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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/10/2025, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1763 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIARRATANA DIEGO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contumace
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 12.5.2025, la ricorrente conveniva in giudizio l'
[...]
esponendo di aver prestato servizio presso la resistente con la qualifica CP_2 di infermiera e di aver svolto prestazioni aggiuntive per la somministrazione del vaccino contro il SARS-Cov-2 nei mesi di gennaio, febbraio, aprile e maggio 2021, per un ammontare totale di ore pari a 43:44 e con diritto ad un'indennità complessiva di euro 2.186,67.
Riferiva che l' , a fronte di quanto dovuto a titolo di retribuzione, Controparte_2 aveva corrisposto invece la sola somma di € 1.010,55. Chiedeva pertanto di: “accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, condannare l , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al pagamento, in favore di , della somma di € Parte_1
1.176,12, o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal giorno del dovuto sino al soddisfo”, con il favore delle spese.
A fondamento della propria pretesa richiamava l'art. 1 co. 464 L. 178/2020, a mente del quale spetta al personale infermieristico un'indennità lorda di € 50,00
1 onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione per le prestazioni aggiuntive rese nell'ambito della campagna vaccinale per il contrasto al
Covid-19. Contr L' regolarmente intimata, rimaneva contumace. Rilevata un'incongruenza tra il monte ore complessivo indicato in ricorso e quanto risultante dalla documentazione allegata, il Tribunale con ordinanza del 22.7.2025 invitava la ricorrente a chiarire i conteggi ovvero a rimodulare la propria pretesa.
Con memoria del 2.9.2025, la ricorrente chiariva che il codice “78”, utilizzato nel conteggio complessivo delle ore di straordinario per prestazioni aggiuntive, era stato erroneamente indicato in luogo del codice 378; deduceva altresì di essersi rivolta all'ufficio dell'ASP competente per la correzione del riferito errore di timbratura, senza però ricevere alcun riscontro utile.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 14.10.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto, lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive così come descritte in ricorso è documentalmente comprovato dalla produzione documentale in atti (v. doc. “cartellini”).
In diritto, deve osservarsi in primo luogo che la normativa richiamata dalla nota dell'Assessorato prot. 16070 del 23/03/2021 rimanda all'art. 29 comma 9 D.L. 104/2020 (convertito con L. 126/2020) secondo cui è possibile “ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016
2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.”
Se è pur vero, da una parte, che la norma appena riportata aveva efficacia temporale limitata, poiché ripristinava dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del DL 104/2020 (convertito con L. 126/2020); dall'altra è, però, intervenuto successivamente l'art. Art. 1 co. 464. L. 178/2020 dispone che
“Qualora il numero dei professionisti sanitari di cui ai commi 459 e 462 non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze di somministrazione dei vaccini contro il SARS
CoV-2 in tutto il territorio nazionale, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di
100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22
2 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonchè, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del
21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
233 del 6 ottobre 2018, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione […]”.
Trattandosi di norme di pari grado gerarchico, occorre utilizzare il criterio cronologico al fine di risolvere l'antinomia normativa;
ciò comporta che deve darsi prevalenza alla norma più recente rispetto a quella precedente con essa incompatibile. Nel caso di specie la L. di conversione n. 126/2020 è stata promulgata sulla Gazzetta n. 253 del 13.10.2020 Suppl. Ordinario n. 37, mentre la legge
178/2020 è stata pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 322 del 30.12.20, con conseguente prevalenza di quest'ultima.
Appurata la normativa applicabile al caso di specie, non può non rilevarsi che tale disposizione non può essere derogata –oltretutto in peius- tramite una semplice nota dell'Assessorato Regionale.
Tanto premesso, va evidenziato che il conteggio riportato in ricorso (ore 43:44) non risulta coerente con quanto si evince dal monte ore risultante dai cartellini (ore
32:25).
Non può essere ritenuta valida, ai fini del raggiungimento della prova,
l'autocertificazione prodotta in atti (che oltretutto attesta l'effettuazione di 5 ore e
40, non già delle 16:59 ore indicate nel ricorso) né le asserite richieste di accesso agli atti, che avrebbero dovuto essere comprovate tramite deposito del file in formato .eml ovvero .msg compatibile con il PCT, non tramite screenshot in formato
.pdf.
Ulteriormente, non è utile ai fini probatori la mancata contestazione invocata dalla Contr ricorrente, atteso che la contumacia dell' non integra un ficta confessio, ma una ficta contestatio.
Pertanto, in mancanza di un'effettiva rettifica della timbratura, si ritiene raggiunta la prova per la minor somma di euro 610,28 (ottenuta moltiplicando il totale complessivo di prestazioni straordinarie risultante dai cartellini in atti, pari ad ore 32:25 per € 50,00 e sottraendo dall'ottenuta somma di € 1.620,75 l'importo di €
1.010,55 già corrisposto alla ricorrente, come da busta paga).
Da ultimo, con riferimento ai rapporti di lavoro in essere con un datore di natura pubblica ed in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, vige il divieto di cumulo tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria su tutti crediti di tipo
3 retributivo, (v. Cass. sez. Lavoro, sentenza n. 13624/20), come previsto dall' art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto della materia, del valore della controversia, e della ridotta attività espletata ai sensi del DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione accoglie il ricorso e per l'effetto: dichiara il diritto del ricorrente alla percezione di un'indennità lorda di € 50,00 onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, per ogni ora di vaccinazione covid;
condanna l' convenuta al pagamento della somma di euro 610,28 Controparte_2 oltre interessi;
pone le spese di lite a carico della parte soccombente, liquidandole in euro 300,00 oltre spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, 14.10.25
Il Giudice
EM Di AN
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