datore di lavoro - avente valore di una eccezione - ricade sull'eccipiente - datore di lavoro ex art. 2697 c.c.” (Cassazione civile , sez. lav., 20 maggio 2005 , n. 10651).
Piu recentemente la Corte di Cassazione ha mutato ancora orientamento sostenendo che il lavoratore che impugna il licenziamento in forma orale ha l'onere di provare che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale (Cassazione civile sez. lav., 01/04/2021, n.9108).
Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Alla luce delle coordinate ermeneutiche enunciate dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova si può concludere che è stata raggiunta la prova, gravante sul lavoratore, della sua estromissione dal rapporto di lavoro nonché che la risoluzione è ascrivibile alla volontà datoriale, dal momento che il datore provvedeva, con l'invio dell , a dichiarare che il rapporto cessava per licenziamento. CP_2
È provato, pertanto, la forma orale, in assenza di forma scritta, del licenziamento irrogato dal datore di lavoro.
In ordine alla cessazione del contratto a termine si osserva inoltre, che nella generalità dei casi il rapporto si conclude automaticamente alla scadenza del termine fissato, senza necessità di preavviso né di una formale comunicazione;
alla scadenza è possibile prorogare il contatto a termine o trasformarlo in contratto a tempo indeterminato.
Le parti possono recedere legittimamente dal rapporto prima della scadenza del termine: il lavoratore rassegnando le dimissioni in presenza di una giusta causa che non consenta la prosecuzione del rapporto ed il datore di lavoro intimando il licenziamento, esclusivamente in ipotesi di particolare gravità e, dunque, in presenza di giusta causa o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
3 In caso di recesso illegittimo, tuttavia, il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ma soltanto al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni dovute sino alla scadenza originariamente prevista.
Nel caso in esame non vi è traccia dell'irrogazione di un licenziamento per giusta causa. Vi è solo la prova della volontà del datore di recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza. Tale volontà non veniva né esplicitata in un atto scritto recettizio, né anticipata da una formale contestazione disciplinare, in violazione peraltro dell'art. 7 Stat. Lav.
Pertanto, non avendo provato la società di aver proceduto ritualmente all'estromissione del lavoratore per giusta causa, devono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dalla normativa del contratto a temine.
Dunque, stante il recesso illegittimo il lavoratore ha diritto al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni dovute dal recesso (30.10.2024) sino alla scadenza originariamente prevista (31.12.2024), pari ad euro 3.388,00 (retribuzione mensile pari ad euro 1.694,00), come correttamente quantificati in ricorso.
Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto;
a) condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento dei danni pari alle retribuzioni dovute dal recesso (30.10.2024) sino alla scadenza del contratto originariamente prevista (31.12.2024) che si quantificano in euro 3.388,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c dalla maturazione al soddisfo.
b)Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro 2.600,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi
Aversa, 25/06/2025
Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
4