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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 587/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa IA LE NO Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Antonella Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 587/2025, promossa in grado d'appello,
da
vv. LL (o NI) LO (cf , BELTRAMI Pt_1 CodiceFiscale_1
EM DA EN (cf ) e C.F._2 Parte_2
(cf ), rappresentati e difesi dall'avv. Beltrami Danillo (o
[...] C.F._3
NI) PA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Corso
Magenta n. 2, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico CP_1 C.F._4
DO DO ST (C.F. ), presso il cui studio in Milano, Corso di CodiceFiscale_5
Porta Romana n. 63, è elettivamente domiciliato, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 15 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 11133/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 28.12.2024.
OGGETTO: infiltrazioni.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza dell' 11.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Contriis reiectis; premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso;
In limine: espellersi dal giudizio il documento datato 18/5/21 prodotto da controparte perché tardivo;
Nel merito: in totale riforma della sentenza quivi appellata resa dal Tribunale di Milano in data
28/12/2024 n. 11133/24, notificata in data 23/2/2025, dichiararsi la non responsabilità degli odierni appellanti quanto ai fatti controversi in causa e respingersi tutte le domande avanzate contro di loro dall'appellato pure condannandosi quest'ultimo a restituire agli appellanti CP_1 la somma di €. 10.153,99.= pagatagli in data 3/4/25 oltre interessi legali da questa data al saldo effettivo.
In via istruttoria: disporsi nuova C.T.U. per le ragioni motivate in atti;
Condannarsi inoltre l'appellato a rimborsare agli appellanti tutte le spese ed i compensi del doppio grado del giudizio nonché quelle di A.T.P., ivi compresi esborsi e compensi pagati ai
C.T. di parte e al C.T.U., oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Milano lì 4 settembre 2025
(avv. NI PA Beltrami)
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, così giudicare: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello in quanto privo dei requisiti del novellato art. 342 cpc;
pagina 2 di 15 rigettare l'appello proposto dai in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la Pt_1 sentenza impugnata;
Con rifusione di onorari e spese del giudizio del presente grado, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate .
Milano, 10 settembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado nella sentenza impugnata si legge quanto segue.
“L'attore agisce a seguito di infiltrazioni verificatesi nel box di sua proprietà in Milano, Via Sacco
4, che l'attore addebita alla proprietà sovrastante dove vi è un locale adibito a ristorante. Pt_1
Riporta un primo episodio di distacco dell'intonaco del soffitto del box, in concomitanza di lavori di ristrutturazione eseguiti nel ristorante (già ripristinato e senza ulteriori danni) e due episodi infiltrativi verificatisi nel 2020. Un primo episodio il 7/4/2020 quando vi fu l'allagamento del locale ristorante sovrastante e, qualche giorno dopo, il cedimento del plafone del box con crollo dell'intonaco sull'autovettura Audi Q3, targata FF733TS, in esso ricoverata. Un secondo episodio il 18/5/2020, quando, a seguito di piogge, vi fu un nuovo allagamento del locale ristorante con conseguente percolamento dell'acqua nel soffitto del box.
Il presente giudizio fa seguito ad un procedimento per TP (rg. 33158/20 dr.ssa ), che aveva CP_2 individuato l'origine delle infiltrazioni nel solaio del pavimento della cucina del ristorante e la causa nella difettosità delle tubazioni della cucina del ristorante.
In particolare, rispetto al distacco dell'intonaco avvenuto nel 2016 l'TP ipotizza che l'innesto della fognatura della cucina nella colonna condominiale non fosse a perfetta tenuta, causando piccole perdite d'acqua che avrebbero indebolito l'aggrappo dell'intonaco. Rispetto all'allagamento del
5/4/2020 ipotizza che vi fosse anche una perdita localizzata in un giunto della tubatura prossima al lavello. Quanto all'allagamento del 15/5/2020, avvenuto a seguito di un violento nubifragio che mandò in pressione il collettore delle acque meteoriche, incapace di smaltire il volume di acqua, ritiene che
l'acqua in pressione nella colonna abbia forzato i giunti limitrofi alla colonna, rilasciando acqua nel solaio. In conclusione, nella relazione di TP il CTU conclude ritenendo che l'origine delle infiltrazioni sia da ricondurre ad imperfezioni nelle giunzioni della rete orizzontale della fognatura posta sotto il pavimento della cucina del ristorante (vedi pag. 5 della relazione di TP). Come intervento rimediale, suggerisce la sostituzione delle tubature difettose e l'installazione di una valvola di non ritorno per pagina 3 di 15 impedire futuri allagamenti.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attore chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito degli episodi infiltrativi e l'esecuzione degli interventi necessari indicati dal CTU nella relazione di TP per prevenire il verificarsi di successivi episodi di infiltrazioni.
Parte convenuta contesta gli esiti dell'TP, facendo rilevare che l'episodio del mese di aprile 2020 aveva avuto origine nell'ostruzione della colonna condominiale risolto con l'intervento di una ditta di spurghi, mentre l'episodio del maggio 2020 fu causato dall'incapacità della conduttura condominiale di smaltire la gran quantità di acqua piovana caduta in occasione del nubifragio e quindi in definitiva da un difetto strutturale della tubazione condominiale che, nel suo tratto finale, raccoglie le acque piovane e quelle nere/bianche provenienti dagli scarichi dei bagni, senza avere la necessaria capacità di smaltimento.
Parte convenuta nega la presenza di difetti nelle tubazioni di scarico della cucina e produce a supporto una video-ispezione di dette tubazione che non ha rilevato alcun difetto nelle stesse (vedi doc.
4 e 5 convenuto).
Sulla base delle risultanze di detta video-ispezione si è ritenuto di disporre un supplemento di CTU per verificare, alla luce dei nuovi elementi, la causa delle lamentate infiltrazioni, nominando il medesimo CTU della fase di TP ing. . CP_3
Il Tribunale di Milano con sentenza n 11133/2024 pubblicata il 28.12.2024 così statuiva: “- accertata la responsabilità dei convenuti nella misura del 50% per le infiltrazioni per cui è causa, li condanna a risarcire il danno subito dall'attore quantificato in detta misura in Euro 1.077,80 oltre a rivalutazione e interessi dalla data della relazione di TP (20/02/2021). -Condanna altresì i convenuti all'esecuzione degli interventi descritti a pagina 8 della CTU per prevenire future infiltrazioni e consistenti in: spostamento degli arredi della cucina, la demolizione del pavimento e del sottofondo nella zona dell'innesto della rete privata alla colonna condominiale, l'inserimento di una valvola di non ritorno, l'esecuzione delle prove di tenuta idraulica, la ricostruzione edile e il riassetto degli arredi. -
Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite nella misura del 50%, liquidate (già in misura ridotta) in € 4.372,09 per la fase di TP e Euro 285,80 per spese e Euro 2450 per compensi professionali per il giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie. Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico di ciascuna parte nella misura del 50%”.
In sostanza il Tribunale, sulla scorta dell'esito del supplemento di CTU disposto in corso di causa, aderendo alle conclusioni di quest'ultima, stabiliva che le infiltrazioni lamentate dall'attore erano state originate da due concause: una di origine condominiale, che aveva determinato l'allagamento della pagina 4 di 15 proprietà l'altra riconducibile, invece, all'immobile dei convenuti, consistente nella Pt_1 realizzazione non a regola d'arte delle opere murarie dell'impianto idrico e della pavimentazione della cucina, che avevano fatto sì che l'allagamento provocasse le infiltrazioni nella proprietà Ritenuto CP_1 che i convenuti dovessero rispondere ex art. 2051 c.c., in quanto custodi degli impianti e della pavimentazione della cucina, da cui si erano originate le infiltrazioni, e preso atto che il Condominio non era stato chiamato in causa, il giudice ha ritenuto che i fossero responsabili nella misura del Pt_1
50% dei danni conseguenti alle infiltrazioni lamentati da parte attrice;
inoltre, sempre sulla scorta della
CTU, condannava i convenuti all'installazione di una valvola di non ritorno nelle proprie tubazioni, al fine di evitare futuri episodi infiltrativi.
Avverso tale sentenza proponevano appello i signori per i motivi ivi formulati. Pt_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
All'esito della prima udienza del 3.6.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza dell' 11.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 11.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha addossato loro il cinquanta per cento di responsabilità dei danni lamentati da . CP_1
Osservano che l'origine delle problematiche erano stati i reflussi d'acqua condominiale dovuti, la prima volta, all'ostruzione della tubazione condominiale e, la seconda, all'eccessivo volume di acque bianche, nere e piovane, non efficacemente smaltite dalle condutture del condominio, con conseguente reflusso verso le tubazioni private dei Di conseguenza non poteva attribuirsi nessuna colpa a Pt_1 questi ultimi, neppure per i piccoli difetti rilevati dal ctu in occasione dei sopralluoghi effettuati nel secondo mandato conferitogli.
pagina 5 di 15 Assumono gli appellanti che il pavimento della loro cucina è privo di impermeabilizzazione come tutti gli altri pavimenti condominiali e, del resto, lo stesso perito d'ufficio in sede di TP non aveva rilevato alcun difetto della predetta pavimentazione. Rilevano che è ovvio che qualsiasi pavimento, non impermeabilizzato, consente infiltrazioni al piano sottostante quando esso, come accaduto nel caso di specie, viene allagato con una quantità di acqua in altezza pari a circa 19-20 centimetri, come dichiarato dal e accertato dal CTU. CP_1
Col secondo motivo di gravame i lamentano, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui ha prescritto loro l'installazione di una valvola di non ritorno, senza peraltro fornire spiegazioni su come e dove metterla e quale manutenzione, privata e/o condominiale, essa richieda.
Evidenziano, inoltre, che vi è contraddizione tra tale prescrizione e i lavori imposti ai in Pt_1 quanto la presenza della valvola -impeditiva delle infiltrazioni- renderebbe superflue le opere edili concernenti la pavimentazione della cucina, ordinate in sentenza e viceversa. Del resto osservano che detta pavimentazione mai ha dato problemi dal 1995 ad oggi.
Inoltre, a detta degli appellanti, il posizionamento della valvola di non ritorno violerebbe la parità dei diritti condominiali e pure determinerebbe gravi danni ai piani condominiali superiori, raggiungibili dal reflusso. La valvola bloccherebbe in uscita le acque bianche e nere della cucina, con conseguente suo allagamento.
Osservano che la pavimentazione della cucina non è concausa dei danni lamentati da controparte, ma solo conseguenza delle negligenze condominiali, individuate quali reale causa delle infiltrazioni.
OPINIONE DELLA CORTE
I primi due motivi di appello -che, in quanto intimamente connessi, possono essere congiuntamente trattati- sono infondati.
In merito ai due episodi infiltrativi lamentati da , intervenuti in data 7.4.2020 e CP_1
15.5.2020, gli accertamenti tecnici svolti in sede di TP ed integrati nel corso del procedimento di primo grado hanno consentito al consulente tecnico d'ufficio di pervenire alle seguenti conclusioni:
- l'allagamento della cucina del ristorante degli appellanti era stato determinato, la prima volta, dall'ostruzione della conduttura condominiale e, la seconda, dal nubifragio che aveva messo fuori servizio la fognatura comunale;
in entrambi i casi si era verificato un reflusso delle acque dalla conduttura condominiale alle tubazioni private dei Pt_1
pagina 6 di 15 - tale reflusso era stato determinato dall'esecuzione non a regola d'arte dell'innesto delle condutture private degli appellanti nello scarico condominiale, che avrebbe richiesto o il posizionamento ad una quota più elevata o l'installazione di una valvola di non ritorno;
- verificatosi l'allagamento per le ragioni sopra indicate, l'acqua dalla cucina del ristorante dei si era propagata al piano sottostante, dove si trova il garage del a causa del difetto Pt_1 CP_1 di esecuzione delle opere murarie della rete idrica di tale locale;
in particolare è stata riscontrata la sigillatura non a regola d'arte delle tubazioni della cucina che si immettono nel pavimento, oltre a delle imperfezioni della pavimentazione.
E', pertanto, emerso che la causa degli allagamenti dei locali di proprietà è stata certamente Pt_1 di natura condominiale, ma che un innesto della tubazione privata degli appellanti eseguito a regola d'arte avrebbe potuto evitare quanto accaduto, impedendo il reflusso delle acque condominiali nella proprietà dei Pt_1
Inoltre, l'acqua si è infiltrata nel piano sottostante non indistintamente, in tutti i locali, ma solo in zone ben precise. In corrispondenza di queste ultime sono emersi dei vizi nella sigillatura delle tubazioni della cucina degli appellanti e anche dei difetti alla pavimentazione. Tali aspetti sono stati documentati nella ctu con rappresentazione fotografica. In particolare nell'allegato 6 della CTU, precisamente nella foto n
6, si vedono delle imperfezioni nella pavimentazione e in particolare la mancanza di una porzione di piastrella, mentre nelle foto n. 3 e n. 4 sono ben visibili delle tubazioni che si immettono nella pavimentazione senza adeguata sigillatura, presentando un buco della dimensione di un dito. Il ctu ha quindi concluso che “le infiltrazioni nel solaio di manifestarono in forma evidente nel corso degli allagamenti perché dalle sigillature in malta non eseguite a regola d'arte delle tubazioni idriche che dalla parete si immettono nel sottofondo del pavimento (foto 1-4 all. 6) si veicolò sicuramente acqua nel sottofondo tale da imbibire il solaio e i plafoni intonacati a tetto del box” (supplemento ctu p. 7).
L'obiezione degli appellanti secondo cui non si può pretendere che una pavimentazione sia impermeabile in caso di allagamento massiccio non ha pregio. Le infiltrazioni, infatti, si sono manifestate nel piano sottostante solo in corrispondenza dei difetti sopra evidenziati e non in tutti i locali. Il ctu ha, infatti, così replicato sul punto: “Non si condivide l'affermazione del CTP del Convenuto laddove sostiene che i pavimenti non sono impermeabilizzati e quindi lasciano passare l'acqua. Ciò può avvenire solo se il pavimento rimane allagato per molto tempo ma non come nel caso dei due eventi che hanno prodotto le infiltrazioni. A riprova di quanto si afferma basta osservare che il pavimento della cucina, pur essendosi allagato per intero, non ha prodotto alcuna infiltrazione nelle altre zone (circa il 70% della superficie) non interessate dalle reti di distribuzione idriche ( vedasi l'all. 7).”. L'allegato 7 è uno schizzo che, effettivamente, mostra come le macchie di umidità interessanti il garage sottostante abbiano pagina 7 di 15 riguardato solo una porzione ridotta del soffitto del box prossima ai punti in cui si trovano le CP_1 tubazioni in discussione.
Alle considerazioni che precedono il CTU, ribadendo quanto già espresso in sede di TP, ha aggiunto che, in generale, i fenomeni infiltrativi in discussione si sono generati perché manca una valvola di non ritorno sulla fognatura privata della cucina del ristorante, la cui presenza sarebbe in grado di impedire che le acque, provenendo dalla condotta condominiale, refluiscano in controcorrente verso le tubazioni private degli appellanti. L'installazione di tale valvola ha, dunque, lo scopo di impedire futuri allagamenti del tipo di quelli verificatesi nel caso di specie.
Le obiezioni sul punto espresse dagli appellanti non appaiono condivisibili. La valvola in questione impedisce il reflusso delle acque dallo scarico condominiale alle condutture private, mentre non è di ostacolo rispetto al normale deflusso dei liquidi dalla proprietà privata alla tubazione condominiale;
il blocco opera, infatti, in una sola direzione. Inoltre, la presenza di detta valvola nella cucina dei Pt_3 non sarebbe fonte di alcun danno per gli appartamenti sovrastanti, sia perché, di regola, più ci si alza come quota più è difficile che pervenga l'acqua di reflusso -e infatti questo è un problema che normalmente interessa i piani più bassi- sia perché, se del caso, i proprietari dei piani superiori valuteranno l'opportunità di dotarsi, a loro volta, di valvole di non ritorno. Solo nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado gli appellanti hanno indicato, per la prima volta, come ostativo all'installazione di una valvola di non ritorno in un condominio, l'art. 3.3 “Acque meteoriche” del Regolamento idrico integrato di Milano, il cui contenuto non è stato neppure riportato;
il tema, tardivamente introdotto, non può evidentemente essere preso in esame. Tra l'altro, si tratta di una fonte normativa secondaria non soggetta al principio iura novit curia; in proposito, infatti, la Suprema Corte ha affermato che per i regolamenti comunali non opera detto principio, con conseguente necessità di trascriverne in atti il contenuto, fatta eccezione unicamente per i regolamenti edilizi che, in quanto disciplinanti le distanze tra costruzioni, sono integrativi del codice civile (Cass. n. 7715 del 9.3.2022;
Cass. n. 19360 del 20.7.2018).
Conclusivamente, secondo gli accertamenti tecnici svolti, la causa delle infiltrazioni che hanno danneggiato il garage dell'appellato trovano, a monte, una causa condominiale, che ha determinato il reflusso delle acque dalle tubazioni condominiali alla proprietà dei causandone l'allagamento, Pt_1 che tuttavia si sarebbe potuto evitare in presenza di una valvola di non ritorno o comunque di un innesto eseguito a regola d'arte della tubazione privata nello scarico condominiale. Verificatosi l'allagamento,
l'acqua dalla cucina del ristorante è pervenuta, tramite la soletta, al box di a causa della CP_1 difettosa sigillatura delle tubazioni idriche di detto locale.
pagina 8 di 15 Così ricostruita l'eziologia delle infiltrazioni, deve ritenersi che gli appellanti possano essere chiamati a rispondere dei danni manifestati nella proprietà dell'appellato ex art. 2051 c.c., come stabilito dal primo giudice.
I ritengono che l'unica causa dei fenomeni riscontrati debba essere individuata nel reflusso Pt_1 delle acque condominiali e che l'allagamento della cucina sia stata una mera conseguenza di tali fatti. Le infiltrazioni di acqua tramite il pavimento della cucina sarebbero, infatti, solo una conseguenza dell'allagamento e non già una concausa, per cui il nesso causale tra reflusso di acqua e infiltrazioni provenienti dalla cucina sarebbe interrotto. Richiamano la giurisprudenza che esclude la responsabilità del custode nel caso in cui sia ravvisabile il caso fortuito, rappresentato da un fatto del terzo imprevisto e imprevedibile, cui il custode non abbia partecipato.
Ritiene la Corte che la tesi degli appellanti non possa essere condivisa.
Come noto, “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno” (Cass. n. 7789 del
22.3.2024).
Nel caso di specie, invece, come sopra illustrato, le infiltrazioni nel garage del si sono verificate CP_1 anche per effetto dell'assenza della valvola di non ritorno e per la cattiva sigillatura delle tubazioni della cucina dei Tali aspetti, dunque, hanno concorso nella causazione dei danni e gli appellanti, Pt_1 come custodi dell'appartamento sovrastante, devono rispondere dei danni prodottisi nella proprietà sottostante per effetto di vizi del loro immobile.
Quanto alla contestata valvola di non ritorno, deve rilevarsi che il ctu, dato atto che l'attuale innesto della tubazione nel condotto condominiali non è stato eseguito a regola d'arte, al fine di evitare Pt_1 futuri reflussi e nuovi allagamenti, ha prospettato due alternative: o eseguire l'innesto della tubazione privata ad una quota più elevata, con inserimento di una pompa di sollevamento, o installare una valvola di non ritorno;
ha dato quindi atto che questa seconda soluzione è di gran lunga più semplice ed economica.
Dunque appare corretta la scelta del Tribunale per l'installazione della valvola.
Il cumulo di tale misura con la sigillatura delle tubazioni della cucina non risulta essere stato ordinato dal primo giudice, che ha prescritto unicamente l'installazione della valvola.
Quanto al posizionamento di quest'ultima, il CTU ha fatto chiaro riferimento alla zona di innesto della rete privata della cucina alla colonna condominiale. Infine, in punto manutenzione della valvola di non ritorno, deve ritenersi che della stessa siano onerati gli appellanti, dal momento che insisterà sul tratto pagina 9 di 15 privato di tubazione e il suo posizionamento è necessario affinché l'innesto della tubazione privata possa risultare eseguito a regola d'arte.
Col terzo motivo di appello i censurano la sentenza di primo grado in punto liquidazione Pt_1 delle spese, perché il giudice non avrebbe considerato la somma di euro 1.860,00, già percepita dal all'esito dell'TP, come risulta dalla pagina 12 della citazione avversaria. CP_1
Contestano, inoltre, l'attribuzione del 50% della spesa per la CTU eseguita in sede di TP, essendo quest'ultima risultata errata nelle conclusioni. Pure erronea e non comprensibile sarebbe la liquidazione pro quota a carico degli appellanti di spese e compensi del procedimento di TP.
OPINIONE DELLA CORTE
Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
In relazione alla mancata detrazione, dai danni accertati in sentenza, dell'importo di euro 1860,00 - che lo stesso in primo grado, aveva dato atto di aver già incassato, come acconto per i maggiori CP_1 danni subiti- quest'ultimo, costituendosi in appello, ha dedotto che tale somma, corrisposta dall'assicurazione del , riguardava unicamente i danni subiti dalla sua autovettura, non CP_4 riconosciuti dal Tribunale. A sostegno dei propri assunti, ha prodotto, per la prima volta, nel presente grado di appello -nell'ambito del sub procedimento relativo alla sospensiva della sentenza impugnata- mail in data 18.5.2021 della compagnia assicurativa, contenente “atto di liquidazione amichevole del danno”, da cui si evincerebbe la riferibilità della somma in discussione appunto ai danni riportati dal veicolo (cfr. doc. 2 Messa nel sub proc. rg 587 - 1/2025).
Parte appellante ha immediatamente eccepito l'inammissibilità del nuovo documento prodotto da controparte.
La Corte osserva che, esaminando gli atti di primo grado, emerge che, in atto di citazione, la difesa di aveva così dedotto: “In data 3 giugno 2021 l'Assicurazione del ha CP_1 CP_4 corrisposto a titolo di risarcimento l'importo di euro 1.860,00, che il dott. ha trattenuto come CP_1 acconto sui maggiori danni, talché l'importo di euro 4.481,46 richiesto a titolo di risarcimento danni viene ridotto ad euro 2.621,46” (cfr atto di citazione di primo grado, p. 12). L'importo di 4.481,46, indicato a p. 11 di detto atto di citazione, richiamava, a sua volta, le conclusioni dell'atp, che a p. 7 così determinava i danni:
pagina 10 di 15 Dun que, l'importo chiesto in citazione dal comprendeva indubbiamente sia il ristoro dei danni CP_1 subiti dall'autovettura, sia quelli alle pareti e al soffitto del garage.
A fronte di tale domanda risarcitoria, l'attore, nella parte finale del proprio atto introduttivo, aveva dato atto di una riduzione del risarcimento richiesto, precisando che l'importo, incassato come acconto, di euro 1860,00 proveniva dall'assicurazione del Condominio, ma non aveva chiarito né in atto di citazione, né successivamente che la somma ricevuta riguardava specificamente i danni relativi all'automobile, poi non riconosciuti dal Tribunale tra le poste risarcibili. Così, infatti, il primo giudice si esprimeva sul punto: “Relativamente al quantum dei danni lamentati, si ritiene non provato il danno all'autovettura che, peraltro, non risulta neppure di proprietà dell'attore, come riportato anche nella fattura di riparazione. Non è comunque risultato provato il fatto storico del danneggiamento per effetto della caduta dell'intonaco, essendovi in atti solo la fattura di riparazione e non essendo stati in grado i testi escussi di riferire alcunchè circa l'origine del danno”.
Solo costituendosi nel grado di appello, , a fronte del rilievo di controparte in ordine CP_1 al fatto che la sentenza impugnata non aveva detratto l'acconto di euro 1.860,00, ha dedotto, per la prima volta, che tale importo era riferibile ai danno all'auto e ha prodotto un documento nuovo a supporto di tale tesi.
Tale documento è inammissibile, posto che, ai sensi dell'art. 345 cpc, possono prodursi in appello unicamente i documenti che la parte non ha potuto depositare in primo grado per causa ad essa non imputabile.
Né vale obiettare che il rilievo sul punto è stato formulato dall'appellante solo nell'atto di impugnazione.
pagina 11 di 15 La Suprema Corte ha avuto infatti modo di stabilire che “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.)”
(Cass. n. 16289 del 12.6.2024).
Nel caso di specie nulla ha impedito al di produrre in primo grado l'atto di liquidazione della CP_1 compagnia assicurativa e, d'altra parte, per gli appellanti, solo preso atto del contenuto della sentenza, è sorta l'esigenza di censurare la mancata detrazione dell'acconto ricevuto da controparte, di cui non era stata resa nota la riferibilità ad una voce di danno, piuttosto che ad un'altra.
Dal momento che la responsabilità per i danni subiti dall'appellato deve ritenersi ascrivibile agli appellanti nella sola misura di metà e l'acconto di cui si discute proviene dall'assicurazione del appare corretto detrarre quest'ultimo dalla quota dovuta dal Condominio e solo per CP_4
l'eccedenza da quella a carico degli appellanti.
Pertanto, posto che i danni riconosciuti ammontano ad euro 2.155,60, l'acconto di euro 1.860,00 deve riferirsi per euro 1.077,80 alla quota ascrivibile al Condominio e solo per l'eccedenza, pari ad euro
782,20, a quella degli appellanti, che pertanto devono essere condannati al pagamento dell'importo complessivo di euro 295,60 (1.077,80 meno 782,20), in luogo del maggior importo di euro 1.077,80, stabilito dal Tribunale.
Su tale somma, trattandosi di credito risarcitorio, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, questi ultimi calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati.
In ordine alle restanti doglianze concernenti la liquidazione delle spese legali e tecniche del giudizio di primo grado e di TP, l'accoglimento parziale dell'appello impone una revisione integrale da parte della Corte delle statuizioni del Tribunale relative a tali aspetti e il tema sarà trattata nel paragrafo che segue.
SPESE DI LITE
pagina 12 di 15 All'accoglimento parziale dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Quanto alle spese relative alla fase di TP, è noto che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass.
28677 del 16.10.2023; Cass. n. 9735 del 26.5.2020).
Ritiene la Corte che l'esito finale del presente giudizio vede prevalentemente vittoriosa parte appellata;
tuttavia, l'accoglimento solo parziale delle domande proposte, anche con riferimento al riconoscimento di una parziale responsabilità dei per le infiltrazioni per cui è causa, giustifica Pt_1 la compensazione per metà delle spese legali e tecniche sostenute da . CP_1
Circa la contestazione degli appellanti sulla debenza delle spese di TP, per l'inutilità ed erroneità delle relative conclusioni, la Corte osserva che in sede di procedimento di primo grado era stato disposto unicamente un supplemento di perizia e che l'insieme degli accertamenti svolti, in sede di atp e poi nel corso del primo grado di giudizio, ha consentito di pervenire alle conclusioni fatte proprie dal Tribunale
e quindi dalla Corte. Pertanto, dovranno essere rimborsate a parte appellata anche la metà delle spese legali e tecniche del giudizio di TP.
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022
n. 147, il valore della domanda dichiarato dalle parti ai fini del contributo unificato (euro 20.000),
l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da sono determinate come di seguito. CP_1
pagina 13 di 15 Per la fase di TP si liquida, come compenso del difensore, la somma di euro 2.337,00, di cui euro
567,00 per studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.061,00 per fase istruttoria, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. L'appellato ha diritto anche al rimborso della metà delle spese sostenute per il proprio ctp, documentate in euro 2.602,00 per la fase di atp, con fattura e relativo bonifico, risultando la congruità dell'importo richiesto dal consulente di parte. Non risultano richieste dal spese per il ctp relativamente al supplemento di ctu svolto in primo grado. CP_1
Per il giudizio di primo grado il compenso viene determinato nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro
1.701,00 per fase decisionale), oltre ad euro 285,80 per spese e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi parametri, si CP_1 liquidano in complessivi euro 5.809,00 di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase istruttoria, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
In virtù della disposta compensazione, metà di detti importi sono, dunque, posti a carico di parte appellante.
Il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e tale dichiarazione vale solo per il presente grado, “dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo” (Cass. n. 16244 del 18.6.2019).
Parimenti le spese di ctu, sia per l'atp che per il supplemento disposto nel corso del giudizio di primo grado, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
Per la fase di atp ha, dunque, diritto al rimborso della metà dell'importo corrisposto al ctu CP_1 dell'TP, pari complessivamente ad euro 4.078,17 (euro 888,16 per acconto, più euro 3.190,01 a titolo di saldo), come da bonifici prodotti con l'atto di citazione di primo grado.
Per il supplemento di ctu le parti corrisponderanno, ciascuna, la metà dell'importo liquidato dal
Tribunale al consulente d'ufficio con decreto in data 29.12.2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11133/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 28.12.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza, così provvede:
1. confermata la responsabilità degli appellanti nella misura del 50% per le infiltrazioni per cui è causa, condanna gli appellanti a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni CP_1
pagina 14 di 15 discendenti da dette infiltrazioni, la somma di euro 295,60, oltre a rivalutazione ed interessi legali, calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 20.2.2021 al saldo;
2. conferma la condanna degli appellanti ad eseguire gli interventi di cui al punto due del dispositivo della sentenza di primo grado;
3. compensate le spese di lite nella misura di metà, condanna gli appellanti a pagare a
[...]
, a titolo di rimborso delle spese legali della fase di atp, la somma di euro 1.168,50, oltre CP_1 il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. compensate le spese di lite nella misura di metà, condanna gli appellanti a pagare a
[...]
, a titolo di rimborso delle spese legali di primo grado, la somma di euro 2.538,50, oltre CP_1 ad euro 142,90 per spese e oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. compensate le spese di lite nella misura di metà, condanna gli appellanti a pagare a
[...]
, a titolo di rimborso delle spese legali del grado di appello, con distrazione a favore del CP_1 difensore dichiaratosi antistatario, la somma di euro 2.904,50, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. pone le spese di ctu -per atp e supplemento- a carico di ciascuna parte nella misura del 50%;
7. condanna gli appellanti a rimborsare a , a titolo di rimborso di metà delle spese CP_1 di ctu della fase di atp, la somma di euro 2.039,08, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
8. condanna gli appellanti a pagare a , a titolo di rimborso di metà delle spese di ctp, CP_1 la somma di euro 1.301,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
IA LE NO
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
composta dai magistrati
Dott.ssa IA LE NO Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Antonella Attardo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 587/2025, promossa in grado d'appello,
da
vv. LL (o NI) LO (cf , BELTRAMI Pt_1 CodiceFiscale_1
EM DA EN (cf ) e C.F._2 Parte_2
(cf ), rappresentati e difesi dall'avv. Beltrami Danillo (o
[...] C.F._3
NI) PA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Milano, Corso
Magenta n. 2, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico CP_1 C.F._4
DO DO ST (C.F. ), presso il cui studio in Milano, Corso di CodiceFiscale_5
Porta Romana n. 63, è elettivamente domiciliato, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 15 PER LA RIFORMA
della sentenza n. 11133/2024 del Tribunale di Milano pubblicata in data 28.12.2024.
OGGETTO: infiltrazioni.
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza dell' 11.11.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Contriis reiectis; premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso;
In limine: espellersi dal giudizio il documento datato 18/5/21 prodotto da controparte perché tardivo;
Nel merito: in totale riforma della sentenza quivi appellata resa dal Tribunale di Milano in data
28/12/2024 n. 11133/24, notificata in data 23/2/2025, dichiararsi la non responsabilità degli odierni appellanti quanto ai fatti controversi in causa e respingersi tutte le domande avanzate contro di loro dall'appellato pure condannandosi quest'ultimo a restituire agli appellanti CP_1 la somma di €. 10.153,99.= pagatagli in data 3/4/25 oltre interessi legali da questa data al saldo effettivo.
In via istruttoria: disporsi nuova C.T.U. per le ragioni motivate in atti;
Condannarsi inoltre l'appellato a rimborsare agli appellanti tutte le spese ed i compensi del doppio grado del giudizio nonché quelle di A.T.P., ivi compresi esborsi e compensi pagati ai
C.T. di parte e al C.T.U., oltre IVA e C.P.A. come per legge.
Milano lì 4 settembre 2025
(avv. NI PA Beltrami)
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, previa ogni più opportuna declaratoria di legge, così giudicare: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello in quanto privo dei requisiti del novellato art. 342 cpc;
pagina 2 di 15 rigettare l'appello proposto dai in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la Pt_1 sentenza impugnata;
Con rifusione di onorari e spese del giudizio del presente grado, da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che dichiara di averle anticipate .
Milano, 10 settembre 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado nella sentenza impugnata si legge quanto segue.
“L'attore agisce a seguito di infiltrazioni verificatesi nel box di sua proprietà in Milano, Via Sacco
4, che l'attore addebita alla proprietà sovrastante dove vi è un locale adibito a ristorante. Pt_1
Riporta un primo episodio di distacco dell'intonaco del soffitto del box, in concomitanza di lavori di ristrutturazione eseguiti nel ristorante (già ripristinato e senza ulteriori danni) e due episodi infiltrativi verificatisi nel 2020. Un primo episodio il 7/4/2020 quando vi fu l'allagamento del locale ristorante sovrastante e, qualche giorno dopo, il cedimento del plafone del box con crollo dell'intonaco sull'autovettura Audi Q3, targata FF733TS, in esso ricoverata. Un secondo episodio il 18/5/2020, quando, a seguito di piogge, vi fu un nuovo allagamento del locale ristorante con conseguente percolamento dell'acqua nel soffitto del box.
Il presente giudizio fa seguito ad un procedimento per TP (rg. 33158/20 dr.ssa ), che aveva CP_2 individuato l'origine delle infiltrazioni nel solaio del pavimento della cucina del ristorante e la causa nella difettosità delle tubazioni della cucina del ristorante.
In particolare, rispetto al distacco dell'intonaco avvenuto nel 2016 l'TP ipotizza che l'innesto della fognatura della cucina nella colonna condominiale non fosse a perfetta tenuta, causando piccole perdite d'acqua che avrebbero indebolito l'aggrappo dell'intonaco. Rispetto all'allagamento del
5/4/2020 ipotizza che vi fosse anche una perdita localizzata in un giunto della tubatura prossima al lavello. Quanto all'allagamento del 15/5/2020, avvenuto a seguito di un violento nubifragio che mandò in pressione il collettore delle acque meteoriche, incapace di smaltire il volume di acqua, ritiene che
l'acqua in pressione nella colonna abbia forzato i giunti limitrofi alla colonna, rilasciando acqua nel solaio. In conclusione, nella relazione di TP il CTU conclude ritenendo che l'origine delle infiltrazioni sia da ricondurre ad imperfezioni nelle giunzioni della rete orizzontale della fognatura posta sotto il pavimento della cucina del ristorante (vedi pag. 5 della relazione di TP). Come intervento rimediale, suggerisce la sostituzione delle tubature difettose e l'installazione di una valvola di non ritorno per pagina 3 di 15 impedire futuri allagamenti.
Nelle conclusioni dell'atto di citazione, l'attore chiede il risarcimento dei danni subiti a seguito degli episodi infiltrativi e l'esecuzione degli interventi necessari indicati dal CTU nella relazione di TP per prevenire il verificarsi di successivi episodi di infiltrazioni.
Parte convenuta contesta gli esiti dell'TP, facendo rilevare che l'episodio del mese di aprile 2020 aveva avuto origine nell'ostruzione della colonna condominiale risolto con l'intervento di una ditta di spurghi, mentre l'episodio del maggio 2020 fu causato dall'incapacità della conduttura condominiale di smaltire la gran quantità di acqua piovana caduta in occasione del nubifragio e quindi in definitiva da un difetto strutturale della tubazione condominiale che, nel suo tratto finale, raccoglie le acque piovane e quelle nere/bianche provenienti dagli scarichi dei bagni, senza avere la necessaria capacità di smaltimento.
Parte convenuta nega la presenza di difetti nelle tubazioni di scarico della cucina e produce a supporto una video-ispezione di dette tubazione che non ha rilevato alcun difetto nelle stesse (vedi doc.
4 e 5 convenuto).
Sulla base delle risultanze di detta video-ispezione si è ritenuto di disporre un supplemento di CTU per verificare, alla luce dei nuovi elementi, la causa delle lamentate infiltrazioni, nominando il medesimo CTU della fase di TP ing. . CP_3
Il Tribunale di Milano con sentenza n 11133/2024 pubblicata il 28.12.2024 così statuiva: “- accertata la responsabilità dei convenuti nella misura del 50% per le infiltrazioni per cui è causa, li condanna a risarcire il danno subito dall'attore quantificato in detta misura in Euro 1.077,80 oltre a rivalutazione e interessi dalla data della relazione di TP (20/02/2021). -Condanna altresì i convenuti all'esecuzione degli interventi descritti a pagina 8 della CTU per prevenire future infiltrazioni e consistenti in: spostamento degli arredi della cucina, la demolizione del pavimento e del sottofondo nella zona dell'innesto della rete privata alla colonna condominiale, l'inserimento di una valvola di non ritorno, l'esecuzione delle prove di tenuta idraulica, la ricostruzione edile e il riassetto degli arredi. -
Condanna altresì i convenuti a rimborsare alla parte attrice le spese di lite nella misura del 50%, liquidate (già in misura ridotta) in € 4.372,09 per la fase di TP e Euro 285,80 per spese e Euro 2450 per compensi professionali per il giudizio di merito, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfettarie. Pone definitivamente le spese di CTU già liquidate a carico di ciascuna parte nella misura del 50%”.
In sostanza il Tribunale, sulla scorta dell'esito del supplemento di CTU disposto in corso di causa, aderendo alle conclusioni di quest'ultima, stabiliva che le infiltrazioni lamentate dall'attore erano state originate da due concause: una di origine condominiale, che aveva determinato l'allagamento della pagina 4 di 15 proprietà l'altra riconducibile, invece, all'immobile dei convenuti, consistente nella Pt_1 realizzazione non a regola d'arte delle opere murarie dell'impianto idrico e della pavimentazione della cucina, che avevano fatto sì che l'allagamento provocasse le infiltrazioni nella proprietà Ritenuto CP_1 che i convenuti dovessero rispondere ex art. 2051 c.c., in quanto custodi degli impianti e della pavimentazione della cucina, da cui si erano originate le infiltrazioni, e preso atto che il Condominio non era stato chiamato in causa, il giudice ha ritenuto che i fossero responsabili nella misura del Pt_1
50% dei danni conseguenti alle infiltrazioni lamentati da parte attrice;
inoltre, sempre sulla scorta della
CTU, condannava i convenuti all'installazione di una valvola di non ritorno nelle proprie tubazioni, al fine di evitare futuri episodi infiltrativi.
Avverso tale sentenza proponevano appello i signori per i motivi ivi formulati. Pt_1
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza CP_1 impugnata.
All'esito della prima udienza del 3.6.2025, il consigliere istruttore visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza dell' 11.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza dell' 11.11.2025 e decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025.
Col primo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la decisione del Tribunale nella parte in cui ha addossato loro il cinquanta per cento di responsabilità dei danni lamentati da . CP_1
Osservano che l'origine delle problematiche erano stati i reflussi d'acqua condominiale dovuti, la prima volta, all'ostruzione della tubazione condominiale e, la seconda, all'eccessivo volume di acque bianche, nere e piovane, non efficacemente smaltite dalle condutture del condominio, con conseguente reflusso verso le tubazioni private dei Di conseguenza non poteva attribuirsi nessuna colpa a Pt_1 questi ultimi, neppure per i piccoli difetti rilevati dal ctu in occasione dei sopralluoghi effettuati nel secondo mandato conferitogli.
pagina 5 di 15 Assumono gli appellanti che il pavimento della loro cucina è privo di impermeabilizzazione come tutti gli altri pavimenti condominiali e, del resto, lo stesso perito d'ufficio in sede di TP non aveva rilevato alcun difetto della predetta pavimentazione. Rilevano che è ovvio che qualsiasi pavimento, non impermeabilizzato, consente infiltrazioni al piano sottostante quando esso, come accaduto nel caso di specie, viene allagato con una quantità di acqua in altezza pari a circa 19-20 centimetri, come dichiarato dal e accertato dal CTU. CP_1
Col secondo motivo di gravame i lamentano, altresì, l'erroneità della sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui ha prescritto loro l'installazione di una valvola di non ritorno, senza peraltro fornire spiegazioni su come e dove metterla e quale manutenzione, privata e/o condominiale, essa richieda.
Evidenziano, inoltre, che vi è contraddizione tra tale prescrizione e i lavori imposti ai in Pt_1 quanto la presenza della valvola -impeditiva delle infiltrazioni- renderebbe superflue le opere edili concernenti la pavimentazione della cucina, ordinate in sentenza e viceversa. Del resto osservano che detta pavimentazione mai ha dato problemi dal 1995 ad oggi.
Inoltre, a detta degli appellanti, il posizionamento della valvola di non ritorno violerebbe la parità dei diritti condominiali e pure determinerebbe gravi danni ai piani condominiali superiori, raggiungibili dal reflusso. La valvola bloccherebbe in uscita le acque bianche e nere della cucina, con conseguente suo allagamento.
Osservano che la pavimentazione della cucina non è concausa dei danni lamentati da controparte, ma solo conseguenza delle negligenze condominiali, individuate quali reale causa delle infiltrazioni.
OPINIONE DELLA CORTE
I primi due motivi di appello -che, in quanto intimamente connessi, possono essere congiuntamente trattati- sono infondati.
In merito ai due episodi infiltrativi lamentati da , intervenuti in data 7.4.2020 e CP_1
15.5.2020, gli accertamenti tecnici svolti in sede di TP ed integrati nel corso del procedimento di primo grado hanno consentito al consulente tecnico d'ufficio di pervenire alle seguenti conclusioni:
- l'allagamento della cucina del ristorante degli appellanti era stato determinato, la prima volta, dall'ostruzione della conduttura condominiale e, la seconda, dal nubifragio che aveva messo fuori servizio la fognatura comunale;
in entrambi i casi si era verificato un reflusso delle acque dalla conduttura condominiale alle tubazioni private dei Pt_1
pagina 6 di 15 - tale reflusso era stato determinato dall'esecuzione non a regola d'arte dell'innesto delle condutture private degli appellanti nello scarico condominiale, che avrebbe richiesto o il posizionamento ad una quota più elevata o l'installazione di una valvola di non ritorno;
- verificatosi l'allagamento per le ragioni sopra indicate, l'acqua dalla cucina del ristorante dei si era propagata al piano sottostante, dove si trova il garage del a causa del difetto Pt_1 CP_1 di esecuzione delle opere murarie della rete idrica di tale locale;
in particolare è stata riscontrata la sigillatura non a regola d'arte delle tubazioni della cucina che si immettono nel pavimento, oltre a delle imperfezioni della pavimentazione.
E', pertanto, emerso che la causa degli allagamenti dei locali di proprietà è stata certamente Pt_1 di natura condominiale, ma che un innesto della tubazione privata degli appellanti eseguito a regola d'arte avrebbe potuto evitare quanto accaduto, impedendo il reflusso delle acque condominiali nella proprietà dei Pt_1
Inoltre, l'acqua si è infiltrata nel piano sottostante non indistintamente, in tutti i locali, ma solo in zone ben precise. In corrispondenza di queste ultime sono emersi dei vizi nella sigillatura delle tubazioni della cucina degli appellanti e anche dei difetti alla pavimentazione. Tali aspetti sono stati documentati nella ctu con rappresentazione fotografica. In particolare nell'allegato 6 della CTU, precisamente nella foto n
6, si vedono delle imperfezioni nella pavimentazione e in particolare la mancanza di una porzione di piastrella, mentre nelle foto n. 3 e n. 4 sono ben visibili delle tubazioni che si immettono nella pavimentazione senza adeguata sigillatura, presentando un buco della dimensione di un dito. Il ctu ha quindi concluso che “le infiltrazioni nel solaio di manifestarono in forma evidente nel corso degli allagamenti perché dalle sigillature in malta non eseguite a regola d'arte delle tubazioni idriche che dalla parete si immettono nel sottofondo del pavimento (foto 1-4 all. 6) si veicolò sicuramente acqua nel sottofondo tale da imbibire il solaio e i plafoni intonacati a tetto del box” (supplemento ctu p. 7).
L'obiezione degli appellanti secondo cui non si può pretendere che una pavimentazione sia impermeabile in caso di allagamento massiccio non ha pregio. Le infiltrazioni, infatti, si sono manifestate nel piano sottostante solo in corrispondenza dei difetti sopra evidenziati e non in tutti i locali. Il ctu ha, infatti, così replicato sul punto: “Non si condivide l'affermazione del CTP del Convenuto laddove sostiene che i pavimenti non sono impermeabilizzati e quindi lasciano passare l'acqua. Ciò può avvenire solo se il pavimento rimane allagato per molto tempo ma non come nel caso dei due eventi che hanno prodotto le infiltrazioni. A riprova di quanto si afferma basta osservare che il pavimento della cucina, pur essendosi allagato per intero, non ha prodotto alcuna infiltrazione nelle altre zone (circa il 70% della superficie) non interessate dalle reti di distribuzione idriche ( vedasi l'all. 7).”. L'allegato 7 è uno schizzo che, effettivamente, mostra come le macchie di umidità interessanti il garage sottostante abbiano pagina 7 di 15 riguardato solo una porzione ridotta del soffitto del box prossima ai punti in cui si trovano le CP_1 tubazioni in discussione.
Alle considerazioni che precedono il CTU, ribadendo quanto già espresso in sede di TP, ha aggiunto che, in generale, i fenomeni infiltrativi in discussione si sono generati perché manca una valvola di non ritorno sulla fognatura privata della cucina del ristorante, la cui presenza sarebbe in grado di impedire che le acque, provenendo dalla condotta condominiale, refluiscano in controcorrente verso le tubazioni private degli appellanti. L'installazione di tale valvola ha, dunque, lo scopo di impedire futuri allagamenti del tipo di quelli verificatesi nel caso di specie.
Le obiezioni sul punto espresse dagli appellanti non appaiono condivisibili. La valvola in questione impedisce il reflusso delle acque dallo scarico condominiale alle condutture private, mentre non è di ostacolo rispetto al normale deflusso dei liquidi dalla proprietà privata alla tubazione condominiale;
il blocco opera, infatti, in una sola direzione. Inoltre, la presenza di detta valvola nella cucina dei Pt_3 non sarebbe fonte di alcun danno per gli appartamenti sovrastanti, sia perché, di regola, più ci si alza come quota più è difficile che pervenga l'acqua di reflusso -e infatti questo è un problema che normalmente interessa i piani più bassi- sia perché, se del caso, i proprietari dei piani superiori valuteranno l'opportunità di dotarsi, a loro volta, di valvole di non ritorno. Solo nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado gli appellanti hanno indicato, per la prima volta, come ostativo all'installazione di una valvola di non ritorno in un condominio, l'art. 3.3 “Acque meteoriche” del Regolamento idrico integrato di Milano, il cui contenuto non è stato neppure riportato;
il tema, tardivamente introdotto, non può evidentemente essere preso in esame. Tra l'altro, si tratta di una fonte normativa secondaria non soggetta al principio iura novit curia; in proposito, infatti, la Suprema Corte ha affermato che per i regolamenti comunali non opera detto principio, con conseguente necessità di trascriverne in atti il contenuto, fatta eccezione unicamente per i regolamenti edilizi che, in quanto disciplinanti le distanze tra costruzioni, sono integrativi del codice civile (Cass. n. 7715 del 9.3.2022;
Cass. n. 19360 del 20.7.2018).
Conclusivamente, secondo gli accertamenti tecnici svolti, la causa delle infiltrazioni che hanno danneggiato il garage dell'appellato trovano, a monte, una causa condominiale, che ha determinato il reflusso delle acque dalle tubazioni condominiali alla proprietà dei causandone l'allagamento, Pt_1 che tuttavia si sarebbe potuto evitare in presenza di una valvola di non ritorno o comunque di un innesto eseguito a regola d'arte della tubazione privata nello scarico condominiale. Verificatosi l'allagamento,
l'acqua dalla cucina del ristorante è pervenuta, tramite la soletta, al box di a causa della CP_1 difettosa sigillatura delle tubazioni idriche di detto locale.
pagina 8 di 15 Così ricostruita l'eziologia delle infiltrazioni, deve ritenersi che gli appellanti possano essere chiamati a rispondere dei danni manifestati nella proprietà dell'appellato ex art. 2051 c.c., come stabilito dal primo giudice.
I ritengono che l'unica causa dei fenomeni riscontrati debba essere individuata nel reflusso Pt_1 delle acque condominiali e che l'allagamento della cucina sia stata una mera conseguenza di tali fatti. Le infiltrazioni di acqua tramite il pavimento della cucina sarebbero, infatti, solo una conseguenza dell'allagamento e non già una concausa, per cui il nesso causale tra reflusso di acqua e infiltrazioni provenienti dalla cucina sarebbe interrotto. Richiamano la giurisprudenza che esclude la responsabilità del custode nel caso in cui sia ravvisabile il caso fortuito, rappresentato da un fatto del terzo imprevisto e imprevedibile, cui il custode non abbia partecipato.
Ritiene la Corte che la tesi degli appellanti non possa essere condivisa.
Come noto, “la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., può essere esclusa solo dall'accertamento positivo che il danno è stato causato dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato, il quale deve avere avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno” (Cass. n. 7789 del
22.3.2024).
Nel caso di specie, invece, come sopra illustrato, le infiltrazioni nel garage del si sono verificate CP_1 anche per effetto dell'assenza della valvola di non ritorno e per la cattiva sigillatura delle tubazioni della cucina dei Tali aspetti, dunque, hanno concorso nella causazione dei danni e gli appellanti, Pt_1 come custodi dell'appartamento sovrastante, devono rispondere dei danni prodottisi nella proprietà sottostante per effetto di vizi del loro immobile.
Quanto alla contestata valvola di non ritorno, deve rilevarsi che il ctu, dato atto che l'attuale innesto della tubazione nel condotto condominiali non è stato eseguito a regola d'arte, al fine di evitare Pt_1 futuri reflussi e nuovi allagamenti, ha prospettato due alternative: o eseguire l'innesto della tubazione privata ad una quota più elevata, con inserimento di una pompa di sollevamento, o installare una valvola di non ritorno;
ha dato quindi atto che questa seconda soluzione è di gran lunga più semplice ed economica.
Dunque appare corretta la scelta del Tribunale per l'installazione della valvola.
Il cumulo di tale misura con la sigillatura delle tubazioni della cucina non risulta essere stato ordinato dal primo giudice, che ha prescritto unicamente l'installazione della valvola.
Quanto al posizionamento di quest'ultima, il CTU ha fatto chiaro riferimento alla zona di innesto della rete privata della cucina alla colonna condominiale. Infine, in punto manutenzione della valvola di non ritorno, deve ritenersi che della stessa siano onerati gli appellanti, dal momento che insisterà sul tratto pagina 9 di 15 privato di tubazione e il suo posizionamento è necessario affinché l'innesto della tubazione privata possa risultare eseguito a regola d'arte.
Col terzo motivo di appello i censurano la sentenza di primo grado in punto liquidazione Pt_1 delle spese, perché il giudice non avrebbe considerato la somma di euro 1.860,00, già percepita dal all'esito dell'TP, come risulta dalla pagina 12 della citazione avversaria. CP_1
Contestano, inoltre, l'attribuzione del 50% della spesa per la CTU eseguita in sede di TP, essendo quest'ultima risultata errata nelle conclusioni. Pure erronea e non comprensibile sarebbe la liquidazione pro quota a carico degli appellanti di spese e compensi del procedimento di TP.
OPINIONE DELLA CORTE
Il terzo motivo di appello è parzialmente fondato.
In relazione alla mancata detrazione, dai danni accertati in sentenza, dell'importo di euro 1860,00 - che lo stesso in primo grado, aveva dato atto di aver già incassato, come acconto per i maggiori CP_1 danni subiti- quest'ultimo, costituendosi in appello, ha dedotto che tale somma, corrisposta dall'assicurazione del , riguardava unicamente i danni subiti dalla sua autovettura, non CP_4 riconosciuti dal Tribunale. A sostegno dei propri assunti, ha prodotto, per la prima volta, nel presente grado di appello -nell'ambito del sub procedimento relativo alla sospensiva della sentenza impugnata- mail in data 18.5.2021 della compagnia assicurativa, contenente “atto di liquidazione amichevole del danno”, da cui si evincerebbe la riferibilità della somma in discussione appunto ai danni riportati dal veicolo (cfr. doc. 2 Messa nel sub proc. rg 587 - 1/2025).
Parte appellante ha immediatamente eccepito l'inammissibilità del nuovo documento prodotto da controparte.
La Corte osserva che, esaminando gli atti di primo grado, emerge che, in atto di citazione, la difesa di aveva così dedotto: “In data 3 giugno 2021 l'Assicurazione del ha CP_1 CP_4 corrisposto a titolo di risarcimento l'importo di euro 1.860,00, che il dott. ha trattenuto come CP_1 acconto sui maggiori danni, talché l'importo di euro 4.481,46 richiesto a titolo di risarcimento danni viene ridotto ad euro 2.621,46” (cfr atto di citazione di primo grado, p. 12). L'importo di 4.481,46, indicato a p. 11 di detto atto di citazione, richiamava, a sua volta, le conclusioni dell'atp, che a p. 7 così determinava i danni:
pagina 10 di 15 Dun que, l'importo chiesto in citazione dal comprendeva indubbiamente sia il ristoro dei danni CP_1 subiti dall'autovettura, sia quelli alle pareti e al soffitto del garage.
A fronte di tale domanda risarcitoria, l'attore, nella parte finale del proprio atto introduttivo, aveva dato atto di una riduzione del risarcimento richiesto, precisando che l'importo, incassato come acconto, di euro 1860,00 proveniva dall'assicurazione del Condominio, ma non aveva chiarito né in atto di citazione, né successivamente che la somma ricevuta riguardava specificamente i danni relativi all'automobile, poi non riconosciuti dal Tribunale tra le poste risarcibili. Così, infatti, il primo giudice si esprimeva sul punto: “Relativamente al quantum dei danni lamentati, si ritiene non provato il danno all'autovettura che, peraltro, non risulta neppure di proprietà dell'attore, come riportato anche nella fattura di riparazione. Non è comunque risultato provato il fatto storico del danneggiamento per effetto della caduta dell'intonaco, essendovi in atti solo la fattura di riparazione e non essendo stati in grado i testi escussi di riferire alcunchè circa l'origine del danno”.
Solo costituendosi nel grado di appello, , a fronte del rilievo di controparte in ordine CP_1 al fatto che la sentenza impugnata non aveva detratto l'acconto di euro 1.860,00, ha dedotto, per la prima volta, che tale importo era riferibile ai danno all'auto e ha prodotto un documento nuovo a supporto di tale tesi.
Tale documento è inammissibile, posto che, ai sensi dell'art. 345 cpc, possono prodursi in appello unicamente i documenti che la parte non ha potuto depositare in primo grado per causa ad essa non imputabile.
Né vale obiettare che il rilievo sul punto è stato formulato dall'appellante solo nell'atto di impugnazione.
pagina 11 di 15 La Suprema Corte ha avuto infatti modo di stabilire che “Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile, in quanto riferita a un'eccezione sollevata solo in appello, la produzione di un documento avanti al giudice del gravame, ritenendo che in caso contrario si sarebbe reintrodotta una valutazione ex post di indispensabilità della produzione a fini del decidere, espressamene espunta dalla novella del 2012.)”
(Cass. n. 16289 del 12.6.2024).
Nel caso di specie nulla ha impedito al di produrre in primo grado l'atto di liquidazione della CP_1 compagnia assicurativa e, d'altra parte, per gli appellanti, solo preso atto del contenuto della sentenza, è sorta l'esigenza di censurare la mancata detrazione dell'acconto ricevuto da controparte, di cui non era stata resa nota la riferibilità ad una voce di danno, piuttosto che ad un'altra.
Dal momento che la responsabilità per i danni subiti dall'appellato deve ritenersi ascrivibile agli appellanti nella sola misura di metà e l'acconto di cui si discute proviene dall'assicurazione del appare corretto detrarre quest'ultimo dalla quota dovuta dal Condominio e solo per CP_4
l'eccedenza da quella a carico degli appellanti.
Pertanto, posto che i danni riconosciuti ammontano ad euro 2.155,60, l'acconto di euro 1.860,00 deve riferirsi per euro 1.077,80 alla quota ascrivibile al Condominio e solo per l'eccedenza, pari ad euro
782,20, a quella degli appellanti, che pertanto devono essere condannati al pagamento dell'importo complessivo di euro 295,60 (1.077,80 meno 782,20), in luogo del maggior importo di euro 1.077,80, stabilito dal Tribunale.
Su tale somma, trattandosi di credito risarcitorio, sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, questi ultimi calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata secondo gli indici Istat famiglie di operai ed impiegati.
In ordine alle restanti doglianze concernenti la liquidazione delle spese legali e tecniche del giudizio di primo grado e di TP, l'accoglimento parziale dell'appello impone una revisione integrale da parte della Corte delle statuizioni del Tribunale relative a tali aspetti e il tema sarà trattata nel paragrafo che segue.
SPESE DI LITE
pagina 12 di 15 All'accoglimento parziale dell'appello consegue la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Giova, infatti, ricordare che la Corte di Cassazione ha statuito che il giudice dell'appello “allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all´art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese” (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, “il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).
Quanto alle spese relative alla fase di TP, è noto che “le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (Cass.
28677 del 16.10.2023; Cass. n. 9735 del 26.5.2020).
Ritiene la Corte che l'esito finale del presente giudizio vede prevalentemente vittoriosa parte appellata;
tuttavia, l'accoglimento solo parziale delle domande proposte, anche con riferimento al riconoscimento di una parziale responsabilità dei per le infiltrazioni per cui è causa, giustifica Pt_1 la compensazione per metà delle spese legali e tecniche sostenute da . CP_1
Circa la contestazione degli appellanti sulla debenza delle spese di TP, per l'inutilità ed erroneità delle relative conclusioni, la Corte osserva che in sede di procedimento di primo grado era stato disposto unicamente un supplemento di perizia e che l'insieme degli accertamenti svolti, in sede di atp e poi nel corso del primo grado di giudizio, ha consentito di pervenire alle conclusioni fatte proprie dal Tribunale
e quindi dalla Corte. Pertanto, dovranno essere rimborsate a parte appellata anche la metà delle spese legali e tecniche del giudizio di TP.
Considerati, dunque, i parametri di cui al D.M. n.55/2014, come modificato dal D.M. 13 agosto 2022
n. 147, il valore della domanda dichiarato dalle parti ai fini del contributo unificato (euro 20.000),
l'effettiva attività difensiva svolta e la media difficoltà delle questioni trattate, le spese di lite sopportate da sono determinate come di seguito. CP_1
pagina 13 di 15 Per la fase di TP si liquida, come compenso del difensore, la somma di euro 2.337,00, di cui euro
567,00 per studio, euro 709,00 per fase introduttiva, euro 1.061,00 per fase istruttoria, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge. L'appellato ha diritto anche al rimborso della metà delle spese sostenute per il proprio ctp, documentate in euro 2.602,00 per la fase di atp, con fattura e relativo bonifico, risultando la congruità dell'importo richiesto dal consulente di parte. Non risultano richieste dal spese per il ctp relativamente al supplemento di ctu svolto in primo grado. CP_1
Per il giudizio di primo grado il compenso viene determinato nella somma di euro 5.077,00 (di cui euro 919,00 per studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1.680,00 per fase di trattazione, euro
1.701,00 per fase decisionale), oltre ad euro 285,80 per spese e al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
Le spese di lite sopportate da per il grado di appello, tenuto conto dei medesimi parametri, si CP_1 liquidano in complessivi euro 5.809,00 di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase istruttoria, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre al 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
In virtù della disposta compensazione, metà di detti importi sono, dunque, posti a carico di parte appellante.
Il difensore di parte appellata si è dichiarato antistatario e tale dichiarazione vale solo per il presente grado, “dovendosi escludere che la distrazione delle spese di un determinato grado sia domandata per la prima volta in un grado successivo” (Cass. n. 16244 del 18.6.2019).
Parimenti le spese di ctu, sia per l'atp che per il supplemento disposto nel corso del giudizio di primo grado, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuna.
Per la fase di atp ha, dunque, diritto al rimborso della metà dell'importo corrisposto al ctu CP_1 dell'TP, pari complessivamente ad euro 4.078,17 (euro 888,16 per acconto, più euro 3.190,01 a titolo di saldo), come da bonifici prodotti con l'atto di citazione di primo grado.
Per il supplemento di ctu le parti corrisponderanno, ciascuna, la metà dell'importo liquidato dal
Tribunale al consulente d'ufficio con decreto in data 29.12.2022.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
11133/2024 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 28.12.2024 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in parziale riforma della sentenza, così provvede:
1. confermata la responsabilità degli appellanti nella misura del 50% per le infiltrazioni per cui è causa, condanna gli appellanti a pagare a , a titolo di risarcimento dei danni CP_1
pagina 14 di 15 discendenti da dette infiltrazioni, la somma di euro 295,60, oltre a rivalutazione ed interessi legali, calcolati sulla somma via via annualmente rivalutata, dal 20.2.2021 al saldo;
2. conferma la condanna degli appellanti ad eseguire gli interventi di cui al punto due del dispositivo della sentenza di primo grado;
3. compensate le spese di lite nella misura di metà, condanna gli appellanti a pagare a
[...]
, a titolo di rimborso delle spese legali della fase di atp, la somma di euro 1.168,50, oltre CP_1 il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
4. compensate le spese di lite nella misura di metà, condanna gli appellanti a pagare a
[...]
, a titolo di rimborso delle spese legali di primo grado, la somma di euro 2.538,50, oltre CP_1 ad euro 142,90 per spese e oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
5. compensate le spese di lite nella misura di metà, condanna gli appellanti a pagare a
[...]
, a titolo di rimborso delle spese legali del grado di appello, con distrazione a favore del CP_1 difensore dichiaratosi antistatario, la somma di euro 2.904,50, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
6. pone le spese di ctu -per atp e supplemento- a carico di ciascuna parte nella misura del 50%;
7. condanna gli appellanti a rimborsare a , a titolo di rimborso di metà delle spese CP_1 di ctu della fase di atp, la somma di euro 2.039,08, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
8. condanna gli appellanti a pagare a , a titolo di rimborso di metà delle spese di ctp, CP_1 la somma di euro 1.301,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere estensore
Nicoletta Sommazzi Il Presidente
IA LE NO
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