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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La corte di appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 697/2021, riservata in decisione il
18.6.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Benevento n.
1856/2020, depositata il 16.12.2020
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f.: ), rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Limongelli (c.f.: ), C.F._4 domiciliatario in Napoli, alla via A. d'Isernia n. 24
Appellanti
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. (P.IVA , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Giovanni Castelluccio (C.F.: ), domiciliatario in CodiceFiscale_5 CP_1 alla Via Mancini n.36;
Appellata
1 NONCHE'
(c.f.: ), in persona dei Controparte_2 P.IVA_2 curatori;
Appellato non costituito
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, gli appellanti in epigrafe indicati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1856/2020, pubblicata il 16.12.2020, con la quale, tra le altre statuizioni, sono state rigettate le opposizioni da questi proposte ai decreti ingiuntivi n. 823/2015 e n. 1179/2015 (nei giudizi riuniti in primo grado), che ha dichiarato esecutivi, e li ha condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
13.430,00 per compensi professionali, oltre spese generali, Iva, Cpa. Ha resistito solo la
[...]
Controparte_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.6.2025 nessuno è comparso e la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 18.6.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l.
n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Napoli, 18.6.2025.
Il consigliere estensore Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente Dott.Giulio Cataldi
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