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Sentenza 17 agosto 2025
Sentenza 17 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/08/2025, n. 11855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11855 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5064 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione a seguito dell'udienza cartolare del
25.2.2025 e vertente
T R A
(C.F.: ), in proprio e in qualità di ex legale Parte_1 C.F._1
rappresentante e socio unico della Controparte_1
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, Via Polibio n. 15, presso
[...] P.IVA_1
lo studio legale dell'Avv. Giuseppe Lepore, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv.
Marco De Fazi, giusta procura allegata all'atto di intervento
Attore
E
(C.F.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t. Dott. Ing. elettivamente domiciliata in Roma, Via CP_3
Nomentana n. 78, presso lo studio legale dell'Avv. Sido Bonfatti, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
OGGETTO: Rapporti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell'attore: “Precisano le conclusioni come da atto introduttivo, per come ribadite e precisate nell'atto di intervento, alle quali cisi riporta e di cui si chiede l'integrale
1 accoglimento, stante il permanere dell'interesse del Sig. ai diritti ed oneri Parte_1
scaturenti dalla presente azione.”;
• La difesa della convenuta: “NEL MERITO IN VIA PRELIMINARE - Accertarsi e dichiararsi il difetto di titolarità e legittimazione attiva del sig. e per l'effetto Parte_1 rigettarsi le domande tutte;
- Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione della lite nella fase stragiudiziale;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: Rigettarsi in ogni caso le domande tutte avanzate da parte attrice in quanto inammissibili, generiche, indeterminate, infondate, non provate o come meglio per le ragioni esposte in parte motiva, anche per irripetibilità dei pagamenti eseguiti in adempimento di obbligazioni naturali e per prescrizione ex art. 2946 c.c. di tutti i crediti dell'attrice relativi ad operazioni aventi natura “solutoria” compiuti nel periodo antecedente al 12.01.2011, per
i motivi esposti in parte motiva;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA,
NELL'EVENTUALITÀ DI MANCATO ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI FIN QUI
FORMULATE: - Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per l'addebito di interessi ultralegali e per applicazione della commissione di massimo scoperto (c.m.s.) nel solo periodo non interessato dall'eccepita prescrizione, nei soli limiti della applicazione in misura superiore a quanto pattuito per iscritto tra la banca ed il cliente tempo per tempo e, per i periodi eventualmente carenti di tale pattuizione, nei soli limiti di conteggio di interessi in misura superiore al tasso massimo dei B.O.T. di durata di 12 mesi e della applicazione di c.m.s. in misura superiore a quella pubblicizzata negli avvisi sintetici e fogli informativi analitici via via esposti nonché a quella indicata nelle proposte di modifica del contratto comunicate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 TUB;
- Dichiarare infondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta per la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori relativamente agli interessi anatocistici addebitati a far tempo dal 1/1/2000; - Dichiarare fondate le pretese restitutorie fatte valere nei confronti della banca convenuta nei soli limiti in cui il pregiudizio economico denunciato dalla attrice non possa dirsi attribuito a comportamenti contrari a correttezza e buona fede nella conclusione dei rapporti bancari intrattenuti con la convenuta. Con CP_2 condanna dell'attore al pagamento delle spese, competenze ed onorari connessi al presente giudizio.”.
Premesso in fatto che:
2 Con atto di citazione ritualmente notificato, la Controparte_1
conveniva in giudizio la esponendo:
[...] Controparte_2
- che si rivolgeva alla Carispaq, poi Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, al fine di aprire due conti correnti: il n. 103864 ed il n. 103865, entrambi con aperture di credito, con decorrenza dal primo trimestre 2003 sino al quarto trimestre 2013;
- che, sin dall'instaurazione dei rapporti, non aveva ricevuto alcuna informazione chiara, completa e scritta in ordine ai servizi offerti, alle condizioni economiche praticate, ai tassi applicati e agli oneri accessori, in violazione degli obblighi di trasparenza e della forma scritta imposta dall'art. 117 T.U.B.;
- che la aveva applicato tassi usurari e interessi anatocistici in violazione della legge CP_2
n. 108/1996 e dell'art. 1283 c.c., senza fornire i criteri di determinazione del costo del credito;
- che aveva conferito incarico ad un perito esperto in analisi finanziaria per verificare le movimentazioni sui rapporti, riscontrando per entrambi l'applicazione di condizioni difformi dalla normativa vigente (L. n. 108/1996, della L. n. 154/1992, D. Lgs. 385/1993);
- che, con riferimento al conto n. 103864, venivano addebitati: euro 81.302,52 per interessi passivi;
euro 5.705,98 per c.m.s. fino al 30 giugno 2009; euro 30.652,37 per spese;
il TEG superava il tasso soglia in 32 trimestri;
- che il perito, operando il ricalcolo ai sensi dell'art. 117, c. 3, T.U.B., aveva azzerato gli interessi, le c.m.s., le spese e le capitalizzazioni, ricostruendo un saldo a credito di euro
69.035,80, rispetto al saldo a debito della di euro - 48.650,98, con una differenza CP_2 complessiva pari ad euro 117.686,78;
- che, invece, applicando i tassi legali ex art. 1284 c.c. fino al 9 luglio 1992 e il tasso BOT ex art. 117 T.U.B. a decorrere dal 10 luglio 1992, il saldo risultava comunque a credito per euro 45.913,81;
- che, quanto al conto n. 103865, emergevano addebiti per: euro 32.055,89 a titolo di interessi passivi;
euro 4.692,76 per c.m.s. fino al 30 giugno 2009; euro 5.649,62 per spese;
in
25 trimestri il TEG superava il tasso soglia;
- che il saldo, ricostruito con le medesime modalità del primo rapporto, risultava a credito, rispettivamente per euro 42.398,27 e per euro 24.491,66;
- che con p.e.c. del 28 luglio 2020, richiedeva alla Banca la documentazione relativa ai rapporti di conto corrente, senza ottenerne consegna;
3 - che, in seguito a tale inadempimento, si instaurava un procedimento di mediazione avanti l'Organismo di Mediazione che si concludeva con esito negativo;
Parte_2
- che poteva affermarsi la violazione, da parte della della normativa antiusura e CP_2
delle disposizioni degli artt. 1283, 1284 e 1852 c.c., rilevandosi una condotta gravemente inadempiente protrattasi per l'intera durata del rapporto;
- che dalla perizia econometrica e dall'analisi degli estratti conto scalari emergeva la violazione degli obblighi imposti dalla L. 108/96 e dall'art. 644 c.p.;
- che la c.m.s., in assenza di specifica pattuizione, doveva ritenersi priva di validità e giuridicamente inefficace;
- che l'istituto non adempiva agli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali di cui agli artt. 116 e 117 T.U.B., impedendo così di valutare correttamente l'effettivo peso economico del rapporto;
- che, quindi, la doveva ritenersi responsabile tanto sotto il profilo precontrattuale, CP_2 quanto contrattuale, dei danni patrimoniali subiti;
- che, infine, formulava richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura di euro 20.000,00.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito, in via principale: - ACCERTARE e DICHIARARE la nullità e l'inefficacia di ogni clausola relativa ad interessi, spese, commissioni e competenze del conto corrente
103864 e del conto corrente n. 103865 - accesi presso Cassa di Risparmio dell'Emilia
Romagna – in persona del legale rappresentante pro-tempore - ed Controparte_2 intestati all'attrice siccome in violazione del disposto di cui agli artt. 1815, 2° comma c.p.c.
e della L. 106/1996 e dell'art. 1284 c.c.; per l'effetto EPURARE gli stessi conti dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente CP_2
suindicato, con condanna della convenuta a restituite all'all'attrice la somma di € 117.686,78
(per il conto n. 103864) ed di € 42.398,27 (per il conto n. 103865) ovvero quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In via principale gradata: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi del conto corrente 103864 e del conto
4 corrente n. 103865 - accesi presso Cassa di Risparmio dell'Emilia Romagna – CP_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore - ed intestato all'attrice per
[...] contrarietà alle norme imperative ex art. 1418 comma 1 c.c.; per l'effetto, lo CP_4
stesso conto dall'applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese ed applicate dalla convenuta al fine di determinare il saldo corretto dei CP_2 rapporti di conto corrente, con condanna della convenuta a restituite all'all'attrice la somma di € 117.686,78 (per il conto n. 103864) ed di € 42.398,27 (per il conto n. 103865), ovvero quella diversa maggiore e/o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda
e sino all'effettiva liquidazione;
In via subordinata: - ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole determinative degli interessi del conto corrente 103864 e del conto corrente n. 103865 - accesi presso Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro-tempore - ed intestato all'attrice per
[...]
violazione dell'art. 1346, dell'art.1284 e dell'art.1418 comma 2 c.c., nonché del D. Lgs.
385/1993, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e DICHIARARE, altresì, l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente e conseguentemente condannare la , in persona del legale CP_2
rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della odierna parte attrice, delle somme illegittimamente ed indebitamente percepite dalla convenuta, da quantificarsi in CP_2 corso di giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In via subordinata gradata: - ACCERTARE E DICHIARARE
L'INEFFICACIA e la nullità delle clausole determinative degli interessi del contratto di conto corrente 103864 e del conto corrente n. 103865 - accesi presso Cassa di Risparmio dell'Emilia Romagna – in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore - ed intestato all'attrice per violazione dell'art. 117 comma 6-7 TUB a partire dall'entrata in vigore della L. 154/1992, per l'effetto DICHIARARE l'inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto e
l'applicazione, in via dispositiva ai sensi dell'art. 117, comma 7 TUB, degli interessi al tasso sostitutivo bancario tempo per tempo vigente al fine di determinare il saldo corretto del conto corrente medesimo e conseguentemente condannare la , in persona del legale CP_2
5 rappresentante pro-tempore, a pagare all'attrice le somme illegittimamente ed indebitamente percepite dalla suddetta, da quantificarsi in corso di giudizio, oltre interessi e CP_2 rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In ogni caso: - ACCERTARE E DICHIARARE il grave inadempimento ex art. 1453 c.c. e la responsabilità contrattuale, o comunque la responsabilità precontrattuale della , CP_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, per inadempimento agli obblighi di trasparenza e violazione della buona fede ai sensi dell'art. 1375 c.c. e CONDANNARE la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno per CP_2
un importo pari alla perdita patrimoniale subìta dalla odierna parte attrice che la stessa avrebbe evitato (o quantomeno ridotto) in presenza di comportamento diligente della CP_2
convenuta, da quantificarsi nella misura di € 20.000,00 od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione;
In ogni caso: -
ACCERTARE come la , in persona del legale rappresentante pro tempore, abbia CP_2
agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato di usura e per l'effetto CONDANNARE la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno CP_2 morale (da reato) ex art. 2059 c.c. per un importo pari al 50% del valore della perdita patrimoniale subita a causa del reato da quantificarsi in € 20.000,00 od in quella diversa somma, maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della domanda e sino all'effettiva liquidazione. Comunque
ACCERTARE come la abbia agito in dispregio della L. 108/96, perpetrando reato CP_2 di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della
Repubblica competente. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge e con condanna della convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la la quale Controparte_2
esponeva:
- che parte attrice si costituiva oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della citazione, perfezionata in data 12 gennaio 2021, mentre l'iscrizione a ruolo interveniva soltanto il 27 gennaio 2021;
6 - che per tale ragione, si chiedeva che la domanda fosse dichiarata improcedibile per violazione dell'art. 165 c.p.c., stante la tardiva costituzione;
- che la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice risultava non veritiera e ometteva la transazione conclusa nel 2018, con cui le parti definivano ogni rapporto bancario intercorso;
- che nel giugno 2017 la società presentava un debito di euro 14.802,65, Controparte_1
relativo al conto corrente n. 103864 e al prestito n. 20082496;
- che nel marzo 2018 la medesima società avanzava a Controparte_6
una proposta transattiva, offrendo il pagamento di euro 8.000,00 entro il 15 maggio 2018, e dichiarando espressamente di rinunciare a qualsiasi futura contestazione;
- che accoglieva tale proposta con comunicazione del 3 aprile Controparte_6
2018, perfezionando la transazione;
- che, inoltre, parte attrice non allegava né i contratti bancari contestati né la sequenza completa degli estratti conto, limitandosi ad affermazioni generiche circa l'assenza di informazioni chiare alla stipula;
- che non veniva fornita alcuna giustificazione per la mancata produzione della documentazione contrattuale, nonostante l'obbligo di conservazione ex art. 117 T.U.B. e l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., gravante su parte attrice;
- che tale mancanza impediva la verifica delle condizioni contrattuali e imponeva il rigetto della domanda.
- che eccepiva in ogni caso la prescrizione ai sensi dell'art. 2946 c.c. con riguardo ad ogni eventuale credito che potesse derivare da versamenti o rimesse solutorie anteriori al 12 gennaio 2011, data coincidente con il decennio precedente la notifica della citazione;
- che parimenti eccepiva la prescrizione ex art. 2946 c.c. anche per i versamenti in extrafido anteriori al 12 gennaio 2011, considerati anch'essi di natura solutoria, evidenziandosi che, in tale periodo, il conto presentava saldo a credito;
- che contestava l'applicazione di tassi usurari e censurava la perizia di parte per avere incluso la CMS nel periodo precedente al 1° gennaio 2010 e applicato il TAEG in luogo del
TEG, in contrasto con le Istruzioni della Banca d'Italia;
- che l'operato della risultava conforme alle disposizioni in materia di usura;
CP_2
- che parte attrice assumeva, senza fondamento, l'illegittima applicazione di interessi ultralegali fondati su clausole indeterminate, ma non produceva alcun contratto contenente simili clausole, in violazione dell'onere probatorio;
7 - che parimenti infondata risultava la tesi della parte attrice sull'anatocismo, non essendo stato prodotto alcun contratto a sostegno della dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
- che la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto era da ritenersi legittimamente pattuita, recando indicazione sia della percentuale applicata sia delle modalità di calcolo;
- che parte attrice non forniva prova alcuna di presunte violazioni degli obblighi informativi precontrattuali e contrattuali, pur avendo affermato genericamente che i contratti sarebbero stati privi delle necessarie informazioni, in palese contraddizione con l'onere a suo carico;
- che, trattandosi di conti aperti nel 2003, ogni eventuale contestazione relativa alla fase precontrattuale risultava prescritta, essendo decorso il termine quinquennale;
- che la domanda risarcitoria era inammissibile, per carenza di allegazione e prova, oltre che per l'arbitrarietà della quantificazione del danno in euro 20.000,00;
- che eccepiva l'irripetibilità delle somme corrisposte, anche in virtù del principio dell'adempimento di obbligazioni naturali;
- che contestava, infine, la rielaborazione contenuta in citazione, basata su dati non veritieri e su criteri di calcolo arbitrari.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
Con comparsa di intervento volontario del 21.2.2025 interveniva in giudizio Pt_1
, già legale rappresentante e socio unico della
[...] Controparte_1
il quale esponeva:
[...]
- che la società risultava cancellata dal Controparte_1
registro delle imprese;
- che la società era stata chiusa senza l'attivazione di una procedura di liquidazione;
- che, per effetto dell'estinzione della società, la titolarità dei diritti e degli obblighi inerenti al giudizio si concentravano in suo capo;
- che faceva proprie le difese, le domande e le attività già svolte in giudizio nell'interesse della società.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa, ritenuta inammissibile l'istanza di prova orale formulata dalla parte convenuta nella propria memoria di cui all'art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., era istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di CTU contabile e, a seguito
8 dell'udienza cartolare del 25.2.2025, era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta, nei limiti di seguito indicati.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di carenza di legittimazione attiva in capo a quale ex legale rappresentante della Parte_1
società originaria attrice, che risulta essere Controparte_1 stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.08.2022.
Nello specifico, con comparsa di intervento volontario per la prosecuzione Parte_1 del giudizio quale successore della snc cancellata, depositata in data 21.02.2025, ha dato atto dell'avvenuta cancellazione della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, co. 1, lett.
d), D.P.R. 23/7/2004, n. 247 e art. 40, d.l. n. 76/2020, verificatasi in assenza di attività liquidatoria, per mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi.
La Banca ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'intervenuto, in quanto vi sarebbe stata un'implicita rinuncia al credito da parte della società, credito peraltro ancora non accertato al tempo della cancellazione, il quale, dunque, qualificato come mera pretesa, inidonea all'iscrizione nel bilancio di liquidazione (non presente nella fattispecie concreta), non avrebbe potuto essere oggetto di fenomeni successori.
Sul punto, devesi richiamare la recentissima pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Suprema
Corte (n. 19750 del 16.07.2025), con la quale è stato composto il dibattito sorto in ordine all'ammissibilità del fenomeno di tipo successorio derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso.
Secondo un risalente e prevalente indirizzo ermeneutico, sorto con le ben note sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nn. 6070 e 6071 del 12.03.2013, “[…] i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), giacché il mancato espletamento di tale attività da parte del liquidatore consente di ritenere che la
9 società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”. Sicché, secondo tale orientamento, la cancellazione di una società, intervenuta nelle more di un giudizio instaurato dalla stessa società, non avrebbe determinato il trasferimento della corrispondente azione in capo agli (ex) soci, atteso che il fenomeno successorio avrebbe potuto riguardare solo gli eventuali rapporti giuridici (afferenti a obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa della cancellazione, con l'esclusione delle “mere pretese” o dei diritti ancora incerti o illiquidi, necessitanti di un accertamento giudiziale ancora non concluso al tempo della cancellazione, da considerarsi rinunciati per inattività da parte del liquidatore (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2015, n. 25974; nel medesimo senso, v. Cass.,
Sez. I, 15/11/2016, n. 23269).
La conseguenza di tale impostazione ha avuto ripercussioni anche in punto di onere probatorio, posto che è stato ritenuto che “il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese abbia l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica” (cfr. Cass., Sez. III,
25/03/2021, n. 8521; 18/07/2023, n. 21071).
Di contrario avviso si è poi posta una successiva tesi giurisprudenziale, con la quale, invero, in ipotesi di cancellazione volontaria, è stato affermato che “l'estinzione della società, ove intervenuta in pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l'estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare” (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464); e, in tema di cancellazione di ufficio, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, c.c., è stato asserito che
“l'estinzione della società dal registro delle imprese non consente di ritenere automaticamente rinunciato il credito controverso (nella specie derivante da un'azione promossa ai sensi dell'art. 2476 cod. civ.), poiché la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, salvo la remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 cod. civ., che deve
10 essere allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore” (cfr. Cass., Sez. VI, 31/12/2020, n. 30075).
Nel risolvere il contrasto innanzi brevemente esposto, la recente pronuncia delle Sezioni
Unite ha inteso rimeditare il primo e prevalente orientamento su ricordato anche sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, escludendo la configurabilità di una presunzione di rinuncia tacita al credito, con l'imposizione a carico di chi intende far valere la rinuncia dell'onere di allegare e provare l'avvenuta manifestazione della relativa volontà da parte del creditore e della comunicazione della stessa al debitore.
Ed invero, la Suprema Corte ha rilevato che, se la regola è la successione dei soci nella titolarità dei residui attivi, ogni eccezione deve essere allegata e dimostrata da chi intenda farla valere, costituendo la rinuncia un atto negoziale abdicativo unilaterale e recettizio, regolata dall'art. 1236 c.c., la quale può anche essere ricavata da una manifestazione tacita di volontà, rendendosi in tale caso indispensabile che “la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito” (cfr. Cass., Sez. I, 22/05/2020, n. 9464). Tale, principio, inoltre, è stato ritenuto applicabile anche quando la cancellazione abbia avuto luogo d'ufficio per mancato deposito dei bilanci, mancando in tale circostanza i presupposti della rinuncia e, inoltre, anche nel caso si discorra di mere pretese e di crediti incerti o illiquidi, di difficile iscrizione eventuale nei bilanci, per i quali, dunque, non può comunque sussistere una presunzione semplice di loro estinzione in caso di cancellazione della società.
Proprio con riguardo a tale ultima ipotesi, infatti, è stato esclusa la rinuncia automaticamente intesa di diritti dei quali i liquidatori o i soci non conoscevano neppure l'esistenza o che non presentavano i requisiti necessari per l'iscrizione in bilancio, tra i quali i diritti incerti, in quanto litigiosi, quale quello del caso concreto. Pertanto, la Suprema Corte,
a Sezioni Unite, anche nell'ottica di tutela dei creditori sociali (i quali non dispongono di strumenti di tutela a fronte della cancellazione della società o di conoscenza in ordine all'esistenza e all'incasso da parte degli ex-soci di cediti originariamente spettanti alla società), ha emesso il seguente principio di diritto, a cui l'odierno giudicante intende aderire, secondo il quale “L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l'estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente
11 manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare: a tal fine, non risulta tuttavia sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio, o nei confronti del quale quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito”.
Nella fattispecie concreta, la convenuta non ha assolto l'onere probatorio su di essa CP_2 incombente per come sin qui ricostruito, dovendosi dunque accertare e dichiarare la legittimazione attiva di a far valere la pretesa creditoria originariamente Parte_1 azionata dalla s.n.c. poi cancellata.
Ciò precisato e prima di procedere all'esame del merito della questione, deve essere respinta anche l'eccezione di tardiva costituzione di parte attrice ai sensi dell'art. 165 c.p.c., avendo quest'ultima offerto la prova di aver iscritto a ruolo la causa in data 30.12.2020 (cfr. all.ti nota di deposito di parte attrice del 26.03.2021).
In secondo luogo, deve essere respinta anche l'eccezione di improcedibilità della domanda attorea avanzata dalla convenuta, in forza dell'avvenuta stipulazione di una transazione a saldo e stralcio, con la quale l'attrice avrebbe rinunciato a far valere qualsivoglia azione, compresa la nullità delle clausole contrattuali odiernamente azionata.
Ed invero, con la transazione, in via generale, si intende far riferimento ad un accordo con cui le parti, a mezzo di reciproche concessioni, prevengono l'insorgenza di una lite, evitando alla debitrice di subire azioni esecutive a seguito della richiesta di rientro immediato dall'esposizione debitoria.
La questione qui d'interesse involge il dibattuto tema inerente alla possibilità che le parti,
a fronte anche di un rapporto giuridico nullo contenente clausole affette da nullità, possano superare il divieto di convalida del negozio giuridico nullo, di cui all'art. 1423 c.c., rinunciando all'azione di nullità.
Aderendo alla soluzione positiva, infatti, conseguirebbe la possibilità di rinunciare indirettamente alla titolarità dei diritti che, eventualmente, potrebbero derivare dalla invalidità della situazione giuridica sottesa.
12 Tuttavia, sul punto, è opportuno evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non sia possibile rinunciare a far valere la nullità negoziale, in quanto l'effetto invalidante assoluto deriva dalla legge che, in vista della tutela di interessi superindividuali, fa sì che esso non possa essere disposto liberamente dai privati.
La Suprema Corte di Cassazione, quindi, ha ribadito un principio già espresso dalle Sezioni
Unite nel 2014, affermando che “… essendo la nullità negoziale un rimedio posto a tutela anche di interessi pubblici, se l'atto processuale dispositivo di una parte dovesse intendersi in grado non soltanto di rinunziare all'azione, ma anche ai diritti conseguenti alla declaratoria di nullità, nel senso di precludere definitivamente anche ogni futuro intervento giudiziale, rimarrebbe travolta anche la ratio che è sottesa alla rilevabilità d'ufficio della nullità stessa, come in generale di tutte le eccezioni in senso lato, rilevabilità funzionale ad una concezione del processo che 'trae linfa applicativa proprio nel valore di giustizia della decisione' (così, d'altro canto, Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242), e attenta all'essenza della categoria della nullità, che 'risiede nella tutela di interessi generali, di valori fondamentali
o che comunque trascendono quelli del singolo' (così Cass. Sez. U, 04/09/2012, n. 1482.)”
(ex plurimis, Cass., sez. II civ., sentenza del 18.10.2018 n. 26168).
La ratio del principio esposto, quindi, è da rinvenire nell'interesse tutelato dalle norme che dettano la nullità negoziale le quali, in maniera differente dall'istituto dell'annullamento
(salvo i casi di annullabilità assoluta), mirano a tutelare l'interessi pubblici e generali e non semplicemente afferenti alla sfera giuridica dei privati.
Anche in ipotesi di sottoscrizione di un piano di rientro, infatti, la natura ricognitiva dello stesso comporta la sola astrazione processuale di cui all'art. 1988 c.c., con relativa inversione dell'onere probatorio, e non la preclusione a far valere la invalidità del rapporto fondamentale o delle clausole in esso contenute, soprattutto se, come nel caso di specie, trattasi di censure volte a rilevare la violazione di norme aventi carattere imperativo.
Invero, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte “il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina
l'estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. 19 settembre 2014, n. 19792). Consistendo in una dichiarazione unilaterale recettizia che non integra una fonte autonoma di obbligazione, avendo piuttosto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, la ricognizione di debito non può supplire alla mancata
13 documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui tragga origine il detto rapporto. Il principio è stato affermato in più occasioni con riguardo al tema degli interessi ultralegali: si è detto, al riguardo, che per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e che perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo (Cass. 20 ottobre 2003, n. 15643; Cass. 14 gennaio 1997,
n. 280; Cass. 16 marzo 1987, n. 2690). Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alle altre pattuizioni, regolanti le condizioni praticate al cliente, contenute nei contratti bancari: i quali, a norma dell'art. 117 t.u.b., devono essere redatti per iscritto (comma 1), a pena di nullità (comma 3) […]"Il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, avente natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti e non esonera pertanto la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam a norma dell'art. 117 t.u.b.” (cfr.
Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 2855 del 31.01.2022).
Pertanto, l'eccezione di parte convenuta non può essere accolta.
Passando al merito della questione, devesi in via generale ricordare che nei giudizi promossi dal “cliente” – correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi CP_2 illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 7501 del 14 maggio 2012).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero CP_2
dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
14 Ne consegue che, nel caso di specie, l'attore era, innanzitutto, gravato dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca, come nel caso di specie, per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova, come nel caso di specie, mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass., Sez. 1, 7 maggio 2015, n. 9201).
Inoltre, in materia di rapporti bancari in conto corrente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di evidenziare che, in ordine alle ipotesi di invalidità della pattuizione di interessi ultralegali per mancanza dei requisiti di legge, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire in riferimento ai relativi estratti conto a far data dalla sua apertura, tale che possa effettuarsi l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare-avere sulla base di dati contabili certi, non potendosi, al contrario, utilizzare criteri presuntivi o approssimativi (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 20693 del 13 ottobre 2016).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti, con particolare riferimento alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117
TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine,
e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di
15 deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n.
385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue:
“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto
1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria,
è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Nella fattispecie concreta, la parte attrice ha documentato di aver chiesto il 28.07.2020, ai sensi dell'art. 119 TUB (doc. 8 memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.), “tutta la documentazione relativa al contratti di conto corrente nn 103864 e 103865 (già CARISPAQ) nonché la documentazione di apertura del credito ab origine, ivi comprese proposte di modifica dei contratti e le comunicazioni di esercizio dello ius variandi, tenendo conto di eventuali evoluzioni contrattuali e fusioni che non hanno visto comunque novazioni dei rapporti” (doc. 8 parte attrice) e ha lamentato di non aver ricevuto fattivo riscontro.
Sicché, è stata accolta l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., ordinando alla Banca l'esibizione della “copia di tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente per cui è causa, nonché di apertura di credito ab origine tenendo conto di eventuali evoluzioni contrattuali e
16 fusioni che non hanno visto comunque novazioni del rapporto, siccome inevasa l'istanza ex art. 119 TUB”.
In base alla documentazione contrattuale e contabile versata in atti ed esibita, dunque, è stato possibile disporre l'espletamento di CTU contabile, al fine di verificare la fondatezza delle doglianze attoree, tese a far valere la nullità delle clausole contrattuali, in quanto prescrittive di interessi usurari, ultralegali, indebitamente anatocistici, nonché di c.m.s. e altre spese non dovute.
Ebbene, con riguardo alla documentazione, il CTU ha dato atto di aver rinvenuto la presenza della documentazione contrattuale afferente al conto corrente ordinario di corrispondenza n. 103864, nonché della serie continua degli estratti conto a far data dal
31.03.2003 al 31.12.2013, nonostante l'estinzione del rapporto sia presuntivamente da datare al 24.03.2017, allorché la ha comunicato la chiusura immediata del rapporto. Pertanto, CP_2
la ricostruzione peritale del reale rapporto di dare avere tra le parti ha potuto interessare soltanto il periodo effettivamente documentato.
Relativamente, invece, al conto anticipi n. 183865, non è stato prodotto alcun contratto e, dunque, del tutto condivisibilmente, il CTU ha provveduto ad epurare il ricalcolo finale da tutti gli addebiti e accrediti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni e capitalizzazione d'interessi, in quanto non previsti per iscritto, calcolando sulle somme a credito e a debito soltanto gli interessi al tasso legale, dalla data d'inizio del rapporto e sino al 30.05.2012, momento in cui è intervenuto il contratto di apertura di credito, nel quale sono risultate pattuite tutte le clausole poste alla base degli addebiti e degli accrediti.
Peraltro, essendo state le competenze del conto anticipi girocontate sul conto corrente ordinario di corrispondenza, è sul saldo di quest'ultimo che si sono poi verificate le rettifiche operate dal consulente nominato.
Ciò detto, con riguardo al c/c ordinario, sino alla data del 21.09.2004, coincidente con l'apertura di credito riscontrata in atti, attesa la mancata originaria pattuizione dei tassi di interesse passivi, il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo applicando i tassi di interesse sostitutivi, ex art. 117, co. 7, TUB, attesa comunque l'esistenza del contratto per iscritto. Solo
a far data dal 21.09.2004, dunque, è stato possibile applicare i tassi d'interesse dedotti in contratto nella misura del 7,375%.
Questi ultimi, attesa la presenza contrattuale della clausola afferente all'esercizio dello ius variandi da parte della banca ex art. 118 TUB, hanno poi subito ulteriori modifiche,
17 lecitamente applicate dalla in quanto rispettose della procedura di comunicazione e di CP_2
approvazione da parte della cliente secondo la normativa vigente tempo per tempo, sicché non è stato necessario operare alcuna rettifica in ordine ai tassi di interessi così modificatisi nel tempo, né l'attrice ha puntualmente contestato l'illegittimità di specifiche variazioni dei tassi d'interesse circostanziandone i periodi di presupposta applicazione.
L'attrice, poi, ha dedotto la indebita applicazione di interessi anatocistici.
Prima di esaminare le risultanze dell'elaborato peritale in ordine all'anatocismo, occorre ribadire che, come noto, l'art. 120 TUB, al secondo comma, aggiunto dal dal d.lgs. n.
342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La delibera CICR del 9.2.2000 prevede, poi, all'art. 2 comma 2 che, nell'ambito di ogni singolo rapporto di conto corrente, deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 (periodo al quale ricondurre la sottoscrizione dei contratti oggetto di causa) non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Tale quadro normativo, tuttavia, è nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n.
147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
18 Successivamente, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il cd. Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con cui, di fatto, è stata riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica, tuttavia, non è stata confermata dalla legge di conversione, rimanendo, pertanto, priva di effetto.
Di conseguenza, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del
CICR del 9.2.2000 e pari ordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999, che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014, è stata negata in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi.
Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal
2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014.
19 Infine, oggi, per effetto dell'ultima modifica ex DL 18 febbraio 2016 n. 18, convertito in
L. 8 aprile 2016 n.49, la norma prevede che:
"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno;
gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati;
nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili;
in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale;
l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo".
Sicché è stata apertamente reintrodotta la previsione dell'anatocismo bancario con l'aggiunta del meccanismo di autorizzazione preventiva revocabile liberamente.
Ad oggi, quindi, in ambito bancario l'anatocismo è possibile in presenza della previa autorizzazione del cliente e sempre con la clausola di pari periodicità.
La norma, quindi, pare consentire che l'autorizzazione vi sia anche al momento della costituzione del rapporto, così in sostanza creando un'ampia possibilità di deroga alla regola generale ex art.1283 c.c.. Si ritiene che una autorizzazione siffatta, vertente su un punto decisivo del contratto, poi, non possa che derivare da forma scritta ex art.117 t.u.b. anche ove sia inserita successivamente alla costituzione del rapporto.
Infine, il 3 agosto 2016 il CICR ha emanato la delibera recante, “modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” in attuazione dell'art. 120, comma 2, t.u.b.
20 Ciò posto in termini generali, nella specie l'ausiliare del giudice ha accertato l'osservanza della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 in termini di capitalizzazione degli interessi e, di conseguenza, ha applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze fino al
31.12.2013.
In particolare, ha evidenziato che nel contratto di c/c oggetto di causa, acceso in data
03.02.2003, è stata prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi (art. 8 del contratto di conto corrente), applicata in regime di pari periodicità. Pertanto, a far data dall'apertura del rapporto e sino al 31.12.2013 (ultimo e/c disponibile), è stato correttamente mantenuto fermo l'effetto anatocistico contestato.
Con riguardo alla usura lamentata da parte attrice, devesi osservare quanto segue.
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura “oggettiva”, con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n.
16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della
21 commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con “la CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n.
108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Nel caso di specie, per il c/c ordinario il CTU ha effettuato i calcoli tenendo conto delle modifiche contrattuali di cui all'art. 118 TUB, nonché dell'intervento di contratti di affidamento, rilevando usura originaria solo nel quarto trimestre 2012 (a far data dal
19.11.2012, giorno di inizio della decorrenza di efficacia della modifica unilaterale del contratto sottoscritto il 30.05.2012), nel quale, a fronte di un tasso soglia pari al 16,388%, è emerso un TEG del 18,176%.
L'eliminazione di tutti gli interessi passivi applicati a causa del fenomeno usurario, poi, ha coinvolto il calcolo degli interessi afferenti al periodo successivo al 19.11.2012 e sino alla data del 30.12.2013, stante l'assenza di ulteriori modifiche contrattuali di ridimensionamento del tasso d'interessi entro la soglia antiusura, senza che possa essere inteso tale fenomeno alla stregua di usura sopravvenuta, come eccepito da controparte.
Invero, la modifica che ha determinato il superamento del TSU è stata causata dall'esercizio dello ius variandi risalente al 14.09.2012, efficace dal 19.11.2012, che, accettato dalla cliente, può qualificarsi come pattuizione rilevante ex art. 644 c.p. e l. 108/96.
L'attrice ha poi contestato l'illegittima applicazione di c.m.s.
A tal proposito, si osserva che nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto
- tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla
22 banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Il problema della validità della c.m.s. è stato affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione
28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati diversi orientamenti.
Invero, secondo questo giudice, appare più corretto e conforme alla funzione dello strumento negoziale de quo, ritenere che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista, conformemente alla posizione espressa dalla
Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870), servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. A ciò si aggiunga che è in ogni caso illegittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto ove non prevista per iscritto nel contratto stipulato con il correntista.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere – viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della c.m.s. in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la c.m.s. perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il “fatto lecito”, in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche
23 considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive
(es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intellegibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicché, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal
Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio,
i fondi pensione, ) quali unici oneri a carico del cliente di una commissione Controparte_7 omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese
24 per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.l. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto
CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L.
24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di “proposta di modifica unilaterale del contratto”).
25 Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al consulente tecnico il quesito, nel senso di escludere la C.M.S., in relazione al il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2, nel caso di mancanza di pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo sufficientemente determinate, nonché se prevista ed applicata sull'utilizzato. Per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n.2, è stato chiesto al consulente di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.2 bis del decreto legge 29 novembre 2008 n.185. Per il periodo successivo alla data dell'1 luglio 2012
(decreto CICR 20 giugno 2012 n.644), infine, è stato chiesto al CTU di escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR.
A tal proposito, si osserva che, nel rispondere al quesito formulato, il consulente tecnico ha evidenziato che, per il periodo antecedente all'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009, si è reso necessario eliminare la c.m.s. perché la pattuizione ad essa inerente è risultata carente di indici idonei a rendere possibile la individuazione di modalità di calcolo determinate, limitandosi ad indicare la percentuale da applicarsi fino ad euro 75.000,00. La clausola, dunque, è risultata affetta da indeterminatezza e opacità.
Successivamente, a far data dalla comunicazione del 25.05.2009, la risulta aver CP_2
adeguato la clausola in tema di c.m.s. alle previsioni normativamente imposte, con ciò potendo mantenere fermi gli addebiti eseguiti a titolo di c.m.s.
Parimenti, per il periodo successivo all'1.07.2012, la ha adeguato le clausole CP_2
contrattuali alle previsioni dell'articolo 117 bis del testo unico bancario e del suddetto decreto
CICR del 20.06.2012.
L'eccezione in merito alla non debenza delle c.m.s., dunque, salvo che per il periodo antecedente all'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009, è infondata.
Ciò posto, prima di poter definire l'effettivo saldo finale del c/c alla data del 31.12.2012, deve essere analizzata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Istituto di credito convenuto.
In primo luogo, l'eccezione de qua risulta correttamente formulata e fondata nel merito.
Giova, infatti, evidenziare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, componendo un precedente contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: “l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di
26 prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie”
(Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 15895; ma già Cass., 22 febbraio 2018, n. 4372).
Ciò posto, in giurisprudenza è stato correttamente affermato che l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (così, Cass., sez. un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Tuttavia, si osserva che, nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione è stata correttamente proposta dalla Infatti, come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza di legittimità, CP_2 tale fatto estintivo dell'avversa pretesa è esaurientemente introdotto nel processo dalla CP_2 mediante la semplice deduzione dell'inerzia del titolare, del tempo della prescrizione (nel caso di specie, dieci anni) e dell'intenzione di volerne profittare, senza che occorra altresì la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie integranti dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale stesso. Conseguentemente, laddove il tempo decorso dalle annotazioni passive risulti effettivamente sufficiente ad integrare la prescrizione del diritto di agire in restituzione, diventa onere del cliente-attore in ripetizione allegare e provare la natura affidata del rapporto e, quindi, il carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati.
Poiché il cliente – attore non ha, nella fattispecie in esame, dato prova del carattere meramente ripristinatorio dei versamenti effettuati, il consulente tecnico ha correttamente provveduto, riscontrata la prescrizione sino al 31.12.2010, ad eliminare soltanto le poste illegittimamente addebitate entro il decennio antecedente a tale data, rimanendo, al contrario,
27 intangibili i versamenti effettuati dal correntista oltre il decennio e, di conseguenza, ad effettuare il ricalcolo con decorrenza dal saldo dell'estratto conto all'01.01.2011.
Pur essendo noto a questo giudice quanto previsto, in senso contrario, dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 9141 del 19.5.2020, in cui si è affermato che in tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio, nel caso di specie il CTU, sulla base dell'orientamento costantemente seguito sino ad ora dall'intestata sezione dell'adito tribunale, ha effettuato il ricalcolo del saldo in linea capitale per la verifica delle rimesse solutorie senza espungere preliminarmente gli addebiti delle competenze oggetto di contestazione.
E ciò in quanto l'art. 1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile salvi gli effetti, però, della prescrizione dell'azione di ripetizione;
e ciò per ragioni di stabilità dei rapporti economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali, chiaramente apprezzabili.
Posto che il ricalcolo che viene richiesto al consulente è volto a tradurre in termini concreti gli effetti della dichiarazione di nullità ma al sol fine di verificare se vi siano somme da ripetersi per quanto si è pagato in base a quelle clausole dichiarate nulle, effettuare dapprima la "depurazione" del conto dall'anatocismo e verificare poi cosa era pagamento e cosa no significa porre nel nulla l'eccezione di prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso dell'art.1422 c.c..
Nella fattispecie concreta, non sono condivisibili le osservazioni formulate dal CTP della convenuta in ordine all'efficacia assorbente delle rimesse solutorie operate nel IV trim del
2010 rispetto a tutti gli altri versamenti eseguiti nei trimestri antecedenti, dovendosi rilevare, come precisato dalla Suprema Corte, che “(…) la sentenza delle S.U. 24418/2010, pronunciandosi sulla decorrenza della prescrizione della domanda di restituzione delle voci indebitamente percepite dalla banca, ha chiaramente rilevato che, se al conto accede
l'apertura di credito , bancario ex artt.1842 e ss., e se il correntista, durante lo svolgimento del rapporto, ha effettuato non solo . prelevamenti, ma anche versamenti, questi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, ove si tratti di versamenti su conto cd. scoperto,
28 quando cioè siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (o su conto in passivo a cui non acceda l'apertura di credito), mentre negli altri casi nei quali il passivo non superi l'affidamento, i versamenti fungono da atti ripristinatori della provvista di cui il correntista può ancora godere.” (cfr. Cass. n. 10941/2016) e, ancora, che “quando la banca acconsente ad un temporaneo sconfinamento della somma di denaro messa a disposizione (capitale erogato "oltre fido"), il credito che ne deriva risulta liquido ed esigibile nell'immediato, in quanto, in tal modo, esula dalla funzione propria del contratto di apertura di credito. Solo in questa particolare rappresentazione contabile, i versamenti effettuati dal correntista che coprono il capitale concesso "extra fido" (e le pertinenze ad esso riferite) possono essere considerati come rimesse solutorie e, quindi, pagamenti di un credito liquido ed esigibile. Non altrettanto è a dirsi, invece, nelle ipotesi dei versamenti in conto, in quanto la loro sola funzione è quella di ripristinare la disponibilità della provvista di cui l'accreditato può continuare a godere, divenendo liquidi ed esigibili solamente alla chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente” (cfr. Cass. n. 7221/2023).
Deve ritenersi, dunque, condivisibile la ricostruzione peritale contenuta nel primo elaborato peritale, Tabella 12 (anche Tabella 6 dell'elaborato depositato ad integrazione della prima consulenza), con cui, dopo aver premesso che per valutare se una competenza può essere considerata come “pagata” e, dunque, “irripetibile”, assume rilevanza fondamentale la sua valutazione al momento esatto dell'annotazione sul conto corrente, il cui saldo dovrà eccedere il limite di fido, il CTU ha evidenziato un saldo ricalcolato pari ad € 15.735,01 in favore del correntista, in luogo di € - 48.650,98 per come originariamente riportato dal saldo banca.
In conclusione, in parziale accoglimento della domanda attorea, la Banca convenuta deve essere condannata alla ripetizione, in favore di quale ex socio e successore Parte_1
della società cancellata della complessiva Controparte_1 somma di € 15.735,01.
Su tale importo vanno, poi, accordati gli interessi al tasso legale, ex art. 1284 quarto comma c.c., e con decorrenza dalla data della domanda giudiziale.
A tal proposito va rammentato che, a norma dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha, inoltre, diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
29 Ebbene, argomentando dalla chiara ed inequivoca lettera dell'art. 2033 c.c., la miglior dottrina e la costante giurisprudenza di legittimità e di merito hanno evidenziato che la norma in oggetto ha la funzione di contemperare l'interesse del solvens che agisca in ripetizione con quello dell'accipiens che azioni il diritto alla restituzione;
pertanto agli effetti della cennata disposizione, nella parte in cui prevede che, nella ripetizione di indebito, gli interessi decorrano dal giorno del pagamento in caso di mala fede di chi lo ha ricevuto e dal giorno della domanda in caso di sua buona fede, rileva la nozione in senso soggettivo di buona fede, data dall'art. 1147, I co., c.c., mentre non può trovare applicazione la disposizione particolare dettata dal comma secondo del medesimo art. 1147 c.c., secondo cui la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave.
In particolare, deve osservarsi che la mala fede giuridicamente rilevante affinché il percettore di un pagamento indebito sia tenuto a corrispondere gli interessi sulla somma da restituire con decorrenza dal giorno in cui l'ha ricevuta, non può dirsi integrata dal mero dubbio dell'accipiens circa l'effettiva esistenza del debito o dalla circostanza che il solvens abbia effettuato il pagamento, contestando di esservi tenuto, occorrendo, invece, all'uopo, la prova della consapevolezza della natura indebita della datio e, quindi, dell'inesistenza dell'obbligazione in adempimento della quale la prestazione è stata eseguita.
Inoltre, lo stato soggettivo dell'accipiens, per gli effetti di cui all'art. 2033 c.c., va valutato avendo riguardo al momento in cui lo stesso ha ricevuto il pagamento, per modo che ove - anche per effetto del mero operare della presunzione legale non superata da prova contraria da parte del solvens - possa ritenersi che al momento della prestazione l'accipiens fosse in buona fede, tanto comporta indefettibilmente che gli interessi di cui fa menzione l'art. 2033
c.c. debbano essere corrisposti con decorrenza dalla data della domanda, restando irrilevante la circostanza che, successivamente all'eseguito pagamento, il predetto accipiens abbia acquisito consapevolezza della natura indebita della prestazione.
E così la Suprema Corte ha evidenziato che “in materia di indebito oggettivo, gli interessi e le somme dovute per maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., decorrono dalla domanda giudiziale, e non già dalla data del pagamento della somma indebita, dovendosi avere riguardo all'elemento psicologico esistente alla data di riscossione della somma, a meno che il creditore non provi la mala fede dell'accipiens, con la precisazione che, anche in questo campo, la buona fede si presume, ed essa può essere esclusa soltanto dalla prova della
30 consapevolezza da parte dell'accipiens della insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento” (Cass. Civ. Sez. III, 10 marzo 2005, n. 5330).
Ciò posto, con riferimento alla fattispecie in esame non può non considerarsi che l'attrice non ha in alcun modo provato – ed invero, neppure specificamente dedotto – che la CP_2 convenuta, al momento del versamento delle poste indebite, come sopra riscontrate, fosse in mala fede;
onde, gli interessi richiesti, al tasso legale, non possono che farsi decorrere dalla data della domanda giudiziale.
Da ultimo, non può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice, la quale ha chiesto la condanna della banca al pagamento dell'importo di € 20.000,00, quale liquidazione del danno asseritamente derivato dalla violazione degli obblighi di buona fede e correttezza, nonché il ristoro del danno morale, ex art. 2059 c.c., cagionato dal reato di usura.
Ebbene, le domande, per come formulate, difettano financo di qualsivoglia elemento di allegazione e prova dei danni asseritamente subiti, con ciò dovendo essere respinte le pretese risarcitorie dedotte dall'attrice.
Invero, fatti salvi i ben noti principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione in ordine al riparto dell'onere probatorio nell'ambito della responsabilità contrattuale rectius da inadempimento (Cass. Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533), incombe pur sempre sulla parte che voglia far valere il proprio diritto ad ottenere il risarcimento l'onere di fornire la prova delle conseguenze cagionate dall'illecito asserito ai sensi dell'art. 1223 c.c..
In altri termini, la parte avrebbe dovuto quanto meno allegare e dimostrare l'idoneità della condotta illecita contestata alla banca a causare, secondo il criterio del “più probabile che non”, i danni lamentati, posto che, per giurisprudenza consolidata, l'onere della prova del nesso causale sia in senso materiale sia in senso giuridico grava sul danneggiato. In secondo luogo, il corretto assolvimento dell'onere della prova avrebbe richiesto una compiuta allegazione dei danni effettivamente subiti.
Giova infatti ricordare che la Suprema Corte ha costantemente affermato che “In tema di responsabilità contrattuale spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21140 del 10/10/2007).
31 Sicchè, gravava sulla parte attrice l'onere non solo di allegare l'inadempimento della banca convenuta agli obblighi contrattuali sulla stessa gravanti, ma anche di allegare e dimostrare il danno subito ed il nesso causale tra il predetto e l'inadempimento allegato.
Tale onere assertivo e probatorio, tuttavia, non risulta essere stato assolto, essendosi l'attrice limitata ad invocare un criterio di liquidazione meramente equitativo, senza tuttavia allegare alcun elemento idoneo a comprovare la verificazione del danno sotto il profilo dell'an
e del rapporto di causalità con la condotta della CP_2
Atteso l'importo riconosciuto a parte attrice, quale sensibilmente inferiore al valore oggetto della domanda, pari ad € 160.085,05 e considerata l'infondatezza della domanda risarcitoria, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento, devono essere poste definitivamente in capo alla convenuta tenuto Controparte_8
conto dell'esito degli accertamenti peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) determina il saldo del c/c n. 103864, al 31.12.2013, in € 15.735,01 a credito della parte attrice;
2) condanna la convenuta alla ripetizione, in favore della parte attrice, dell'importo di €
15.735,01, oltre interessi al tasso legale, ex art. 1284 c.c., a decorrere dalla data della domanda giudiziale;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice;
4) dispone la compensa tra le parti le spese di lite;
5) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate in separato provvedimento.
Così deciso in Roma, il 17.8.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Goggi
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